CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.
PER L’ANNO SCOLASTICO 1999/2000

 

L'anno 1999 - il mese di luglio - il giorno 15 - in VENEZIA presso il Provveditorato agli Studi, in sede di negoziazione decentrata a livello provinciale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello provinciale

E

i rappresentanti della delegazione sindacale

VIENE CONCORDATO

i contratti integrativi collettivi DECENTRATI NAZIONALI concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., siglati il 21.6.1999 e il 7.7.1999 vengono integrati dal presente contratto collettivo provinciale di sede, come segue:

ART.1
(TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

1. Le domande di utilizzazione vanno presentate entro il 10 agosto 1999 tramite la Scuola di servizio o direttamente presso il Provveditorato.
2. Le operazioni di utilizzazione saranno avviate dopo la definizione del quadro complessivo delle disponibilità, relative alle diverse tipologie di posto, accertate entro la data del 15.9.1999 (art.3 C.C.D.N. del 29.5.1998, punto 3 del C.C.D.N. del 21.6.1999) e previa informazione alle OO.SS.
3. I calendari devono essere affissi all’albo dell’Ufficio Scolastico Provinciale almeno 2 giorni prima delle operazioni (con esclusione dei giorni festivi e prefestivi).
4. Entro il 15.9.1999 saranno affisse le graduatorie provinciali definitive relative alle predette operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
5. Dopo l’inizio delle lezioni potranno essere effettuate utilizzazioni senza la predetta calendarizzazione purché tali operazioni non coinvolgano più di 10 docenti, previa, comunque,
affissione all’Albo dei posti disponibili.

ART.2
(DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI)

L’art.2 del C.C.D.N.29.5.1998, è integrato come segue:

- al comma 1, alla lettera B), è aggiunta la seguente lettera
B)bis. Il personale trasferito d’ufficio nelle istituzioni scolastiche delle seguenti località: Murano, Burano, Ca’ Savio, Lido e Pellestrina ha diritto ad essere utilizzato con precedenza anche nelle istituzioni scolastiche degli altri distretti del comune di Venezia. Parimenti lo stesso diritto viene riconosciuto al personale trasferito d’ufficio dalle predette località alle scuole dei Distretti 37 e 38.
-al comma 1, dopo la lettera L), è aggiunta la lettera M). Sui posti residui, al termine delle operazioni previste dall’accordo nazionale all’art.9, dal punto 1 al punto 10, possono presentare domanda di utilizzazione i docenti trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari a posto sede, provenienti dalla D.O.P. a decorrere dall’a.s.1994/95.
-è inserito, in calce, il seguente comma:

Il servizio prestato nell’a.s.1998/99 va considerato per le operazioni di utilizzazione e per le relative graduatorie.

ART.3
(PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI)

1. Si conferma quanto previsto dai commi 10 e 11 dell’art.3 del C.C.D.N. 29.5.1998.
2. I progetti formativi ed educativi corrispondenti a specifiche esigenze didattiche e sociali che prevedono il possesso di particolari competenze, esplicitate con progetto formativo dal collegio dei docenti, postulano che i docenti che richiedono l’utilizzazione su tali progetti dichiarino in apposito curricolo le competenze previste, opportunamente documentate o documentabili.
3. Va garantita, con le risorse indispensabili, la prosecuzione dei progetti autorizzati dall’Amministrazione scolastica provinciale.

ART.4
(FIGURE PROFESSIONALI LEGGE 426/88)

1. Le nuove figure professionali (operatore tecnologico, operatore psicopedagogico, coordinatore dei servizi di orientamento e bibliotecari) sono autorizzate nel limite del 20% dell’esubero dell’organico di fatto.
2. Per dare la possibilità ad un numero maggiore di scuole di avvalersi della figura professionale di Operatore tecnologico, in tutte le scuole viene confermato, per ogni istituzione scolastica, un solo O.T. seguendo l’ordine di graduatoria, salvo l’assegnazione a sezioni staccate di almeno 9 classi.Viene comunque confermato l’O.T. anche in sezioni staccate con meno di 9 classi, qualora sia l’unica figura di O.T. all’interno dell’Istituzione scolastica.
3. E’ prevista l’utilizzazione di docenti di Educazione tecnica, Educazione fisica nell’ambito dei corsi di istruzione e formazione per l’età adulta e dei docenti di tutte le classi di concorso in esubero nei Centri territoriali permanenti, come previsto dalla C.M.11/2/1998 e dall’O.M.n.455 del 29/7/1997 (art.4-comma 5).
4. Ai fini dell’individuazione del numero dei docenti in soprannumero si dovrà tener conto, in detrazione, rispetto all’esubero dopo i trasferimenti:

1) del numero dei docenti dimissionari appartenenti a classi di concorso in esubero;
2) dei posti vacanti, in sede di adeguamento di organico, relativi alla stessa classe di concorso in cui si è verificato l’esubero,prima di effettuare le operazioni di razionalizzazione nell’utilizzo su posti orario secondo i criteri previsti dal successivo art.6.
Resta fermo comunque che non si procederà al conferimento di supplenze da parte dell’Ufficio scolastico provinciale nelle classi di concorso di Educazione tecnica e fisica.

ART.5
(ASSEGNAZIONE PLESSI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE)

1. L’assegnazione ai plessi è annuale. Visto l’art. 21, commi 5 e 5bis, del CCND concernente la mobilità del personale docente siglato il 20.1.1999, il Dirigente scolastico assegna ai plessi i docenti, con priorità per i docenti già titolari rispetto a quelli che entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale di Circolo, sui posti disponibili in quanto vacanti.
2. Il Dirigente scolastico opera assicurando il rispetto della continuità didattica secondo quanto previsto dal predetto art. 21, commi 5 e 5bis.
3. Sono pertanto considerati disponibili, ai fini della mobilità interna al Circolo, i posti resisi comunque vacanti e, qualora nei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo e nel piano di offerta formativa del Collegio docenti (da convocarsi tempestivamente da parte del Dirigente scolastico) non sia prevista alcuna continuità nel plesso per i docenti che escono dalle classi quinte, tutti i posti di insegnamento nelle classi prime per la scuola elementare.
4. La continuità didattica non è ostativa al movimento nel caso in cui il docente richieda l’assegnazione in altro plesso. L’assegnazione in altro plesso può avvenire nell’ambito dei posti che si rendano disponibili secondo quanto sopra previsto.
5. La domanda di assegnazione ai plessi va presentata al Dirigente scolastico, in forma scritta, entro il 6 settembre 1999.
6. In caso di concorrenza per l’assegnazione sui posti che si rendano disponibili come sopra indicato, l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata secondo la Tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato F al CCDN concernente la mobilità del personale docente siglato il 20.1.1999.
7. Le suddette disposizioni si applicano parimenti per l’assegnazione ai plessi degli insegnanti di sostegno e, per la scuola elementare, degli insegnanti di lingua straniera.
8. Per l’assegnazione alle classi si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 396, lettera d), del D.L.vo 297/94.
9.Dei provvedimenti di assegnazione ai plessi, il Direttore didattico informa le rappresentanze sindacali presenti nel Circolo. Qualora esse non siano ancora costituite, invia comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente accordo che ne facciano richiesta.
10.In caso di esubero di docenti in un plesso/scuola del Circolo ed in assenza di mobilità volontaria territoriale e di disponibilità di posto in altri plessi/scuola dello stesso circolo, il Dirigente scolastico procede a graduare i docenti secondo la graduatoria di Circolo formulata ai sensi della tabella di valutazione dei titoli (ALLEGATO F).

ART.6
(ADEGUAMENTO DELL’ORGANICO DI DIRITTO ALLA SITUAZIONE DI FATTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE)

1. In caso di esubero in alcuni circoli e carenze in altri , il personale in esubero viene individuato attraverso la graduatoria dei soprannumerari e l’assegnazione dello stesso avviene mediante convocazione, con precedenza rispetto alle altre operazioni, in altro circolo che presenti carenze di personale.
2. Al fine della copertura di posti nei Circoli che presentino nuove oggettive esigenze rispetto all’organico di diritto, si può ricorrere all’utilizzazione, anche in altro Circolo e previo consenso del Dirigente scolastico interessato, dei posti di lingua straniera assegnati al Circolo e rimasti vacanti al termine delle operazioni di mobilità e di nomina in ruolo.

ART.7
(CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI)

1. Al fine di realizzare un più razionale utilizzo dei docenti con contratto a tempo indeterminato e per garantire risorse aggiuntive alle scuole, le ore di completamento di cattedra o residue potranno essere utilizzate, in presenza di esubero, per formare posti con orario inferiore a quello di cattedra, purché le ore curricolari siano comunque non inferiori a 6.
2. Ove possibile, in presenza di docenti soprannumerari e senza oneri aggiuntivi, va scorporata la terza scuola che ha contribuito alla formazione delle cattedre orario esterne.
3. Sarà possibile assegnare ore di avviamento alla pratica sportiva, campionati studenteschi, sperimentazione di consulenza nelle scuole elementari, nei limiti del soprannumero disponibile di Educazione fisica, in presenza di ore residue o a completamento di cattedra, sulla base delle richieste progettuali delle scuole.

ART.8
(PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI)

1. L’assegnazione delle sedi viene di regola disposta d’ufficio in base alle preferenze espresse nel modulo-domanda.
2. Con riferimento al numero dei docenti soprannumerari ed ad eventuali classi di concorso abbinate, la stessa può altresì
essere disposta mediante convocazione. Per tale ipotesi le preferenze espresse nel modulo-domanda non sono vincolanti.
3. E’ previsto lo scambio di cattedra o posti fra coniugi anche di province diverse.

ART.9
(SEQUENZA OPERATIVA)

All’ ART.9 del C.C.D.N.29.5.1998:

-al comma 2, è aggiunto il seguente comma:
2 bis. La conferma nei posti di sostegno dei docenti titolari D.O.S. precede la nuova assegnazione di sede di servizio su posti di sostegno. Solo successivamente si effettuerà l’utilizzazione sui posti di sostegno di docenti titolari di classi di concorso in possesso del prescritto titolo di specializzazione, anche se soprannumerari.
-al comma 6, sono aggiunti i seguenti punti:
5 bis) utilizzazioni nelle istituzioni scolastiche del Comune di Venezia del personale trasferito d’ufficio nelle seguenti località: Murano, Burano, Ca’ Savio, Lido e Pellestrina e del personale trasferito d’ufficio dalle predette località alle scuole dei Distretti 37 e 38;
11) utilizzazioni a domanda dei docenti trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari a posto sede, provenienti dalla D.O.P. a decorrere dall’a.s.1994/95.

ART.10
(PERSONALE EDUCATIVO)

Si rinvia a quanto disposto dall'art.10 TITOLO II^ del C.C.D.N. siglato il 29.5.1998 integrato dal C.C.D.N.21.6.1999.
Valgono, inoltre, le disposizioni contenute nel presente contratto, relative al personale docente, per quanto compatibili.

ART.11
(SCADENZE E PROCEDURE PER IL PERSONALE A.T.A.)

Il personale A.T.A. interessato alle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovrà produrre domanda tramite la scuola di servizio o direttamente presso il Provveditorato entro il 10 agosto 1999.
Per le modalità di individuazione del personale in soprannumero, per le preferenze e precedenze e per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al C.C.D.N.siglato il 7.7.1999, integrativo del C.C.D.N.29.5.1998.
All’art.13 - comma 3 - del C.C.D.N. integrativo siglato il 7.7.1999 l’ordine delle priorità di utilizzo dei responsabili amministrativi in esubero è modificato relativamente alle prime due, come segue:

- utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito di progetti di supporto all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche(informatizzazione amministrativa)
- utilizzazione in progetti finalizzati al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale della scuola nonché all’istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile.

Ai fini delle utilizzazioni saranno compilate distinte graduatorie per i profili professionali del personale in soprannumero secondo punteggi a ciascun soprannumerario spettanti in base alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCDN.20.1.1999 (mobilità d’ufficio - ALLEGATO J), nel rispetto dell’ordine fissato all’art. 14 comma 1 del CCDN.29.5.1998 -utilizzazioni-.
Tutte le operazioni di utilizzazione saranno disposte rispettando l’ordine fissato dall’art.18 del C.C.D.N. siglato il 29.5.1998 e con le priorità stabilite dal C.C.D.N. integrativo siglato il 7.7.1999.
Al fine di procedere alle operazioni di assegnazione provvisoria, il Provveditore agli Studi forma due distinte graduatorie, nelle quali saranno inseriti, rispettivamente, nella prima tutti gli aspiranti all'assegnazione provvisoria, titolari nella provincia e nella seconda tutti gli aspiranti all'assegnazione provvisoria provenienti da altra provincia.
Il predetto personale viene inserito nella rispettiva graduatoria secondo il punteggio spettante a norma della tabella allegata al CCDN siglato il 20.1.1999 - mobilità - tenuto conto anche dello scambio di posto tra coniugi.

ART.12
(SEQUENZA OPERATIVA)

La sequenza operativa stabilita dall’art.18 del C.C.D.N. siglato il 29.5.1998, così come integrata dall’art.8 del presente contratto (punto 5 bis), è confermata e relativamente al personale tecnico che non trovi collocazione nell’ambito della propria area di appartenenza si procederà ad un utilizzo, sulla base dei titoli posseduti e documentati, in altra area o profilo dello stesso livello.
Qualora non sia stato possibile utilizzare il personale nell’ambito del profilo di appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica, in relazione ai titoli posseduti, verrà definito il relativo piano di riconversione nell’ambito dell’accordo in materia di formazione e aggiornamento.
In particolare, per i responsabili amministrativi che non trovano collocazione potranno essere utilizzati fino al 31 agosto anche i posti disponibili per almeno 6 mesi.

ART.13
(ATTIVITÀ’ DI RICONVERSIONE PROFESSIONALE)

Per quanto riguarda l'attività di riconversione si rinvia all'art.19 del CCDN siglato il 29.5.1998.
All’art.19 del C.C.D.N.29.5.1998 - al comma 4 - è inserito il seguente comma:

4 bis.Potrà partecipare, infine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse, anche quel personale che -pur non in situazione di soprannumero- voglia conseguire maggiore e diversa professionalità, per future scelte lavorative, in settori diversi da quello di appartenenza.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART.14
(RECLAMI)

L’art.21 del C.C.D.N.29.5.1998 è modificato come segue:

1. Qualora a livello provinciale insorgano delle controversie in sede di applicazione degli accordi decentrati, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto entro 5 giorni dalla richiesta prima di attivare le procedure previste dall’art. 2 del C.C.N.L. del 9.6.1999.
2. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti. I reclami vanno prodotti entro il termine sopraindicato per il tramite della scuola di servizio.

ART. 15
(EFFICACIA DEL PRESENTE ACCORDO)

Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dalla data di stipulazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

ART.16
(NORME DI RINVIO)

Per tutte le disposizioni non previste dal presente contratto si rinvia alle norme contenute nel C.C.D.N. 29.5.1998 integrato dal C.C.D.N.21.6.1999 e nelle disposizioni di legge vigenti in materia.



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