Integrazione Fondo di Istituto

(5 novembre 1997)


Accordo successivo per l'applicazione sperimentale
degli artt. 27, quarto comma, e 77 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 4.8.95


Art. 1

Nell'a.s. 97-98 si darà luogo ad una applicazione sperimentale degli artt. 27, quarto comma, e 77 del CCNL del comparto scuola in vista di una loro successiva piena applicazione. l relativi compensi saranno erogati "una tantum" nell'a.s. 97-98 ad una quota di personale del comparto scuola senza effetti permanenti sullo stipendio.

Art. 2

Saranno assegnate ai Provveditorati, alle scuole, alle Accademie, ai Conservatori, ai Convitti ed agli Educandati Nazionali le risorse contrattuali del comparto scuola per l'anno 1996, 1997 e 1998 a tal fine disponibili e quelle derivanti dall'abolizione, al 31.12.97, dei ratei previsti dall'art. 67 del CCNL.
Saranno invece assegnate al Ministero le risorse per la gestione dei compensi limitatamente a quanto previsto dal successivo art. 4, terzo comma.
Le risorse verranno assegnate ad ogni istituzione in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e ad ogni Provveditorato in funzione del numero di dirigenti scolastici e di responsabili amministrativi in servizio nell'ambito provinciale di competenza.

Art. 3

Le assegnazioni di risorse di cui all'articolo precedente entreranno a far parte del Fondo di Istituto, con vincolo di utilizzo.
Sulla base di decisioni assunte dalle singole istituzioni scolastiche ed educative assunte con le modalità di cui all'art. 72 del CCNL le risorse saranno assegnate con i seguenti criteri:

Art. 4

Per i dirigenti scolastici e per i responsabili amministrativi, l'assegnazione del compenso viene fatta dal Provveditore sulla base di criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo precedente per il personale docente, educativo ed ATA. Tali criteri saranno oggetto di informazione preventiva ai sindacati e di eventuale successivo confronto ai sensi dell'art. 8 del CCNL.
In ogni caso il compenso di cui trattasi per i dirigenti scolastici e per i responsabili amministrativi potrà riguardare a livello provinciale una percentuale tra il 10% ed il 20% del personale interessato delle rispettive categorie.
I direttori, i direttori amministrativi e i responsabili amministrativi delle Accademie e dei Conservatori di musica saranno gestiti a livello nazionale dal Ministero della Pubblica Istruzione con gli stessi criteri, modalità e percentuali previsti nei commi precedenti del presente articolo.

Art. 5

La erogazione dei compensi ai sensi del presente accordo non dovrà essere considerata alternativa rispetto all'assegnazione dei compensi per attività aggiuntive, retribuite con il Fondo di Istituto, ai sensi degli artt. 43, commi 2 e 3, e 54 del CCNL.

Art. 6

L'applicazione dei precedenti articoli sarà monitorata dal Servizio di Controllo Interno del Ministero della Pubblica Istruzione, a termini dell'art. 71, comma terzo, del CCNL.

Art. 7

In parallelo con l'applicazione di quanto sopra, il Ministero della Pubblica Istruzione, al fine anche di acquisire esperienze significative sulle possibili modalità di valutazione della qualità delle prestazioni professionali individuali, in vista della piena applicazione di quanto previsto dagli artt. 27, quarto comma, e 77 del CCNL, avvierà una sperimentazione, selezionando, sulla base di criteri oggetto di informazione preventiva ai sindacati e di successivo eventuale confronto ai sensi dell'art. 8 del CCNL, fino a 100 istituzioni che abbiano espresso la disponibilità ad effettuare la sperimentazione medesima. Ciascuna istituzione prescelta dovrà provvedere, sulla base dei criteri e delle metodologie autonomamente deliberate dagli organi di cui all'art. 72, secondo comma, del CCNL, ad erogare, alla conclusione dell'a.s. 97/98, ad una percentuale di dipendenti compresa tra il 10% ed il 20%, compensi per la qualità delle prestazioni professionali individuali, ripartendo a tal fine le risorse assegnate a ciascuna istituzione, sia ai sensi del precedente articolo 2 sia in base alla ripartizione tra le istituzioni partecipanti alla sperimentazione della somma a tale titolo prevista a carico del Fondo Nazionale istituito dall'art. 71, punto 2, lettera a) del CCNL.

Art. 8

Tale sperimentazione sarà monitorata da un apposito Osservatorio a composizione mista (Ministero, ARAN, OO.SS.) da nominarsi, entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, da parte del Ministro della Pubblica Istruzione, d'intesa con l'ARAN e le OO.SS.

Art. 9

Le somme disponibili derivanti dalla piena applicazione dell'art. 68, secondo comma del CCNL, saranno successivamente accertate da una apposita Commissione contrattuale, costituita dall'ARAN, dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero del tesoro per la parte pubblica e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo per la parte sindacale, al fine di garantire la messa a regime del finanziamento e consentire quindi ulteriori forme di applicazione degli artt. 27, quarto comma, e 77 del CCNL, da definirsi con successivo accordo.

Dichiarazione congiunta

Le parti confermano l'impegno assunto nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata al CCNL della scuola, secondo biennio, firmato l'1.8.96.