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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LAUTSI c. ITALIE (Requête no 30814/06)
ARRÊT STRASBOURG 3 novembre 2009


(...) 3. Giudizio della Corte

d) Principi generali
47. Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 2 del Protocollo n.1, nell'esercizio delle funzioni che lo Stato assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, la Corte ha raggiunto nella sua giurisprudenza i principi enunciati qui di seguito che sono rilevanti nel caso di specie (v., in particolare Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, Causa Dicembre 7, 1976, AO 23, pp. 24-28, § § 50-54, Campbell v. Cosans Regno Unito, Causa Febbraio 25, 1982, AO48, pp. 16-18, § § 36-37, Valsamis c. Grecia, Causa dicembre 18, 1996, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1996-VI, pp. 2323-2324, § § 25-28, e Folgerø e altri contro Norvegia [GC] 15472/02, CEDU 2007-VIII, § 84).
(a) è necessario leggere due frasi dell'articolo 2 del Protocollo n.1 alla luce non solo gli uni degli altri, ma anche, in particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione.
(b) è sul diritto fondamentale all'istruzione, che si innesta il diritto dei genitori di rispettare le loro credenze religiose e filosofiche e la prima frase non distingue più della seconda, tra l'istruzione pubblica e istruzione privata. La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n.1 mira a salvaguardare la possibilità di pluralismo in materia di istruzione, essenziale per la conservazione della "società democratica", com’è intesa dalla Convenzione. A causa del potere dello Stato moderno, è soprattutto l'educazione pubblica che ha bisogno di raggiungere questo obiettivo.
(c) Il rispetto per le convinzioni dei genitori deve essere possibile attraverso una formazione in grado di fornire un ambiente di scuola aperta e inclusiva, piuttosto che di esclusione, a prescindere dal background degli studenti, dalle convinzioni religiose o dall’etnia. La scuola non dovrebbe essere la scena di proselitismo o di predicazione, dovrebbe essere un luogo di incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, dove gli studenti possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e sulle loro tradizioni.
(d) La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 implica che lo Stato, nello svolgere le funzioni da essa assunte in materia di istruzione e formazione, controlla che le informazioni o le conoscenze incluse nei programmi vengano trasmesse in modo obiettivo, critico e pluralistico. Gli è precluso di perseguire un obiettivo di indottrinamento che possa essere considerato non conforme alle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Qui è il limite da non superare.
(e) Il rispetto per le convinzioni religiose dei genitori e le credenze dei bambini comporta il diritto di credere in una religione o di non credere in nessuna religione. La libertà di credere e la libertà di non credere (libertà negativa) sono entrambi tutelati dall'articolo 9 della Convenzione (v., in termini di cui all'articolo 11, Young, James e Webster c. Regno Unito, August 13, 1981, § § 52-57, serie AO 44).
Il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato è incompatibile con qualsiasi potere discrezionale da parte sua quanto alla legittimità delle credenze religiose o dei loro modi di esprimersi. Nel contesto dell'educazione, la neutralità dovrebbe garantire il pluralismo (Folgerø, Supra, § 84).
b) applicazione di questi principi
48. Per la Corte, queste considerazioni comportano l'obbligo dello Stato di astenersi da imporre anche indirettamente, credenze, nei luoghi in cui le persone sono a suo carico o nei luoghi in cui queste persone sono particolarmente vulnerabili. La scolarizzazione dei bambini è particolarmente delicata perché in questo caso, il potere vincolante dello Stato è imposto a sensibilità che sono ancora mancanti (a seconda del livello di maturità del bambino), della capacità di assumere una distanza critica in relazione al messaggio di una scelta preferenziale espressa da parte dello Stato in materia religiosa.
49. In applicazione dei principi di cui sopra al caso di specie, la Corte deve esaminare la questione se lo Stato convenuto, esigendo l'esposizione dei crocifissi nelle aule scolastiche, ha garantito nell'esercizio delle sue funzioni l'istruzione e l'insegnamento che la conoscenza sia diffusa in modo obiettivo, critico e pluralistico e il rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, a norma dell'articolo 2 del Protocollo n. 1.
50. Nel valutare tale questione, la Corte tiene conto della particolare natura del simbolo religioso e il suo impatto sugli studenti sin dalla giovane età, soprattutto sui bambini del richiedente. Infatti, nei paesi in cui la stragrande maggioranza della popolazione appartiene a una religione particolare, la manifestazione dei riti e dei simboli di questa religione, senza restrizione di luogo e modalità, può costituire una pressione sugli studenti che non praticano tale religione o di coloro che aderiscono a un'altra religione (Karaduman V. Turchia, Decisione della Commissione del maggio 3, 1993).
51. Il governo [italiano] (paragrafi 34-44 supra), giustifica l'obbligo (o il fatto) di esporre il crocifisso al positivo messaggio positivo morale della fede cristiana, che trascende i valori laici costituzionale, il ruolo della religione nella storia italiana e le radici di questa tradizione nel paese. Egli attribuisce al crocifisso un significato neutrale e laico in riferimento alla storia e alla tradizione dell’Italia, strettamente legata al cristianesimo. Il governo ha sostenuto che il crocifisso è un simbolo religioso, ma può rappresentare anche gli altri valori (cfr. Tribunale amministrativo del Veneto, nO 1110 Marzo 17, 2005, § 16, punto 13).
Nel parere della Corte, il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati tra cui il senso religioso è predominante.
52. La Corte ritiene che la presenza dei crocifissi nelle aule va oltre l'uso di simboli in specifici contesti storici. Ha anche ritenuto che il carattere tradizionale del significato sociale e storico di un testo usato dai parlamentari a prestare giuramento non priva il giuramento della sua natura religiosa (Buscarini e altri contro San Marino [GC], n.O24645/94, CEDU 1999-I).
53. Il denunciante sostiene che il simbolo è un affronto alle sue convinzioni e viola il diritto dei suoi figli che non professano la religione cattolica. Le convinzioni di questi ragazzi hanno raggiunto un livello di serietà e di coerenza sufficientemente coerente tanto che la presenza obbligatoria del crocifisso potrebbe essere ragionevolmente intesa come un conflitto con loro. L'interessato vede nell’esibizione del crocifisso il segno che lo Stato è dalla parte della religione cattolica. Questo significato è ufficialmente accettato nella Chiesa cattolica, che attribuisce al crocifisso un messaggio fondamentale. Pertanto, la preoccupazione del richiedente non è arbitraria.
54. Le convinzioni della signora riguardano anche l'impatto dell'esposizione del crocifisso ai suoi figli (supra, punto 32), all’epoca di undici e tredici anni. La Corte riconosce che, come abbiamo visto, è impossibile non notare il crocifisso nelle aule scolastiche. Nel contesto della pubblica istruzione, è necessariamente percepita come parte integrante della scuola e può quindi essere considerato come un "potente simbolo esterno" (Dahlab V. Svizzera (dicembre), nonO 42393/98, CEDU 2001-V).
55. La presenza del crocifisso può essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso, e si sentono educati in un ambiente scolastico caratterizzato da una particolare religione. Ciò che può essere incoraggiante per alcuni studenti di una religione può essere emotivamente inquietante per gli studenti di altre religioni o di coloro che non professano alcuna religione. Questo rischio è particolarmente presente tra gli studenti appartenenti a minoranze religiose. La libertà negativa non è limitata alla mancanza di servizi religiosi o di istruzione religiosa. Esso copre le pratiche dei simboli che esprimono, in particolare, o, in generale, una credenza, una religione o ateismo. Questo diritto negativo merita una protezione speciale, se lo Stato esprime una convinzione e, se la persona si trova in una situazione che non può essere superata se non con uno sforzo individuale o un sacrificio sproporzionato.
56. L'esposizione di uno o più simboli religiosi non può essere giustificata né con la richiesta di altri genitori che vogliono l'educazione religiosa coerente con le proprie convinzioni, né, come sostiene il governo, con la necessità di un compromesso necessario con i partiti politici di ispirazione cristiana. Rispetto le convinzioni dei genitori in materia di istruzione deve tener conto del rispetto delle credenze di altri genitori. Lo stato ha l'obbligo di neutralità religiosa nel contesto del l'istruzione pubblica obbligatoria in cui la partecipazione è richiesta a prescindere dalla religione e deve cercare di instillare negli studenti il pensiero critico.
La Corte non vede come l'esposizione nelle aule delle scuole pubbliche, un simbolo che è ragionevole associare con il cattolicesimo (la religione di maggioranza in Italia) potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale per la conservazione di una "società democratica", come concepito dalla Convenzione, pluralismo è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale (cfr. paragrafo 24) nel diritto interno.
57. La Corte ritiene che l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una confessione nell’esercizio della funzione pubblica per quanto riguarda situazioni specifiche, sotto il controllo del governo, in particolare nelle aule, limita il diritto dei genitori educare i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto di scolari di credere o di non credere. La Corte ritiene che ciò costituisca una violazione di questi diritti, perché le restrizioni sono incompatibili con il dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio del servizio pubblico, in particolare nel campo dell'istruzione.
58. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 in combinato disposto con l'articolo 9 della Convenzione. (...)

 


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