DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE

Nell’anno 2001 il giorno…… del mese di giugno in Roma, presso il ministero degli Affari Esteri,

PREMESSO:

che è stata costituita ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9.8.2000, che ha modificato il CCNQ del 24.11.1998 ,la V autonoma area della dirigenza scolastica a decorrere dal 1.09.2000 nell’ambito del comparto scuola, in relazione alla previsione dell’art.21 comma 17 della Legge n.59/97; che con il protocollo d’intesa del 26.7.2000 sono state individuate le OO.SS ammesse alle trattative nazionale per l’area suddetta; 
che con D.M. 3024 del 28.3.2000 così come modificato dal D.M. 5221 del 27.11.2000 e dal D.M. 2618 del 26.01.2001 è stata costituita la delegazione di parte pubblica

LE PARTI CONCORDANO
il presente  
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

che disciplina, secondo le disposizioni contenute nell’art. 6 dell’Accordo successivo al CCNL/95, sottoscritto l’11.12.1996 e nell’art. 4 del CCNL/99, per l’anno scolastico 2001/2002, la mobilità dei dirigenti scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero compresi i Corsi ex art.636 D.L.vo 297/94.

Art.1 - 
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1) Il presente contratto integrativo si applica per l’a.s.2001/2002 al personale della V area autonoma della dirigenza scolastica in servizio all’estero.  
2) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.  
3) Tutte le operazioni di cui al presente contratto, comprese quelle effettuate in calendario australe, si intendono riferite per gli effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1 settembre/31 agosto). 
4) Con apposita Circolare vengono diramate le istruzioni relative alle modalità, ai tempi di presentazione delle domande di trasferimento, nonché ai termini di pubblicazione dei movimenti comprese le indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela.  
5) Le annesse tabelle, di cui agli allegati A e B, sono parte integrante del presente contratto.  

Art.2 - 
Disponibilità per i trasferimenti e termine delle operazioni

1) Sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti di contingente vacanti all’inizio dell’a.s.2001/2002, ivi compresi quelli di nuova istituzione. A tal fine sarà cura dell’Amministrazione comunicare in tempi utili per la presentazione della domanda di trasferimento, l’elenco dei posti vacanti e disponibili di cui al precedente comma nonché l’elenco delle sedi classificate come particolarmente disagiate.   
2) Non sono considerati disponibili, per i trasferimenti, i posti che si rendano vacanti dopo la pubblicazione dei movimenti. Su detti posti saranno effettuate le nuove destinazioni per a.s.2001/2002 

Art.3 - 
Trasferimenti d'ufficio e a domanda presso le istituzioni scolastiche

1) I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede e quelli a domanda sono disposti nell'ambito delle istituzioni , ovvero Uffici scolastici, della stessa area linguistica o di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex art.640, D.L.vo 297/94 e ex art. 5 dell'Accordo successivo al CCNL/95 sottoscritto l'11.12.96.  
2) Può presentare domanda di trasferimento, il dirigente che si trovi almeno nel secondo anno scolastico di servizio all'estero nell'attuale sede e possa prestare almeno due anni scolastici di servizio nella nuova sede. Per il personale che presta servizio in emisfero australe, il computo dei due anni scolastici si effettua con riferimento alla data di inizio dell'anno scolastico metropolitano cui si riferisce il provvedimento di destinazione all'estero.  
3) Il trasferimento d'ufficio per perdita di posto, non interrompe la continuità del servizio.  
4) L'attribuzione delle sedi di trasferimento sia d’ufficio che a domanda, avviene sulla base del punteggio assegnato in conformità delle relative tabelle, allegati A e B.

Art. 4 - 
Trasferimenti d’ufficio e a domanda

I trasferimenti a domanda e d’ufficio avvengono –tenuto conto del punteggio attribuito a ciascun aspirante in conformità alle allegate tabelle – nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasce istituite in relazione ai posti definiti nel contingente per l’anno scolastico 2001/2002: · I FASCIA
Direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art. 636 del D.L.vo 297/94; scuole secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I grado ex art.636 del T.U. 297/94; istituti comprensivi (scuola elementare e secondaria di I grado) · II FASCIA
Istituti di scuola secondaria di secondo grado e istituti comprensivi (scuola elementare e secondaria di I e II grado) Pertanto i dirigenti - ex direttori didattici e presidi di I grado - possono chiedere il trasferimento sui posti di scuole e iniziative scolastiche compresi nella prima fascia, mentre i dirigenti – ex presidi di scuola secondaria di II grado- possono chiedere il trasferimento nell’ambito delle istituzioni comprese nella seconda fascia. 

Art. 5 - 
Precedenze 

1) Nei trasferimenti hanno precedenza nell’ordine le sottoelencate categorie di personale: 
a) Personale non vedente (Legge 120/91)
b) Personale di cui all’art. 21, Legge 104/92
c) Personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate Le situazioni che danno titolo all’inclusione nelle categorie a e b devono essere documentate con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.  
2) Qualora concorrano al trasferimento a domanda ad una stessa sede più unità di personale comprese nelle categorie di cui al precedente comma, nell’ambito della stessa categoria, si terrà conto del punteggio individuale, fermo restando quanto previsto dal seguente art.7 comma 4 in materia di ordine delle operazioni.
3) Nel caso in cui a seguito di modifica dell'elenco delle sedi particolarmente disagiate, non spetti più la precedenza assoluta nei movimenti, all'interessato va attribuita la maggiorazione del punteggio di cui alla lettera d) - ANZIANITA' DI SERVIZIO - della tabella allegata, relativamente al periodo in cui la sede era considerata particolarmente disagiata.

Art. 6 - 
Individuazione perdenti posto

1) A seguito di soppressione di posto, nell'ambito delle revisioni annuali del contingente di cui agli artt. 639, 2° comma, e 640 2° comma del D.L.vo 297/94, sarà individuato, con riferimento alle fasce, presso le sedi interessate il personale considerato come perdente posto per l'anno scolastico successivo, mediante apposita graduatoria formulata dal Console, secondo la specifica tabella dei punteggi (Allegato B). La graduatoria sarà pubblicata all’albo del Consolato e avverso il punteggio attribuito, gli interessati potranno proporre, entro 10 giorni successivi alla pubblicazione, reclamo motivato all’autorità che ha redatto la graduatoria medesima, che deciderà nei successivi cinque giorni.
2) Il personale di cui al precedente art. 5, comma 1 lettere a e b, sarà inserito nella graduatoria dei perdenti posto solo qualora la contrazione dei posti lo renda inevitabile.  
3) Nell’ambito di ciascuna fascia è individuato come perdente posto il personale cui è attribuito minore punteggio. 
4) Nei confronti del personale perdente posto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.  
5) La procedura di trasferimento d’ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani in caso di indisponibilità di sedi vacanti.  

Art.7 - 
Ordine delle operazioni

1) Le operazioni relative ai trasferimenti sono disposte secondo il seguente ordine: 
a) trasferimenti d’ufficio del personale individuato perdente posto ai sensi del precedente art.6; 
b) trasferimento d’ufficio del personale destinatario di un provvedimento di incompatibilità a permanere nella stessa sede; 
c) trasferimenti a domanda.  
2) I trasferimenti d'ufficio sono disposti nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine di una circoscrizione consolare limitrofa. Successivamente possono disporsi per aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque, dopo la conclusione delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica interessata. 3) Una volta esperite tutte le possibilità precedentemente indicate, detti trasferimenti possono avvenire anche per altro emisfero. 
4)  Le operazioni di trasferimento a domanda sono disposte secondo il seguente ordine: 
a. trasferimenti su istituzioni ovvero Uffici scolastici, appartenente alla medesima area linguistica e su sedi dello stesso emisfero; 
b. trasferimenti su istituzioni ovvero Uffici scolastici, appartenenti ad altra area linguistica, purché ne sia stata conseguita la relativa idoneità, in sedi dello stesso emisfero; 
c. trasferimenti su sedi di altro emisfero appartenenti alla medesima area linguistica; d. trasferimenti su sedi di altro emisfero appartenenti ad altra area linguistica, purché ne sia stata conseguita la relativa idoneità.  
5) La non accettazione del trasferimento d’ufficio e a domanda, comporta la restituzione ai ruoli metropolitani 

Art. 8 – 
Disposizioni comuni

1) Nel corso del periodo di servizio all’estero è consentito al personale un solo trasferimento a domanda.

NOTA A VERBALE

In coerenza con quanto stabilito dal presente contratto in materia di mobilità, le parti concordano che la destinazione all’estero per l’a.s. 2001/2002 sia disposta per fasce. A tal fine le parti si impegnano a definire nelle competenti sedi le relative modalità.

NOTA A VERBALE

Le parti contraenti concordano quanto segue:  L’Amministrazione si impegna ad allegare alla circolare di cui al p.4) dell’art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo per la mobilità del personale in servizio all’estero: - l’elenco dei posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2001/2002, noti alla data di trasmissione della circolare medesima, nonché l’elenco dei posti non disponibili per contenzioso in atto; - l’elenco delle sedi classificate come particolarmente disagiate; - le modalità di ricorso ai mezzi di tutela. 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Per il Ministero degli Affari Esteri
Per il Ministero della Pubblica Istruzione

LA DELEGAZIONE SINDACALE
C.G.I.L./SCUOLA ………………………………….…………………………  
C.I.S.L./SCUOLA       ……………………………….………….……………….  
U.I.L./SCUOLA      …………………………………………………………… 
S.N.A.L.S./SCUOLA      …………………………………………………………… 
A.N.P. – C.I.D.A.  ……………………………………………………………

Roma,………………….. 


DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE

L’anno 2001, nel giorno ventuno del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri, nell’ambito di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Estero sottoscritto l’8 maggio 2001,la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. n. 3024 del 28 marzo 2000, così come modificata dal D.M. 5221 del 27.11.2000 e dal D.M. 2618 del 26.01.2001, e quella di parte sindacale costituite ai sensi dell’art.9 del CCNL 26 maggio 1999, come richiamato dall’art.11 della sequenza contrattuale sottoscritta il 24 febbraio 2000, 

concordano il presente 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

che disciplina, secondo le disposizioni contenute nell’art. 6 dell’Accordo successivo al CCNL/95, sottoscritto l’11.12.1996 e nell’art. 4 del CCNL/99, per l’anno scolastico 2001/2002, la mobilità del personale della scuola, docenti, lettori ed A.T.A. in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero compresi i Corsi ex art.636 D.L.vo 297/94 e le Scuole Europee, nonché presso le istituzioni accademiche straniere.

Art.1 - 
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1) Il presente contratto integrativo si applica al personale docente e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni e iniziative scolastiche italiane e straniere all'estero, nonché le Scuole Europee e le istituzioni accademiche straniere.  
2) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.  
3) Tutte le operazioni di cui al presente contratto, comprese quelle effettuate in calendario australe, si intendono riferite per gli effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1 settembre/31 agosto).  
4) Con apposita Circolare vengono diramate le istruzioni relative alle modalità, ai tempi di presentazione delle domande di trasferimento, nonché i termini di pubblicazione dei movimenti comprese le indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela.  
5) Le annesse tabelle, di cui agli allegati A e B, sono parte integrante del presente contratto.  

Art.2 - 
Disponibilità per i trasferimenti e termine delle operazioni

1) Sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti di contingente vacanti all’inizio di ogni anno scolastico, ivi compresi quelli di nuova istituzione. A tal fine sarà cura dell’Amministrazione comunicare in tempi utili per la presentazione della domanda di trasferimento, l’elenco dei posti vacanti e disponibili di cui al precedente comma nonché l’elenco delle sedi classificate come particolarmente disagiate.  
2) Non sono considerati disponibili, per i trasferimenti, i posti che si rendano eventualmente vacanti dopo la pubblicazione dei movimenti. Su detti posti saranno effettuate le nuove destinazioni per l’a.s.2001/2002

Art. 3 - 
Trasferimenti d'ufficio e a domanda presso le istituzioni scolastiche

1) I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede e quelli a domanda avvengono nell'ambito delle istituzioni scolastiche della stessa o altra tipologia, ovvero da corsi a scuole e viceversa nonché nell’ambito delle istituzioni accademiche straniere, della stessa area linguistica o di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex art.640, D.L.vo 297/94 e ex art. 5 dell'Accordo successivo al CCNL/95 sottoscritto l'11.12.96.  
2) I movimenti nelle Scuole Europee sono disciplinati dal successivo art.6.  
3) I movimenti del personale in servizio presso le Università straniere quale lettore, sono disciplinati dai successivi artt. 8 e 9.  
4) Può presentare domanda di trasferimento, il personale scolastico che si trovi almeno nel secondo anno scolastico di servizio all'estero nell'attuale sede e possa prestare almeno due anni scolastici di servizio nella nuova sede. Per il personale che presta servizio in emisfero australe, il computo dei due anni scolastici si effettua con riferimento alla data di inizio dell'anno scolastico metropolitano cui si riferisce il provvedimento di destinazione all'estero.  
5) Il trasferimento d'ufficio per perdita di posto, non interrompe la continuità del servizio.  
6) L'attribuzione delle sedi di trasferimento sia d’ufficio che a domanda, avviene sulla base del punteggio assegnato in conformità delle relative tabelle, Allegati A e B, fatto salvo quanto riportato nei successivi artt. 8 e 9 per il personale in servizio all'estero come lettore presso Università straniere

Art. 4 – 
Ordine delle precedenze

1) Nei trasferimenti hanno precedenza nell’ordine le sottoelencate categorie di personale: 
a) Personale non vedente (Legge 120/91) 
b) Personale di cui all’art. 21, Legge 104/92 c) Personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate Le situazioni che danno titolo all’inclusione nelle categorie a e b devono essere documentate con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.  
2) Qualora concorrano al trasferimento a domanda ad una stessa sede più unità di personale comprese nelle categorie di cui al precedente comma, nell’ambito della stessa categoria, si terrà conto del punteggio individuale, fermo restando quanto previsto dal seguente art.7 comma 5 in materia di ordine delle operazioni.   
3) Nel caso in cui a seguito di modifica dell'elenco delle sedi particolarmente disagiate, non spetti più la precedenza assoluta nei movimenti, all'interessato va attribuita la maggiorazione del punteggio di cui alla lettera d) - ANZIANITA' DI SERVIZIO - della tabella allegata, relativamente al periodo in cui la sede era considerata particolarmente disagiata.

Art. 5 - 
Individuazione perdenti posto

1) A seguito di soppressione di posto, nell'ambito delle revisioni annuali del contingente di cui agli artt. 639, 2° comma, e 640 2° comma del D.L.vo 297/94, sarà individuato presso le sedi interessate il personale considerato come perdente posto per l'anno scolastico successivo, con riferimento allo specifico insegnamento prestato nella scuola o Circoscrizione Consolare per i corsi, mediante apposita graduatoria formulata dal Capo d'Istituto ovvero, ove non sia presente detto personale di ruolo, dal Console, secondo la specifica tabella dei punteggi (Allegato B). La graduatoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica o del Consolato e avverso il punteggio attribuito gli interessati potranno proporre, entro 10 giorni successivi alla pubblicazione, reclamo motivato all’autorità che ha redatto la graduatoria medesima, che deciderà nei successivi cinque giorni.  
2) Il personale di cui al precedente art. 4, comma 1 punti a e b, sarà inserito nella graduatoria dei perdenti posto solo qualora la contrazione dei posti lo renda inevitabile.  
3) E' individuato come perdente posto il personale della specifica funzione, cui è attribuito minore punteggio.  
4) Nei confronti del personale perdente posto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.  
5) La procedura di trasferimento d’ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani in caso di indisponibilità di sedi vacanti.

Art.6 – 
Personale in servizio nelle Scuole Europee

1) Per il personale destinato presso le Scuole Europee il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede è effettuato solo su posti disponibili presso altre Scuole Europee. Qualora non vi fossero posti vacanti nelle Scuole Europee, il trasferimento ad istituzione di altra tipologia è disposto, a condizione che il personale si trovi nel quinquennio iniziale di permanenza all'estero. In tal caso, per il personale destinato all’estero anteriormente all’entrata in vigore della Legge 147/2000, il periodo complessivo di servizio all'estero non può superare il settennio di cui all’art.643 del D.L.vo 297/94. Per il personale destinato all’estero successivamente all’entrata in vigore della Legge 147/2000, il periodo complessivo di permanenza all’estero non può superare il quinquennio previsto dalla citata norma.   
2) I trasferimenti a domanda vengono disposti esclusivamente da una ad altra scuola europea. 
3) Le operazioni di trasferimento avvengono tenuto conto dell’ordine indicato nel successivo art.7 punti 1 e 3.  
4) Le precedenze e i benefici di cui all’art. 4 - comma 1 lettere a e b - e all’art.5 - comma 2 - trovano pari applicazione.  
5) Si applica anche al personale in servizio nelle Scuole Europee quanto previsto nell’articolo 7 punto 6.

Art.7 - 
Ordine delle operazioni

1) Le operazioni relative ai trasferimenti, tenendo conto delle precedenze previste dal precedente art.4 sono disposte secondo il seguente ordine: a) trasferimenti d’ufficio del personale individuato quale perdente posto ai sensi del precedente art. 5; b) trasferimento d’ufficio del personale destinatario di un provvedimento di incompatibilità a permanere nella stessa sede; c) trasferimenti a domanda.  
 2) I trasferimenti d’ufficio per soppressione di posto, del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane e straniere, compresi i corsi ex art. 636 del T. U. n. 297/94, sono disposti anche verso le Scuole Europee, purché l’interessato sia in possesso della relativa idoneità e si trovi nel secondo anno di servizio all’estero. In tal caso l’interessato presterà un periodo di servizio presso la Scuola Europea di un solo quinquennio, nell’ambito del periodo massimo di permanenza all’estero, che resta quello indicato nell’originario provvedimento di destinazione all’estero.  
3) I trasferimenti d'ufficio sono disposti nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine di una circoscrizione consolare limitrofa. Successivamente possono disporsi per aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque, dopo la conclusione delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica interessata.  
4) Una volta esperite tutte le possibilità precedentemente indicate, detti trasferimenti potranno avvenire anche per altro emisfero.  
5) Le operazioni di trasferimento a domanda sono disposte secondo il seguente ordine: a. trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia (da scuola a corsi e viceversa, escluse le scuole europee), appartenente alla medesima area linguistica e su sedi dello stesso emisfero; b. trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia (da scuola a corsi e viceversa, escluse le scuole europee), appartenenti ad altra area linguistica, purché ne sia stata conseguita la relativa idoneità, in sedi dello stesso emisfero; c. trasferimenti su sedi di altro emisfero; d. per quanto attiene i trasferimenti dei lettori, stante la specificità del loro servizio, è fatto salvo quanto riportato nei successivi articoli 8 e 9.  
6) La non accettazione del trasferimento d’ufficio e a domanda, comporta la restituzione ai ruoli metropolitani

Art.8 - 
Lettori di ruolo destinati presso le Università straniere

1) Si premette che le operazioni di trasferimento dei lettori sono condizionate dalla specificità della funzione, che richiede, anche in caso di trasferimento d'ufficio, l'espressione del gradimento da parte delle Autorità accademiche locali. Si richiede anche al lettore l’obbligo di prestare un periodo di servizio continuativo per almeno due anni nella stessa sede  
2) Nel corso delle operazioni di trasferimento, qualora le Autorità Accademiche dell'Università di nuova destinazione non esprimano il gradimento sul curriculum del docente destinato a quella sede, l'Amministrazione inoltrerà il curriculum ad altra sede al momento disponibile, tra quelle a suo tempo richieste dall’interessato, sulle quali non siano già in corso procedure di nomina. Qualora pervenisse un mancato gradimento anche dalle Autorità Accademiche della seconda sede individuata, il lettore non sarà soggetto a mobilità per l'anno accademico di riferimento. Il lettore potrà presentare domanda di trasferimento nell'anno scolastico successivo solo se potrà garantire un biennio di servizio nella nuova sede.  
3) Il lettore perdente posto (per soppressione del lettorato o per incompatibilità a permanere nella stessa sede), può presentare domanda di trasferimento pur non avendo maturato il biennio di servizio nella stessa sede. Qualora la domanda venga accolta, detto personale dovrà garantire - nell'ambito del periodo massimo di servizio all'estero - un biennio di servizio presso l'Università di nuova destinazione. Nel caso in cui non venga presentata domanda di trasferimento, o la stessa non possa essere soddisfatta, si procederà al trasferimento d'ufficio con le medesime modalità previste dal punto 3 del precedente art.7.  
4) Nel caso di trasferimento d'ufficio, il biennio di permanenza nella sede può essere ridotto ad un anno accademico in relazione al gradimento espresso in tal senso dall'Università di nuova destinazione, sempre nell’ambito del periodo massimo di servizio all’estero, che resta quello indicato nell’originario provvedimento di destinazione all’estero  
5) Il trasferimento può essere disposto, in subordine, anche per aree linguistiche diverse, per le quali sia stata conseguita la specifica idoneità. 
6) La procedura di trasferimento d’ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani nei seguenti casi: 
a) indisponibilità di sedi vacanti; 
b) mancato gradimento delle Autorità Accademiche di tre Università.

Art. 9 - 
Ordine delle operazioni di trasferimento dei lettori

1) Le operazioni di trasferimento dei lettori sono disposte nel seguente ordine: 
a) Trasferimenti d'ufficio del personale, che abbia presentato la domanda di trasferimento, impegnandosi a garantire un biennio di servizio, nell'ambito del proprio periodo massimo di servizio all'estero. 
b) Trasferimenti d'ufficio del personale che non abbia presentato domanda di trasferimento o che, pur avendola presentata, non sia stato soddisfatto. 
c) Trasferimenti a domanda del personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate. 
d) Trasferimenti a domanda da sedi non classificate come particolarmente disagiate.  
2) Per le operazioni di trasferimento, sia a domanda che d’ufficio, si segue l’ordine delle operazioni previste dal precedente articolo 7.

Art. 10 – 
Disposizioni comuni

1) Nel periodo di servizio all’estero, è consentito al personale un solo trasferimento a domanda.

NOTA A VERBALE

Le parti contraenti concordano quanto segue: 
L’Amministrazione si impegna ad allegare alla circolare di cui al p.4) dell’art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo per la mobilità del personale in servizio all’estero: 
- l’elenco dei posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2001/2002, noti alla data di trasmissione della circolare medesima, nonché l’elenco dei posti non disponibili per contenzioso in atto; 
- l’elenco delle sedi classificate come particolarmente disagiate; 
- le modalità di ricorso ai mezzi di tutela.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA  
Per il Ministero degli Affari Esteri
Per il Ministero della Pubblica Istruzione

LA DELEGAZIONE SINDACALE   
C.G.I.L./SCUOLA – ………………………………………….
C.I.S.L./SCUOLA – ……………………………………….…
U.I.L./SCUOLA – ………………………………………….
S.N.A.L.S./SCUOLA ………………………………………….

Roma,………………….


CCNI Mobilità Estero 2001-2002