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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Tribunale Roma

R.C. n. 18646/04

Il Giudice

considerato in fatto e in diritto che:

risulta già dal certificato rilasciato dall'Azienda USL RH in data 11.10.00 che il piccolo XXXX presentava un ritardo psicomotorio in sindrome di Down e ne veniva consigliato l'inserimento in una scuola  materna. con insegnante di sostegno e AEC inoltre, la medesimo Azienda USI. Roma H in data 22.01.02 ha formulato per il suddetto minore esplicita richiesta «di un insegnante di appoggio con deroga massima» nonché di «assistenza educativa specialistica»; dall' esame del verbale della riunione tenutasi  il 31.1 0.03 presso i locali dell'Istituto Marcelli emerge che la supplente di sostegno avrebbe seguito l'alunno per 6 ore settimanali nonostante che l'insegnante di classe avesse fatto presente che il bambino è ìngestibile in quanto quando non è seguito scappa dalla classe e si ritiuta di lavorare; attualmente, come dichiarato a verbale dalla ricorrente XXXX l'insegnante di sostegno è assegnato al minore per 10 ore settimanali; questo Tribunale si è già pronunciato sulla natura del diritto al.'inserimento scolastico da parte del minore disabile sulla giurisdizione del giudice ordinario e sul potere/dovere di interventi urgenti a tutela del diritto compromesso da comportamenti lesivi della pubblica amministrazione con l'ordinanza emessa il 17 dicembre 2002 (seII., giudice Lamorgese, in Corriere giuridico n. 5/2003 con nota adesiva di A. di Majo), cui sono di recente seguite ordinanze di altri giudici, affermando i seguenti principi:



1. nei rapporti individuali di utenza tra erogatori di pubblico servizio soggetti privati la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non solo quando si tratta di rapporti obbligatori aventi ad oggetto prestazioni derivanti dalla legge ma anche quando sia richiesto al giudice di eliminare un pregiudizio recato al diritto fondamentale non suscettibile di affievolimento;



2. in particolare, l'articolo 33, comma 2, 1ett. e) del d.lgv. n. 80 del 1998 (come modificato dalla legge n. 205/2000) devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi riguardanti “…le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniaIe, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito... della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati [e] delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona. . . ";



3. come ha precisato la suprema Corte (sez. un. n. 558/2000) sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie tra utenti fruitori e o soggetti erogatori deI pubblico servizio pubblici o privati, nel qual caso ".. .l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione deve  dunque avvenire non in base al criterio della materia, ma in base a quello della consistenza della situazione giuridica di cui si domanda la tutela, vale a dire riconoscendosi la sussistenza della giurisdizione ordinaria relativamente ai diritti soggettivi ovvero quel1a generale di legittimità del giudice amministrativo relativamente agli interessi legittimi";



4. anche sotto il profilo della natura risarcitoria della controversia la legge rimette al giudice naturale dei diritti le cause che hanno ad oggetto il risarcimento del danno alla persona. che va inteso nel senso estensivo che comprende non solo il danno all’integrità psico­ fisica del soggetto ma anche il danno arrecato all’individuo dalla lesione di un fondamentale ed inalienabile diritto dell’uomo;


5. il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata è garantito innanzitutto dalla Carta costituzionale (art, 38: '''Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale ( ai compiti previsti da questo articolo: provvedono organi ed istituti predisposti o integrali dallo Stato”) -- art. 34: "La scuola é aperta a tutti,"; articolo 2: "La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo. .. nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"); inoltre, il diritto all'inserimento sociale dei disabili è garantito dall'articolo 26 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata il 7 dicembre 2000 e dall’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948;


6. il diritto discende, inoltre, dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge­ quadro per l'assistenza., l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che all'articolo 12, garantisce"...il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie" e stabilisce che " L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" e che "L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedita  da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap";


7. la natura assoluta ed inviolabile del diritto è confermata dalla legge 27 dicembre 1997. n. 449 che, dopo aver fissato la dotazione organica di insegnanti di sostegno per !'integrazione: degli alunni handicappati nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, consente espressamente, in attuazione dei principi della citata legge n. 104 del 1992 ai fini  della integrazione  scolastica degli alunni handicappati, "con... il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dal! articolo 21,  commi 8 e 9. della legge 15 marzo 1997, n. 59 ... la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni... in presenza di handicap particolarmente gravi";

 

8. pertanto. l'attribuzione al minore handicappato di un numero non adeguato di ore di sostegno didattico si risolve nella ingiustifìcata compromissione di un fondamentale diritto dell'individuo portatore di handicap alla educazione ed all'inserimento scolastico (diritto non suscettibile di affievolimento);


orbene, nel caso di specie, in presenza di bambino affetto di  sindrome dì Down, era dovere dell'amministrazione scolastica e non onere dei ricorrenti attivare tempestivamente il procedimento previsto dai commi 5/9 dell' art.12  L.n. 104/92, mentre, tenuto conto della natura sommaria del presente procedimento, ai fini della emissione del provvedimento cautelare richiesto è sufficiente la produzione della sunnominata documentazione proveniente da una ASL che richiede espressamente un «insegnante di appoggio con deroga massima», risultando del tutto ingiustificata l'attribuzione di sole 10 ore settimanali di supporto dell" insegnante di sostegno in difetto di qualsiasi produzione documentate da parte del Ministero;

quanto alle esigenze finanziarie invocate dall' Amministrazione resistente, esse non possono giustificare la compressione in modo così drastico e frustrante del diritto alla istruzione ed all'inserimento scolastico poiché, come detto. la stessa legge che fissa il limite (determinato dal rapporto tra popolazione scolastica abile e insegnanti di sostegno) consente e di derogarvi nei casi gravi;

in ogni caso, in assenza di un provvedimento autoritativo motivato, il giudice è chiamato non già ad ordinare all' Amministrazione uno specifico comportamento (ciò che potrebbe violare il noto divieto derivante dall'art. 4  della legge n. 2248/1865 alI. E) bensì, come ha rilevato la suprema Corte anche recentemcnte, a rimuovere".. .situazioni materiali riconducibili all'attività della p.a. che si presentino in contrasto con i predetti posti... a salvaguardia di diritti soggettivi altrui ... [in cui] non viene in discussione l'esercizio dei potere, normalnente discrezionale, della stessa p.a. ma la necessità del ripristino delle condizioni di legalità per il che non può configurarsi la possibilità. di una scelta diversa rispetto a quella costituita datale ripristino" (Cass. Sez.III, 25/02/1999, n.1636);

pertanto, la sottrazione del supporto educutivo dell'insegnante di sostegno (o la attribuzione di un numero di ore di sostegno non adeguate alla realizzazione del diritto garantito dalla legge e dalla Costituzione al minore handicappato) si risolve nella compromissione di un diritto fondamentale della persona, sicché, sussistendo tutte le condizioni di legge per l'accogIìmento del ricorso, deve essere ordinato all'Amministrazione di assicurare al minore XXXXX  il supporto dell'insegnante di sostegno per tutto l'orario scolastico, nelle more deI giudizio di merito (nel quale verranno accertate, anche con ricorso a consulenza tecnica d'ufficio, le effettive e specifiche necessità del minore al fine della piena realizzazione del suo diritto);

P.Q.M.


1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, (attraverso l'ex provveditorato agli studi, la direzione didattica della scuola ed ogni altro organo locale competente) assicuri al minore XXXXX, nel presente anno scolastico, la presenza dell'ìnsegnante di sostegno per il massimo delle ore previste in relazione il tipo di corso scolastico frequentato dal minore stesso;


2.assegna alle parti il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l'inizio del giudizio di merito.

 

Roma, 18.03.04

 

Depositato in Cancelleria il 19.03.04


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