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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Consiglio di Stato 1204/2002

Lo status dell'insegnante di sostegno

Consiglio di Stato, IV Sezione

Sentenza 28 febbraio 2002 n. 1204

sul ricorso in appello n. 7960/2001, proposto dalla Provincia Autonoma di Trento in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del Viminale, n. 43.
Contro
la sig.ra Cinzia ODDI, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ottorino Bressanini e Gaetano Lepore ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Roma, Via Cassiodoro, n. 6;

Per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del 15 maggio 2001, n. 330 del T.R.G.A. del Trentino Alto Adige, sede di Trento;
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig. Oddi; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla camera di consiglio del 18 settembre 2001 il Consigliere Cesare Lamberti; Uditi nel merito dell'appello, dopo che il presidente aveva informato le parti dell'interruzione del Collegio di decidere l'appello cognitorio, gli Avvocati Fabio Lorenzoni e Gaetano Lepore;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO

la Sig.ra Oddi chiedeva di essere ammessa alla Sessione riservata di esami per il conseguimento della idoneità all'insegnamento nella scuola elementare.

Nella domanda dichiarava "di aver prestato servizio di effettivo insegnamento secondo i requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando di indizione della sessione riservata, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 ed il 25 maggio 1999..." .

La ricorrente veniva esclusa dalla Sovrintendenza Scolastica della Provincia della sessione d'esami, avendo prestato servizio quale insegnante di classe (soltanto) per 243 giorni e per altri periodi in qualità di assistente educatore alle dipendenze del Comprensorio Valsugana e Tesino.

Non era pertanto in possesso dei 360 giorni previsti dal bando per essere ammessa all'esame.

La Sig.ra Oddi proponeva opposizione alla Sovrintendenza scolastica chiedendo di riconsiderare il procedimento di esclusione, argomentando che le mansioni dell'assistente educatore erano sovrapponibili a quelle dell'insegnante di sostegno.

Con determinazione n. 122 del 14.3.2000 il dirigente della Sovrintendenza Scolastica Regionale, considerato che il bando di concorso non prevedeva il servizio prestato in qualità di assistente educatore fra i requisiti di ammissione, disponeva la esclusione "dalla partecipazione al concorso riservato per il conseguimento dell'idoneità per la scuola elementare, per la mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del bando di concorso".

Avverso questa determinazione dirigenziale la Sig.ra Oddi proponeva ricorso gerarchico alla Giunta provinciale di Trento che lo rigettava con deliberazione n. 1440 del 9 giugno 2000.

Avverso i provvedimenti la Signora Oddi ha presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, che lo accoglieva con la sentenza n. 330/2001 appellata dalla Provincia Autonoma di Trento.


DIRITTO

1) La Sezione ritiene utile definire il giudizio nel merito, a norma dell'art. 3, L. 2000, n. 205.

Nel merito l'appello è fondato.

2) Va disatteso che l'assunto che il servizio di assistente educatore possa essere considerato utile ai fini del concorso riservato per l'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare.

Nè è sostenibile che secondo l'art. 2 del bando siano utili così l'attività di sostegno come i servizi resi nelle istituzioni educative, in quanto i comprensori hanno per delega della Provincia, funzioni di natura educativo-formativa, svolte per mezzo degli assistenti educatori e tale attività educativo-formativa, disciplinata con la delibera G.P. n. 1988 del 20.3.1987, sia equiparabile all'attività di sostegno svolta per l'inserimento proficuo degli alunni affetti da minorazioni nella scuola ed all'attività degli insegnati di sostegno.

3) L'insegnante di sostegno è un insegnante a tutti gli effetti, in possesso dell'abilitazione/idoneità per l'insegnamento nella scuola elementare o per una delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria, che ha conseguito lo specifico titolo di specializzazione al termine di un corso biennale.

L'insegnante di sostegno svolge una funzione docente e didattica in senso proprio, come risulta:

- dall'art. 2 L. 4.8.1977, n. 517, il quale ribadisce per la scuola elementare che "la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati... "

- dall'art. 7, comma 2, L. 4.8.1977, n. 517, il quale stabilisce per le scuole medie che "nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma (programmazione educativa) sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali";

- dall'art. 13, comma 6, 5.2.1992, n. 104, il quale prevede in tema di integrazione scolastica che "gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti".

All'insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell'insegnamento: egli è un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e non al singolo portatore di handicap) come risorsa in più che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell'attività di insegnamento sia per l'alunno certificato handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il progetto educativo individualizzato (Piano Educativo Personalizzato).

Sotto il profilo dell'inquadramento, pertanto, l'insegnante di sostegno appartiene ai ruoli del personale insegnante.

Diversamente da quest'ultimo, l'assistente educatore è previsto dall'art. 9 L.P. 23.6.1986, n. 15, come modificato dall'art. 3 L.P. 17.12.1993, n. 43.

Tale figura è sostanzialmente differente dagli insegnanti di sostegno in quanto l'assistente educatore non svolge attività didattica.

Secondo un recente parere di questo Consiglio (Cons.Stato, II, 19 maggio 1993, n. 1418) il servizio reso come assistente educatore ... non è computabile nei trecentosessanta giorni di servizio di insegnante elementare occorrenti per l'ammissione al concorso magistrale per soli titoli, di cui all'art. 2, 10° comma, d.l. 6 novembre 1989, n. 357 convertito dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417.

Per quanto concerne i requisiti di ammissione al concorso di cui trattasi, il comma 2 del citato art. 28 prevede il "possesso di diploma di maturità nonchè di un attestato di qualifica rilasciato al termine di uno specifico corso post-secondario, di durata almeno annuale, istituito dalla Provincia ai sensi della vigente normativa provinciale. La Giunta Provinciale determina i diplomi considerati sostitutivi del richiesto attestato di qualifica".

Non è possibile sostenere che "l'attività svolta dagli assistenti educatori nelle scuole a favore dei soggetti minorati va sicuramente ricompresa tra le attività di sostegno".

Compito dell'assistente educatore è di svolgere una attività di supporto materiale individualizzato, che nulla ha a che vedere con l'attività didattica propriamente intesa, ma che è finalizzata ad assicurare "la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali", principalmente attraverso lo svolgimento di "attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative".

Si tratta quindi di attività di supporto alla didattica e non invece di attività didattica in senso proprio.

L'inquadramento degli assistenti educatori conferma la già rilevata differenza di carattere sostanziale con gli insegnanti di sostegno.

Infatti, mentre questi ultimi, come già detto, appartengono al ruolo degli insegnanti veri e propri, essi quindi si applicano le disposizioni dei contratti collettivi del Comparto Scuola, gli assistenti educatori sono attualmente inquadrati nella VI qualifica funzionale dei ruoli comprensoriali, con applicazione del contratto collettivo del Comparto autonomie locali dd. 8.3.2000.

Sicchè, in accoglimento del presente appello la sentenza di primo grado va riformata ed il ricorso originario va respinto.
Sussistono questi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;


P.Q.M.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta l'originario ricorso.

(...)

Giovanni Paleologo, Presidente; Cesare Lamberti, Estensore


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