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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Lavoro

Il giudice del Lavoro,Dott.ssa Amalia Svignano, ha emesso il seguente

DECRETO:

visto il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. Proposto dalla UIL Scuola di Frosinone nei confronti di…, Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di Stato Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSSAR) di Cassino, con cui si chiede la repressione della condotta antisindacale dello stesso posta in essere;

Vista la comparsa di risposta del convenuto;

letti gli atti;

a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 14.4.2003, preliminariarmente, si osserva quanto segue.

Segretario Provinciale Organizzativo della UIL Scuola di Frosinone, in qualità di membro della delegazione trattante per la contrattazione integrativa dell’IPSSAR di Cassino, in data 20.12.2002, ha avanzato formale richiesta al Dirigente Scolastico del suddetto istituto di poter conoscere le tabelle di liquidazione dei compensi ai dipendenti dell’Istituto, impegnati in attività e progetti retribuiti con il relativo Fondo.

Il Dirigente Scolastico ha negato l’accesso alla suddetta documentazione, giustificando il proprio diniego in ragione dell’esigenza di tutelare la riservatezza del personale dipendente.

Uguale provvedimento di diniego è seguito, poi, alla reiterazione della richiesta di pubblicazione delle suddette tabelle, avanzata da un membro della RSU.

L’art.6 del CCNL, nel regolamentare la contrattazione integrativa a livello dei singoli istituti scolastici, prevede che il Dirigente Scolastico è tenuto a fornire ai membri delle delegazioni trattanti (e cioè ai rappresentanti delle OO.SS. e delle RSU) informazione successiva: a) sui nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il Fondo d’Istituto; b) sui criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; c) sull’attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto in ordine di utilizzo delle risorse.

Fatte queste premesse, deve escludersi che il Dirigente Scolastico abbia puntualmente adempiuto al proprio dovere di informazione nei confronti delle organizzazioni sindacali.

Come risulta dalla documentazione prodotta in atti e come peraltro confermato dalle stesse parti, il Dirigente Scolastico si è limitato infatti a consegnare al delegato UIL gli elenchi del personale docente ed ATA assegnato allo svolgimento di attività e alla realizzazione di progetti da retribuirsi con il Fondo di Istituto, con la specifica indicazione degli incarichi e del numero di ore assegnato a ciascuno, rifiutando, invece, di affiggere nell’Albo di istituto le tabelle di liquidazione dei relativi compensi successori.

Orbene, alla luce di quanto emerso dalla sommaria istruttoria svolta nel corso del giudizio, la tesi sostenuta dalla difesa del convenuto, incentrata nell’assunto dei limiti del suo dovere di informazione, non appare condivisibile.

Non appare innanzi tutto fondata l’argomentazione difensiva secondo la quale le OO.SS. sarebbero state comunque poste in condizione di esercitare la propria potestà di controllo sull’utilizzazione del personale nel piano dell’offerta formativa, nonché sull’impiego delle risorse del Fondo di istituto.

La documentazione fornita attiene, infatti, alla fase di assegnazione del personale alle attività da svolgersi con il finanziamento del suddetto fondo. Nessuna indicazione della stessa può, invece, ricavarsi in ordine alle attività effettivamente svolte, alle ore di lavoro concretamente prestate da ciascun dipendente, alle risorse effettivamente liquidate e a quelle effettivamente, quindi, non oggetto di impiego.

A ciò aggiungasi che, ai sensi dell’art. 30/2° comma CCNL la retribuzione delle suddette attività può anche effettuarsi in maniera forfetaria.

L’argomento difensivo, per cui, al fine di calcolare le risorse effettivamente impegnate, sarebbe stato sufficiente moltiplicare il numero di ore assegnate a ciascun dipendente per il compenso stabilito su base oraria, appare pertanto privo di pregio.

Per quanto riguardo poi l’ulteriore argomento difensivo addotto a giustificazione del provvedimento di diniego di accesso alle cosiddette tabelle di liquidazione dei compensi – quello, cioè, attinente all’esigenza di rispettare il diritto di riservatezza dei dipendenti, dei quali sarebbero stati pubblicati dati attinenti alla sfera strettamente personale (retribuzione, coordinate bancarie) – si impongono alcune considerazioni preliminari.

L’art.22 L.241/90, nel disciplinare l’accesso a documenti amministrativi prevede che "è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti."

Orbene, è evidente che, in relazione al dovere di informazione sancito a carico del Dirigente Scolastico dal già citato art. 6 CCNL, si conferma in capo alle OO.SS. (o, meglio, in capo ai membri delle delegazioni trattanti per la contrattazione integrativa di istituto) una "situazione giuridicamente rilevante", tale, cioè, da fondare una legittima pretesa di accesso agli atti.

Pur nella consapevolezza che la L.675/96 (sulla cd. Tutela della privacy) abbia introdotto una serie di limiti al diritto di accesso agli atti amministrativi, non può certo ritenersi, come, peraltro, più volte ribadito dalla stessa Autorità Garante, che la legge in questione abbia abrogato le disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi o abbia introdotto delle limitazioni irragionevoli. Si pone, pertanto, esclusivamente un problema di contemperamento di interessi contrapposti, aventi entrambi rilevanza costituzionale: quello pubblico all’informazione (art.21 Cost.) e quello privato alla riservatezza (arg.ex art.2 Cost.).

Ne deriva che la particolare prudenza imposta dalla legge su richiamata nel trattamento dei dati personali (configurando l’art. 18 un’ipotesi di responsabilità civile oggettiva e l’art. 35 una fattispecie di reato, in relazione al trattamento illecito dei suddetti dati), non può giustificare un’aprioristica preclusione di ogni possibilità di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati relativi alla sfera privata delle persone.

Deve, sul punto, precisarsi che i dati in questione non rientrano certo nella categoria del cd. Dati sensibili (dei dati cioè idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni pubbliche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, lo stato di salute o la vita sessuale delle persone), che, in quanto tali, sono soggetti ad una specifica disposizione di legge che ne autorizzi l’esercizio, in presenza di particolari finalità di interesse pubblico, la cui realizzazione sia ritenuta prevalente sulla del diritto alla riservatezza.

Ciò precisato, senza accedere ad alcuna tesi estremistica (privilegiante, cioè, in modo assoluto il diritto alla riservatezza o, all’opposto, quello di accesso agli atti), sulla base della semplice valutazione comparativa dei concreti interessi in gioco, deve ritenersi meritevole di tutela la posizione giuridica a difesa della quale, nel caso di specie, è stato invocato il diritto di accesso agli atti.

Sulla base della normativa contrattuale più volte diritto-dovere di verificare la concreta realizzazione delle attività da svolgersi con il finanziamento del Fondo d’Istituto , la corrispondenza tra le somme programmate e quelle richiamata deve ritenersi che in capo alle organizzazioni sindacali si configuri un vero e proprio di fatto liquidate, l’eventuale rimanenza di somme non utilizzate; diritto-dovere questo che in quanto strumentale alla tutela di interessi collettivi di categoria, deve, senz’altro ritenersi prevalente rispetto all’interesse della tutela della riservatezza.

A tali considerazioni di carattere teorico e generale, devono, poi aggiungersi dei rilievi di carattere pratico, in ordine all’esatta natura della documentazione di cui è stata richiesta la pubblicazione.

Lo stesso Dirigente Scolastico, sentito nel giudizio, ha riferito che nel corso dell’anno scolastico 2001, senza che fosse stata avanzata nessuna specifica richiesta da parte delle OO.SS., è stato affisso nell’albo dell’Istituto un documento (prodotto in copia dalla parte ricorrente e riconosciuto dal convenuto) contenente l’elenco dei docenti che avevano svolto attività finanziate con il Fondo d’istituto, con l’indicazione del numero di ore concretamente svolte e delle retribuzioni conseguentemente percepite.

Il Dirigente ha poi giustificato il proprio rifiuto di pubblicazione delle tabelle nel corso dell’anno scolastico successivo, spiegando di aver ritenuto che gli fosse stata richiesta la pubblicazione degli estratti dei mandati di pagamento emessi dall’Istituto in favore dei singoli docenti, contenenti, oltre all’indicazione delle retribuzioni effettivamente percepite, anche quelle delle coordinate bancarie di ciascun dipendente.

Orbene, a prescindere dalla possibilità di eliminare le indicazioni relative alle coordinate bancarie e quindi di pubblicare direttamente i mandati di pagamento, il Dirigente ben avrebbe potuto far pubblicare una tabella del tutto analoga a quella affissa nell’albo d’istituto l’anno precedente, così assolvendo correttamente al proprio dovere di informazione nei confronti delle delegazioni trattanti.

In conclusione, sulla base delle considerazioni dianzi svolte, deve ritenersi che il diniego di pubblicazione delle tabelle dei dipendenti retribuiti con risorse del Fondo d’istituto integri gli estremi della condotta antisindacale, in quanto limitativa dell’attività del sindacato e lesiva di una prerogativa allo stesso riconosciuta dalla contrattazione collettiva.

La circostanza, poi, che il suddetto rifiuto possa essere stato motivato più da un atteggiamento di eccessiva prudenza nella gestione dei dati personali dei dipendenti, che da uno specifico intento lesivo delle prerogative sindacali, non esclude il carattere antisindacale della condotta, essendo sufficiente che la stessa abbia oggettivamente leso l’interesse di cui erano portatrici le organizzazioni sindacali (v. Cass. SS.UU. 12.6.1997 n.5295, cui la successiva giurisprudenza di legittimità si è uniformemente conformata).

Deve pertanto ordinarsi al Dirigente d’istituto di cessare l’illegittimo comportamento antisindacale e di consentire, quindi, alla parte ricorrente di accedere alle tabelle di liquidazione del Fondo d’istituto, in conformità ai criteri su indicati.

Appare conforme a giustizia, avuto riguardo alla complessità della materia esaminata, compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

In relazione al ricorso proposto ai sensi dell’art.28 Stat.Lav. dalla UIL Scuola di Frosinone, in persona del responsabile Provinciale Prof………, nei confronti del Prof………….., in qualità di Dirigente Scolastico dell’IPSSAR di Cassino, così provvede:

Dichiara l’antisindacalità della condotta della parte convenuta, consistita nel negare l’accesso del delegato UIL alle tabelle di liquidazione del Fondo d’istituto e per l’effetto ordina di consentire alla parte ricorrente di prendere visione e di estrarre copia delle suddette tabelle;

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Si comunichi

Cassino 9.3.2003

Giudice del Lavoro

Dott.ssa Amalia Svignano

Depositato in Cancelleria il 12.5.2003


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