PROTOCOLLO D’INTESA

tra

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e
SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l’art.21 che consente alla scuola dell’autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, gli enti pubblici e le associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite l’autonomia, la massima flessibilità;

Vista la direttiva n. 58 dell’8 febbraio 1996, e relativo allegato, concernente nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale;

Vista la direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 con la quale vengono indicate finalità, modalità organizzative e fonti di finanziamento a cui le singole scuole, nell’ambito della propria autonomia, possono far riferimento per promuovere iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, per creare occasioni e spazi di incontro da riservare loro, per favorire l’apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 567, del 10 ottobre 1996, così come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 156, del 9 aprile 1999, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sul Diritto d’Autore, e successive integrazioni, che affida alla SIAE, quale compito istituzionale, l’intermediazione e il controllo sulle utilizzazioni delle opere dell’ingegno;

Visto in particolare il Capo III - articolo 15 - 2° comma - della sopracitata legge 633/41, che stabilisce che non è considerata pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della scuola, purché non effettuata a scopo di lucro;

Considerata la valenza esclusivamente didattica ed educativa di tali iniziative che si possono realizzare attraverso una molteplicità di forme: convegni, incontri, rappresentazioni, spettacoli, laboratori e manifestazioni in genere, anche in orario extra curricolare (pomeriggio e sera) e in spazi più ampi rispetto alla struttura fisica dell’istituzione scolastica;

Considerato che tutte le iniziative in questione sono deliberate dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia e sulla base delle determinazioni emanate dai propri organi collegiali, valutata la coerenza con le finalità formative dell’istituzione stessa;

Considerato che tali manifestazioni risultano essere oggetto di valutazioni diverse da parte della SIAE sull’intero territorio nazionale, anche per le diverse forme organizzative adottate;

Valutata l’esigenza per la SIAE di addivenire a un sistema normativo e tariffario, adeguato alla natura e alla caratteristica delle utilizzazioni e delle iniziative di cui ai successivi articoli, che garantisca uniformità di trattamento, e consenta anche la semplificazione delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per Diritti d’Autore;

 

premesso che il Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato Educazione Fisica e Sportiva - Coordinamento delle attività per gli studenti:

favorisce la libera espressione della creatività studentesca, riconoscendo il suo determinante ruolo educativo nelle scuole di ogni ordine e grado, e il rinnovato impegno degli insegnanti a facilitare l’espressione e la partecipazione della totalità degli alunni, nella convinzione che la cultura e l’arte aiutino a capire, interpretare, trasformare e progettare la realtà;

ritiene che tutto ciò che si svolge nell’ambito della istituzione scolastica sulla base di progetti educativi, curricolari o extracurricolari, deve considerarsi attività scolastica;

promuove lo sviluppo di una cultura diffusa della legalità e la promozione di una coscienza storica del patrimonio di valori che fondano la comunità nazionale, come configurato nel nucleo essenziale della Carta Costituzionale e Carte Internazionali dei Diritti e lo Statuto delle studentesse e degli studenti;

favorisce l’educazione alla legalità come snodo interdisciplinare interno al curricolo onde sviluppare in modo sistematico il rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni su basi di correttezza e trasparenza, facendo crescere negli studenti stessi la capacità di assumere impegni, di autoregolarsi e amministrarsi nelle attività ad essi riservate;

premesso che la SIAE:

intende operare affinché venga riconosciuta appieno la necessità di stimolare la creatività artistica dei giovani anche attraverso iniziative formative ed educative al di fuori degli specifici istituti ed indirizzi scolastici;

ritiene opportuno sviluppare adeguate sinergie mirate alla diffusione del patrimonio artistico-creativo nazionale e internazionale, nel pieno rispetto e riconoscimento del Diritto d’Autore;

intende portare i giovani a una più approfondita conoscenza dell’attività autorale, che vede l’autore alla base di tutto il processo artistico culturale e contribuire, quindi, allo sviluppo di una cultura del rispetto delle regole e del riconoscimento della creatività individuale, anche attraverso la conoscenza della normativa dettata a salvaguardia dei Diritti d’Autore;

si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Le utilizzazioni di opere protette, effettuate nel contesto di iniziative che si inseriscono nel campo di applicazione della direttiva 133/96, del DPR 567/96 e del DPR 156/99, sono ricomprese nell’eccezione prevista dall’articolo 15 - 2° comma - della legge 633/41, citata in premessa, qualora avvengano:

con organizzazione diretta e sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica;

in tempi e luoghi definiti preventivamente dai competenti organi istituzionali;

con accesso gratuito al luogo dello spettacolo riservato agli studenti, ai loro famigliari, al corpo insegnante e alle autorità;

con allestimento curato dagli allievi ed esibizioni effettuate dai soli allievi. Non dovrà trattarsi, in tale ipotesi, di attività svolte da associazioni studentesche o ricreativo-culturali;

con totale assenza di lucro. Non si considerano come iniziative lucrative le sole sponsorizzazioni che si concretano in richiami pubblicitari;

con pubblicizzazione dell’evento che evidenzi che l’accesso è riservato esclusivamente ai soggetti di cui al punto c).

Art. 2

1. Le iniziative di cui alla direttiva 133/96 e ai decreti del Presidente della Repubblica n. 567/96 e n. 156/99, che prevedono utilizzazioni di repertorio amministrato dalla SIAE, organizzate comunque dalle istituzioni scolastiche, ma prive dei requisiti indicati all’articolo 1, rientrano nel campo di applicazione del Diritto d’Autore. In particolare:

per le manifestazioni organizzate a pagamento verranno applicati i normali trattamenti normativi e tariffari per il Diritto d’Autore;

per le manifestazioni gratuite, considerato lo spirito delle iniziative rientranti nelle finalità formative ed educative degli studenti, verranno applicati i compensi per Diritto d’Autore, secondo le tabelle allegate al presente protocollo, del quale costituiscono parte integrante, la cui misura è determinata con ogni consentito riguardo rispetto ai normali compensi richiesti dalla SIAE per analoghe manifestazioni.

2. Ove l’organismo scolastico, individualmente o attraverso l’ufficio scolastico periferico o il ministero della Pubblica istruzione, riesca, entro l’apertura dell’anno scolastico o, al più tardi, entro il mese di dicembre, a presentare una programmazione completa delle tipologie di manifestazioni di cui al precedente punto a), potranno essere definiti compensi forfettari da concordare con la Direzione Generale della SIAE.

Art. 3

1. L’istituzione scolastica organizzatrice è impegnata a presentare all’Ufficio territoriale della SIAE la documentazione atta a individuare i requisiti dell’attività programmata, al fine di stabilire la corretta applicazione di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione darà comunicazione agli uffici scolastici periferici e, per il loro tramite, alle istituzioni scolastiche, alle consulte degli studenti e alle associazioni studentesche, in merito all’attuazione degli articoli 1 e 2 del presente protocollo e alle conseguenti responsabilità derivanti dal mancato rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche stesse, di quanto in essi stabilito.

Art. 5

1. La SIAE si impegna a elaborare progetti finalizzati alla realizzazione di pacchetti formativi per insegnanti e studenti, come ausilio e guida pratica alla costruzione di itinerari didattici su musica, cinema, teatro, arti figurative, fumetto e qualsiasi altra espressione di creatività, nonché per divulgare il principio della tutela e del rispetto del Diritto d’Autore.

Art. 6

1. La SIAE, al fine di promuovere il suo ruolo istituzionale e di veicolare messaggi positivi e propositivi che sottolineino l’importanza della creatività come valore individuale e sociale, proporrà alle istituzioni scolastiche progetti di diretto coinvolgimento e osservazione del mondo artistico e culturale.

Art. 7

1. La misura dei compensi di cui alle tabelle 1 e 2, allegate e parte integrante del presente protocollo, è soggetta ad aggiornamenti con cadenza annuale, sulla base delle variazioni registrate dall’indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (ex indice del costo della vita), riferite al mese di settembre dell’anno precedente.

Art. 8

1. All’attuazione della presente intesa è preposto un gruppo di lavoro paritetico composto da tre rappresentanti del ministero della Pubblica istruzione e da tre rappresentanti della SIAE, designati dalle parti.
Il gruppo di lavoro, che ha il compito di curare la corretta applicazione del presente protocollo e di approfondire tematiche di interesse comune, ha sede presso l’Ispettorato per l’Educazione Fisica e Sportiva, e si riunisce di norma una volta all’anno, salvo convocazione di una delle due parti.

Art. 9

1. I profili organizzativi e di gestione afferenti all’attuazione del presente protocollo d’intesa verranno curati dall’Ispettorato per l’Educazione Fisica e Sportiva - Ufficio per il Coordinamento delle attività per gli studenti, che assicurerà il necessario coordinamento con gli altri uffici centrali interessati.

Art. 10

Il presente protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2000 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.