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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III - Bis

Sentenza n 5041/2003

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- SEZIONE III-Bis -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10768/2002, proposto dalla IS E F. ISTITUTO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE s.r.l. con sede in Poggiomarino, (NA) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Abbamonte, presso il quale domicilia, in Roma, via G.G. Porro, n. 8.

Contro

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per l'annullamento

del decreto a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 45/DS del 9 luglio 2002 con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento dello status di scuola paritaria in favore del quinquennio dell'Istituto Tecnico industriale per perito informatico attivato dalla ricorrente società; del preordinato parere, ivi richiamato, espresso dal Comitato tecnico; per quanto occorra, dei criteri fissati nel verbale 20 giugno 2002 dal Comitato tecnico istituito per l'istruttoria delle richieste di riconoscimento di parità; di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, comunque lesivo, ivi compresa, per quanto occorra, della circolare del Ministero dell'Istruzione n. 245 del 20 febbraio 2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20 gennaio 2003 il relatore Cons. E. Pugliese e l'avv. Abbamonte per la Società ricorrente; nessuno comparso per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Come esposto nell'atto introduttivo, la ricorrente é società che opera nel settore dell'istruzione privata.

Per l'anno scolastico 2002/2003 ha richiesto il riconoscimento dello status di scuola paritaria per alcuni indirizzi, ottenendolo però soltanto per la scuola materna ed elementare.

La richiesta di parità, come in epigrafe indicata, su conforme parere espresso dal Comitato Tecnico istituito per curare l'istruttoria é stata respinta sul presupposto che le classi sarebbero numericamente inadeguate e ci sarebbe insufficienza di elementi per la concessione del riconoscimento dello status di scuola paritaria.

Parte ricorrente contesta detto diniego deducendo, a sostegno dell'impugnativa, i seguenti motivi di gravame, in ricorso adeguatamente illustrati ed argomentati:

Violazione e falsa applicazione della legge 10 marzo 2000 n. 62 [1];

Violazione delle circolari ministeriali 15 giugno 2000 n. 163, 20 febbraio 2002 n. 245/uff. I e 2668 del 20 ottobre 2001;

Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;

Travisamento dei fatti;

Contraddittorietà.

Si é costituita l'Amministrazione intimata per resistere al ricorso e chiederne la reiezione, depositando al riguardo documentazione inerente ai motivi di doglianza sollevati con l'atto introduttivo.

All'udienza odierna la causa, su conforme richiesta della società ricorrente, é stata dal Collegio trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso é fondato, e pertanto merita accoglimento, sotto l'assorbente profilo di gravame del difetto di motivazione e di istruttoria riferito a ciascuno degli elementi ostativi individuati dalla Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (classi numericamente inadeguate; insufficienza di elementi per la concessione della parità).

Quanto all'inadeguatezza delle classi, e cioè al fatto che il numero degli alunni in talune classi non sarebbe adeguato, la Direzione Generale motiva la sua determinazione facendo espresso richiamo al parere negativo esplicitato nel caso concreto dal Comitato tecnico nonché a quanto stabilito a monte del medesimo Comitato istituito con decreto n. 6142/P del 6 maggio 2002.

Ma é proprio detto criterio di massima, prima ancora che la sua concreta applicazione, a palesarsi, ad avviso del Collegio, apodittico e tautologico.

Con detto criterio, espresso nella seduta del 10 giugno 2002, il Comitato tecnico assume che "per la costituzione delle classi il numero massimo deve essere orientativamente di dieci alunni per la secondaria di I e II grado perché il Comitato ritiene che la classe per essere didatticamente adeguata debba essere formata da almeno 10 allievi . Inoltre per un graduale allineamento alla media degli alunni delle scuole statali e non statali della Regione, si ritiene che sia 10, il numero minimo da considerare per quest'anno scolastico, ai sensi della C.M. 245 del 20.02.2002": non é dato conoscere, in base a quali argomentazioni, giuridiche o pedagogiche che siano, il motivo per cui il termine di riferimento, del numero minimo di almeno 10 alunni debba esser ritenuto l'unico didatticamente adeguato per formare una classe, a discapito, magari, di un numero immediatamente inferiore (9 -8 -7...) che potrebbe, in ipotesi, parimenti garantire un'azione didattica altrettanto efficace (o addirittura migliorativa, avuto riguardo ad un eventuale miglior rapporto e probabile facilità di raccordo tra docente ed esiguo numero di discenti).

Come da parte ricorrente osservato, la stessa circolare richiamata nel provvedimento impugnato ha precisato che quello del numero degli alunni é problema soprattutto correlato ad esigenze di contenimento di spesa ed alle scelte organizzative della didattica, entrambe rimesse alla libera decisione della scuola privata e che l'Autorità amministrativa non può unilateralmente imporre: detto limite minimo di alunni può essere al più un criterio tendenziale da prendere in considerazione con cautela e senza che divenga discrimine per la concessione dell'estensione della parità; in ogni caso, in quanto criterio assunto dall'Amministrazione sulla scorta di suoi convincimenti, va adeguatamente motivato anche sul piano delle acquisizioni della scienza pedagogica, tenendo criticamente conto della pluralità possibile di apporti e metodologie.

A ciò si aggiunga che - come dal ricorrente evidenziato in ricorso (e parzialmente documentato) con affermazione rimasta incontestata - "solo la Direzione Generale di Napoli ha eletto a discrimine per la concessione della parità il numero minimo di alunni. Le altre Direzioni Generali hanno correttamente letto la circolare in termini di assoluta elasticità, non assegnando al dato numerico alcuna rilevanza scriminatoria ai fini della concessione".

Quanto poi al secondo elemento che ha determinato il diniego fatto oggetto della presente impugnativa, apodittica, e comunque insufficiente, si appalesa la motivazione sottesa al generico richiamo - carente anche sul piano dell'adeguatezza dell'istruttoria - riferito al fatto che, riguardo alla Scuola di che trattasi, vi sarebbe insufficienza di elementi per la concessione del riconoscimento dello status di scuola paritaria.

D'altra parte deve escludersi che il rilevato difetto di motivazione possa essere eliminato attraverso argomentazioni e puntualizzazioni svolte in linea di fatto e di diritto dall'Amministrazione resistente lungo il corso del giudizio, stante l'impossibilità d'integrare il censurato provvedimento di diniego con asserzioni extratestuali desunte da manifestazioni esterne al suo contenuto. Va invero osservato che vige nel nostro sistema il divieto di integrazione ex post della motivazione dell'atto amministrativo attraverso considerazioni meramente processuali, operate cioè in sede di controdeduzioni formulate nei confronti dell'impugnazione giurisdizionale esperita dagli interessati.

Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto, vanno annullati, "in parte qua", gli atti impugnati.

Salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Si rinvengono sussistere giusti motivi perché sia disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III-Bis- accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto annulla, "in parte qua", gli atti impugnati.

Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2003.

Dr. Giulio AMADIO - Presidente f.f.Dr. Eduardo PUGLIESE - Consigliere, est.

Depositata in Segreteria il 5/06/2003


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