CONSIGLIO DI STATO
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 4 giugno 2001
N. della Sezione: 156/2001

Oggetto: Ministero della pubblica istruzione. Schema di regolamento ministeriale recante la disciplina del periodo di formazione di cui al corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 28 bis, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni

La Sezione

Vista la relazione n. 1006 del 24 maggio 2001, pervenuta il successivo 30 maggio, con la quale il Ministero della pubblica istruzione (Dipartimento per i servizi nel territorio – Direzione

generale del personale della scuola e dell’amministrazione) ha chiesto il parere in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Donato Marra;

PREMESSO:

L’articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha conferito ai capi degli istituti scolastici la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte degli stessi istituti, demandando ad un apposito decreto legislativo il compito di definire contenuti e specificità della qualifica e di prevedere un sistema di reclutamento riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio in armonia con le modalità previste dall’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .

Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, in attuazione della delega suddetta, ha inserito nel decreto legislativo n. 29 del 1993 gli articoli 25-bis, 25-ter e 28-bis, che disciplinano, rispettivamente, compiti e responsabilità dei dirigenti scolastici (art. 25-bis), l’inquadramento dei capi d’istituto in servizio nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici (art. 25-ter) e il reclutamento a regime degli stessi dirigenti mediante un corso-concorso selettivo di formazione indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione da svolgere a livello regionale, demandando ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della funzione pubblica la disciplina del corso-concorso di formazione e a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, la definizione dei criteri di composizione delle commissioni esaminatrici (art. 28-bis).

Lo schema di regolamento in esame, predisposto ai sensi del comma 4 del citato articolo 28-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, si compone di 10 articoli e di un allegato tecnico.

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento.

L’articolo 2 stabilisce i requisiti e limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato, in esecuzione del comma 4, ultimo periodo, dell’art. 28 bis.

L’articolo 3, al comma 1, fissa la durata del periodo di formazione in complessive 330 ore, comprendenti moduli di formazione comune, moduli di formazione specifica e periodo di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; al comma 2 fa rinvio all’allegato tecnico per la struttura e i contenuti delle attività formative .

L’articolo 4 individua i soggetti che possono partecipare alle attività formative; attribuisce all’Ufficio scolastico regionale la verifica delle presenze; stabilisce il livello delle assenze ammesse e le conseguenze di un numero di assenze superiore a quello previsto; nonché l’esonero dal servizio per la frequenza dei moduli di formazione per le attività d’aula.

L’articolo 5 disciplina lo svolgimento dell’esame finale al termine del periodo di formazione. Esso prevede, al comma 1, un colloquio che si svolge davanti alla apposita commissione costituita secondo le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 28 bis, comma 7, del d.lgs. 29/93. Il comma 2 stabilisce in 24/30 il punteggio che consente il superamento dell’esame finale. Parimenti, nei commi successivi, viene stabilito per coloro che aspirano alla mobilità professionale ex art. 28 bis, comma 6, un esame finale, al termine della frequenza dei moduli di formazione specifica, consistente in un colloquio davanti alla commissione suindicata sulle tematiche trattate durante la frequenza. Anche per questi ultimi viene determinato in 24/30 il punteggio necessario per superare l’esame.

L’articolo 6 individua nelle università, enti pubblici e privati e negli altri organismi specializzati, anche tra loro associati o consorziati, i soggetti che possono realizzare la formazione, qualora siano in possesso dei requisiti specificamente indicati.

Gli articolo 7 e 8 disciplinano le procedure per l’accreditamento dei soggetti abilitati a realizzare la formazione, attraverso la iscrizione in un elenco nazionale, e per la scelta tra i soggetti iscritti di quelli che saranno incaricati dai singoli uffici scolastici regionali, anche consorziati tra loro, della effettuazione dei singoli corsi.

L’articolo 9 stabilisce l’imputazione delle spese relative alla realizzazione delle attività previste.

L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore del regolamento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, attesa l’urgenza di adottare il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di cui all’art. 28 bis del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’allegato tecnico indica le finalità dell’azione formativa e descrive la struttura dell’attività di formazione.

CONSIDERATO:

L’articolo 28-bis, inserito nel decreto legislativo n. 29 del 1993 dall’articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel disciplinare il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici demanda l’attuazione della suddetta normativa a fonti diverse : il bando di concorso emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto dal comma 1, il decreto dello stesso Ministro di concerto con il Ministro della funzione pubblica previsto dal comma 4 e infine il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della funzione pubblica previsto dal comma 7. A tale variegata articolazione di fonti non corrisponde una compiuta disciplina delle diverse fasi del corso-concorso, dal momento che alle fonti di natura regolamentare di cui ai commi 4 e 7 è affidata rispettivamente la disciplina dell’attività di formazione (incluso in essa, con interpretazione estensiva peraltro condivisibile, l’esame finale) e la definizione dei criteri di composizione delle commissioni esaminatrici, al bando la disciplina della selezione per titoli (comma 3), mentre nulla è previsto per quanto concerne la disciplina del concorso di ammissione, che lo stesso comma 3 prevede come fase a sé stante. Si ritiene pertanto opportuno, anche al fine di non sovraccaricare il bando di compiti non adeguatamente circoscritti a livello di normazione secondaria , di ampliare il contenuto dello schema di regolamento in esame definendo anche i lineamenti essenziali del concorso di ammissione, eventualmente attraverso un più generale rinvio, che è comunque opportuno inserire, così come è stato fatto nel d.P.C.M. concernente i criteri di composizione delle commissioni esaminatrici, e alle norme contenute nei d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 8 settembre 2000, n. 324, per tutto quanto non previsto nel regolamento e nel limite della compatibilità con la normativa in esso contenuta.

Sotto il profilo della coerenza con la normativa generale sopra richiamata valuti inoltre l’Amministrazione se sia opportuno, in relazione anche alla rilevanza della qualifica da attribuire, limitare l’esame finale esclusivamente ad un colloquio orale, prescindendo dallo svolgimento di qualsiasi prova scritta, che è invece prevista dalle disposizioni sopra richiamate sia per l’accesso al pubblico impiego sia, più in particolare, per l’accesso alla qualifica di dirigente.

Valuti infine l’Amministrazione se le procedure di accreditamento e di scelta dei soggetti che dovranno effettuare l’attività di formazione, piuttosto complesse articolandosi in una fase a livello nazionale di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati e in molteplici fasi a livello regionale dirette al concreto affidamento degli incarichi, possano essere utilmente semplificate mantenendo ferma la validità dell’elenco nazionale per almeno due corsi concorso.

Da un punto di vista formale, si formulano le seguenti ulteriori osservazioni:

a)   il preambolo deve concludersi con le parole: "Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell’articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota ………… del …………….." e con la successiva formula: "Adotta il seguente regolamento";

b)  in relazione a quanto osservato circa l’interpretazione dei contenuti della potestà regolamentare conferita dall’art. 28 bis più volte citato, si suggerisce di limitare il comma 1 dell’articolo al primo periodo. Altrimenti le parole "Esso definisce:" devono essere riportate di seguito al capoverso introduttivo delle specificazioni contenute nelle singole lettere a), b) e c), con l’aggiunta dell’espressione "in particolare:";

c)  gli articoli 2 e 4 dovrebbero essere unificati in un unico articolo per la parte in cui disciplinano ulteriormente o richiamano i requisiti di partecipazione ai corsi di formazione, eventualmente diversificandone con maggiore chiarezza i diversi effetti in ordine all’ammissione al corso-concorso;

d)  l’articolo 3 deve essere riformulato in conformità alle istruzioni impartite per l’adozione dei testi normativi con le circolari 20 aprile e 2 maggio 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui gli allegati al testo normativo devono indicare all’inizio l’articolo (o il primo articolo) che rinvia agli allegati stessi e non possono contenere nelle note esplicative ulteriori disposizioni sostanziali, che devono invece trovare collocazione nell’articolato. Nel caso specifico si suggerisce pertanto di mantenere come allegati solo gli elenchi di materie di cui alle lettere 2a), 2b) e 2c), riportando il resto dell’allegato tecnico nell’articolato.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Per estratto dal verbale

Il Segretario della Sezione
Antonio Serrao

Visto

Il Presidente della Sezione
Corrado Cala


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