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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro 
in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato

ai sensi degli articoli 59 bis e 69 bis del D.lgs n.29/1993 (ora artt.56 e 66 del D.lgs n.165/2001) nonché dell’art.412-ter c.p.c., stipulato il 23/01/20

Il giorno 19 marzo 2003,alle ore 11 presso la sede dell’Aran ha avuto luogo l’incontro tra

- l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Amministrazioni nella persona del prof.Mario Ricciardi;

- ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CIDA
CISAL
CONFEDIR
COSMED,RDB/CUB
UGL
USAE

Art.1

1: Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001 è prorogato integralmente.

2: Il presente accordo ha efficacia a partire dal 1 febbraio 2003 fino alla stipula di un nuovo accordo quadro in materia.

Art. 2

Le richieste di ricorso all’arbitro unico presentate alle camere arbitrali successivamente al 31 gennaio 2003 si ritengono validamente effettuate, così come le comunicazioni inviate da o alle amministrazioni di volersi avvalere dell’arbitro unico per la risoluzione della controversia insorta.

Art.3

1: Tutte le procedure di cui all’art.2 sono rimesse nei termini dal momento della comunicazione alle parti della remissione stessa, da farsi a cura della camera arbitrale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

2: Sono ugualmente valide le richieste rivolte ai sensi dell’art.6 del CCNQ del 23gennaio 2001 ai Collegi Arbitrali di Disciplina ancora funzionanti alla data di stipula del contratto stesso.

Art.4

Le procedure instaurate prima del 31/01/03 e terminate successivamente a questa data, conservano a pieno la loro validità ed efficacia.

Art.5

L’art.6 del CCNQ del 23/1/2001 non modifica il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedura arbitrali, sia di fronte all’arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9 art.55 d.lgs n.165/2001. Tale termine rimane pertanto di 20 giorni dall’applicazione della sanzione così come previsto dall’art.55 comma 7 del d.lgs n.165/2001 e dall’art.7 comma 6 della legge 300/1970


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