Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
COMPARTO SCUOLA
ANNI 1998-2001


 

Rapporto di lavoro

Art.1
Finalità del contratto integrativo

1. Il contratto collettivo integrativo, come stabilisce il CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999 attua gli istituti contrattuali rinviati, definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti. Esso, inoltre, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico con le esigenze organizzative, con la valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale del personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie, è finalizzato a sostenere i processi innovativi in atto della scuola attraverso la disciplina delle materie previste dall'art.4 del C.C.N.L. medesimo.
2. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 è riportato come C.C.N.L. .

Art. 2
Campo di applicazione

1. A norma dell'art.1, comma 1, del citato C.C.N.L. il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo l’appartenenza alle diverse aree professionali.

Art. 3
Decorrenze e durata

1. Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle scadenze definite nel C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento della relativa procedura.
2. Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale.
3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall’art. 4 del C.C.N.L. , qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di legge. In ogni caso la procedura di controllo su indicata deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Ministro sottoscrive definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative per adeguare - nel rispetto delle norme contenute nell'art.52 del decreto legislativo 29/1993 - la quantificazione dei costi contrattuali a seguito dei controlli di legge.

 

Particolari tipologie di situazione

Art. 4
Scuole situate nelle zone a rischio

1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.
3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale , dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.
4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno scolastico successivo.
5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.
6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art.3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art.2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere accordi di programma per l'assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.
7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività d'insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell'orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa e l’individuazione di specifiche strategie. L'orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l'arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere - ai vari livelli di responsabilità e funzione - le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell'istituzione può essere coinvolto nel progetto.
8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall'art.18 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.
9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art.3 dell’Intesa.
10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell'intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.
11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.
12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d'istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art.37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.
13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.
14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
15. Il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purché esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:

Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purché in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.
In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso della sua applicazione.

Art. 5
Scuole collocate in aree a forte processo immigratorio

1. Al fine di sostenere l’opera del personale della scuola, impegnato a favorire la piena accoglienza e l’integrazione degli alunni e degli adulti provenienti da altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle sezioni, alle classi ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nelle aree a forte processo immigratorio e in particolare dei docenti impegnati nell’insegnamento della lingua italiana, il fondo di istituto delle predette scuole è incrementato da specifiche risorse assegnate secondo le modalità disciplinate dal successivo art.29 del presente contratto.
2. Considerata la necessità di accogliere le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza e di favorire e promuovere iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della cultura e della lingua di origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno una sede di confronto per l’attuazione dell’art.36 della legge 6 marzo 1998, n.40.

 

Formazione

Art. 6
La contrattazione

1. Con il contratto integrativo nazionale di durata quadriennale si definiscono gli obiettivi, i criteri generali di ripartizione delle risorse e gli orientamenti per l’organizzazione della formazione del personale della scuola, compreso il personale delle Accademie, Conservatori di Musica e delle Istituzioni educative.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale si definiscono, con cadenza annuale, i criteri di utilizzazione delle risorse disponibili per la formazione in ciascun esercizio finanziario e si individuano le modalità di verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento dell’attività formativa. Per l’anno 1999 il contratto integrativo annuale in materia di formazione è contenuto nel successivo art.24.
3. Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del contratto integrativo annuale, il Ministro emana, comunque non oltre il 31 ottobre dell’anno antecedente, la Direttiva annuale per la formazione del personale.
4. Nell’ambito della contrattazione decentrata provinciale, da definire entro 30 giorni dall’emanazione della Direttiva, le parti definiscono le priorità e i criteri per le iniziative territoriali di formazione tenendo conto delle tipologie del personale e di campi particolari di intervento, includendo misure di sostegno alla progettualità delle scuole.
5. Per accrescere l’efficacia del sistema di relazioni sindacali nel settore della formazione alla sede unica di contrattazione corrisponde un’unica unità/struttura dell’amministrazione per il livello periferico e per il livello centrale.

Art. 7
La formazione per il personale della scuola

1. L’amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha l’obbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto degli insegnanti, del personale educativo e ata e dei capi di istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché all’ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale. La formazione degli insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale, del profilo professionale così come individuato nel C.C.N.L. e comprende la formazione in ingresso e la formazione in servizio. Per il personale ata la formazione è funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di informatizzazione. La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo di arricchire le competenze necessarie per la gestione della scuola dell’autonomia.
3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale sono orientate, in particolare, all’attuazione dell’autonomia scolastica, all’innovazione metodologico - didattica, all’espansione dell’istruzione (obbligo scolastico, obbligo formativo, post-secondario), allo sviluppo del sistema integrato di formazione e lavoro, all’educazione degli adulti e alla formazione continua. Al personale della scuola viene data la possibilità di definire percorsi di crescita professionale, anche con opportunità di carattere individuale.
4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di Musica è rivolta ad una ulteriore qualificazione nell’ambito dell’aggiornamento disciplinare, nonché ad offrire momenti per l’attività di ricerca e di ricerca-azione.
Le attività di formazione possono essere svolte sia all’interno delle istituzioni anche come interscambio di esperienze, oppure in collaborazione con le Università o altri soggetti nazionali e internazionali che abbiano attinenza con il mondo artistico e musicale.
5. I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del processo di formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità di formatori.

Art. 8
Livelli di attività

1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al P.o.f, individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio.
2. L’amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curricolari, per l’anno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrattuali nonché il coordinamento complessivo degli interventi.

Art. 9
Osservatorio di orientamento e di monitoraggio

1. L’Osservatorio è una struttura di orientamento e di monitoraggio della formazione in relazione all’arricchimento professionale legato alle trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla riqualificazione e alla mobilità professionale.
2. L’Osservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, è sede di iniziativa e decisione bilaterale; è un organismo paritetico composto da un rappresentante per ciascuna delle OOSS del comparto firmatarie del C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione. In sede di primo incontro i membri definiscono le modalità di organizzazione e di funzionamento.
3. L’Osservatorio può avvalersi del contributo di esperti.
4. I compiti dell’Osservatorio sono definiti dall’art.12 comma 4 del C.C.N.L..
5. L’Osservatorio viene costituito, con apposito decreto del Ministro, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo nazionale. Successivamente l’Osservatorio sarà funzionalmente decentrato a livello regionale. Il Ministero assicura, riservando specifiche risorse a tale scopo, le condizioni di lavoro per l’Osservatorio.

Art. 10
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie

1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono assegnate:

2. Data la particolarità organizzativa del settore le risorse per la formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica, previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono assegnate per il 70% alle predette istituzioni, per il 30% all’amministrazione centrale.

Art. 11
Standard organizzativi e di costo

1. Le parti concordano i seguenti standard organizzativi e di costo, considerati come caratteri ottimali di riferimento in primo luogo per le azioni di interesse generale.
2. Per quanto si riferisce all’organizzazione, gli standard sono:

3. Dal punto di vista dei costi le parti ritengono necessario assicurare prioritariamente la qualità dell’offerta nell’ambito di un uso ottimale delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti standard di costo:

4. Le parti firmatarie si impegnano a definire in termini operativi gli standard indicati entro il 15 ottobre 1999 e il Ministero li adotta attraverso le direttive annuali sulla formazione.

Art. 12
Il diritto alla formazione del personale docente e le condizioni di partecipazione

1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è indispensabile garantire pari condizioni di fruizione a tutto il personale.
2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio scolastico, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione, anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 2.
4. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dell’infanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.
5. La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
6. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane per favorire l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
7. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ivi compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici provinciali.
8. All’interno delle singole scuole per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il capo di istituto, nei termini compatibili con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
9. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che rientrano nei programmi di azione dall’amministrazione, o ad iniziative organizzate dalle istituzioni scolastiche di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
10. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all’apprendimento in rete con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica di competenze.
11. Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della professionalità la partecipazione alla formazione finalizzata agli specifici istituti contrattuali dà luogo alla verifica degli esiti e alla certificazione.
12. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione l’amministrazione scolastica si impegna a sperimentare nell’anno 1999-2000 e a diffondere nel 2000-2001 un sistema di informazione sui corsi di formazione del personale della scuola ricorrendo anche alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
13. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce un’informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento ai soggetti sindacali di cui all’art.9, comma 1, punto III del C.C.N.L..

Art. 13
Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche

1. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell’attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:

Art. 14
I soggetti che offrono formazione

1. Le parti convengono sulla necessità di superare il sistema dell’autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, di introdurre il principio dell’accreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo conto che le associazioni del personale sono ambienti professionali che favoriscono la ricerca, la riflessione e l’elaborazione, il Ministero può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali e associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, sulla base dell’attività formativa svolta, del livello di diffusione e dell’effettiva consistenza, della padronanza di approcci innovativi, delle attività di ricerca e di comunicazione professionale compiute e della disponibilità al monitoraggio, alla valutazione, all’ispezione.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:

4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.
7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati e accreditati sono automaticamente riconosciute dall’amministrazione. Possono essere riconosciute, inoltre, dall’amministrazione centrale e periferica - ad esclusione di convegni, congressi e simposi - iniziative di formazione organizzate da soggetti, diversi da quelli previsti ai precedenti commi 2 e 3, che rientrino negli obiettivi generali definiti nella Direttiva annuale e siano coerenti con le priorità definite a livello provinciale Tenendo anche conto degli standard organizzativi il Ministero definisce le procedure per il riconoscimento dei corsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, di cui all’art.12, comma 12, l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.

Art. 15
Formazione in ingresso

1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione viene impostato secondo gli standard organizzativi e di costo definiti e trova realizzazione, attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutors appositamente formati - e l’approfondimento teorico.
3. Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

Art. 16
Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali

Nell’ambito della formazione in servizio il C.C.N.L. prevede, per la realizzazione di specifici istituti contrattuali, interventi formativi finalizzati che hanno carattere di priorità nella ripartizione delle risorse dei capitoli di bilancio del Ministero destinate alla formazione.

Art. 17
Formazione per le funzioni-obiettivo

1. Per la preparazione del personale che dovrà svolgere le funzioni-obiettivo previste dall’art.28, comma 1 del C.C.N.L., l’Osservatorio individua i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi e professionali e contribuisce alla progettazione dei relativi corsi, individuando gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione. L’amministrazione predispone un piano di azione con le seguenti caratteristiche:

2. In prima applicazione nell’anno scolastico 1999-2000 parteciperanno ai corsi i docenti che svolgono funzioni-obiettivo nelle scuole. Negli anni successivi, sulla base di un programmazione pluriennale delle risorse, i corsi saranno disponibili per i docenti interessati.

Art. 18
Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio

1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti, il personale ata e i capi di istituto. I corsi che terranno conto delle indicazioni dell’Osservatorio, sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.

Art. 19
Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi

1. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività formative:

2. A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possono anche essere offerti dall’Università come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
3. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.
4. Al fine di potenziare le iniziative di formazione l’amministrazione realizzerà le opportune intese per aver accesso alle risorse previste dalla legge n.40 del 6 marzo 1998 per le politiche dell’immigrazione.

Art. 20
Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari

1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente. Il Ministero, in collaborazione con l’Osservatorio, garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti penitenziali delle scuole carcerarie il Ministero realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.

Art. 21
Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità professionale

1. Le attività formative rivolte alla riqualificazione e alla riconversione del personale anche in relazione alle esigenze di mobilità professionale, verranno definite in sede di contrattazione integrativa annuale in coerenza con gli esiti della contrattazione decentrata sulla mobilità. Le iniziative sono rivolte a favorire le opportunità di mobilità professionale del personale della scuola, oltre che a superare o prevenire le situazioni di esubero reale o potenziale.
2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni l’offerta di formazione sarà diversificata includendo corsi brevi e percorsi strutturati con l’eventuale ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione e anche in collaborazione con le Università.
3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui fabbisogni formativi realizzati nel contesto dell’azione dell’Osservatorio nazionale.

Art. 22
Il sistema di formazione del personale ATA

La formazione del personale a.t.a costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo professionale del personale correlato alle innovazioni in corso e alla ottimale utilizzazione delle risorse umane ai sensi dell’art.10, comma 2 e art.12 del C.C.N.L. Il quadro di sistema della formazione del personale a.t.a. disegnato dal C.C.N.L. è definito dall’art.44 e seguenti del presente contratto collettivo integrativo.

Art. 23
Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici

La formazione dei dirigenti scolastici, da realizzare a decorrere dal 1^ settembre del 2000, è materia della sequenza contrattuale di cui al comma 1 art.19 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.

Art. 24
Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario 1999

1. Per il 1999, il contratto integrativo annuale di cui al comma 2 del precedente art.1 è costituito dal presente articolo, integrato dall’allegata tabella F.
2. Per l’anno finanziario 1999, l’utilizzazione delle risorse disponibili, i cui criteri di ripartizione sono fissati per l’intero periodo quadriennale di valenza del presente contratto dal precedente art.6, rispetterà le seguenti priorità:

3. La realizzazione delle priorità indicate nel comma 2 avverrà con il ricorso alle risorse disponibili nei capitoli di bilancio per la formazione relativi all’esercizio finanziario 1999 e con l’utilizzo delle risorse della legge 440/97 in coerenza con le finalità della stessa legge e con le procedure di ripartizione specificamente previste e in corso di completamento.
4. Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento dell’attività formativa e di impatto sulla qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, si seguiranno i seguenti criteri:

Sulla base del contenuto del presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione si impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, la Direttiva per l’anno 1999.

 

Distribuzione delle risorse economiche

Art. 25
Compenso individuale accessorio

1. A norma dell’art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:

  1. dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
  2. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;
  3. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.

2. Limitatamente all’anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all’interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall’art.49 del C.C.N.L..
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell’anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell’art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell’istituzione scolastica.

Art. 26
Il fondo dell’istituzione scolastica.

1. A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese le scuole speciali statali, i convitti nazionali, gli educandati femminili, i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche il "fondo dell’istituzione scolastica". Esso è finalizzato a retribuire le prestazioni di cui ai successivi artt.27, 28, 29, 30 e 31, rese dal personale docente, educativo ed ata per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.
2. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono fissate nelle tabelle D, D1, D2 e E allegate al presente contratto.

Art. 27
risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000

1. Il fondo è alimentato dalle risorse iscritte agli specifici capitoli dei centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per ciascun anno finanziario, individuate nell’allegata tabella G;
2. Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituzione scolastica finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati;
3. Il fondo è infine alimentato, secondo quanto previsto dall’art.42, comma 5, del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, dalle risorse previste dall’art.41 dello stesso C.C.N.L., non utilizzate per compensare gli istituti indicati nei commi 2, 3 e 4 dello stesso art.42 e da ogni altro ulteriore risparmio derivante da disposizioni legislative e dalle risorse previste dal medesimo art. 42 - comma 4 - 2° linea - non utilizzate in sede ARAN per la sequenza contrattuale di cui al medesimo art.44. Dette ultime risorse sono riservate per il finanziamento dei compensi da corrispondere al personale docente a fronte della flessibilità didattica.
4. Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione del presente contratto:

  1. la quota già utilizzata per finanziare le indennità di direzione e di amministrazione;
  2. la quota degli interventi didattici educativi integrativi (IDEI), finalizzata al finanziamento, in aggiunta alle anzidette risorse, del fondo delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado;

5. Per l’anno finanziario 1999 lo stanziamento di bilancio è pari a 4/12 per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e a 2/12 per i conservatori di musica e le accademie, in quanto, con precedente contrattazione decentrata nazionale, rispettivamente gli 8/12 e i 10/12 dell’anzidetto stanziamento di bilancio di cui al precedente comma 1 sono stati attribuiti per finanziare il fondo di cui all’art.71 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, ora disapplicato.
6. Le seguenti quote degli stanziamenti di cui al precedente comma 1 sono riservate:

  1. per £. 3.300.000.000, a livello provinciale, per l’erogazione di una maggiorazione forfetaria del fondo, in base ai criteri contenuti nel successivo art.28, alle scuole ospedaliere, a quelle carcerarie, alle scuole sedi di centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e alle scuole in cui siano attivati corsi serali curriculari;
  2. per £. 65.599.368.000, a livello di Ministero pubblica istruzione:
  1. per l’assegnazione diretta al CEDE, alla BDP e agli IRRSAE di una quota di 1 miliardo, al fine di compensare le attività aggiuntive prestate dal personale del comparto scuola in servizio presso tali enti;
  2. per le esigenze di cui ai successivi art.33, comma 5 e art. 34, comma 3;
  3. per una quota, pari a 500 milioni per l’erogazione al personale docente ed educativo dell’indennità di bilinguismo e trilinguismo, nei casi in cui essa non sia già prevista a carico di soggetti diversi dall’Amministrazione della pubblica istruzione dalla normativa vigente;
  4. per una quota pari a 2 miliardi per l’erogazione del compenso per l’effettuazione di turni notturni, festivi e notturno-festivi al personale educativo ed ata dei convitti nazionali, degli educandati femminili statali e delle scuole speciali statali;
  5. per una quota di 10 miliardi per sostenere il maggior impegno del personale operante nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza di alunni di recente immigrazione e/o nomadi. La misura e i criteri di erogazione delle risorse sono disciplinati dal successivo art.29 .

7. Le somme di cui al precedente comma 6 rimaste disponibili a livello centrale e provinciale alla fine di ciascun esercizio finanziario confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
8. Le somme eventualmente non utilizzate dalle istituzioni scolastiche alla fine di ciascun anno finanziario sono impiegate per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
9. Allo scopo di garantire la tempestiva ed efficace attribuzione delle risorse e il loro conseguente utilizzo, la ripartizione degli stanziamenti previsti dal precedente comma 1 è effettuata sia livello di Ministero della pubblica istruzione che a livello provinciale in base al numero dei posti previsti nell’organico di diritto per il personale docente, quale indicatore semplice ricomprendente il funzionamento complessivo della scuola.

Art. 28
Parametri finanziari per il calcolo del fondo a livello di istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche vengono assegnate, per il tramite del provveditore agli studi, le risorse annue da destinare al fondo dell’istituzione scolastica, secondo i seguenti parametri determinati al lordo dipendente:

  1. £. 693.000 per ciascun posto previsto nell’organico di diritto per il personale docente ed educativo delle istituzioni di ogni ordine e grado, compresi i posti in organico di diritto di personale docente delle accademie e conservatori;
  2. £. 693.000 per ciascun posto di personale docente previsto nell’organico di fatto degli istituti superiori per le industrie artistiche;
  3. £. 900.000 per ciascun posto previsto nell’organico di diritto per il personale docente per la scuola secondaria superiore, in aggiunta al parametro di cui alla precedente lett. a). Tale quota aggiuntiva è comprensiva del finanziamento per le attività correlate agli interventi didattici educativi ed integrativi.

2. Alle istituzioni scolastiche presso le quali sussistano le seguenti tipologie indicative di complessità organizzativo-didattica sono assegnati gli ulteriori finanziamenti forfetari annui nelle misure indicate a fianco di ciascuna tipologia:

  1. £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso istituti di detenzione e pena;
  2. £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri;
  3. £. 2.000.000, per l’istituzione scolastica individuata come sede di riferimento didattico e organizzativo per l’attività dei centri territoriali permanenti per l’educazione per gli adulti;
  4. £. 2.000.000, per le istituzioni scolastiche presso cui funzionino corsi serali curriculari;

3. I parametri finanziari di cui al comma 1, potranno essere rideterminati a seguito del passaggio dagli enti locali allo Stato del personale ata (art.8 L.124/99) nonché per la distribuzione di ulteriori eventuali risorse di cui al precedente art.27. A tal fine le parti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2000.
4. La ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui al comma 6 lett. A) del precedente art.26 è effettuata dal provveditore agli studi in relazione all’effettiva esistenza delle fattispecie ivi previste presso le singole istituzioni scolastiche; la ripartizione delle risorse di cui al comma 6 lett. B) del precedente art.26 è effettuata dal Ministero della pubblica istruzione in base alle richieste pervenute dai provveditorati agli studi.

Art. 29
Maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate in aree a forte processo immigratorio

1. Per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole di cui all’art.47 del C.C.N.L. è destinata al fondo dell’istituzione scolastica una somma pari a £.10 miliardi.
2. Ai fini dell’erogazione di detta somma si individuerà un numero di scuole tale da consentire l’erogazione di una significativa maggiorazione del fondo volta a sostenere la progettazione e le strategie necessarie all’accoglienza e all’integrazione di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi.
3. In prima applicazione, l’Amministrazione, acquisite le informazioni necessarie entro il 30 ottobre 1999, procederà, d’intesa con le OO.SS firmatarie del C.C.N.L. , a definire i criteri e le misure di erogazione di detta somma.
4. Per gli anni successivi, la ripartizione del finanziamento in parola avverrà entro il 1° marzo di ciascun anno.

Art. 30
Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica

1. L’istituzione scolastica, nell’impiego delle risorse del fondo, dovrà tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e gradi di scuola che eventualmente la compongano.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti .
3. Con il fondo vengono retribuite:

  1. la flessibilità organizzativa e didattica di cui al successivo art.31;
  2. le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art. 32;
  3. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.42, comma 3 - lettera a) del CCNL–Scuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 ore annue;
  4. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia;
  5. attività aggiuntive effettivamente prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il capo d’istituto, di cui all’art.19, comma 4 del C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla allegata tabella D. Detta retribuzione non è cumulabile con il compenso di cui al successivo art.37.
  6. ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF.

Art. 31
Criteri di retribuzione a carico del fondo dell’istituzione scolastica della flessibilità organizzativa e didattica

1. La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne prevedono la. sperimentazione.
2. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica può essere prevista la corresponsione di un compenso da determinare in misura forfetaria compreso nella fascia tra £.300.000 e £.600.000 annue lorde tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo dell’istituzione scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al precedente art.27, comma 3.

Art. 32
Attività complementare di educazione fisica

1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica, impegnati nel progetto, in servizio nell’istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale di cui al precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti, con la maggiorazione prevista dal presente articolo.

Art. 33
Indennità di direzione

1. Il C.C.N.L. , all’art.21, prevede che ai capi d’istituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità accessoria di direzione.
2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche.
3. L’indennità compete, nella misura del 50% al personale educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art.21 del C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo d’istituto titolare o reggente l’indennità in parola viene corrisposta dall’istituzione scolastica interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo d’istituto ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente.
5. L’indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella tabella B, allegata al presente contratto:

  1. da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accessorio;
  2. dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche;
  3. limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti.

6. L’indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio l’indennità stessa è ridotta nella medesima misura.
7. Alla liquidazione dell’indennità in parola provvedono le direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati per l’importo di cui alla lettera a) del precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5.
8. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dall’art.50 del C.C.N.L. l’indennità di direzione viene liquidata, determinando i relativi parametri economici, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di titolarità ovvero, per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità:

I - relativamente all’importo base determinato in misura fissa (lettera a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi;
II - relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie e alla complessità organizzativa e di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 5, ove spettanti, dall’istituzione scolastica della sede di titolarità ovvero dall’ultima scuola di titolarità.

9. L’indennità in questione compete, relativamente all’importo in misura fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche ai capi d’istituto in servizio nelle scuole italiane all’estero.
10. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità in questione al personale che sostituisce il capo d’istituto nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta, a livello di Amministrazione centrale, una quota dello stanziamento destinato all’indennità di direzione pari al 6,5%, da distribuire alle scuole da parte dei provveditorati agli studi su richiesta delle scuole stesse.
11. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad applicarsi i criteri di determinazione dell’indennità di direzione stabiliti dal contratto decentrato nazionale sottoscritto il 19 ottobre 1998.
12. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno al presente istituto contrattuale e a quello relativo all’indennità di amministrazione, ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli oneri riflessi, sono previste dal 3° alinea del comma 4 dell’art.42 del C.C.N.L., a decorrere dal 1° settembre 1999. A tale finanziamento va aggiunta la quota utilizzata nel decorso esercizio finanziario 1998 per il pagamento dell’indennità di direzione e di amministrazione, gravante sui capitoli di spesa attribuiti ai diversi centri di responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione e una ulteriore quota da trarre a carico dei capitoli di spesa attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero della pubblica istruzione che amministrano gli ordini scolastici di istruzione classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica, relativi al finanziamento degli interventi didattici ed educativi integrativi.
13. Gli oneri relativi all’indennità aggiuntiva di direzione di cui all’art.21 - comma 3 - del C.C.N.L. , pari a lire 15 miliardi per l’anno scolastico 2000-2001, vengono tratti dallo stanziamento previsto dall’art.42 - comma 4 - secondo alinea - del C.C.N.L. destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al C.C.N.L. . L’importo lordo tabellare dell’indennità aggiuntiva di direzione è di £.6.000.000 annui. I criteri per l’erogazione di detto emolumento verranno stabiliti successivamente, in sede di contrattazione integrativa.
14. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.

Art. 34
Indennità di amministrazione

1. Il C.C.N.L., all’art.35, prevede che ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative spetta, una indennità accessoria di amministrazione.
2. Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due direttori amministrativi, a quello senza responsabilità di firma l’indennità di amministrazione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo con responsabilità di firma. Al responsabile amministrativo dei Conservatori e delle Accademie l’indennità in questione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo senza responsabilità di firma.
3. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione, l’indennità di amministrazione viene corrisposta, per lo stesso periodo, anche al personale ATA che lo sostituisca ai sensi della normativa vigente, detratto l’importo del compenso individuale accessorio spettante al sostituto nella sua qualità di personale non docente.
4. L’indennità di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi criteri e modalità già previste per l’indennità di direzione a favore dei capi d’istituto dal precedente art.33, nelle misure individuate nella tabella C allegata al presente contratto.
5. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno, a decorrere dal 1° settembre 1999, al presente istituto contrattuale sono quota parte di quelle individuate nel comma 12 del precedente art.33.
6. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.



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