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Retribuzione IDEI

Contratto Collettivo Decentrato - 24 luglio 1997

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO, CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA RETRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEI DOCENTI IMPEGNATI NEGLI INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI ED INTEGRATIVI DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 28.6.95 N. 253, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 8.8.95, N. 352.

L'anno 1997, il mese di luglio, il giorno 24 in Roma presso il Ministero della Pubblica Istruzione in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

E

i rappresentanti della delegazione sindacale risultanti dall'allegato 1 al presente contratto;

VIENE CONCORDATO

il presente contratto nazionale decentrato concernente i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti impegnati negli interventi didattici ed educativi integrativi (I.D.E.I.):
RICHIAMATI gli obiettivi fissati dall'art. 193 bis del D.L.vo 297/97 ed in particolare sottolinea l'esigenza di una programmazione complessiva dell'attività didattica curriculare, extracurriculare ed integrativa da parte dei competenti organi della scuola, che tenga conto unitariamente di tutte le opportunità disponibili, ferme restando la finalizzazione degli stanziamenti specificamente previsti per ogni tipologia di intervento e le procedure di cui all'art. 72 del C.C.N.L.
CONSIDERATO che, alla stregua delle richiamate disposizioni e nella prospettiva dell'autonomia prevista dalla legge n. 59/97 e suoi provvedimenti applicativi, la programmazione della scuola deve avere per oggetto la puntuale individuazione delle modalita' di attuazione degli I.D.E.I., secondo piani operativamente flessibili, per assicurare la maggiore efficacia dell'azione didattica, in modo che sia rispondente alle effettive esigenze formative degli studenti.
CONSIDERATO, quindi, che la programmazione della scuola, ponendosi l'obiettivo della massima efficacia possibile degli I.D.E.I., può motivatamente dare ad essi la configurazione e la struttura ritenuta più adeguata quanto a tipologia, modi, tempi e soggetti impegnati come docenti o discenti;
CONSIDERATO, di conseguenza, che il presente accordo, pur collocandosi in una fase necessariamente di transizione rispetto a processi evolutivi, peraltro già avviati, verso la piena autonomia delle istituzioni scolastiche, non può trascurare i fattori innovativi ormai consolidati sia nelle verificate esperienze pregresse delle scuole sia nel quadro normativo di riferimento anche di carattere legislativo.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

  1. Viene confermata e valorizzata l'autonoma programmazione delle singole istituzioni scolastiche per la concreta attuazione degli IDEI, ferma restandone l'obbligatorietà di realizzazione nei limiti delle risorse disponibili ed in coerenza con i principi richiamati in premessa. Per sostenere e orientare la autonoma programmazione delle scuole, secondo una gradualità che tenga funzionalmente conto dei tempi, modi ed obiettivi di realizzazione delle attività già previste ed avviate, nonch degli esiti del monitoraggio e valutazione dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle accertate situazioni di debito formativo, l'Amministrazione farà tempestivamente conoscere gli esiti del monitoraggio attivato a livello nazionale sugli IDEI attuati e fornirà ulteriori indicazioni e proposte.
  2. È confermato il contenuto del precedente accordo in data 22.12.95, con le seguenti integrazioni e modificazioni.
    L'art. 1 è così sostituito:
    1. Gli I.D.E.I. danno titolo, sulla base delle risorse stanziate con apposito decreto ai compensi previsti per il personale docente allorch si riferiscano ad attività aggiuntive;
    2. Avuto riguardo alle diverse tipologie in cui tali interventi possono articolarsi e realizzarsi, nel rispetto delle vigenti disposizioni relative al calendario scolastico ed al numero di giorni di lezione previsti, nonch all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, i compensi possono essere erogati anche in misura forfettaria, particolarmente in relazione a progetti d'intervento programmati ed attuati dai singoli consigli di classe, volti ad assicurare nel corso dell'anno scolastico il conseguimento degli obiettivi formativi individuati per gli studenti delle rispettive classi e di cui siano state accertate carenze formative nell'anno precedente (debito formativo) o nello stesso anno scolastico;
    3. Ai fini di cui sopra saranno puntualmente predeterminati dalle singole scuole gli obiettivi e l'impegno di attività aggiuntive, da pubblicizzare nelle stesse forme previste dal CCNL per la gestioht480 insegnamento dei docenti, i compensi possono essere erogati del fondo di istituto di cui all'art. 72 del CCNL medesimo.
    4. La misura dei compensi anche forfettari è fissata secondo i parametri previsti dalla tabella D allegata al vigente CCNL del 4.8.95 e liquidata sulla base di specifica documentazione, ferma restando la possibilità per il personale ATA di accedere al fondo di istituto per attività aggiuntive prestate anche in connessione con gli IDEI.
  3. All'art. 2 è aggiunto il seguente comma 3;
    I provveditori agli studi, nell'assegnare alle scuole, in rapporto al numero degli alunni, le risorse destinate agli I.D.E.I., possono trattenere fino al 25% del fondo e destinarlo, sentite le OO.SS., alla compensazione delle diverse esigenze delle scuole, con riguardo alla incidenza del "debito formativo"-.