CCNL F.I.S.M. SCUOLA MATERNA NON STATALE 1998 - 2001

I - SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto

Il presente Contratto si applica al personale dipendente delle Scuole Materne gestite da enti, da privati e da enti morali aderenti e rappresentati dalla F.I.S.M., ivi comprese le IPAB, per quanto compatibile con le norme di legge.

La presente normativa può applicarsi anche ad altri Istituti non associati alla F.I.S.M. a condizione che accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta portata a conoscenza delle parti contraenti tramite raccomandata A.R.

Il CCNL è applicabile anche per i rapporti di lavoro concernenti attività similari ad istruzione scolare e prescolare, rivolte ai bambini: colonie e soggiorni, asili nido, micronido, e ogni altra forma di servizio all'infanzia prevista dalle norme di settore.

Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne salvo che sia già in atto l'applicazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori.

La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 2. - Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1998 e ha durata biennale per le materie retributive, durata quadriennale per le materie normative. Le rispettive scadenze, retributive e normative, sono fissate al 31/12/1999 - 31/12/2001.

Qualora si verifichi rispettivamente per il I° e II° biennio economico un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva, un incremento provvisorio delle retribuzioni.

Tale incremento, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa E.D.R., ed alla contingenza, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmata del biennio di riferimento e al 50% sempre del tasso di inflazione programmata, dopo 6 mesi di vacanza contrattuale.

I suddetti incrementi (Indennità di vacanza contrattuale) cesseranno di essere erogati dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo contrattuale.

In caso di disdetta il presente Contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Qualora intervenissero modifiche normative e/o legislative inerenti la Scuola e/o le attività di servizi all'infanzia di cui all'art. 1 disposte dalle competenti autorità scolastiche o da norme nazionali e/o regionali, le parti si incontreranno per concordare eventuali variazioni del presente CCNL.

Art. 3 - Inscindibilità

Le parti stipulanti convengono che le norme del presente Contratto, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto il precedente CCNL salvo le norme espressamente richiamate.

Art. 4 - Ambito del rapporto

Ai fini del presente Contratto è Scuola Materna il complesso delle attività educative e scolastico-formative rivolto ai bambini nell'età prescolare tra i tre ed i sei anni; essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia (D.Lgs. 297/94).

L'asilo nido e gli altri servizi per l'infanzia, di norma accolgono bambini di età diversa da quella della scuola materna.

La Scuola è retta dal legale rappresentante, il quale provvede all'organizzazione, garantisce l'indirizzo educativo ed ha la responsabilità amministrativa e patrimoniale nei rapporti con i terzi.

Il Gestore elabora il progetto pedagogico-educativo della scuola, determinando le finalità della stessa.

Il personale direttivo coordina l'attività didattica della Scuola unitamente agli Organi Collegiali che ne definiscono il progetto didattico nell'ambito delle rispettive competenze.

Ai docenti, nell'ambito dell'attuazione dello specifico progetto educativo della Scuola, è garantita la libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e dei genitori e nel rispetto delle norme costituzionali.

In ogni Scuola sono istituiti gli organi collegiali ai quali partecipano i genitori, il personale docente, direttivo e A.T.A. (Ausiliario, Tecnico ed Amministrativo) in analogia con quanto previsto dalle leggi relative agli Organi Collegiali della Scuola statale.

Agli organi collegiali partecipa anche il personale educativo di cui all'art.1, comma 3.

Art. 5 - Secondo livello di contrattazione

Tra la FISM e le OO.SS. firmatarie del presente contratto (CCNL), è prevista la contrattazione decentrata, su base provinciale e/o regionale, di II livello per le materie riguardanti:

- distribuzione dell'orario del personale ed eventuali forme di flessibilità

- determinazione di turni

- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto

- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici

- ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art.

- integrazioni retributive nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art..

Nell'ambito del II livello di contrattazione, laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra.

Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle FISM di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto e alla FISM nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente Accordo.

Gli accordi raggiunti a livello decentrato determineranno anche la durata degli stessi, rimanendo comunque in vigore fino alla successiva contrattazione decentrata.

Le erogazioni di II livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del protocollo 23.07.1993.

II - CLASSIFICAZIONE

Art. 6 - Classificazione

Ai fini del presente Contratto il personale è classificato come segue:

I livello - Personale ausiliario: operatore scolastico, lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatori/trici di bus, addetti/e alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle attrezzature, addetti/e alle mense, inservienti ai servizi di supporto;

II livello - Personale esecutivo: cuochi, autisti di bus, autisti, ausiliari asili nido, tecnici manutentori patentati, operatori per non autosufficienti, impiegati d'ordine, personale di custodia, portieri e centralinisti;

III livello - Personale di concetto: cuochi in possesso di diploma di scuola alberghiera ovvero con più di 5 anni di servizio alle dipendenze dello stesso Istituto con la medesima mansione, impiegati di concetto, lettori e simili di madrelingua in compresenza, assistenti amministrativi , assistenti doposcuola e ai servizi all'infanzia;

IV livello -

Personale amministrativo: Segretari ed economi;

Personale docente: docenti di Scuola Materna, compresi coloro che sono assunti per lo svolgimento delle attività di sostegno degli alunni portatori di handicap, educatori di colonie e soggiorni, istruttori attività parascolastiche, personale educativo degli asili nido, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed altro personale con idoneo diploma, puericultrici, logoterapisti e fisioterapisti, personale educativo delle attività extracurricolari (educazione artistica, motoria e musicale), assistenti sociali;

V livello - Personale direttivo in scuole con almeno 5 sezioni o operante su più plessi scolastici.

Qualora le prestazioni lavorative riguardino contemporaneamente attività inquadrate su livelli diversi ai fini retributivi e di inquadramento si fa riferimento al successivo art.8 "mansioni promiscue".

Art. 7 - Mutamenti di qualifica

Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti ad un livello superiore per almeno 6 giorni lavorativi, sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.

Quando il periodo superi i 3 mesi continuativi in un anno scolastico, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni assegnate comportano.

Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e contingenza.

Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con il diritto alla conservazione del posto, tale mutamento non darà luogo a promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma comporterà solo la differenza di retribuzione.

Art. 8 - Mansioni promiscue

Quando il dipendente non docente sia addetto a mansioni promiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata e di quest'ultima gli verrà pure attribuita la qualifica, fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.

Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la non docenza viene considerata prevalente la funzione docente e a questa ci si riferisce per l'orario e la retribuzione secondo gli artt. e rispettivamente.

Al docente cui sia stato affidato un incarico di coordinamento di una Scuola da 2 a 4 sezioni, spetta una indennità mensile onnicomprensiva per sezione funzionante nella misura di lire 40.000 per sezione.

Art. 9 - Composizione delle sezioni

Le sezioni di Scuola Materna saranno costituite di norma da 25 alunni con la possibilità, in presenza di monosezioni e/o di particolari esigenze organizzative e territoriali di un incremento pari al 10% di alunni in più. In presenza di alunni portatori di handicap, con diagnosi funzionale rilasciata dalla competente A.S.L., la sezione non può superare il numero massimo di 20 bambini. In tale evenienza deve essere prevista la presenza di personale di sostegno: insegnante provvisto dello specifico titolo.

III - ASSUNZIONE

Art. 10 - Assunzione

L'assunzione del personale viene effettuata dal legale rappresentante della Scuola mediante sottoscrizione del Contratto individuale, redatto in duplice copia, una per il lavoratore l'altra per la Scuola.

L'assunzione viene fatta in base a domanda scritta nella quale l'interessato dichiara di essere consapevole dell'indirizzo educativo della Scuola. Il personale che accetta l'assunzione deve collaborare alla realizzazione di detto indirizzo educativo. Il Contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente Contratto e dal regolamento interno dell'Istituto, ove esista, e/o dallo statuto.

Esso deve inoltre contenere:

a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell'art. ;

b) il livello, la qualifica, le mansioni;

c) l'orario di lavoro settimanale;

d) il trattamento economico;

e) la durata del periodo di prova;

f) la data di assunzione e, nel caso di rapporto a termine, per sostituzione, anche la data di cessazione presunta, nonché il nome della persona supplita;

g) la sede di lavoro;

h) eventuali possibili cambiamenti della localizzazione dell'attività.

All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:

1. titolo di studio previsto dalle norme vigenti;

2. libretto di lavoro;

3. carta d'identità o documento equipollente;

4. codice fiscale;

5. codice individuale del lavoratore agli effetti della posizione assicurativa INPS in quanto posseduto;

6. certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;

7. documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni familiari;

8. certificato generale penale e dei carichi pendenti;

9. libretto sanitario;

10. certificati di servizio prestato;

11. ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti, compresi gli eventuali rinnovi.

Per l'assunzione di cittadini stranieri la Scuola chiederà alle competenti autorità l'autorizzazione al lavoro secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L. 10/1/35, n.112, qualora il lavoratore presti la sua opera presso più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno di questi, il quale dovrà rilasciare agli altri una dichiarazione attestante il deposito.

Entro 30 giorni dalla data di assunzione il datore di lavoro esplica gli obblighi di cui al D.Lgs n. 152 del 26 maggio 1997.

La Scuola rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.

Art. 11 - Norme speciali

L'art. 25 della legge 223/91 istituisce per i datori di lavoro che occupino più di 10 dipendenti la riserva del 12% per le "fasce deboli".

Per "fasce deboli" si intendono, ai sensi dello stesso articolo, i disoccupati e i cassintegrati.

La riserva opera non attraverso l'avvio obbligatorio come per le categorie protette ex L. n. 482/68, ma con richiesta spontanea e nominativa del datore di lavoro che sa di essere soggetto alla riserva citata.

La legge esclude: gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di Formazione Lavoro, i lavoratori assunti con Contratto di reinserimento.

L'elencazione della stessa legge esclude anche il personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei Contratti collettivi di categoria.

Le parti concordano che , rientrano nella riserva di cui al comma 1 dell'art. 25, legge n. 223/91, esclusivamente i lavoratori inquadrati al I livello del presente CCNL, mentre ne restano esclusi i lavoratori inquadrati ai livelli II, III, IV e V, che già in precedenza erano soggetti a chiamata nominativa.

Art. 12 –Tirocinio

L'attività di tirocinio nella Scuola Materna non comporta per il tirocinante, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.

Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.

Il presente articolo ha valenza esclusivamente per il tirocinante inviato dall'autorità scolastica o da altre istituzioni autorizzate e comunque a norma di legge.

Art. 13- Periodo di prova

La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto d'assunzione, non può superare:

- I e II livello 30 giorni di calendario:

- III livello: 90 giorni calendario;

- IV livello: 90 giorni calendario;

e

- V livello: 120 giorni calendario;

- per tutto il personale assunto con CFL: come previsto dal progetto di F.L.

Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello previsto dall'art. del presente contratto.

Durante il periodo di prova il personale dovrà essere impegnato nelle mansioni per le quali è stato assunto.

Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compreso TFR, 13.ma mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.

Trascorso il periodo di prova, senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.

Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e congedo matrimoniale, maternità ed ogni altra assenza prevista nel presente contratto, fatte salve le prerogative di legge.

Il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo previsto dal 1° comma.

Art. 14 - Durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro fra la Scuola e il personale è a tempo indeterminato, salvo quanto prevede la L. 230/62 e cioè:

- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7/10/63;

- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare, aspettative e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Nei casi sopra specificati è ammessa, in applicazione della L. 230/62, l'assunzione a tempo determinato con l'indicazione del nominativo del lavoratore assente, della motivazione dell'assenza e della data di presunta scadenza del rapporto.

Ferma restando la possibilità di ricorso per l'assunzione con Contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopracitate, l'apposizione di un termine di durata al Contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 1° comma, della L. 28/2/87, n.56, nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio anche didattici, non curricculari, definiti o predeterminati nel tempo ;

- per sostituire anche parzialmente lavoratori, in servizio nella scuola, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno della stessa scuola ;

Nella contrattazione decentrata di cui all'art. 5 del presente contratto, è possibile definire particolari intese che prevedono, nel rispetto dell'art 23 della L.56/87, assunzioni di personale a tempo determinato e per periodi ben determinati, per:

- incrementi lavorativi derivanti da attività ad andamento stagionale, non compresi nelle attività stagionali previste dalla legge;

- esigenza di supporto per diverse tipologie di prodotti/servizi non presenti nelle normali attività.

- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico - gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all'adempimento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;

- effettuazione di operazioni di rilevazione o controllo periodico della qualità

- assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organigramma aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità.

Nelle ipotesi indicate, applicative della L. 56 del 28/2/87, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con Contratto di lavoro a termine è pari al 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nella Scuola con un numero minimo di 3. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate unità superiore.

Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo stipulato con le RSI/RSU e/o le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, le percentuali dei lavoratori da assumere con Contratto a termine, a norma della legge n. 56/87, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze della Scuola. Per i Contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente Contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio ci si richiama alla L. 638/83.

Allo scadere del termine viene corrisposto al lavoratore il TFR secondo la L. 297/82 e ogni altra spettanza maturata.

Art. 15 - Part-time

Ai sensi della L. 863/84 le Scuole possono assumere a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazioni di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente Contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

Il personale docente è escluso dal part-time ciclico casi come previsto della legge.

Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:

- il Contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del Contratto deve essere inviata entro 30 gg. al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;

- su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sentito il lavoratore interessato, è ammessa, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. Per il personale docente tale trasformazione non può essere al di sotto del 50% dell'orario intero per sezione;

- applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;

- volontarietà delle parti in caso di modifiche.

Il trattamento economico, fatto salvo il rapporto proporzionale, sarà identico a quello previsto per il personale a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche nonché‚ indennità di contingenza.

In riferimento all'art. 4, L. 863/84, le parti riconoscono che, a fronte di esigenze organizzative, la Scuola potrà chiedere ai lavoratori a tempo parziale, previo consenso, prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato fino al raggiungimento dell'orario ordinario settimanale; le ore prestate verranno retribuite in misura ordinaria.

I lavoratori part-time fruiranno di ferie alle stesse condizioni del personale con Contratto full-time.

Art. 16 - Apprendistato

Al fine di incrementare l'occupazione giovanile, le parti convengono di stipulare contratti di apprendistato ai sensi delle normative vigenti nei casi e secondo le modalità previste dall'allegato accordo (all.1), parte integrante del presente CCNL.

Art. 17 - Lavoro interinale

Gli enti gestori aderenti alla FISM, secondo quanto definito nell'art.12 comma 2° lettera a), art.1 comma 8 della legge n. 196/1997, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo. Si conviene che possono essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per le seguenti fattispecie aggiuntive rispetto a quelle definite dalla legge:

- incrementi di attività aggiuntiva, amministrativa, tecnica e gestionale di natura temporanea;

- esigenze di attività aggiuntiva, amministrativa, tecnica e gestionale per le quali siano presenti professionalità specifiche nell’organigramma della scuola;

- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate ovvero sostituzioni di lavoratori assenti.

Non potranno essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per attività riconducibili ai livelli 1° e 2°.

I contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore, per un tempo non superiore alla durata del primo contratto e per le fattispecie previste dal presente articolo.

I prestatori di lavoro temporaneo contemporaneamente in forza alla scuola non potranno superare la percentuale del 15% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, con un numero minimo di una unità.

Per l’attuazione delle norme del presente articolo si fa riferimento all’accordo interconfederale del 28.5.98 allegato al presente contratto.

Art. 18 - Reimpiego

La Scuola e/o l'Ente gestore, prima di procedere a nuove assunzioni, deve:

a) completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto all'art. fatte salve le esigenze organizzative della scuola;

b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e specializzazione), ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso la Scuola e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale.

Il lavoratore conserva tale diritto anche nell'anno scolastico seguente a quello del licenziamento.

Per la riassunzione si terrà conto dei seguenti criteri:

il possesso del titolo abilitante specifico;

maggiore anzianità di servizio prestato nella scuola e/o ente

maggiori carichi di famiglia;

maggiore età anagrafica.

Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e l'anzianità decorrerà, ad ogni effetto, dalla data di riassunzione.

Al fine di estendere su base provinciale quanto previsto alla lettera B, le scuole comunicheranno i nominativi del personale licenziato alle Commissioni Paritetiche Regionali, che provvederanno a redigere appositi elenchi provinciali da inviare agli istituti.

IV - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Art. 19 - Retribuzione mensile

La retribuzione mensile al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale è composta dai seguenti elementi:

paga base comprensiva dell' EDR

indennità di contingenza maturata al 30 novembre 1991;

aumenti periodici di anzianità;

eventuale super - minimo;

eventuale salario accessorio;

eventuale assegno per il nucleo familiare.

La retribuzione viene corrisposta non oltre il 10° giorno del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga come previsto al successivo art. .

Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate come pure le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della Scuola secondo quanto previsto dall'art. : consigli di classe, collegio dei docenti, colloqui con i genitori, attività di programmazione e di aggiornamento.

Il personale del IV livello chiamato a svolgere funzioni di tutoring avrà un salario accessorio, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, pari a lire 40.000 lorde mensili per l'intera durata dell'incarico.

Al personale di livello inferiore chiamato a svolgere attività di tutoring spetta un salario accessorio aggiunto alla retribuzione globale, pari alla differenza tra quello di competenza e quello relativo al IV livello, per tutta la durata dell’incarico.

Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto dall'art. la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali.

Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.

Ove Stato e/o Enti Locali tramite convenzioni o atti deliberativi stabiliscano contributi in conto economico d'esercizio per i costi del personale delle Scuole aderenti alla F.I.S.M. o comunque applicanti il presente Contratto, con trattativa rispettivamente a livello provinciale o regionale o di scuola, verrà determinata una integrazione delle retribuzioni tabellari previste dal presente Contratto, tenuto conto della convenzione o dell'atto deliberativo. Per le Scuole che ricevono contributi dagli Enti Locali, tali da garantire la copertura dei costi del personale almeno all'80%, viene stabilita in contrattazione decentrata, una integrazione salariale fino al 20% della paga base con decorrenza della data fissata nella delibera (o atto analogo) di adeguamento dell'Ente Locale.

Tale integrazione verrà indicata come elemento accessorio della retribuzione per la durata della convenzione e/o della erogazione dei contributi.

Art. 20 - Minimi retributivi

Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 5 del presente Contratto sono correlati i livelli retributivi della tabella del presente articolo.

 

TABELLE

liv.

A:

paga base

B: contingenza

A+B

C:

Inflazione

1,8%

D:

aumento da 1/11/98

A+B+C+D

Infl. da gennaio ’99 (1,5%)

Totale fino al 31.05.’99

Aumento dal 1.6.99

Totale

802.986

822.810

1.625.796

29.264

15.068

1.670.128

25.052

1.695.180

5000

1.700.180

861.926

825.375

1.687.301

30.371

15.638

1.733.310

25.999

1.759.301

5000

1.764.301

915.079

827.948

1.743.027

31.374

16.154

1.790.555

26.858

1.817.413

5000

1.822.413

1.003.063

831.214

1.834.277

33.016

17.000

1.884.293

28.264

1.912.557

5000

1.917.557

1.167.213

840.419

2.007.632

36.137

18.607

2.062.376

30.036

2.092.412

5000

2.097.412

 

 

 

 

 

Trascorso il biennio 98/99 si procederà alla rivalutazione retributiva avendo come riferimento l'inflazione programmata del successivo biennio, e al recupero dell'eventuale scostamento rispetto a quella verificatasi nel biennio precedente. Quanto corrisposto a titolo di Vacanza Contrattuale dal 1° aprile '98 al 31.10.'98, si intende onnicomprensivo di tutti gli elementi della retribuzione. Tale importo viene assorbito dal presente rinnovo contrattuale dal 1° novembre 1998.

Le differenze retributive di cui al presente articolo decorrenti dal 1 novembre 1998 al 28 febbraio 1999 verranno corrisposte con la busta paga del mese di marzo 1999.

Art. 21 - Indennità di contingenza

La indennità di contingenza maturata al 30/11/91 ha il valore riportato nella tabella successiva.

I LIVELLO 822.810

II LIVELLO 825.375

III LIVELLO 827.948

IV LIVELLO 831.214

V LIVELLO 840.419

Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità

I dipendenti per l'anzianità maturata presso uno stesso ente - o enti diversi gestiti dallo stesso gestore - avranno diritto, ad aumenti periodici di anzianità fissati nella seguente misura :

I LIVELLO 37.000

II LIVELLO 42.000

III LIVELLO 47.000

IV LIVELLO 52.000

V LIVELLO 57.000

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Essi non assorbono eventuali aumenti di merito o superminimi salvo, per quest'ultimi, i casi in cui ciò sia esplicitamente previsto.

Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e saranno erogati al personale mensilmente e per 13 mensilità.

In caso di passaggio di livello, dal 1° novembre '98 il dipendente conserva in cifra fissa l'importo maturato ed avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità nel nuovo livello, fino al raggiungimento del numero massimo di scatti.

Il numero degli scatti di anzianità è:

- n.6 a scadenza biennale e

- ulteriori 3 a scadenza quadriennale.

Art. 23 - Prospetto paga

In applicazione di quanto disposto dalla L. 5/1/53 n.4 la retribuzione deve risultare da apposito prospetto paga, nel quale dovranno essere specificate le generalità del lavoratore, il livello di inquadramento, il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma erogata nonché tutte le ritenute effettuate.

Il prospetto paga da consegnare ai dipendenti, contestualmente alla retribuzione, deve recare i dati identificativi della scuola.

Art. 24 - Tredicesima mensilità

A tutto il personale dipendente viene corrisposta, entro il 20 dicembre, o in giorno antecedente qualora la predetta data cada in giorno festivo una tredicesima mensilità pari alla retribuzione di fatto, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati.

Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.

Nel caso di variazione dell'orario di lavoro nel corso dell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.

Art. 25 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile

La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale in godimento per 26.

La quota oraria mensile viene determinata come segue:

- per i dipendenti a 37 ore settimanali: retrib. mensile diviso 160

- per i dipendenti a 32 ore settimanali: retrib. mensile diviso 139 .

Art. 26 - Trattamento previdenziale

Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in materia.

In applicazione a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6/7/78, n.352, convertito nella L. 4/8/78, n.467, il datore di lavoro deve consegnare al dipendente, entro il termine previsto dalla legge, copia della denuncia presentata all'INPS.

Fermi restando i termini di consegna della denuncia all'INPS, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve consegnare al dipendente, entro i termini previsti dalla legge, copia della denuncia riservata al lavoratore.

Art. 27 - Supplenza personale docente

Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal presente Contratto e dalla L. 18/4/62, n.230, la supplenza dovrà essere proposta, con Contratto a termine, prioritariamente al personale già in servizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle lezioni.

La misura della retribuzione contemplata nel presente Contratto si applica anche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale, nei limiti del servizio prestato.

Al personale insegnante, qualora la supplenza raggiunga la durata di 180 giorni nell'anno scolastico, compete l'intera retribuzione nel periodo estivo sempre che non rientri il dipendente supplito.

Anche ai supplenti secondo la quota parte, vengono corrisposte la 13. ma mensilità, il TFR ed i giorni di ferie maturati.

La supplenza affidata al personale già in servizio ma a tempo parziale, è considerata lavoro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore ordinarie fino al completamento di orario.

V - ORARIO DI LAVORO

Art. 28 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro del personale appartenente ai livelli I, II, III, V e IV limitatamente ai segretari ed economi è di 37 ore settimanali.

Per il personale appartenente al IV livello l'orario di lavoro è di 32 ore settimanali.

L'orario di cui ai commi precedenti, è comprensivo delle ore di insegnamento e degli obblighi connessi all'attività relativa al funzionamento della Scuola.

Al fine di garantire l'estensione temporale del servizio, la Scuola può richiedere di svolgere fino a 35 ore settimanali e l'insegnante, nel rispetto della programmazione della Scuola, dovrà prestarle.

Tali ore verranno recuperate sentiti i lavoratori:

a) come permessi retribuiti, anche conglobati;

b) in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie.

Eventuali ore eccedenti le 35 e fino alle 38 settimanali, verranno retribuite con una maggiorazione oraria del 60% della paga base.

L'attività didattica si articola su 10 mesi dell'anno.

Avuto riguardo alle effettive esigenze dell'utenza laddove intervengano accordi formali tra i gestori ed il personale e/o le RSU, possono essere concordate diversificazioni dell'orario di lavoro.

Durante il periodo estivo al di fuori delle ferie ordinarie il personale potrà essere impegnato solamente in attività di programmazione e di aggiornamento nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.

Il calendario delle attività di programmazione sarà deliberato dal collegio dei docenti d'intesa con la Direzione della Scuola.

Il recupero delle ore per i corsi di aggiornamento promossi dalla Scuola ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali, avverrà di comune intesa tra il lavoratore e la scuola secondo le seguenti modalità:

a) come permessi retribuiti anche conglobati;

b) in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie;

c) mediante la corresponsione di un'indennità giornaliera di L. 10.000.

Art. 29 - Completamento orario

Il personale che avesse un orario inferiore alle ore previste all'art. 28, ha diritto al completamento del suo orario prima che si proceda a nuove assunzioni.

Tale priorità, nel caso di più insegnanti nella medesima situazione, terrà conto del titolo abilitante specifico, anzianità di servizio e dei maggiori carichi di famiglia.

Art. 30 - Lavoro notturno, festivo e straordinario

E' considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle ore 6 antimeridiane. E' considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche, nei giorni di festività nazionale (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre e Santo patrono). E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite contrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere prefissate, secondo quanto previsto dall'art. 24.

Al personale direttivo, amministrativo ed ausiliario del I, II, III, IV e V livello può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 200 ore annue.

Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le norme sul part-time.

Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente Contratto, deve essere autorizzato dal Direttore o Coordinatore.

Per ciascuna ora di lavoro ordinario, prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo viene corrisposta la seguente maggiorazione della quota oraria di retribuzione:

- lavoro notturno 25%;

- lavoro festivo 50%.

Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della retribuzione, determinata come previsto dall'art. 21 maggiorata dalle seguenti percentuali:

- lavoro straordinario diurno feriale 25%;

- lavoro straordinario notturno 40%;

- lavoro straordinario festivo 75%;

- lavoro straordinario notturno-festivo 100%.

Art. 31 - Ferie

I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno.

Compatibilmente alle esigenze della Scuola, le ferie dovranno essere godute nei periodi di inattività didattica.

La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.

Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso.

Le ferie sono irrinunciabili.

Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.

Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze della Scuola.

In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie non inferiore a 2/3 dei giorni spettanti.

Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione.

Il calendario delle ferie sarà definito dalla Direzione previa consultazione con la R.S.U. di norma entro il mese di aprile di ogni anno.

Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.

Nelle istituzioni non scolastiche le ferie potranno essere godute in qualsiasi periodo dell'anno e maturano sulla base dell'anno solare.

L'utilizzo del periodo è interrotto in caso di malattia o di ricovero ospedaliero di oltre 2 giorni. Nel caso di malattia, che non comporti il ricovero ospedaliero, il dipendente dovrà darne comunicazione, anche con raccomandata A.R., al gestore dell'ente e all'Istituto Assicuratore, al fine di poter predisporne il controllo di merito.

Art. 32 - Festività soppresse

I dipendenti hanno diritto a 4 gg. di permesso retribuito per ciascun anno scolastico in relazione alla soppressione di alcune festività nazionali infrasettimanali.

I 4 gg. per recupero delle festività soppresse possono essere goduti solo in periodi di sospensione dell’attività didattica.

La ricorrenza del S. Patrono viene considerata come giornata festiva.

Le festività civili del 2 giugno e del 4 novembre, spostate alla prima domenica successiva, secondo quanto disposto dalla legge n. 54/77, e le festività religiose e civili eventualmente cadenti di domenica, sono riconosciute sotto forma di riposi compensativi da godere in accordo con il lavoratore nell'anno scolastico.

Le festività non godute verranno retribuite in 26.mi al termine dell'anno scolastico.

Art. 33 - Riposo settimanale

Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio. In questo caso il riposo verrà fruito in altro giorno, da concordare tra il dipendente e il datore di lavoro.

Art. 34 - Vitto e alloggio

La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di 2 mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.

Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro, in tale caso la fruizione del pasto deve essere gratuita.

Art. 35 - Assenze per malattia e infortunio

In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento:

A) Periodo di comporto

1) Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi, anche a cavallo di 2 anni solari; nel caso di superamento dei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di un certificato medico. La richiesta dovrà essere presentata prima della scadenza dei 6 mesi previsti per la conservazione del posto. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto senza oneri per la gestione. Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del termine ultimo di comporto entro 20 giorni dalla scadenza; il lavoratore a comunicazione avvenuta, può esercitare l diritto di usufruire dei 6 mesi previsti per la conservazione del posto. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza.

2) Mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi nel periodo di 3 anni o meno dovute anche ad eventi morbosi diversi.

Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati, è facoltà della Scuola risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al TFR.

B) Trattamento economico

Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia la Scuola corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 gg. nell'anno solare. Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari, i periodi vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia, è facoltà della Direzione fare verificare lo stato e la durata della malattia.

Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle Unità Sanitarie Locali e dall'INPS alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.

Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell' 8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7/2/85, sono così determinate: 10.00 - 12.00/17.00 - 19.00, sabato e domenica compresi.

Art. 36 - Congedo matrimoniale

Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg. di calendario, non frazionabili, in concomitanza con la data di celebrazione.

La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno 15 gg. di anticipo.

Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti con diritto alla normale retribuzione.

Art. 37 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri si fa riferimento alla L. 1204 del 30/12/71 e al DPR 25/11/76 n.1026 e succesive norme in materia ivi compreso il D.Lgs n. 626/94 nonchè successive integrazioni e modifiche.

Art. 38 - Servizio militare o sostitutivo.

La chiamata alle armi per il servizio di leva, o servizio sostitutivo, come anche il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro che resta sospeso per tutta la durata dell'assenza.

Tale periodo di chiamata alle armi per il servizio di leva è computato ai fini della maturazione degli scatti e del salario di anzianità.

Entro 30 giorni dal collocamento in congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione della Scuola per riprendere servizio, pena la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 39 – Aspettativa

Dopo un anno di servizio la Scuola ha facoltà di concedere al dipendente che lo richieda un periodo di aspettativa non retribuita, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al massimo di 12 mesi senza alcun onere per la gestione.

Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.

Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa una nuova aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.

Art. 40 - Permessi retribuiti

Il dipendente può usufruire nell'anno solare fino ad un massimo di 8 giorni da usufruire anche in frazioni orarie di permessi retribuiti qualora si verifichino comprovati e gravi motivi personali e/o familiari quali ad esempio: lutti, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardino il coniuge o un parente ed affini entro il secondo grado. Le suddette giornate possono essere usufruite in unica soluzione solo in casi molto gravi. Per fruire di tali permessi il dipendente dovrà, con congruo anticipo,farne richiesta scritta al Gestore. In caso di massima urgenza è sufficiente la sola richiesta orale. Il lavoratore potrà usufruire dei permessi del presente articolo anche per documentate esigenze di carattere medico quali ad esempio: analisi , visite mediche, accertamenti ecc

In caso di assistenza a familiari portatori di handicap, si fa riferimento, in particolare, alla legge n. 104/92 e circolari applicative, nonché a tutte le norme in materia del settore privato.

Art. 41 - Permessi non retribuiti

In caso di comprovati motivi, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno solare previo accordo con il Gestore.

Art. 42 - Permessi elettorali

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e promotori del referendum hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Per il trattamento economico e normativo relativo alle giornate in cui si svolgono le operazioni elettorali si far riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 43 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali

Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali territoriali, regionali o nazionali, viene concessa una aspettativa per la durata della carica.

Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione, mentre continua a decorrere anzianità.

I dipendenti che, nelle condizioni di cui al primo comma, non usufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge e dal presente contratto (senza oneri per il Gestore).

Art. 44 - Diritto allo studio

Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue.

I permessi di cui al comma 1° sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in Scuole di istruzione primaria e secondaria, statali pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali riconosciuti dalla pubblica amministrazione. I dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1°, non dovranno superare 1/5 di tutto il personale dipendente della struttura scolastica.

Il lavoratore che chiede permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dove specificare il corso di studio al quale intende partecipare e che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti in orario di lavoro, ad un numero di ore doppie di quelle chieste con permesso retribuito.

Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino le frequenze ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi o di riposo settimanale.

Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione di iscrizione al corso e di frequenza con certificazione delle relative ore.

I giorni necessari per la partecipazione a concorsi pubblici finalizzati al conseguimento della abilitazione specifica saranno considerati permessi retribuiti.

Ai lavoratori competono inoltre i diritti di cui all'art. 10 della legge n. 300/70.

VII - REGOLAMENTO DI ISTITUTO E NORME DISCIPLINARI

Art. 45 - Regolamento interno

Il Regolamento interno predisposto dalla Scuola, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.

Esso non pur contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 46 - Provvedimenti disciplinari

Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo verbale;

b) richiamo scritto;

c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26);

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a gg. 10 dalla data di ricezione della contestazione.

II dipendente potrà farsi assistere dall’organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato

II provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 10 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni.

Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.

Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.

I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

Art. 47 - Richiamo scritto, multa e sospensione

Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che: a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;

b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;

d) per disattenzione o negligenza danneggi i materiali della scuola;

commetta indiscrezioni informative relative a segreti d’ufficio e/o deliberazioni dei consigli di classe;

in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto.

L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 48 - Licenziamento per mancanze

A) Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva lettera B).A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni: comportamento in contrasto con quanto previsto dal regolamento interno e dal 2° comma dell’art. 10;

assenza ingiustificata per 4 giorni consecutivi;

assenze ingiustificate ripetute almeno 3 volte durante l’anno,

prima o dopo i giorni festivi; gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;

insubordinazione ai superiori;

abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall’articolo successivo;

recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. …. quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all’art. , salvo quanto disposto all’ultimo comma dell’art…...

 

Licenziamento senza preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla Scuola grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

furto nella Scuola;

danneggiamento doloso del materiale della Scuola;

abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

rissa all’interno della Scuola;

percosse nei confronti degli alunni;

diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi e morale della Scuola;

diffamazione pubblica nei riguardi della Scuola;

sentenza di condanna passata in giudicato.

 

 

 

VIII - RISOI UZIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO

Art. 49 - Risoluzione del rapporto di lavoro

II rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa o giustificato motivo, alla scadenza del termine. II rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge. Per quanto riguarda i docenti si risolve automaticamente alla fine dell’anno scolastico in cui il docente raggiungerà l’età del pensionamento.

Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l’età pensionabile e non abbia raggiunto il numero di anni richiesti per il minimo della pensione, è consentito rimanere in servizio, su richiesta, fino al raggiungimento del limite del minimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

La facoltà di cui alle Leggi in materia (nn. 903/77, 54/82, 407/90,421/92 e successive modifiche e integrazioni), deve essere espressa dal lavoratore in forma scritta 6 mesi prima del compimento del sessantesimo anno di età. Entro gli stessi termini e con la stessa forma il datore di lavoro può chiedere di prolungare il rapporto di lavoro per motivi didattici fino al sessantacinquesimo anno di età.

Art. 50 - Disciplina dei licenziamenti individuali

Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o per giustificato motivo. La Scuola deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore.

Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 gg. dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale firmataria del presente contratto diretta ad impugnare il licenziamento stesso.

II termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.

Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace.

Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 51 - Disciplina dei licenziamenti collettivi e delle riduzioni di orario.

Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura definitiva della scuola per cessazione di attività e/o alla riduzione di sezioni dovuta a verificata contrazione della popolazione scolastica rispetto all’anno precedente, e quindi al licenziamento di tutto e/o di parte del personale dipendente o a sua riduzione di orario, la Direzione della Scuola deve seguire le procedure previste dalla legge n.223/91.

il provvedimento nei casi di riduzione di orario e/o risoluzione del rapporto di lavoro verrà assunto prioritariamente, nell’ordine, nei confronti di:

quanti fruiscono di una pensione diretta;

quanti esercitano altra attività remunerata.

 

Successivamente si procederà:

a) personale docente

II provvedimento di riduzione di orario e/o risoluzione del rapporto di lavoro verrà adottato nei confronti del personale docente, espletate le priorità di cui al precedente comma 2, a parità di titoli e di abilitazione con i seguenti criteri: minore anzianità di servizio desumibile dalla data di assunzione; minore carico famigliare; minore età anagrafica;

b) personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario:

II provvedimento verrà adottato con i seguenti criteri, espletate le priorità di cui al precedente comma 2: minore anzianità di servizio desumibile dalla data di assunzione; minore carico familiare; minore età anagrafica.

L’onere della prova di sussistenza di giusta causa o giustificato motivo è a carico della Scuola. Per i soli docenti la risoluzione del rapporto di impiego per il licenziamento ordinario può avvenire soltanto alla fine dell’anno scolastico e deve essere comunicata alla parte interessata entro il 30 giugno.

In caso di imprevista contrazione della popolazione scolastica, la Scuola potrà comunicare il licenziamento dopo il 30 giugno ma non oltre il 30 settembre.Art. 52 - Preavviso di licenziamento e dimissioni

La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve dare il preavviso, salvo che nei casi previsti dalla legge.

II preavviso non può coincidere nè con assenze per malattia, nè con il periodo di ferie, nè con il congedo matrimoniale. I termini del preavviso per il caso di licenziamento o di dimissioni, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti nella misura di due mesi per tutti i livelli di inquadramento.In caso di chiusura totale e/o parziale della scuola, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione ai dipendenti con un preavviso di 4 mesi.I termini di preavviso di cui ai precedenti commi sostituiscono l’indennità di cui al 2° comma dell’art.2118 c.c..

La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei suddetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso, calcolata ai sensi dell’art.2121 c.c..

II datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.

La Scuola può dispensare il dipendente dall’effettuazione del periodo di preavviso corrispondendogli una indennità sostitutiva di importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.

II periodo di preavviso, anche sostituito con la corresponsione della retribuzione, è utile a tutti gli effetti contrattuali. Durante il periodo di preavviso il lavoratore dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di complessive 15 ore per [e pratiche relative alla ricerca di un’altra occupazione.

Art. 53 Riduzione dell’orario di lavoro

In caso di riduzione di orario, secondo quanto previsto dal precedente art. 47, il termine di preavviso è fissato in due mesi.

In questo ultimo caso il dipendente, a cui è ridotto l’orario di lavoro, potrà optare, entro 15 giorni dalla comunicazione definitiva, per le dimissioni per giusta causa.

Art. 54 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

II rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell’attività stabilita contrattualmente.

Art. 55 - Decesso del lavoratore

In applicazione dell’art.2122 c.c.., la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR di cui all’art.55 del presente Contratto e indennità di due mensilità in conformità dell’art.2118 c.c..

Art. 56 - Trattamento di fine rapporto (TFR)

In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.

Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5, computando per il mese intero le frazioni di mese superiori a 15 gg. e non considerando quelle fino a 15 gg.

La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2° comma, l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

II trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente in caso di frazione di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 gg. si computano come mese intero e quelle fino a 15 gg. non si considerano.

II lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 25% degli aventi diritto, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalle necessità di:

acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile;

eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla L. 297/82.

Art. 57 - Restituzione dei documenti di lavoro

Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi contestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti documenti:

a) libretto di lavoro;

b) Mod. 01/M;

certificato di servizio con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro, del livello e delle mansioni;

eventuale certificato di licenziamento valevole per indennità di disoccupazione (su modulo fornito dall’INPS);

documenti relativi agli assegni familiari;

certificato dal quale risultino i redditi corrispostigli nell’anno solare in cui avviene il licenziamento e le ritenute fiscali

quant’altro previsto dalle leggi vigenti

.

Art. 58 - Contratti formazione - lavoro

Al fine di incrementare l’occupazione giovanile le parti convengono di stipulare Contratti di formazione e lavoro ai sensi della leggi in materia.

Detti Contratti avranno scadenza coincidente con quella del CCNL vigente.

IX - DIRITTI SINDACALI

Art. 59 - Rappresentanza sindacale

Possono essere costituite, ad iniziativa dei dipendenti, rappresentanze sindacali di scuole aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL così composte:

nelle scuole fino a 15 dipendenti: 1 RSA per ogni OS con un massimo complessivo fra tutte le OO.SS. di 3;

nelle scuole con oltre 15 dipendenti: 1 RSA per ogni OS con un massimo complessivo fra tutte le OOSS di 3; soltanto due membri nel caso di una sola OS presente nella scuola. Tuttavia nelle scuole con un numero di dipendenti non superiore a 5 la rappresentanza sindacale _ affidata, ad iniziativa del lavoratore, ad un unico delegato aziendale il cui nome verrà comunicato dalla direzione della scuola e alle OOSS territoriali firmatarie del presente contratto.

Ogni rappresentante sindacale ha diritto ad un massimo di 20 ore quadrimestrali di permesso retribuito per l’esplicazione del proprio mandato con un massimo di 3 giorni lavorativi per i non docenti.

I permessi dovranno essere richiesti con almeno 6 giorni di anticipo alla Direzione della Scuola dalle organizzazioni territoriali delle OOSS firmatarie del presente contratto.

I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione della Scuola per iscritto dalle OOSS cui aderiscono.

Art. 60 - Assemblea

I dipendenti delle Scuole potranno riunirsi all’interno delle Scuole di appartenenza in locali idonei indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa. II personale potrà riunirsi, in orario di servizio, per un massimo di 10 ore nell’anno scolastico. Le assemblee in orario di lavoro, saranno indette dalle R.S.A. presenti nella Scuola. Le richieste di assemblea devono pervenire 6 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all’albo della Scuola. Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora. All’assemblea potranno partecipare, previo preavviso alla Scuola, dirigenti esterni delle OO.SS. cui aderiscono le RR.SS.AA. La richiesta presentata dai membri delle RR.SS.AA. o dalle organizzazioni sindacali territoriali dovrà contenere:

data, ora e durata dell’assemblea;

ordine del giorno;

eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS.

 

Art. 61 - Permessi ai Dirigenti Sindacali

Ai Dirigenti delle OO.SS. firmatari del presente Contratto vengono concessi complessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 gg., cumulabili, per ogni anno scolastico.

Art. 62 - Affissioni

Le RR.SS.AA. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi, visibili a tutti i lavoratori, indicati dalla Direzione ad essi accessibili, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Art. 63 - Ritenute sindacali

La Scuola provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata dal lavoratore.

II sindacato competente fa pervenire alla Scuola:

elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;

parte della delega firmata dal dipendente.

I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla retribuzione dei singoli lavoratori secondo i deliberati degli organi dirigenti dei rispettivi sindacati.

II contributo per l’intero anno è determinato convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al 1_ gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.

La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente, salvo revoca scritta del lavoratore, che deve essere presentata entro il 31 ottobre con effetto dal 1° gennaio successivo .

Art. 64 - Personale religioso

Al personale religioso si applicano le parti del presente contratto non in contrasto con le convenzioni stipulate fra gli enti gestori ed i singoli istituti religiosi cui appartiene detto personale.

Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli Enti e gli Istituti cureranno che il presente CCNL venga recepito dalle nuove convenzioni.

Art. 65 - Rinvio alle leggi

Per quanto non previsto dal presente Contratto indipendentemente dal numero dei dipendenti, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 15/7/66 n. 604, nella L. 20/5/70, n.300, sullo Statuto dei lavoratori, nella L. 11/5/90, n.108, nella L. 29/12/90, n.407 e nelle altre leggi sul lavoro in quanto applicabili.

Art. 66 – Contributo assistenza contrattuale ( Soppresso)

Art. 67 - Tentativo obbligatorio di conciliazione

In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 411 412 e seguenti cpc, così come modificati ed integrati dal D.Lgs n. 80/98, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la direzione provinciale del lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti.

 

NOTA A VERBALE CONGIUNTA

A – STAGE

Lo stage è regolato dalla legge 236/93 e dalla legge 196/97 e viene attivato in tutti i casi in cui il Gestore riterrà di assumere la necessaria intesa con l’Agenzia del lavoro regionale o altri soggetti a cui spetta l’avviamento al lavoro.

B – VOLONTARIATO

Gli Enti Gestori aderenti alla FISM firmataria del presente contratto, che, non perseguono fini di lucro, possono utilizzare personale volontario in coerenza con quanto previste dalla legge 266/91, per attività occasionali e saltuarie purchè non rivolte a sostituire in tutto o in parte il lavoro e le attività del personale dipendente in organico.

 

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

 

I - RELAZIONI SINDACALI

II - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE O DI CONTRATTO

III - COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

IV - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

V - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

VI - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

VII - CONTRATTO A TERMINE

VIII – CONTRATTI A CAUSA MISTA

Contratti di formazione e lavoro e apprendistato

IX - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO

X - AMMORTIZZATORI SOCIALI

XI COSTITUZIONE R.S.U.

 

 

 

 

 

 

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Il presente Ccnl viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.

Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse attribuiscono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.

In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, degli istituti aderenti e delle rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni sindacali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del Ccnl .

Il presente Ccnl è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

I - RELAZIONI SINDACALI

Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.

La FISM conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle Istituzioni e, perciò, uno dei primi impegni dell'Associazione.

CGIL-CISL-UIL - Scuola, SNALS-CONFSAL ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione - lavoro, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare nella vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si articola in più livelli operativi: Commissione paritetica Nazionale e di Contratto, Commissioni Paritetiche Regionali.

 

 

II – COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE O DI CONTRATTO

La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.

Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente accordo per:

esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore scuola non statale, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di Formazione – Lavoro, apprendistato, interinale, stage e tirocini, contratti di riallineamento, ammortizzatori sociali;

esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;

verificare la conformità dei progetti allo schema dell'accordo nazionale relativo ai Contratti Formazione - Lavoro come previsto ai capitoli successivi;

individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;

porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato:

concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della scuola e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro

svolgere compiti inerenti l’O:P. previsto dal D.Lg.vo 626/94

 

La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM o presso altra sede accettata dalle parti.

La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione FISM o dalle Organizzazioni sindacali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente accordo.

La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.

La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia in argomento.

Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.

In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere altra iniziativa sindacale né legale.

III - COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE

La Commissione paritetica Regionale di Contratto costituisce l’organo preposto a garantire :

il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;

l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;

la composizione delle controversie

svolgere compiti inerenti l’O.P. previsto dal D.Lgvo 626/94;

 

In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:

l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dalla FISM;

l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dalla FISM.

 

Compiti della Commissione Paritetica Regionale:

verificare l'esatta applicazione dell'art. ….. del CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;

esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale;

svolgere compiti inerenti l’O.P. previsto dal D:Lgvo 626/94.

 

La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. ….. del presente CCNL.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso la FISM con l'assistenza:

per i datori di lavoro, della stessa FISM, attraverso i suoi rappresentanti;

per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Scuola CGIL-CISL-UIL Scuola e dello SNALS-CONFSAL.

La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla FISM. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.

Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia alla FISM - per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 c.p.c. e art. 2113 c.c. come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998, n. 82..

IV - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.

Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL nonché risorse derivanti da migliori condizioni giuridico-amministrativo acquisiti dalla scuola a livello territoriale.

V- IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

L’organismo paritetico competente può essere nazionale e regionale.

Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.

VI - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso, per mezzo anche della Commissione Paritetica Nazionale, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale dipendente come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture.

Le parti, pertanto, demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli organismi paritetici l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione degli istituti e dei lavoratori.

I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dal presente contratto.

VII - CONTRATTO A TERMINE

La grave crisi occupazionale che si è manifestata in questi ultimi anni negli Istituti non statali, impegna le parti ad individuare, nell'obiettivo di favorire l'occupazione, ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 23 della L. 56 del 28/2/87.

Le parti, nell'art. ….. dell'articolato contrattuale hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla L. 230/62 è consentita la stipula di contratti a termine.

L'assunzione a tempo determinato di personale docente che deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dall'art. …… e non è rinnovabile ed i lavoratori assunti ai sensi della prevista normativa hanno diritto di precedenza all'assunzione qualora l'Istituto assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansione.

Le parti convengono che, a livello territoriale, le Commissioni Paritetiche Regionali sono competenti a verificare:

- la corretta applicazione dell'art. ……. e perciò delle assunzioni a tempo determinato;

- il rispetto del diritto del lavoratore docente alla priorità di assunzione a tempo indeterminato.

Le parti convengono che, per tutti i casi di assunzione ai sensi della L. 56/87, il numero dei lavoratori con contratto a termine che possono essere contemporaneamente in servizio in ogni scuola, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non possa essere superiore al 10%, l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 3 unità.

Ai fini della percentuale predetta non si computano solo le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge 230/62.

VIII – CONTRATTI A CAUSA MISTA

I recenti interventi legislativi in merito alla ridefinizione del contratto di formazione e lavoro, dell’apprendistato e del lavoro interinale e i relativi decreti attuativi trovano le parti favorevoli ad un utilizzo degli stessi in funzione di rilancio dell’occupazione nel settore della scuola non statale.

Contratto formazione – lavoro e apprendistato.

I contratti di formazione lavoro sono disciplinati dall’art. 16 della legge n. 451/1994 e dall'articolo 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196, che disciplina anche l’apprendistato e il lavoro interinale.

Le parti ritengono che il contratto di Formazione - Lavoro e dell’apprendistato possano ancora costituire uno dei principali strumenti di formazione in alternanza e conseguentemente di incentivazione dell'occupazione.

Le parti convengono sull’opportunità di realizzare contratti di formazione e lavoro come risultato di intese sindacali, nonché di definire in sede di Ente Bilaterale Nazionale uno schema tipo di riferimento per una corretta attuazione dello stesso da allegare al presente CCNL come parte integrante.

IX - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO

Le parti ribadiscono la convinzione che il settore debba costituire sistema governato sia dalle norme contrattuali che dalle vigenti normative di legge.

A tal fine individuano nei contratti di riallineamento, da definere con accordo nazionale fra le parti, lo strumento più idoneo per adeguare le retribuzioni e le normative contrattuali in quelle scuole che, operando al di fuori di qualsiasi regime economico e normativo, intendano aderire al presente CCNL.

X - AMMORTIZZATORI SOCIALI

A seguito dell’Accordo nazionale del 16 dicembre 1996 sui "contratti di solidarietà difensivi", allegato e parte integrante del presente accordo, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali, le parti convengono di dover approfondire quanto all'art.2 comma 28 della legge n.662/96 e successivo decreto legislativo n.477/97 in merito all'estensione degli ammortizzatori sociali alle categorie non espressamente previste dalle precedenti leggi in materia e successive modificazioni e integrazioni.

Le parti convengono che la sede più idonea per l'attuazione delle norme contenute nelle citate leggi sia la Commissione Paritetica Nazionale.

XI - COSTITUZIONE R.S.U.

Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola e Confsal SNALS hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di scuola.

Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede.

La FISM si impegna, a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle R.S.U. e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite R.S.U. diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.

 

 

Allegati ai CCNL FISM rinnovato il ______________

 

 

Allegato n. 1

 

ACCORDO TRA la FISM e le OO.SS. Dl CATEGORIA

SUI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI

del …………………..

 

 

L'anno …., il giorno ………….. presso la sede nazionale ………….di via …………… in Roma, tra ………………….. e la Cgil-Scuola, la CISL Scuola, la Uil-Scuola e lo Snals Confsal, si è sottoscritto il presente accordo per l'applicazione dei contratti di solidarietà difensivi al settore della scuola non statale

In considerazione della crisi in cui versano alcuni istituti scolastici aderenti alla FISM., con conseguenti riduzioni di orario e diffusi licenziamenti del personale, le parti convengono di utilizzare ove necessario ed ampiamente documentato, ai sensi e agli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 223/91 e delI'art. 5 della legge 236/93, su basi certe ed uniformi, lo strumento legislativo dei contratti di solidarietà difensivi al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

La FISM s'impegna ad informare, entro tempi brevi tutti gli istituti scolastici sulle procedure previste agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 e all'art. 5 della legge n. 236/93, evidenziando gli obblighi derivanti dalla loro applicazione secondo lo schema tecnico/operativo parte integrante del presente accordo.

Le parti convengono che le Commissioni Paritetiche sono la sede di valutazione ed approvazione delle richieste per l'accesso ai C.d.S.

La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere informata sull'avvio delle predette procedure e su gli eventuali accordi di solidarietà sottoscritti e depositati presso Direzione provinciale del lavoro di competenza.

 

I CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ADERENTI ALLA FISM

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI

(art. 5, L.n. 236/93)

 

Le Caratteristiche del C.d.S. difensivo.

1) definizione: il CdS è un accordo tra le parti (OO.SS. e datori di lavoro) il cui aspetto qualificante è lo "scambio" tra una riduzione di orario (da concordare caso per caso), con una proporzionale riduzione della retribuzione e una rinuncia da parte dell'istituto a procedere alla riduzione di personale per la vigenza dell'accordo stesso. il personale eccedente è tenuto in servizio attraverso quote di riduzione dell'orario di lavoro individuale, estese anche nei confronti dei lavoratori non direttamente coinvolti nell'esubero. Da qui la definizione di "contratto di solidarietà difensivo", in quanto prevede una rinuncia da parte di tutti i lavoratori (orario di lavoro e retribuzione) a favore dì colleghi dichiarati in soprannumero.

2) Finalità: Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'istituto.

3) Prerequisiti: il CdS si può applicare in Istituti con più di 15 dipendenti. Il CdS può essere avviato dopo che l'istituto abbia aperto la procedura prevista dalla Legge n.223/91, artt. 4 e 24, per i licenziamenti collettivi (almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni), al fine del mantenimento dei livelli occupazionali e quindi del ritiro dei licenziamenti.

4) durata : da 12 a 24 mesi (prorogabili).

art. 1, c.2, L. n. 863/84

art. 7, c.1, L. n. 48/88.

L. n. 223/91

L. n. 236/93

L. n. 451/94

DL. n. 510/96

L.448/98 collegato alla finanziaria del 1998

5) natura: temporanea riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione. La percentuale di riduzione è concordata, sentiti i lavoratori, sulla base di parametri certi, quali ad esempio gli allievi iscritti, le rette, il numero classi attivate, il personale impegnato e il personale in esubero.

Il termine di confronto per l'accertamento dello stato di crisi è l'Anno Scolastico precedente.

6) aumenti temporanei dell'orario di lavoro: Nel CdS sono determinate modalità attraverso le quali l'Istituto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento i limiti del normale orario individuale ridotto in ragione del CdS.

art. 5, c. 10 e 11, L. n. 236/93.

7) Integrazione salariale: da parte del Ministero verrà integralmente corrisposta al lavoratore.

art. 9, c.3, DL 515/95

art. 6, DL n. 300/96

L. n. 451/94

L. n. 236/93

DL. n. 510/96

8) Benefici contributivi: I datori di lavoro versano una contribuzione assistenziale e previdenziale in rapporto all'orario ridotto. Al lavoratore spettano i contributi figurativi, da accreditarsi d'ufficio, validi ai fini di tutte le pensioni, nella misura corrispondente all'intera retribuzione persa.

art. 9,c.4, DL 515/95

art. 1, c.4, L. n. 863/84 I

La procedura

1) L'Istituto comunica alle R.S.A, alle OO.SS. firmatarie del CCNL e alla Direzione provinciale del lavoro le ragioni per cui intende aprire la procedura per il ricorso ai licenziamenti collettivi, prevista agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 (almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni).

2) Le R.S.A./R.S.U. e le OO.SS. comunicano, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Istituto di aderire all'ESAME CONGIUNTO al fine di individuare possibili soluzioni alternative ai licenziamenti (CdS). La durata dell'esame congiunto è di 45 giorni in sede sindacale e di 30 giorni in sede amministrativa.

3) In sede di esame congiunto, l'Istituto, che può farsi assistere dall'associazione datoriale cui aderisce, fornisce alle OO.SS.

a) L'elenco del personale iscritto al libro matricola (C.T.I., C.T.D., Part-Time, C.F.L.)

L'elenco deve contenere l'orario settimanale, la qualifica, il livello, la data di assunzione di ciascun dipendente.

I dati riportati in elenco devono riferirsi all'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede il CdS.

b) Documenti contabili riguardanti le entrate e le uscite, ovvero il bilancio di previsione per l'anno scolastico in corso.

c) Elenco (o numero) degli alunni iscritti per ogni classe. I dati devono riguardare l'anno scolastico precedente quello di attuazione del CdS e quello in corso.

d) Le classi che s'intendono sopprimere per mancanza di iscrizioni,

o per cause diverse, nell'anno scolastico di applicazione del CdS.

e) Il personale che s'intende licenziare a causa della chiusura di classi e/o per penuria di iscrizioni e relativi criteri di scelta.

4) Le OO.SS., le R.S.A. e le organizzazioni Datoriali, a seguito dell'analisi dei documenti prodotti, individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'Istituto.

5) Le OO.SS. consultano i lavoratori sull'ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. L'assemblea dei lavoratori può esprimere parere favorevole a maggioranza degli aventi diritto. Il contratto di solidarietà, nei termini definiti in sede di assemblea dei lavoratori, è vincolante per tutto il personale.

6) La percentuale di riduzione prende a parametro di riferimento vincolante, gli orari individuali dell'Anno Scolastico precedente a quello di applicazione del CdS e su questi è applicata la percentuale di riduzione di orario concordata.

7) Le parti definiscono e sottoscrivono l'accordo di solidarietà. Il verbale di accordo viene inviato alla direzione provinciale del lavoro.

Il verbale di accordo può essere sottoscritto anche presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (chiusura della fase amministrativa).

Ad accordo raggiunto e definito, il datore di lavoro deve inoltrare alla Direzione provinciale del lavoro:

- CCNL applicato

- orario di lavoro ordinario e sua applicazione

- apertura della procedura di mobilità ed elenco degli esuberi

- motivi dell'esubero

- decorrenza e durata del CdS

- forma della riduzione dell'orario e sua articolazione

- commisurazione dell'orario medio settimanale

- eventuali deroghe all'orario concordato

I contenuti:

L'accordo di solidarietà deve esplicitamente contenere:

1) L'impegno da parte dell'Istituto a non ricorrere a licenziamenti e riduzioni di orario, per l'intera vigenza del contratto di solidarietà (12 o 24 mesi).

2) Data di inizio e di scadenza del contratto di solidarietà.

3) Percentuale di riduzione di orario e corrispondente riduzione di salario da applicare sugli orari e le retribuzioni individuali a partire da e fino a (al termine del CdS vengono ripristinati i precedenti regimi di orario e retribuzione)

Per quanto attiene la docenza la riduzione deve essere applicata sull'orario individuale, una volta espletato quanto previsto dall'art. ….. del CCNL. La riduzione deve computarsi su base annua per meglio definire e quantificare l'ammontare complessivo in riduzione e l'ammontare complessivo del nuovo orario.

4) Determinazione dell'orario di lavoro settimanale medio o convenzionale per ciascun dipendente sulla base della riduzione in percentuale concordata (flessibilità dell'orario di lavoro).

5) Costanza della retribuzione nei periodi in cui il personale, per effetto della flessibilità dell'orario di lavoro, sarà a 0 (zero) ore.

6) determinazione dei periodi di "recupero" al di fuori del periodo idi ferie

7) Deroghe ad alcune norme contrattuali:

a) dimissioni: non può essere richiesta al dipendente che rassegni le dimissioni, nell'arco di vigenza del contratto di solidarietà, l'indennità sostitutiva di preavviso.

b)

8) Controllo periodico sull'attuazione del contratto di solidarietà attraverso una corretta informazione alla/e R.S.A. di Istituto o alle OO.SS. firmatarie del CCNL e dell'accordo di solidarietà.

9) Le riduzioni di orario di docenza e di attività accessorie e quindi di salario saranno oggetto di richiesta di contributo previsto dall'art. 5, L. n. 236/93 e dal DL n. 510 dell'1/10/96.

10) Pubblicazione mensile delle ore lavorate con l'indicazione del numero delle ore oltre l'orario ridotto in ragione dell'accordo di solidarietà. Le ore di attività svolte oltre il massimo consentito (orario di lavoro settimanale individuale dell'anno precedente) dovranno essere retribuite come straordinario al superamento del monte ore annuo ridotto.

11) Durante la vigenza del contratto di solidarietà è fatto divieto di fusione e/o di accorpamento di classi e di indirizzi.

12) In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme previste dalla L. n. 428/90, art. 47 a dall'art. 2112 cc.

13) Adeguamento delle norme presenti in caso di nuovi interventi legislativi.

14) La violazione di uno solo dei punti previsti dall'accordo di solidarietà, determina la decadenza dello stesso.

15) Richiesta da parte del datore di lavoro all'INPS della copertura previdenziale per le ore perse in applicazione del contratto di solidarietà, secondo quanto previsto dalla L. n. 863/84 e dalla L. n. 236/93.

16) Per quanto non previsto dal presente accordo di solidarietà si fa esplicito riferimento a quanto contemplato dal CCNL di categoria e alle disposizioni di legge ivi compresa la Legge 236/93. La violazione di uno solo dei punti previsti dal presente accordo ne determina la sua decadenza.

17) Per tutte le controversie individuali, singole o plurime, relativamente all'applicazione del seguente accordo, riguardante i rapporti di lavoro nell'Istituto, trovano composizione prioritariamente in sede di Commissione Paritetica Regionale ed in assenza in sede di Commissione Paritetica Nazionale. E' sempre salva la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalle vigenti normative.

Le parti infine concordano di estendere le procedure e i contenuti della presente intesa anche alle scuole con meno di 15 dipendenti nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge 883/'84 sempre che gli stessi possano godere dei benefici previsti dalle leggi citate.

Il presente testo si compone di n. 5 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

 

All. n. 1 al presente accordo sui "contratti di solidarietà difensivi".

Le parti infine, concordano di estendere le procedure e i contenuti della presente intesa anche agli Istituti con meno di 15 dipendenti nel rispetto dei vincoli previsti dalla L. n. 863/84.

Le riduzioni di orario concordate in sede sindacale richiedono il consenso unanime di tutti i lavoratori.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

Allegato n. 2

 

 

ACCORDO NAZIONALE

TRA LE OO.SS. SCUOLA E LA FISM

SU I CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO

Del ……………………

 

 

Il giorno ………. …….. tra la FISM.e la CGIL-SCUOLA, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA e lo SNALS Confsal

è stato sottoscritto il presente accordo.

Le parti

Considerato l'Accordo Interconfederale del settembre 1996 tra il Governo e le Parti Sociali nella parte in cui si conviene di regolarizzare il lavoro sommerso attraverso i contratti di gradualità anche al fine di rafforzare l'iniziativa categoriale;

Visto l'art. 5 del Decreto Legge n. 510/96, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, recante le disposizioni in materia di contratti di riallineamento;

Visto l'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante le disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo;

Visto l'art. 76 della legge finanziaria per l'anno 1999, n. del …………….

ravvisata la necessità, anche in funzione delle normative in via di definizione, che riguardano il settore della Scuola non Statale, di rendere omogenee al CCNL ………………….., le normative e le retribuzioni sino ad oggi applicate da alcuni istituti di istruzione, attraverso il ricorso ai contratti di riallineamento retributivo,

concordano quanto segue:

Soggetti beneficiari . A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo Nazionale, tutte le scuole operanti nei territori individuati all'art. 75 della legge 448/1998 che non abbiano, prima della firma del presente accordo aderito ai CCNL di categoria e che intendano, per regolarizzare la loro posizione, aderire al CCNL FISM , potranno adottare, ai sensi delle leggi citate in premessa, i contratti di riallineamento retributivo al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva, nonché di accedere ai benefici contributivi previsti dalle normative vigenti in materia.

 

2) Ambito territoriale. L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

 

3) Applicazione della normativa contrattuale. Per accedere al programma di riallineamento retributivo, le scuole dovranno accettare integralmente la parte normativa del citato contratto nazionale, ed applicarlo a tutto il personale dipendente a decorrere dalla data di adesione all' accordo provinciale. La scuola dovrà inoltre assolvere agli obblighi integralmente previsti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.LGS. 626/'94 e successive modifiche.

4) Programma di riallineamento. Le scuole di cui al n. 1 del presente accordo, che applicano un regime retributivo inferiore ai minimi contrattuali, fissati dal contratto FISM, adotteranno il programma di adeguamento delle retribuzioni, con ratei semestrali, per la durata massima di 36 mesi.

Il riallineamento graduale delle retribuzioni dei lavoratori ai livelli di inquadramento previsti dal vigente CCNL, è comprensivo di tutte le voci inerenti al trattamento economico relative ai minimi tabellari.

Gli aumenti periodici di anzianità, di cui all'art.22 del vigente CCNL soggetto al programma di riallineamento retributivo, sarà calcolato individualmente prendendo a riferimento la data di assunzione.

5) Adesione. L'adesione all'accordo di riallineamento retributivo da parte della scuola che ne ha fatto richiesta, dovrà risultare dalla sottoscrizione di un verbale il cui contenuto sarà definito in ambito provinciale tra le OO.SS. firmatarie del vigente CCNL e la FISM, nel rispetto di quanto al presente accordo e dovrà essere depositato entro e non oltre il 31.12.'99.

Ai fini dell'applicazione dell'accordo saranno indette le assemblee dei lavoratori, convocate e tenute dalle OO.SS. firmatarie dei contratti di riallineamento.

6) Variazione ai programmi. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 della legge n. 608/96.

6 bis) Rinnovo CCNL di riferimento. In occasione del rinnovo del CCNL FISM '98/2000 di riferimento il programma di riallineamento retributivo sarà riparametrato ai nuovi minimi tabellari.

 

7) Contributi figurativi. La scuola a seguito della adesione all'accordo provinciale, attiverà nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 23, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, tutte le procedure per l'accredito dei contributi figurativi a favore dei lavoratori dipendenti.

8) Ruolo delle Commissioni Paritetiche Regionali.

Le Commissioni Paritetiche Regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 608/96, sono gli organismi abilitati ad esprimere pareri agli Ispettorati Provinciali competenti per territorio e agli Istituti previdenziali, sulle modalità per contrastare forme di lavoro irregolare presenti nel territorio.

9) Diritto all'informazione. AI fine di garantire il diritto all'informazione sulle materie oggetto del presente accordo, le scuole devono dare preventiva informazione, sull'attuazione del programma di riallineamento retributivo, alle R.S.A. di Istituto.

10) Notifica dell'accordo di riallineamento. Gli accordi di riallineamento saranno depositati, a cura della FISM, alle competenti Direzioni provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'Inps entro 30 giorni dalla stipula, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 608/96, entro e comunque non oltre il 31.12.'99.

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono le norme nazionali e regionali in materia.

Sono altresì fatte salve le disposizioni integrative previste dalle leggi regionali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

 

 

Allegato n. 3

 

Accordo nazionale FISM e OO.SS. di categoria

su

La sicurezza e la salute dei lavoratori

nelle istituzioni scolastiche

D.lvo n. 626/94 - D.lvo n. 242/96

Del…………………

 

Il giorno ………….. tra la FISM e la CGIL-SCUOLA, la CISL SCUOLA, la UIL-SCUOLA e lo SNALS,

VISTO il D.Lvo n. 626 del 19.9.1994 integrato dal D.Lvo n. 242 del 19.3.1996, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;

CONSIDERATO che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della CEE;

RAVVISATA l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d'esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione, a norma dell'art. 20 del D.Lvo 626/94, degli organismi paritetici territoriali;

RITENUTO che la logica, che fonda i rapporti tra le parti nella materia in questione, è quella di superare posizioni conflittuali, ed ispirarsi a criteri di partecipazione alle responsabilità in materia di sicurezza.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

PRIMA PARTE

1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

L'art. 18 del D.Lvo 626/94 al 1° comma precisa che "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza", fissa i criteri per la sua individuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi.

I luoghi di lavoro, a norma dell'art. 30 comma 4 debbono essere strutturati tenendo conto di eventuali portatori di handicap.

A) SCUOLE FINO A QUINDICI DIPENDENTI

1. Nelle scuole aventi fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dal lavoratori al loro interno(cfr. art. 18, comma 2).

La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.

2. MODALITA' DI ELEZIONE

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.

Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio.

Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.

L'incarico ha la durata di tre anni.

3. TEMPO DI LAVORO DEDICATO ALLA SICUREZZA

A) Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a norma dell'art. 19 del D.Lvo 626/94, negli istituti che occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, lettere b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.

Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, quale rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Paritetica Regionale e questa alla Commissione paritetica Nazionale.

B) SCUOLE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI

Nelle scuole che occupano più di 15 dipendenti i permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per le scuole con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per le scuole con più di 60 dipendenti.

PROCEDURE PER L'ELEZIONE O LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA IN ISTITUTI CON PIU' DI 15 DIPENDENTI

Nelle scuole il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 (cfr. Irt. 18, comma 3).

Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano, come rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto più voti durante l'elezione.

In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione.

Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione dell'istituto, che informerà la Commissione Paritetica Nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.

C) ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all'art. 19 del D.Lvo 626/94, le parti concordano quanto segue.

 

1. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Il diritto di accesso al luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla legge.

Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.

2. MODALITA' DI CONSULTAZIONE

La consultazione del rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lvo 626/94, e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.

3. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) e f) del D.Lvo 626/94.

Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all'art.4 comma 2, conservato presso la scuola a norma dell'art.4 comma 3.

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.

Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti la scuola, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.

3. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al 10° comma lettera G dell'art. 19 del D.Lvo 626/94. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere:

- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;

- metodologie sulla valutazione del rischio;

- metodologie minime di comunicazione.

La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.

Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.

4. RIUNIONI PERIODICHE

Nelle scuole con più di quindici dipendenti il datore di lavoro o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del D.lvo 626/94, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nella scuola.

Della riunione viene redatto relativo verbale.

PARTE SECONDA: ORGANISMI PARITETICI

Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dallo art. 20 del D.Lvo 626/94, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo, concordano quanto segue:

1. COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

La commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:

- promuove la costituzione di organismi paritetici regionali, (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;

- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli organismi paritetici regionali;

- definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

- valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli organismi paritetici regionale, anche in relazione alla attuazione di progetti formativi in ambito locale;

- promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici Nazionale e Comunitari;

- favorisce Io scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni pubbliche;

- approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento alle Amministrazioni competenti.

2. COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE

Le Commissioni Paritetiche Regionali, coordinate dalla Commissione Paritetica Nazionale, assumono, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.

A tal fine la Commissione Paritetica Nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle Commissioni Paritetiche regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione Paritetica Nazionale, vengono comunicati alla Commissione Paritetica regionale.

La Commissione Paritetica Regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.

PARTE TERZA: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle materie della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro, assume in base al D.Lvo 626/94, la costituzione di organismi paritetici per la "composizione" di possibili conflitti.

Tali Organismi infatti rappresentano la prima istanza di risoluzione di controversie insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti" .

Le Commissioni Paritetiche Regionali o in mancanza la Commissione paritetica Nazionale agiscono come organismi paritetici al quali sono attribuite le funzioni di composizione in base all'art. 20 del D.Lvo 626/94. In particolare spetta ad esse:

( informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;

( tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza eletti o designati nelle istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell'organismo;

( trasferire i dati sopracitati alla Commissione Paritetica Nazionale nel rispetto della L. 675/'97.

Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia realizzabile con soluzioni condivise ed attuabili.

Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire la Commissione Paritetica Regionale o quella Nazionale al fine di riceverne, ove possibile, una s+oluzione concordata.

La parte che ricorre alla Commissione Paritetica Regionale o in mancanza quella Nazionale, ne informa le altre parti interessate.

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.

 

 

Letto, sottoscritto ed approvato.

Roma,

 

Allegato n. 4

 

ACCORDO QUADRO NAZIONALE

Del………………………….

PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.626/94.

 

Il giorno ……………………… tra la FISM e la CGIL-SCUOLA, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA e lo SNALS,

VISTO il D.lvo n.626/94, integrato e modificato dal D.lvo n.242/96, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;

VISTO l'Accordo tra le OO.SS. di categoria e la FISM, che introduce nel settore della scuola non statale, la figura del Rappresentante dei lavoratori;

VISTA la lettera C, punto 3 bis, del citato accordo nazionale che attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata formazione per l'espletamento dei compiti connessi alla funzione;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1997 sulla "individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";

Si conviene quanto segue:

 

A) Modalità del corso di formazione per i R.L.S.

Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate nel citato Accordo Nazionale, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti è, l'incarico.

Il corso di formazione, la cui attuazione/gestione ed i cui costi sono a carico dei datori di lavoro, potrà essere organizzato anche su base provinciale e/o regionale e/o nazionale.

 

La durata minima del corso è di 32 ore, ripartite su non meno di 5 giorni lavorativi. Il R.L.S. è dispensato dallo svolgere attività lavorativa per la durata dell'intero corso. Qualora le ore di durata del corso fossero superiori all'orario settimanale individuale, le ore eccedenti vengono considerate come ore di ferie aggiuntive a quelle previste dal vigente CCNL.

Per la durata dell'intero corso spetta al R.L.S. la normale retribuzione e un rimborso chilometrico, qualora la sede del corso sia distante oltre 20 Km dalla abituale sede lavorativa. Il rimborso è pari ad un quinto del costo della benzina per chilometro.

 

5) In caso di assenza dal corso, per motivi non dipendenti dalla volontà del R.L.S. e comunque previsti dal vigente CCNL, il R.L.S. sarà chiamato ad un eventuale successivo corso, con rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto riportato al punto 4.

B) Contenuti minimi in materia di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli Organismi Paritetici.

La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta, flutto della collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente tale principio, il presente accordo prevede interventi di formazione rivolti sia ai lavoratori che ai rappresentanti per la sicurezza.

Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di formazione, che potranno comportare integrazioni e approfondimenti secondo i particolari indirizzi didattici di ciascun scuola.

Il comma 6 dell'art. 22 del D.Lvo 626/94 assegna agli Organismi paritetici un ruolo fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la progettazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, tanto da far assumere agli organismi stessi un importante ruolo di monitoraggio nelle varie fasi del processo formativo e pertanto è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei collegamenti con tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire ai vari livelli alla realizzazione del percorso formativo, così come definito ai punti i e 2 della Seconda Parte dell'Accordo Nazionale citato.

SCHEMA FORMATIVO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:

1) Aspetti applicativi della nuova normativa;

2) Aspetti giuridici generali

2.1) i principi costituzionali e civilisti

2.2) i soggetti destinatari delle normative

- datore di lavoro

- lavoratore

- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- dirigente

- responsabile del servizio di prevenzione e protezione

- preposto

medico competente.

2.3) I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Le misure di prevenzione in generale.

2.4) I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione ecc

2.5) Le funzioni di vigilanza.

3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro.

3.1) Le normative previgenti al D.Lvo 626/94; DPR n. 547/55, DPR n.303/56 ecc., in generale, Direttive comunitarie

3.2) il D.Lvo n. 626/94

3.3) definizione ed individuazione dei fattori di rischio

3.4) la valutazione del rischio: significato e procedure

3.5) individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali)

4) La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

4.1) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: D.Lvo 626/94

4.2) Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo

4.3) Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;

4.4) L'accordo di comparto e la sua applicazione.

5) Nozioni di comunicazioni

5.1) Comunicazioni interpersonale e di gruppo in relazione al molo partecipativo del R.LS

5.2) Comunicazione attiva/passiva con i lavoratori

5.3) Comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione

Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'attestazione è depositata in originale presso la scuola. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione Paritetica Regionale o in mancanza presso quella Nazionale.

C) La docenza

Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle 00.55. di Categoria, firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo alla Commissione Paritetica Nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni Paritetiche Regionali per competenza.

D) Obblighi del datore di lavoro

I lavoratori, anche attraverso l'intervento dei loro R.L.S., devono ricevere, secondo il dispositivo legislativo, una formazione adeguata (art. 19, lettera g, D.Lvo 626/94 e art. 1 Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997).

Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:

1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.

2) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro.

3) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

4) Materie previste dall'accordo nazionale citato.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

LE PARTI FIRMATARIE

 

ACCORDO SINDACALE PER LA STIPULAZIONE

DI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

L. 863/84

Premesso che ai sensi di leggegli Istituti aderenti alla F.I.S.M., intendono procedere alla formazione di giovani lavoratori relativamente alle qualifiche di cui ai livelli II-III-IV- del vigente CCNL 94/97 per le scuole materne.

Le Organizzazioni stipulanti convengono opportunità di realizzare contratti di formazione e lavoro come risultato di intese sindacali, nonché‚ a fissare uno schema tipo di riferimento per una corretta attuazione di esso.

1) Il progetto interessa giovani di ambo i sessi, di età compresa tra i 16 e i 32 anni forniti dei seguenti titoli minimi di studio:

- livello II e III: diploma di scuola media

- livello IV: diploma di scuola media superiore.

Sono esclusi coloro che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro con l'Istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge 230/62.

2) Il contratto di formazione da stipularsi avrà durata massima di 24 mesi, al termine del quale il rapporto di lavoro diviene a tempo indeterminato.

3) Al personale docente, il livello di inquadramento iniziale e finale sarà del IV livello. Per tutte le altre figure il livello iniziale sarà inferiore di uno a quello finale.

4) Il responsabile dell'attività formativa è il direttore dell'Istituto, salvo altra indicazione da riportare sul contratto di assunzione.

5) Potranno essere stipulati CFL con un minimo di 1 fino ad un numero massimo pari al 30% del personale in servizio assunto a tempo indeterminato.

6) Ai lavoratori assunti con CFL si applicano le norme e le discipline contrattuali vigenti, il livello di inquadramento iniziale e finale è lo stesso.

Ai giovani verrà impartito un insegnamento teorico complementare conformemente all'allegato progetto di formazione:

a) Livello II e III non inferiore a 2 ore settimanali presso l'Istituto o con la frequenza di corsi di formazione professionale organizzati dalla F.I.S.M. a livello locale.

L'istruzione teorico-pratica verrà impartita tenendo presente l'intera attività svolta nell'Istituto, relativamente all'inquadramento, con messa a disposizione del materiale su cui operare. Nello svolgimento pratico attività formativa il giovane sarà affiancato da personale qualificato.

b) Livello IV corsi di 10 lezioni per complessive 30 ore per ogni anno formativo a contenuto didattico professionale organizzati in orari scolastici anche fuori sede in periodi non coincidenti con le ferie ordinarie e le festività.

7) I CFL potranno essere stipulati da quegli Istituti che nei 24 mesi precedenti non abbiano proceduto al licenziamento per riduzione di personale di stessa qualifica del giovane che si intende assumere. Non potranno licenziare per riduzione di personale altri lavoratori con stessa qualifica durante la vigenza del CFL.

E’ fatta, in ogni caso, salva la possibilità della scuola di richiedere l'assunzione di altro personale ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. 863/84 alla Commissione Regionale per l'Impiego competente, previa obbligatoria comunicazione alle OO.SS. territoriali competenti.

 

PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER LE SCUOLE MATERNE NON STATALI ADERENTI ALLA F.I.S.M.

Personale docente

Durata: 24 mesi - 2 anni scolastici.

I ANNO

1) Obiettivi del I anno:

- favorire il sorgere e consolidarsi nei docenti di nuova nomina del concetto di formazione/lavoro;

- promuovere lo sviluppo di abitudini collaborative tra docenti e capacità di analisi critica del proprio lavoro;

- saper "leggere" i tratti significativi della propria situazione scolastica;

- saper progettare e realizzare interventi migliorativi sulle situazioni educative e didattiche.

- conoscenza delle norme giuridiche vigenti per quanto attinnti con i propri compiti;

- conoscenza delle fondamentali norme antinfortunistiche, alimentari, igieniche.

2) Contenuti: Approfondimento in sede teorico-pratico dei seguenti aspetti relativi alla programmazione educativa e didattica:

a) osservazione del comportamento e delle modalità di apprendimento dei bambini;

b) progettazione e attuazione della programmazione educativa;

c) modalità di organizzazione didattica;

d) raccordo con le scuole elementari;

e) rapporti con i genitori.

Modalità di realizzazione

3) Coordinamento:

A) Scuole plurisezionali

- incarico alla direttrice o ad altre insegnanti di provata esperienza e professionalità di affiancare mediante opportune forme collaborative, l'opera dell'insegnante in formazione.

B) Scuole monosezionali

- accorpamento con la scuola plurisezionale vicina.

4) Attività:

A) 10 incontri della durata di 3 ore per un totale di 30 ore (1 incontro al mese) per l'approfondimento teorico-pratico dei punti suesposti sotto la guida dell'insegnante coordinatrice e/o con presenza d'esperti;

- accorpamento di insegnanti di più scuole (SCUOLA PERMANENTE).

B) Esercitazioni pratiche su temi trattati.

5) Schema di sviluppo:

5 unità formative (vedi punti a -b -c -d -e);

2 incontri di 3 ore per unità formativa a cadenza mensile.

Il tema proposto è analizzato nel primo incontro unità e dovrebbe comportare delle precise conseguenze di lavoro, di sperimentazione e ricerca per essere ripreso e "sistemato" nel secondo incontro, dopo un'analisi critica delle esperienze dei partecipanti (ogni incontro si dovrebbe concludere con una sintesi scritta).

6) Metodologia per gli incontri:

- conduzione a carattere seminariale con coinvolgimento diretto dei corsisti;

- raccordo dei temi affrontati in sede teorica con le esperienze pregresse o presenti.

II ANNO

1) Obiettivi: (oltre a quelli già presentati per il I anno)

- capacità di analisi della situazione relativa ai singoli bambini;

- individuazione di situazioni di disagio o di handicap;

- individuazione delle diversità singole di partenza dei bambini in rapporto alle modalità di apprendimento.

2) Contenuti: le fondamentali attività… educative previste per la scuola materna:

a) attività ludico-sensorio-motoria;

b) attività espressiva-rappresentativa;

c) attività logico-matematica;

d) attività manipolatoria e plastica;

e) attività linguistica.

3) Coordinamento.

4) Attività vedi 1ø anno

5) Schema di sviluppo.

6) Metodologia.

A conclusione del biennio:

a) relazione sulle esperienze da parte dei docenti in formazione;

b) relazione da parte del docente-coordinatore.

Personale non docente

Esecutivi, segreteria, cuochi, guardarobieri, autisti di bus, assistenti.

1) Obiettivi:

- capacità di rapporto con gli organi di gestione della scuola;

- capacità di rapporto e di coordinamento con il personale docente e non docente;

- capacità di rapporto elementare con i genitori;

- conoscenza delle norme giuridiche vigenti per quanto attinenti con i propri compiti;

- conoscenza delle fondamentali norme antinfortunistiche, alimentari, igieniche.

2) Contenuti:

conoscenza in ordine a:

a) la gestione della scuola materna; l'organizzazione;

b) l'indirizzo educativo dell'Istituto;

c) le norme comportamentali;

d) le norme antinfortunistiche, alimentari e igieniche.

Modalità di realizzazione

3) Coordinamento:

Incarico alla direttrice o ad altra dipendente, o a persone esterne di provata esperienza e professionalità di affiancare, mediante opportune forme collaborative, l'opera della persona in formazione.

4) Attività:

A) Incontri della durata di 2 ore per un totale di 20 ore (un incontro al mese) per l'approfondimento teorico-pratico dei punti esposti e/o con presenza di esperti.

B) Esercitazioni pratiche sui temi trattati.

Personale direttivo

I ANNO

1) Obiettivi:

- capacità di rapporto con gli organi di gestione della scuola;

- capacità di rapporto e di coordinamento con il personale docente e non docente;

- capacità di rapporto con i genitori;

- conoscenza delle norme giuridiche vigenti;

- conoscenza delle fondamentali problematiche d'ordine pedagogico-metodologico-didattico.

2) Contenuti: conoscenza in ordine a:

a) la "gestione" scolastica: aspetti giuridici e amministrativo-contabili;

b) la programmazione collegiale delle attività educative;

c) gli organi collegiali nella scuola non statale;

d) legislazione scolastica e rapporti con gli Enti Locali;

e) l'inserimento scolastico del bambino handicappato.

3) Coordinamento: a cura di personale con incarico direttivo in servizio presso una scuola vicina.

4) Attività.

5) Schema di sviluppo. Vedi 1° anno per il personale docente

6) Metodologia docente.

II ANNO

Verifica: Approfondimento degli stessi temi in rapporto all'esperienza di lavoro nella propria scuola.

A conclusione del biennio:

a) relazione sulle esperienze da parte del personale in formazione;

b) relazione da parte del coordinatore.

 

ACCORDO TRA F.I.S.M. e OO.SS. DI CATEGORIA su

L’APPRENDISTATO

 

L'anno 1999, il giorno 19 gennaio, presso la sede nazionale CISL SCUOLA, Via Bargoni,8 tra la FlSM e la CGlL Scuola, la CISL Scuola, la UIL Scuola e lo SNALS Confsal, si è sottoscritto il presente accordo su la regolamentazione dell'apprendistato nel settore della scuola materna non statale.

Le parti in considerazione di quanto alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16, all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e al Decreto Ministero del lavoro del 8 aprile 1998, stabiliscono quanto segue:

 

Parte prima

 

Caratteristiche del contratto di apprendistato

 

1) Assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 e 5b del Reg. Cee n. 2081/93; qualora l'apprendista sia portatore di handicap, tali limiti di età sono elevati di due anni.

 

2) Qualifiche e Mansioni

Gli Istituti di Istruzione aderenti alla FlSM possono assumere giovani con contratto di apprendistato per le seguenti qualifiche e mansioni:

 

LIVELLO I tutte le qualifiche

 

LIVELLO Il

- cuoco;

- ausiliaria asili nido;

- impiegati d'ordine;

- personale di custodia;

- portieri e centralinisti;

assistente ai non autosufficienti.

LIVELLO III

Impiegato di concetto,

assistenti amministrativi, assistenti doposcuola e ai servizi all'infanzia.

 

LIVELLO IV

segretari ed economi

Educatori di colonie e soggiorni,

istitutori di attività parascolastiche

 

 

 

3) 11 Tutor

 

Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. Le scuole materne che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1 dell'art,4, del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998, indicano alla regione e/o ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutore al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.

L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza.

L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla differenza tra il livello di appartenenza e il IV

livello limitatamente al periodo di svolgimento dell'incarico. Nel caso in cui il tutoring è

inquadrato nel IV livello ha diritto ad un indennità di Lire 40.000 mensili.

4) Durata del rapporto di apprendistato

Il rapporto di apprendistato ha la seguente durata:

1. 12 mesi per ausiliari asili nido, impiegati d'ordine, personale di custodia, portieri e centralinisti.

2. 24 mesi per assistenti ai non autosufficienti, assistenti al doposcuola e ai servizi all'infanzia.

3. 36 mesi per cuochi, impiegati di concetto assistenti amministrativi, segretari ed economi, educatori in colonie, e soggiorni, istruttori di attività parascolastiche.

Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato di cui ai punti 2) e 3) è ridotta a 18 mesi.

5) Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato trasforma il rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello acquisito.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.

La scuola ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.

6) Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.

 

Parte seconda

 

La formazione dell'apprendista

2.1 Contenuti e modalità della Formazione

Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro così come previsto dal DM 8 aprile 1998 e dalla Circ. del 16/7/98 n. 93.

Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal Decreto del Ministero del lavoro del 8/4/98 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 1998/2001, le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività formativa esterna all'azienda, secondo le previsione del citato DM e la percentuale di personale da avviare.

2.2 Durata della Formazione esterna

La formazione esterna all'azienda, pari a 130 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'art.17 della legge n. 24/6/97, n. 196.

Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e

computate nell'orario di lavoro.

 

Parte terza

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

3.1 Trattamento economico

 

L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato

Durata 12 mesi:,

Primo semestre: 90 '% della retribuzione globale in atto;

Secondo semestre: 95 % della retribuzione globale in atto;

Durata 18 mesi:

Primo semestre: 85 % della retribuzione globale in atto;

Secondo semestre: 90 % della retribuzione globale in atto

Terzo semestre: 95 % della retribuzione globale in atto;

Durata 24 mesi:

Primo anno: 85 % della retribuzione globale in atto;

Secondo anno: 90 % della retribuzione globale in atto

Durata 36 mesi:

Primo anno: 75 % della retribuzione globale in atto;

Secondo anno: 85 % della retribuzione globale in atto

Terzo anno: 90 % della retribuzione globale in atto;

 

A conclusione dei periodo di apprendistato, il lavoratore sarà assunto a tempo indeterminato e percepirà l'intera retribuzione prevista per il livello di inquadramento di cui all’art. del CCNL 1998/2001.



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