Responsabilità incidenti alunni

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

SENTENZA N° 40/98 – R del 15/5/1998

 

Con invito emesso ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 e notificato all'interessata in data 6 maggio 1996, la Procura regionale per la regione Lazio comunicava alla insegnante Sig.ra P. A., già dipendente del Comune di Roma, lo svolgimento di una istruttoria avente ad oggetto le conseguenze dannose derivanti dall'infortunio occorso all'alunno D. P. Questi, mentre frequentava, per l'anno scolastico 1985/86, un corso integrativo di attività parascolastiche gestito dal Comune di Roma, in data 21 novembre 1985, alle ore 16,30, era caduto nella tromba delle scale della scuola elementare "G. M.", riportando gravi conseguenze invalidanti, per le quali il Tribunale civile di Roma aveva pronunciato condanna al pagamento (a carico del Comune di Roma e della insegnante Sig.ra P. A.) della somma di lire 113.072.800 in favore dei genitori del ragazzo, esercenti la patria potestà sul minore, nonché della somma di lire 2.500.000, in proprio e di lire 4.000.000 per spese di causa, più gli interessi legali fino al saldo. Con deduzioni scritte trasmesse in data 8 luglio 1996 l'invitata faceva presente che il giorno dell’incidente aveva accompagnato gli alunni all'uscita ed era poi tornata a casa, apprendendo più tardi dell'infortunio da una telefonata del direttore, dichiarava quindi di non essere in grado di conoscere le modalità della caduta, confermando la sua convinzione di avere accompagnato fuori tutti gli alunni, di essere uscita dopo il segnale della campanella e di avere firmato per l’orario di uscita delle 16,30.

Con atto di citazione, emesso dopo avere acquisito la testimonianza della Sig.ra F. P., madre dell'infortunato, la Procura regionale ha citato in giudizio la Sig.ra A. P., chiedendo la sua condanna al pagamento in favore dell'erario comunale della somma di lire 11.958.280, corrispondente al 20% dell'effettivo danno a lei imputabile (la metà dell'intero),restando l'altro 80% equamente addossato all'Amministrazione. Tale richiesta si basa sulla riconosciuta sussistenza della colpa grave, in quanto l'insegnante, nel pieno esercizio delle sue funzioni istituzionali, svolte nei riguardi di soggetti di minore età (nove anni) ha mancato di porre in essere una seria ed accurata sorveglianza degli alunni ad essa affidati ed irresponsabilmente ha lasciato il proprio posto di lavoro senza curarsi che i bambini fossero tutti effettivamente usciti dalla scuola, causando così le premesse per il verificarsi dell'incidente. (…)

Secondo la difesa, nel caso di specie, l’alunno è caduto nella tromba delle scale per esservi stato spinto da un suo compagno. Tale evento, per la repentinità ed imprevedibilità da cui è caratterizzato, non avrebbe comunque consentito alla Signora P.A. di porre in essere un tempestivo ed efficace intervento.

In via subordinata, i difensori chiedono l’esercizio del potere riduttivo, tenendo conto delle condizioni soggettive della convenuta, che aveva 64 anni d'età ed una anzianità di 40 anni al momento dell'infortunio, unico incidente in tutta la sua lunga carriera di insegnante e che attualmente versa in condizioni di salute precarie.

DIRITTO

La verifica che il collegio è chiamato ad effettuare nel presente giudizio verte sul titolo della colpa eventualmente ascrivibile alla convenuta, dovendosi accertare se ricorrono o meno gli estremi della colpa grave. (…)

L'esame della concreta vicenda e delle circostanze nelle quali ebbe a verificarsi l'evento dannoso imputato alla convenuta, quali emergono dal fascicolo processuale, inducono il collegio a ritenere che la condotta della medesima non può non considerarsi improntata a grave negligenza, essendo mancate, nell’occasione, quelle minime cautele che appaiono essenziali per scongiurare i pericoli insiti nella conduzione o vigilanza su una scolaresca. E' da rilevare in proposito che il momento dell'uscita dalla scuola dopo la fine delle lezioni è uno di quelli nei quali con maggiore grado di probabilità possono verificarsi incidenti, provocati dalla naturale esuberanza degli alunni, che trova sfogo dopo il periodo di forzata permanenza nell'aula; in tali momenti, pertanto. maggiormente vigile deve essere l'attenzione dell'insegnante, essendo prevedibili infortuni del genere di quello occorso nel caso in esame, indubbiamente favorito anche dal tipo di percorso (scalinata con una tromba centrale) previsto per l'uscita dalla scuola. Ciò avrebbe richiesto, nella concreta situazione di fatto in cui la docente si trovò ad operare, un assiduo controllo sulla scolaresca tutta, che invece mancò. (…)

L'insegnante non era presente al momento dell'incidente e di esso fu informata telefonicamente dal preside in quello stesso pomeriggio del 21 giorno novembre 1985, allorquando, al termine dell'orario di lezioni, aveva già fatto rientro al suo domicilio. (…)

Il Collegio, per tali ragioni, ravvisa nella condotta omissiva della convenuta il connotato della colpa grave, che giustifica la pronuncia di condanna che si appresta a rendere. Ritiene, nondimeno, di potere fare uso nella presente controversia del potere riduttivo previsto dall'articolo 52 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e ciò nonostante l'accertata gravità della colpa, che non esclude di per sé l'applicazione dell'istituto. Per l’esercizio del potere riduttivo possono considerarsi, oltre la particolare rischiosità dell'attività di vigilanza sui bambini, che coinvolge il modo in cui è organizzato tale servizio di vigilanza da parte dell'amministrazione scolastica, gli elementi addotti dalla difesa concernenti le condizioni soggettive della convenuta, che aveva 64 anni d'età ed una anzianità di 40 anni al momento dell'infortunio, unico incidente in tutta la sua lunga carriera di insegnante e che attualmente versa in condizioni economiche non floride e patisce di uno stato di salute precario. La condanna viene pertanto limitata all'importo di lire 5.000.000 (cinque milioni), comprensive di rivalutazione monetaria.

Sulla somma dovuta competono gli interessi legali, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.