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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

6729/2004

 

Il giudice designato

 

Letti gli atti, sciogliendo la riserva:

 

RILEVATO

 

XXXXX e XXXXX, quali genitori esercenti la  potestà sul figlio minorenne XXXXX, nato il XXXXX ed affetto da un grave handicap tetraparesi distonica con difficoltà deambulatorie), hanno chiesto che venga emesso, in via d’urgenza, un provvedimento idoneo a garantire al bambino “un apporto completo di ore di sostegno, per l’intera giornata scolastica”.

     A supporto della pretesa azionata hanno rappresentata che al bambino, il quale frequenta la seconda elementare del plesso “Tevola” (appartenente al IV Circolo didattico del Comune di Velletri), erano state assegnate solo 12 ore di sostegno che, rapportate alle 31 complessive di frequenza, non garantirebbero, nella sua pienezza, l’attuazione del diritto allo studio stante lo scarso apporto concesso per il sostegno.

     Il Ministero della pubblica Istruzione dell’università e della ricerca, il Provveditorato agli Studi di roma e la Direzione Didattica Statale 4° Circolo di Velletri si sono costituiti rilevando che il diritto alla studio, tradotto nel diritto all’insegnamento di sostegno, non potrebbe comportare maggiori oneri per la spesa pubblica. Il legislatore, in particolare, (v. art. 42 della legge 616/1977 e 13 della legge 104/92), ne avrebbe designato i limiti stabilendo che i posti di sostegno debbano essere determinati nell’ambito dell’organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della normativa in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione. Nel caso concreto, poi, l’Amministrazione avrebbe operato nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie di organico.

OSSERVA

     Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario chiamato a pronunciarsi  su questioni inerenti al diritto del minore disabile all’inserimento scolastico.

     Ed, infatti, il diritto all’educazione ed all’istruzione della persona affetta da handicap, oltre ad essere garantito costituzionalmente (artt. 34 e 38) è stato attivato, da ultimo, con la legge n. 104/92 che, nel sancire, all’art. 12, il diritto all’educazione ed all’istruzione della persona handicappata – finalizzata allo sviluppo delle proprie potenzialità anche a mezzo della socializzazione – prevede espressamente la sua integrazione scolastica nelle scuole comuni.

     Non può, poi, ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 33 Iett. E) del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 come reintrodotto dall'art. 7 della L. 205/2000 e ciò in quanto sono devolute al giudice ordinario le controversie tra utenti fruitori e soggetto (sia esso privato o pubblico) erogatore del servizio pubblico (v. Cass. S.U. n. 558/2000), sicché a nulla rileva che ad erogare il servizio (nel caso in esame, di istruzione scolastica) sia un soggetto pubblico.

         E', infine da rilevare che, sotto il profilo della natura risarcitoria della controversia, il riferimento al "danno alla persona" non va inteso nel senso riduttivo di danno all'integrità psico-fisica ma nel senso estensivo di pregiudizio arrecato o minacciato alla persona a causa della violazione di un diritto fondamentale dell'uomo (qual'è quello all'educazione ed all'istruzione). sicché, anche sotto questo profilo, .la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, avendo gli attori preannunciato l'azione per il risarcimento dei danni nel giudizio di merito.

     A taIe ultimo riguardo, poi, non rilevano i limiti di spesa eccepiti dalla. resistente. Ed. invero, a prescindere dal non dimostrato assunto che l'attribuzione di un più  lungo orario di sostegno comporterebbe un impegno di spesa non preventivata è sufficiente ad evidenziare che, in presenza di handicap gravi, la legge n. 449/1997 (art.40) consente espressamente, in attuazione dei principi di cui alla legge 104/92, di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti alunni.

     E', quindi, da rilevare che alla minore XXXXX, la quale frequenta la XXX elementare del plesso “Tevola” per 31 ore settimanali è oggi assegnata un’insegnante di sostegno per 2,5 ore al giorno con la conseguenza che, per il restante periodo di frequenza scolastico (2,5 ore giornaliere), il bambino è privo del sostegno.

     E’ stata, quindi, disposta una consulenza tecnica rendendosi necessario valutare se il minore numero di ore assegnate, rispetto al massimo consentito, impedisca a XXXXX di poter trarre il massimo vantaggio riconosciuto dalla legge usufruendo di un programma educativo il più completo possibile.

     A tale riguardo il consulente (neuropsichiatria infantile ed esperto psicanalista), dopo un'approfondita analisi, ha ritenuto che, il bambino affetto da leucomalacia ha capacità intellettive superiori a quelle motorie ed un una grande voglia di progredire intellettualmente. Ha pertanto, segnalato la necessità che il sostegno sia dato per il tempo, più lungo possibile (nella misura di 22 ore) e con una sola maestra.

     La continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola" è peraltro, raccomandata anche dall'art. 40, comma 3, della legge n. 449/1997.

     Deve essere pertanto, ordinato alle Amministrazioni convenute di assegnare al bambino un'insegnante di sostegno per 22 ore  alla settimana e possibilmente una sola maestra che la segua per tutto l'anno scolastico.

         Possono del resto essere impartite tali disposizioni e ciò alla luce della mancanza di un provvedimento amministrativo di tipo autoritativo, ed essendo stato chiesto al giudice ordinario di eliminare il pregiudizio ad un diritto fondamentale del privato (non suscettibile dì degradazione) arrecato da un comportamento della p.a.

 

P.T.M.

 

- ordina al Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca, al Provveditorato agli Studi di roma ed alla Direzione didattica Statale 4° Circolo di Velletri di assegnare all'alunno XXXXX una insegnante di sostegno per 22 ore alla settimana (possibilmente una sola maestra che la segua per tutto l'anno scolastico);

- fissa il termine di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito;

 

si comunichi.

 

Roma, 31.3.2004

 

                                          IL GIUDICE

 

                                         (Lorenzo Pontecorvo)

 

Depositato in cancelleria

Roma, 1.4.04

 


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