CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO NAZIONALE N. 10/99/BL DEL 24.11.99
CONCERNENTE
CUMULO DI ORE DI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

 

A seguito dell'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale per il Bilancio sul D.M. n. 254 del 26.10.99, di autorizzazione alla sottoscrizione del testo concordato del contratto integrativo nazionale di cui in premessa, il giorno 24.10.99, il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi dott. Michele PARADISI, in rappresentanza del Ministro della Pubblica Istruzione e i rappresentanti dello organizzazioni sindacali appresso indicate, con il presente atto stipulano il contratto integrativo nazionale di cui sopra.

Le parti si danno atto che, al fine della eliminatone di errori materiali riscontrati nel testo dell'anzidetto contratto integrativo concordato tra le parti in data 9 ottobre 1999, al cennato testo vengono apportate le seguenti correzioni:

- all'art. 2 - 2° alinea: vengono espunte le parole "artistici" e "ad anno scolastico";

- all'art. 2 - 5° allinea: vengono espunte le parole "ad anno scolastico";

- all'art. 7 - comma 3: la parola "opposizione" viene sostituita con la parola "apposizione".

 

Per il Ministro della Pubblica Istruzione il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi dott. Michele PARADISI

CGIL Scuola, CISL Scuola, UIL Scuola, CONFSAL-SNALS

Roma 24 novembre 1999

 

Decreto Ministeriale 26 ottobre 1999, n. 254

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione

VISTO l'art. 6 - comma 1 - punto b) del il contratto collettivo nazionale quadro del 27.1.99, integrativo e correttivo del contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.98 sulle libertà e prerogative sindacali;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 26.5.99 tra l'AR.AN e le organizzazioni sindacali della scuola e, in particolare, l'art. 4 - comma 1 - che istituisce la contrattazione integrativa;

VISTO l'art. 9 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina la composizione delle delegazioni trattanti;

VISTI i decreti ministeriali n. 39051 del 4.6.99 e n. 49033 del 2.8.99 con i quali è stata rispettivamente costituita e quindi integrata la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa nazionale di amministrazione relativa al comparto scuola;

VISTO il D.L.vo 4.11.97 n. 396, recante ulteriori modificazioni al D.L.vo 3.2.93 n. 29;

VISTA la lettera circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 23080/97/8.93.5 del 16.12.97, con la quale sono state fornite direttive per la prima applicazione delle disposizioni transitorie recate dal, suindicato decreto legislativo in materia, tra l'altro, di contrattazione decentrata e, in particolare, il punto 9 dove viene chiarito che la cennata disciplina transitoria non riguarda né la formazione della delegazione di parte pubblica, né i procedimenti dì autorizzazione e controllo relativi alla sottoscrizione dei contratti collettivi a livello decentrato, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni antecedenti l'entrata in vigore dello stesso D.L.vo n. 396/97;

RITENUTA la necessità di adeguare il comportamento di quest'Amministrazione alle suindicate direttive;

VISTA la deliberazione n. 28/97 emessa nell'adunanza, del 3.12.96, con la quale la Corte dei Conti - Sezione del controllo - I collegio - si è dichiarata non competente a controllare gli atti autorizzativi relativi ai contrarti collettivi decentrati i quali, a norma dell'art 14 della L.Q. 29.3.93 n. 93, sono sia quelli stipulati al centro per singole branche della pubblica amministrazione, sia quelli conclusi in sede periferica locale;

VISTO il testo dell'ipotesi di contratto- integrativo nazionale relativo al cumulo di ore di permessi sindacali retribuiti, siglato l'8.10.99;

DECRETA

 

Art. 1

1. E' autorizzata la sottoscrizione del contratto integrativo nazionale relativo al cumulo di ore di permessi sindacali retribuiti di cui in premessa, siglato l'8.10.99.

 Art. 2

1. Il presente decreto, corredato dell'accordo di cui sopra verrà inviata all'Ufficio Centrale per il Bilancio, per il previsto controllo.

2. Il presente decreto ed il relativo contratto verranno inviati, a norma del comma 3, dell'art 51 del D.L.vo 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale (ARAN), glia Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento perla Funzione Pubblica - ed al Ministero del Tesoro.

 

CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE 
CONCERNENTE CUMULO DI ORE DI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

 

L'anno 1999, il giorno 8, il mese di ottobre in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale 

tra 

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa nazionale 

la delegazione sindacale di cui all'allegato 1

VIENE CONCORDATO

 

Art. 1

Il presente contratto integrativo è stipulato in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma I punto b) del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 27.1.99 Integrativo e correttivo del CCNQ del 7.8.99 sulle libertà e prerogative sindacali.

 Art. 2

I dirigenti. delle organizzazioni sindacali aventi diritto e appartenenti all'area dei capi d'istituto e del personale ATA possono cumulare, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, I permessi sindacali giornalieri ed orari di cui all'art. 10 del CCNQ del 7.8.99 secondo le modalità sottoindicate.

- I permessi sindacali spettanti a ciascun dirigente sindacale appartenente all'area dei capi d'Istituto e a quella dei direttori delle Accademie e Conservatori possono essere cumulati per periodi comunque non superiori a 10 giorni. Tali periodi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell'anno scolastico in maniera non continuativa.

- I permessi sindacali spettanti a ciascun dirigente sindacale appartenente all'area del personale ATA avente il profilo professionale di direttore amministrativo nelle Accademie e nei Conservatori di musica, di direttore dei servizi generali e di responsabile amministrativo possono essere cumulati per periodi comunque non superiori a 12 giorni. Tali periodi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell'anno scolastico in maniera non continuativa.

- I permessi sindacali spettanti a ciascun dirigente sindacale appartenente all'area del restante personale ATA possono essere cumulati per periodi comunque non superiori a venti giorni. Tali periodi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell'anno scolastico in maniera non continuativa.

 Art. 3

Le modalità di fruizione dei permessi sindacali di cui all'art. 2 saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata provinciale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. e) del C.C.N.L. 26.5.99. In tale sede dovrà essere garantito un intervallo temporale di effettivo servizio tra i periodi di permessi cumulati. Detti periodi non potranno comunque essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli istituti contrattuali.

 Art. 4

Non è consentito effettuare il cumulo di permessi giornalieri od orari di cui all'art. 2 durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

 Art. 5

Il presente contratto verrà rivisto per adeguarlo con il completamento dell'autonomia scolastica ai sensi dell'art. 4 comma. 3 del C.C.N.L. del 26.5.99.

 Art. 6

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio ai Contratti Collettivi Nazionali Quadro del 7.8.98 e del 27.1.99.

 Art. 7

1. A norma dell'art, 51, comma 3, del D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta all'autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione.

2. Subito dopo la sottoscrizione, copia del presente contratto verrà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro ed all'ARAN.

3. Il presente contratto diviene efficace e vincolante per le pani solo dopo che, a seguito dell'opposizione del visto, da parte dell'Ufficio di Bilancio di questo Ministero, sul provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, lo stesso venga sottoscritto dalle pani contraenti.

 

Allegato 1

Le parti sindacali che siglano l'accordo: 

CGIL Scuola - UIL Scuola - CISL Scuola - CONFSAL-SNALS, GILDA-UNAMS



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