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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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SENTENZA N.167

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI,

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Alvisi Roberto e Ditta Automobili Pichierri, iscritta al n. 725 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Il Pretore di Bologna, con decreto ex art. 700 c.p.c. emesso il 10 aprile 1990, ordinava alla Ditta Automobili Pichierri di consegnare ad Alvisi Roberto l'autovettura adattata per il trasporto di invalidi dal predetto acquistata per le esigenze dei foglio minore, invalido al 100,10, nonostante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'acquirente, dell'I.V.A. nella misura del 4% in luogo di quella del 19%.

Convocate le parti, il Pretore, con ordinanza emessa il 26 settembre 1990, sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97, nella parte in cui prevede che sono assoggettate ad I.V.A., con aliquota del 4%, soltanto le cessioni di veicoli adattati ad invalidi titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie e non anche quelle riguardanti i portatori di handicap non titolari di patente E.

Ad avviso del Pretore la questione sarebbe rilevante, poichè il suo accoglimento consentirebbe la conferma del provvedimento d'urgenza adottato inaudita altera parte, dovendosi ritenere l'Alvisi adempiente, laddove il rigetto condurrebbe a diversa statuizione.

In punto di non manifesta infondatezza osserva ancora il Pretore che la restrizione del beneficio della riduzione dell'aliquota I.V.A. ai soli portatori di handicap titolari di patente F sembra contrastare con vari precetti della Costituzione: a) in primo luogo, con il primo comma dell'art. 3, non potendosi dubitare che il principio ivi sancito di uguaglianza senza distinzione con riferimento alle condizioni personali e sociali impone che il portatore di handicap goda dei benefici di legge indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di una patente speciale, tanto più che il mancato conseguimento della patente F può essere dovuto alla minore età dei portatore di handicap o alla impossibilità per la specificità della inabilità del soggetto di potere ottenere la patente stessa (es. non vedenti); b) inoltre, con il secondo comma dell'art. 3, poichè la mancata agevolazione fiscale al portatore di handicap non titolare di patente F rende a questi più oneroso l'accesso ai mezzi di trasporto impedendone la vita di relazione, e, quindi, l'effettivo sviluppo della personalità, c) infine, con l'art. 32, primo comma, dal momento che la possibilità di ottenere agevolazioni economiche per l'acquisto di veicoli speciali indispensabili per consentire gli spostamenti pone i portatori di handicap in condizione di poter meglio accedere ai luoghi di cura e riabilitazione ed esercita riflessi positivi sulle condizioni psicofisiche del medesimi.

2.- Non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, nè vi é stata costituzione delle parti.

 

Considerato in diritto

 

1.-E' sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l 'assoggettamento all 'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi), in base al quale <Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni dei veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi titolari di patente F per ridotte o impedite capacita motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4%.

Ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui limita il beneficio dell'applicazione dell'I.V.A. con aliquota ridotta a favore dei soli invalidi che siano titolari di patente F, sarebbe lesiva: a) dell'art.3, primo comma, della Costituzione, per essere ingiustificata l'esclusione dal beneficio stesso degli invalidi sforniti di patente, qualunque sia il motivo del mancato conseguimento, che potrebbe peraltro consistere in un impedimento obbiettivo insuperabile, come nel caso dei minori (o dei non vedenti); b) dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, per essere la mancata concessione dell'agevolazione ai soggetti sforniti di patente tale da rendere piu oneroso per essi il trasporto e da limitarne in tal modo la vita di relazione: c) dell'art. 32, primo comma, della Costituzione, per essere la mancata concessione in discorso impeditiva per i soggetti stessi dell'accesso ai luoghi di cura.

2.-t opportuno premettere che la legge n. 97 del 1986 trae origine da una proposta volta a fornire l'interpretazione autentica dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 889-che assoggettava ad I.V.A., in misura ridotta, tra l'altro, le cessioni e le importazioni di <poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione> -nel senso che l'agevolazione dovesse ritenersi estesa a qualsiasi mezzo di trasporto, autotrasporto ed elevazione per invalidi.

Ad iniziativa del Governo veniva tuttavia presentato alla Camera un emendamento, interamente sostitutivo della proposta, del seguente tenore: <Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli adattati per invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacita motorie, sono assoggettate all'I.V.A. con aliquota del 2%>.

Nel corso della discussione, non si manco di rilevare che la disposizione, pur costituendo un primo apprezzabile intervento a favore dei portatori di handicap, aveva un ambito di applicazione alquanto ristretto, e di auspicare la predisposizione di un <organico provvedimento> volto ad estendere l'agevolazione fiscale a <tutte le protesi di evidente uso esclusivo dei portatori di handicap>. In sede di approvazione della legge, nel testo attuale, venne in effetti approvato dalla Camera, nella seduta del 2 aprile 1986, anche un ordine del giorno di invito al Governo a provvedere nei sensi suindicati.

3.-Cio posto, e da notare che il giudice a quo non si duole della mancata predisposizione di una disciplina legislativa diretta ad assicurare la protezione degli handicappati esaustivamente, cioé sotto ogni aspetto e con ogni mezzo (e ciò a prescindere dall'ammissibilità di una censura siffatta in quanto del tutto eccedente l'iniziativa assunta dal legislatore e idonea a incidere sulla sua discrezionalità nella scelta dei fini di politica sociale). II giudice a quo muove dalla scelta di campo del legislatore e dalla normativa da esso adottata e si limita a dubitare della legittimità costituzionale della normativa medesima in base al rilievo che il legislatore ha preso in considerazione, ai fini della concessione di una agevolazione fiscale a favore di soggetti portatori di handicap, una ipotesi qualificata:

a) dall'esigenza del <trasporto> degli handicappati non in grado di muoversi senza particolari ausili;

b) dal soddisfacimento di tale esigenza mediante veicoli <adattati>. II detto giudice, in relazione a quanto sub a), ritiene in primo luogo ingiustificatamente neglette le esigenze di trasporto dei portatori di handicap suscettive di essere soddisfatte mediante veicoli <non adattati>, come avviene per i non vedenti (o per i sordomuti), che possono fruire, per il trasporto, di veicoli in tutto eguali a quelli utilizzati da soggetti non portatori di handicap. In secondo luogo, in relazione a quanto sub b), egli addebita al legislatore di avere ancor più ristretto la visuale, avendo riguardo solo al soddisfacimento delle esigenze di trasporto dei portatori di handicap mediante veicoli <adattati negli organi di guida> (come e desumibile dalla limitazione del beneficio ai soli titolari di patente), e non anche mediante veicoli che abbiano subito adattamenti di diverso tipo.

Ora, sotto il primo profilo, la censura si appalesa inammissibile, essendo diretta anche essa-come quella in ipotesi prospettabile contro la mancata predisposizione di una disciplina generale ed esaustiva di provvidenze a favore degli handicappati-ad incidere, sia pure secondo una visuale più mirata, sulla scelta dei fini di politica sociale del legislatore.

Sotto il secondo profilo, la censura appare plausibilmente formulata -in relazione alla violazione del principio di eguaglianza ed agli imprescindibili fini di garanzia della dignità dell'uomo (art. 2 della Costituzione) sotto il profilo della salute fisica (art. 32 della Costituzione), cui lo stesso principio di eguaglianza si connette, soprattutto sotto l'aspetto dell'eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione-contro la limitazione del beneficio ai soli acquirenti di autoveicoli <adattati negli organi di guida> e con ingiustificata trascuranza di tutte le ipotesi di veicoli diversamente adattati per il trasporto di handicappati (che non hanno conseguito o non possono conseguire - magari per handicaps più gravi - la patente, ma hanno nondimeno esigenze di trasporto mediante veicoli adattati).

Tuttavia la stessa censura, in quanto sollecita un intervento di questa Corte diretto, attraverso la dichiarazione di illegittimità della norma nella parte in cui non estende il beneficio anche alle cessioni di veicoli riguardanti i portatori di handicap non titolari di patente F, a determinare tale estensione, va ritenuta del pari inammissibile. Ciò in quanto va lasciato al legislatore dare all'istanza sociale, che esso stesso riconosce apprezzabile, una risposta adeguata, dettando una disciplina articolata con riferimento alle varie ipotesi di adattamento dei veicoli necessarie a seconda dei tipi di handicap e alle possibili garanzie richieste per assicurare che i veicoli adattati siano destinabili, o effettivamente destinati, al trasporto degli handicappati.

In tal senso, comunque, va rivolta al legislatore stesso la più viva raccomandazione affinchè- ove non ritenga di adottare più ampie e addirittura generalizzate misure di protezione degli handicappati-sopperisca all'inadeguatezza posta a carico della disciplina adottata nello specifico settore adempiendo al voto espresso con l'approvazione dell'ordine del giorno sopra richiamato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi), sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/04/91.

Aldo CORASANITI, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18/04/91.


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