PROTOCOLLO D’INTESA SULL’AREA DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA

 

PRESO ATTO dell’ipotesi di contratto collettivo quadro siglata il 17 maggio 2000, con il quale alle quattro aree di contrattazione della dirigenza di cui al CCNQ del 24 novembre 1998 è stata aggiunta la quinta area della dirigenza scolastica;

CONSIDERATO che occorre individuare le organizzazioni e confederazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali per l’area suddetta;

TENUTO PRESENTE che, allo stato risultano essere tuttora in corso sia il processo di definizione degli istituti scolastici dotati di autonomia sia le attività di formazione finalizzate al conseguimento della dirigenza, ai sensi dell’art. 21 del dlgs 59/1997;

CONSIDERATO, altresì, che il CCNL del comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001 di parte normativa e primo biennio economico 1998-1999, disciplinato, in apposita area, il rapporto di lavoro dei capi di istituto e che nel comparto scuola si è formata l’area della dirigenza scolastica;

CHE, pertanto, il CCNL del biennio 2000-2001 per la neo costituita area assume carattere di eccezionalità;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO:

Le parti sottoscriventi il presente protocollo convengono, in coerenza con la peculiarità della situazione rappresentata, che, in attesa di definire la rappresentatività nell’area dei capi di istituto ai sensi del dlgs 29/1993, alla trattativa per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza scolastica partecipano le organizzazioni sindacali che, sulla base delle deleghe conferite al 31 dicembre 1998 ai capi di istituto – ai quali sarà conferita la qualifica dirigenziale a norma dell’art. 25 bis del dlgs 29/1993 – risultano rappresentative nella predetta area nonché le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto Scuola e le confederazioni cui le stesse aderiscono.

Roma, 26 luglio 2000


 

Contratto Collettivo Quadro per la modifica del CCNQ del 24.11.1998 relativo alla definizione delle aree dirigenziali di contrattazione

Il giorno 17 maggio 2000, alle ore 16, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni sindacali nelle persone di:

Per l'ARAN Prof. Carlo Dell'Aringa -

e i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali

CISL - CGIL - UIL - CIDA -

Al termine della riunione, avvenuta alle ore 19, le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo quadro per la modifica della definizione delle aree dirigenziali di contrattazione nel testo seguente:

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA MODIFICA DEL CCNQ DEL 24 NOVEMBRE 1998 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE AREE DIRIGENZIALI DI CONTRATTAZIONE

 

Art. 1
Campo di applicazione e finalità

1. Il presente contratto ha la finalità di apportare alcune modifiche al contratto collettivo quadro per la definizione delle aree di contrattazione collettiva della dirigenza stipulato il 24 novembre 1998 per effetto dell'art. 21, commi 16 e 17 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 nonchè dei decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dai dlgs 396/1997, 80 e 387/1998), dlgs 59/1998 e 30 luglio 1999 nn. 300 e 303

Art. 2
Composizione dell'area I

1. Nell'area I di contrattazione collettiva della dirigenza sono ricompresi tutti i dirigenti in servizio presso i Ministeri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie fiscali afferenti il ruolo unico previsto dall'art. 23 del dlgs 29/1993

Art. 3

1. Al termine del comma 1 dell'art. 2 del CCNQ del 24 novembre 1998 e prima del punto, è aggiunto il seguente periodo:

"V) autonoma area della dirigenza scolastica, costituita a decorrere dal 1° settembre 2000. Essa è collocata nell'ambito del comparto scuola, in relazione alla previsione dell'art. 21, comma 17 della Legge 59/1997."


 

PIATTAFORMA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL’AREA DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA

(Approvato il 3 maggio 2000 dal Direttivo Unitario Dirigenti Scolastici Cgil, Cisl, Uil)

 

Contratto della dirigenza scolastica

Premessa

L’autonomia scolastica trova il suo fondamento nella legge 59; il ministero abbandona la stragrande maggioranza dei compiti di gestione e mantiene prevalentemente compiti di indirizzo politico, garantendo l’uniformità del sistema attraverso la definizione di obiettivi e la valutazione degli esiti e dei processi.

L’amministrazione si decentra direttamente alle scuole, cui spetta la responsabilità di realizzare, nell’autonomia e nell’autorganizzazione, quegli obiettivi.

L’amministrazione periferica, nelle sue articolazioni, conserva alcune competenze di gestione burocratica, ma in prevalenza svolge funzioni di consulenza e supporto alle scuole dell’autonomia.

E’ una rivoluzione copernicana che richiederà non poco tempo per essere attuata pienamente, che richiederà una nuova mentalità da parte degli operatori scolastici tutti, che dovrà sostituire la cultura dell’uniformità delle procedure con la cultura dell’uniformità degli obiettivi, nella diversità delle strategie e dei processi.

E’ in questo contesto, di autonomia e responsabilità, che si legittima e si radica la dirigenza scolastica. Il dirigente diviene garante dell’attività della scuola e della sua qualità: è necessario quindi che nella definizione del suo profilo professionale e nella regolazione del suo rapporto di lavoro siano definite, e quindi garantite, le prerogative che rendono credibile e praticabile questa responsabilità.

Non è una questione di maggiori poteri gerarchici, ma appunto di responsabilità da esercitare in un ambiente per sua natura cooperativistico, in cui sono presenti soggetti portatori di diritti, di doveri, di autonomia professionale che vanno composti costruendo sinergie ed eliminando conflitti e definendo in modo preciso il quadro delle responsabilità.

Per queste ragioni è necessario che al primo settembre 2000 siano presenti tutte le condizioni per realizzare la dirigenza scolastica, in modo da garantire l’avvio concreto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che si presenta, per ovvie ragioni, come un processo da costruire e consolidare nel tempo.

E’ quindi imprescindibile che, prima di quella data, sia concluso il negoziato contrattuale della dirigenza, senza il quale sembrano impraticabili gli ampi spazi di autonomia e autorganizzazione che la legge ha affidato alla scuola.

Per un decollo definitivo dell’autonomia è tuttavia necessario ed urgente che si completi anche l’itinerario legislativo della riforma degli organi collegiali interni, per costruire un modello efficace di governo e di autogoverno della scuola che gli attuali assetti non sembrano poter garantire appieno.

Le linee guida per la piattaforma contrattuale che vengono presentate alla consultazione non sono una dettagliata proposta di articolato contrattuale, quanto piuttosto un insieme di aree tematiche su cui aprire un confronto, che metta a fuoco le questioni e proponga soluzioni.

Le problematiche contrattuali sono molte, perché si tratta di scrivere ex novo la disciplina complessa e specifica di un rapporto di lavoro non riconducibile all’attuale profilo del capo di istituto. Questo primo contratto avrà una vigenza limitata al 2001, consentendo nel rinnovo successivo le necessarie armonizzazioni rispetto all’auspicabile rinnovo degli organi collegiali.

Tra le tante, emergono in particolare due questioni nodali.

La prima riguarda la parte economica, rispetto alla quale può esistere un solo obiettivo: la piena equiparazione, nell’inquadramento e nella retribuzione accessoria, alla dirigenza pubblica, per la quale rivendichiamo le adeguate risorse.

La seconda riguarda la rivendicazione di alcune specificità nel conferimento degli incarichi dirigenziali, che attengono soprattutto alla durata e alla mobilità territoriale.

In una prima definizione contrattuale, data la presenza di ulteriori processi di dimensionamento, sembra necessario prevedere una durata contenuta degli incarichi. Successivamente, a fronte della raggiunta stabilità della rete scolastica, sembra invece utile garantire, ove sussistano le condizioni soggettive ed oggettive, la continuità in luogo del principio di rotazione previsto dal D.L.vo 29 che, se può essere un principio di equità nelle altre amministrazioni, non sembra auspicabile nel contesto scolastico.

In secondo luogo, data l’ampiezza del territorio di riferimento, deve essere disciplinata la mobilità dei dirigenti scolastici, a partire dall’acquisizione delle preferenze individuali.

A conclusione della consultazione sarà definita compiutamente la piattaforma.

Data la ristrettezza dei tempi rispetto alla scadenza del 1° settembre abbiamo sollecitato l’Aran a concludere ogni atto preliminare all’apertura formale del tavolo negoziale: in particolare vanno concluse le procedure di collocazione dell’area della dirigenza scolastica nell’accordo intercompartimentale sulla dirigenza pubblica.

Le scelte politiche a questo proposito sono già fatte: il pieno riconoscimento della dirigenza e il riconoscimento di una specificità (che non deve significare diminuzione ma valorizzazione), non omologabile ai contesti delle altre pubbliche amministrazioni.

Del resto, sono scelte già operate dal legislatore che, all’art. 21 della L. 59/97, individua nel comparto scuola una specifica area della dirigenza scolastica, con un contratto autonomo, riconoscendo contemporaneamente un profilo dirigenziale e un contesto peculiare rispetto al quale va regolato il rapporto di lavoro.

Sulla dirigenza scolastica molto si è detto, soprattutto rispetto ad un ruolo decisivo per la realizzazione dell’autonomia.

Il contratto deve definire questo ruolo, tralasciando improprie suggestioni manageriali, ma valorizzando una professionalità specifica alla quale, mentre si affida questa grande responsabilità, vanno garantite le condizioni per esercitarla.

 

LINEE GUIDA PER IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA

 

Il sistema di regole

Rappresentano punto di riferimento per la stipula del CCNL dell’area della dirigenza scolastica, definita dal D.L.vo 59/98, come recepito dagli artt. 25 bis, 25 ter e 28 bis del D.L.vo 29/93 integrato e aggiornato, il protocollo sul lavoro pubblico, il patto per il lavoro e lo sviluppo.

La specificità della dirigenza scolastica

Il dirigente scolastico occupa un ruolo strategico all’interno del processo di riforma in atto, in quanto, anche dalla sua capacità di promozione, di interazione con il contesto territoriale e di guida con le dinamiche relazionali all’interno dell’istituzione scolastica, discende la realizzazione concreta dell’autonomia e di tutte le sue potenzialità.

La definizione di una specifica area della dirigenza scolastica e il suo incardinamento nel comparto scuola assumono un valore culturale e professionale forte in quanto la professionalità del dirigente scaturisce anche da una dimensione didattico-pedagogica acquisita e affinata negli anni.

Tali tratti peculiari della dirigenza di scuola vanno dunque valorizzati in quanto più funzionali all’elevamento della qualità del servizio.

Poiché i compiti della nuova dirigenza scolastica sono tesi a promuovere gli interventi che assicurano il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di scelta educativa delle famiglie e la libertà di insegnamento dei docenti, il dirigente scolastico dovrà disporre dei necessari ed adeguati strumenti di direzione per assicurare una gestione unitaria delle istituzioni scolastiche.

La nuova disciplina contrattuale dell’area dirigenziale scolastica

Essa va costruita anche attraverso un lavoro di ricognizione delle norme contenute nei CCNL del 4.8.95 e del 6.5.99 e del CCNI del 31.8.99.

La costruzione del Contratto di area rispetterà la consueta ripartizione degli istituti contrattuali in norme di garanzia, campo di applicazione, relazioni e libertà sindacali, trattamento economico.

 

RAPPORTO DI LAVORO

Relazioni sindacali

Debbono prevedere i livelli (nazionale, integrativo, regionale) e i modelli (contrattazione, partecipazione - informazione, concertazione intesa - interpretazione autentica) della trattativa prevista per gli altri settori. Vanno pertanto anche precisati compiti e prerogative del dirigente scolastico nelle relazioni sindacali di scuola sulla base delle materie che il CCNL Scuola ha demandato e demanderà al livello delle unità scolastiche. Il fine della contrattazione è la definizione di accordi scritti vincolanti per le parti.

Esercizio del diritto di sciopero da parte del D.S.

Gli adempimenti conseguenti alla proclamazione dello sciopero in termini di adattamenti del servizio e comunicazione alle famiglie devono essere declinati in modo da offrire piena garanzia e certezza di compiti al D.S.

Tempo di lavoro

Va introdotto il concerto di tempo di lavoro con il conseguente superamento del vincolo delle 36 ore settimanali di servizio, dal momento che il lavoro dirigenziale è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi.

Attuazione D.L.vo 59/98 art. 25 bis, comma 5

Va data applicazione integrale al D.L.vo 59/98 sulla prerogativa degli affidamenti dei compiti ai docenti in campo organizzativo e gestionale.

Affidamento di incarichi e mobilità

L’affidamento degli incarichi e la durata di essi, ferma restando la prerogativa del dirigente regionale, devono essere adeguati alla specificità della scuola che richiede continuità per lo sviluppo delle attività progettuali. Si deve inoltre tener conto anche delle preferenze espresse dagli interessati.

In prima applicazione e in vista del definitivo assetto del dimensionamento della rete scolastica, occorre prevedere che l’affidamento degli incarichi possa essere anche di breve durata. Va previsto che, in presenza di sedi vacanti, il dirigente regionale, prima di procedere allo scorrimento della graduatoria, acquisisca le eventuali disponibilità del D.S. in servizio.

Gli incarichi possono prevedere anche compiti di consulenza e supporto alle scuole dell’autonomia.

Responsabilità del Dirigente Scolastico e valutazione

In ordine alle responsabilità di risultato, la valutazione, data la specificità del contesto scolastico, va riferita in particolar modo ai processi attivati dal D.S..

Disciplina e tutela

Le materie relative alla disciplina e ai conseguenti strumenti di tutela del D.S. fanno riferimento a quelli della dirigenza pubblica in quanto compatibili con lo specifico contesto scolastico.

Contenzioso

In caso di insorgenze di controversie di lavoro, va prevista una sede di raffreddamento e contenimento attraverso la definizione di modalità e procedure specifiche che prevedano il tentativo di conciliazione e arbitrato, previa costituzione di relativi collegi.

Copertura assicurativa

Per le responsabilità di carattere civile e amministrativo, in cui il D.S. può incorrere senza dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue attività, o per l’assunzione delle spese del personale convocato in giudizio, per fatti inerenti allo svolgimento delle sue funzioni, si deve prevedere un onere a carico dell’Amministrazione mediante la stipula di apposite polizze.

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al fine di dare seguito agli impegni sottoscritti dall’ARAN con il CCNL del 26.5.99, si deve avviare la contrattazione con risorse sufficienti a consentire un risultato di piena equiparazione con le altre dirigenze pubbliche.

Trattamento fondamentale

Il trattamento fondamentale, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, deve essere perequato a quello delle dirigenze pubbliche.

Retribuzione di posizione

Per la dirigenza scolastica sarà sostitutiva dell’attuale indennità di direzione, dovrà raggiungere la piena mensilizzazione, farà riferimento alle dirigenze pubbliche e dovrà essere commisurata ai parametri di dimensione e complessità dell’istituzione scolastica.

Indennità di risultato

Dovrà essere articolata in modo tale da corrispondere alla duplice esigenza di retribuire il personale dirigente positivamente valutato e di riconoscere la qualità della prestazione individuale che si aggiunga alla precedente per una percentuale di personale da definire.

In questo contesto devono essere recuperate le somme previste e non utilizzate dall’art. 33, comma 13 del CCNL.

Anzianità

Cessando di operare, in analogia con le altre dirigenze, deve comunque trovare un meccanismo di salvaguardia dell’anzianità maturata attraverso una specifica retribuzione individuale di anzianità, comprensiva dell’eventuale rateo con assegno ad personam non riassorbibile.

Indennità specifiche di mobilità

Vanno affrontate e definite in sede contrattuale le indennità specifiche di mobilità conseguenti al conferimento degli incarichi.

Trattamento di previdenza complementare

Fermo restando i diritti acquisiti in materia di buonuscita, il Contratto Collettivo potrà disciplinare forme di previdenza integrativa, in relazione anche al quadro legislativo in materia.

 

ALTRE QUESTIONI CONTRATTUALI

Formazione

Va affrontata come fatto professionalmente qualificante, in grado di sviluppare e potenziare costantemente le competenze e le capacità di direzione. Deve essere previsto un ammontare specifico di risorse che programmi una preparazione e una formazione adeguati al processo riformatore in atto destinando annualmente alle finalità formative una quota pari all’1% della spesa complessiva di comparto, come previsto dal Protocollo sul lavoro pubblico tra OO.SS. e Governo.

Crediti formativi

Dovranno essere disciplinati gli effetti dei crediti formativi conseguenti alla valutazione positiva richiesta in seguito alla frequenza dei corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale e gli effetti conseguenti alla valutazione dell’anno scolastico in corso.

Clausola di salvaguardia

Le parti concordano che, in presenza di innovazioni normative che abbiano ricaduta sull’organizzazione del lavoro, si riaprano i termini della contrattazione per i necessari adeguamenti.