Disamina della normativa giuridica relativa alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti attraverso conferimento di supplenza non superiore a cinque giorni

di Gianfranco Purpi

 

0: Sembra il caso di premettere, per la disamina che verremo svolgendo,che l'art.48 del CCNL 26/05/99,viene così a prescrivere in modo perentorio e senza vincolo alcuno:
"""Le norme legislative,amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL,restano in vigore in quanto compatibili""".

1: In merito alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti e quindi riguardo il conferimento di supplenze non superiori a cinque giorni,iniziamo la nostra disamina richiamando preliminarmente la normativa in atto vigente del D.M. 25 maggio 2000 al riguardo che,come ben si vede,si pone successiva al CCNL 04/08/95,al CCNL 26/05/99 ed al CCNI 31/08/99. 
In questo senso,considerando di pregnante centralità tale normativa riportata dal Decreto Ministeriale del 25/maggio/2000 intitolato:"""Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art.4,della legge 3 maggio 1999,n.124""",risulta subito di evidente ed essenziale importanza quanto questo Regolamento ministeriale viene a legiferare al comma 2 del suo art.3,laddove viene prescritto testualmente che: 
"""Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e dei principi contenuti nell'art.1,commi 72 e 78,della legge 23 dicembre 1996,n.662""". 
Così,risultando evidente che tale D.M.24/05/2000 rimanda l'esercizio delle competenze del dirigente scolastico in materia di conferimento di supplenze,direttamente,a tali commi 72 e 78,art.2/L.n.662/96,riportiamo,qui di seguito,il testo di questi stessi due commi inerenti la materia in questione (con richiamati,altresì,taluni significati normativi a cui,a loro volta,questi stessi commi,rimandano: 
-#:dal comma 72/L.n.662/96: 
"""E' abrogato il comma 5 dell'art.131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,n.297""". 
Ciò,per cui,risulta in atto abrogato il testo normativo di tale comma 5/art/131/D.L.vo n.297/94,che così recitava:"""Nell'ambito del piano annuale di attività,il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni,in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2,calcolate su base annuale al di fuori dell'attività d'insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica""". 
Sembra il caso,per offrire un immediato riscontro di riferimento,di riportare qui di seguito quantomeno il testo del succitato comma 2/art.131 del D.L.vo n.297/94 (comma 2 che è,invece,rimasto in vigore): 
"""Nell'ambito delle ore di insegnamento,una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento,anche con riferimento ad alunni stranieri,in particolare provenienti da paesi extracomunitari""". 
  
-#:dal comma 78/L.n.662/96: 
"""I capi d'istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto,eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico,alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica...(...)...""" 
Non sfugga come il legislatore venga a "prescrivere" che tale sostituzione debba avvenire,lo ripetiamo, """con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica""",laddove per """istituzione scolastica""" non si può certo intendere il significato di "plesso" bensì,chiaramente,quello di "Circolo". 
Ciò,che si pone in precisa coerenza con il fatto che,con tale L.n.662/96,il legislatore veniva ad introdurre l'istituzionalizzazione dell'organico di circolo nella scuola elementare e la conseguente titolarità nel circolo (e non già più nel plesso) dei docenti di scuola elementare stessa (si ricorda,peraltro,che l'istituzionalizzazione dell'organico funzionale di circolo e la titolarità nel contesto stesso di circolo riguardo gli insegnanti di scuola materna statale,verranno introdotte nel 1999). 
  
-#:Per un eventuale ulteriore approfondimento della normativa sopra richiamata e della materia in questione,si rimanda alla nota numero uno riportata alla fine di questa disamina. 
  
  
2: Sempre riguardo la materia in questione,registriamo il testo del CCDN introdotto con circolare ministeriale prot.n.2305/DM del 13/luglio/2000 che viene a trattare normativamente la sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni,al comma2 del suo art.1. 
Risulta chiaro,peraltro,che in tale comma non vengono modificate ovvero riconfigurate le normative che abbiamo sopra preso in esame,di precedente emanazione (dato che l'emanazione di detto Regolamento delle supplenze,di cui al succitato D.M. del 24/05/2000,precede di poco questa normativa contrattuale ultima citata del 13/07/2000). 
Ciò,con la sola eccezione che,rimandando detto Regolamento di cui a D.M. 24/05/2000 al risultare pienamente vigenti e da osservare anche nel presente periodo le normative di cui ai commi 72 e 78,dell'art.1 della L.n.662/96; 
si potrebbe anche concludere che questa successiva normativa contrattuale del 13/07/2000 abbia a porsi con effetto di primarietà rispetto ad eventuali difformi normative precedenti; e,quindi,abbia a far prevalere il suo disporre che la sostituzione in questione dei docenti assenti per brevi supplenze (da parte di docenti in compresenza) abbia a poter svolgersi   """nell'ambito del modulo o del plesso""" (e non già nell'ambito dell'"istituzione scolastica";ciò,nel contesto del Circolo; come invece era venuto a determinare il comma 72/art.1/L.n.662/96 esplicitamente attualizzato e vigente,come si diceva,alla luce del dettato succitato di tale Regolamento delle supplenze ultimo di cui allo stesso D.M. del 24/05/2000). 
Purnondimeno,si potrebbe,peraltro,obiettare (con ragione) a questa eventuale conclusione appena profilata,che una norma contrattuale e pattizia non ha legittimità di potere a rendere inapplicabile una data normativa di legge dello Stato (come la L.n.662/96); ovvero la normativa di un Decreto Ministeriale (come il più volte richiamato D.M. 24/05/2000). 
D'altra parte,potrebbe rinvenirsi al momento la conclusione più legittimabile,al riguardo,nella circolare ministeriale n.225 del 05/ottobre/2000 (circolare ministeriale,dunque,successiva anche a detto CCDN del 13/07/2000), considerando preliminarmente che,"strictu sensu" ed in modo totalizzante,tale circolare ministeriale è venuta a sancire che """le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente e l'articolazione dell'orario di servizio degli insegnanti restino disciplinate dall'art.24...(del CCNL 26/05/99)...e dall'art.41 del CCNL 04/08/95,nonchè dai contratti di interpretazione autentica che negli anni passati...(dunque,degli anni passati,si badi:n.d.r.)...sono stati sottoscritti dalle parti con riferimento alla richiamata disciplina contrattuale""". 
Ciò,che,al postutto,richiamando esplicitamente detto art.41/CCNL 04/08/95,non potrebbe non attualizzare vigenti ancora una volta (sulla traccia del più volte richiamato Regolamento ultimo delle supplenze di cui al più volte sopra citato D.M.25/05/2000),i commi 72 e 78,dell'art.1 della L.n.662/96,che,tra l'altro,erano venuti a disciplinare specificatamente,come sopra si è visto,la materia del comma 5 di tale stesso art.41/CCNL 04/08/95. 
Ciò,quindi,potendosi continuare a riprospettare legittimabile,alla fin fine -nello stesso tempo e per lo stesso motivo- la doverosità/potestà che le supplenze brevi in questione possano essere conferite a docenti in compresenza individuabili nel contesto unitario di una data "istituzione scolastica";cioè,nel contesto del Circolo (come espressamente previsto,lo si ripete,dal succitato comma 78/art.1/L.n.662/96). 
In ogni caso,a prescindere dalla specifica interpretazione abbracciata,il tutto non cambierebbe di molto la configurazione della materia in questione,dato che si pone in discussione soltanto il fatto di poter sostituire docenti assenti per non più di cinque giorni con docenti in compresenza dello stesso plesso; ovvero di poterli sostituire anche con docenti di ogni plesso dell'"istituzione scolastica"; ferme restando,comunque,assolutamente inequivocabili,tutte le altre disposizioni di legge che,in atto,vengono a prescrivere le superiori regolamentazioni e discipline di cui al D.M. 24/05/2000; di cui ai commi 72 e 78,dell'art.1/L.n.662/2000; e,peraltro,di cui al D.M.708 del 13/11/97,anch'esso in atto vigente ed applicabile,che considereremo dettagliatamente nel successivo punto di questa disamina. 
  
3: Prima di detto Regolamento di cui al succitato Decreto Ministeriale del 24/05/2000 (Regolamento,come si ripete,successivo ai CCNL 04/08/95 e 26/05/99; e richiamante vigenti,in modo pieno e senza limite alcuno,i commi 72 e 78 della L.n.662/96 sopra citati ed illustrati); 
la materia veniva,comunque,disciplinata dal Decreto Ministeriale n.708 del 13 novembre 1997 (introdotto dalla circ.min.n.18 del 20 gennaio 1998). 
Alla luce di tale Decreto Ministeriale n.708 del 13/11/97,tutte le ore di contemporaneità/compresenza dei docenti nelle classi del modulo di titolarità,debbono essere riservate prioritariamente alla sostituzione dei docenti assenti per non più di cinque giorni,tutte le volte che se ne registri la necessità; fermo restando purnondimeno,a limite di ciò,che è """comunque assicurato lo svolgimento,nella misura massima di 110 ore annue per ciascuna classe,delle attività programmate e deliberate dal collegio dei docenti per recuperi individualizzati o per gruppi ristretti di alunni,finalizzate al superamento delle difficoltà di apprendimento ed allo sviluppo delle potenzialità degli stessi alunni""" (D.M.n.708 del 13/11/97/art.1/comma 9.3). 
Ciò,ferma restando,purtuttavia,la necessità di osservare anche la normativa (di tale Decreto Ministeriale n.708/97) riportata al comma 9.4 dello stesso art.1,laddove si viene altresì a prescrivere che """i dirigenti scolastici dispongono l'utilizzo del personale,anche promuovendo,nell'ambito della pianificazione annuale delle attività,l'articolazione flessibile dell'orario di insegnamento,prevista dall'art.41,comma 5,del CCNL , al fine di programmare la collocazione oraria delle ore disponibili in modo da realizzare nella misura massima possibile la sostituzione di colleghi assenti nei casi sopra indicati""" (D.M.708 del 13/11/97;art.1/comma 9.4;cit.). 
In riferimento a quanto sopra,si veda anche la nota n. due,riportata alla fine di questa disamina. 
Sembra comunque rilevante aggiungere che anche illustri studiosi di materia giuridica in questione,al riguardo,sono sulla nostra stessa posizione interpretativa (anche considerando che questa posizione,alla luce delle superiori premesse descrittive,pare l'unica che abbia a risultare fondatamente legittimabile ed autenticabile). 
Si consideri,in questo senso,che il preg.mo Prof. Dr. Vito Cardella,già Provveditore agli Studi di Catania,ed oggi emergente quale autorevolissimo saggista di riviste come "La tecnica della scuola", è venuto ad asserire che """Poichè non risultano disposizioni successive contrastanti,il CCND 5/11/97...(che sarebbe il testo poi promanato in quanto D.M. n.708 del 13/11/97,sopra preso in esame:n.d.r.)...deve ritenersi ancora valido""" (si veda il numero 6/Anno LI,annata 1999/2000 de "La tecnica della scuola";alla pag.20). 
  
  
NOTE 
-#NOTA N.1: 
Nel piano annuale delle attività scolastiche dei docenti del Circolo,per l'a.s.2000/2001,in riferimento alle normative in questione (ed in piena analogia a quanto rinvenibile nel piano annuale delle attività scolastiche dell'a.s.1999/2000); 
si rinviene, al riguardo,quanto segue: 
  
"""...(...)...Attività ordinarie curricolari d'insegnamento,rientranti negli obblighi di lavoro: (di cui all'art.41 del CCNL 04/08/95,cosi come riproposto e modificato dal CCNL 26/05/99): 
  
-#: """L'attività di insegnamento ...(curricolare ordinario)...si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna,in 22 ore settimanali nella scuola elementare ...(...)...distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. 
...(...)...Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari,vanno aggiunte 2 ore da dedicare,anche in modo flessibile e su base plurisettimanale,alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo,in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni""" (art.41/CCNL 04/08/95 così come riproposto dal CCNL 26/05/99). 
  
-#: Tutte le ore di contemporaneità dei docenti nelle classi del modulo di titolarità,debbono essere riservate prioritariamente alla sostituzione dei docenti assenti per non più di cinque giorni,tutte le volte che se ne registri la necessità; anche se è """comunque assicurato lo svolgimento,nella misura massima di 110 ore annue per ciascuna classe,delle attività programmate e deliberate dal collegio dei docenti per recuperi individualizzati o per gruppi ristretti di alunni,finalizzate al superamento delle difficoltà di apprendimento ed allo sviluppo delle potenzialità degli stessi alunni""" (D.M.n.708 del 13/11/97;introdotto dalla circ.min.n.18 del 20/1/98). 
Ciò,ferma restando l'osservanza della normativa di quest'ultimo decreto ministeriale allorchè viene a prescrivere che """i dirigenti scolastici dispongono l'utilizzo del personale,anche promuovendo,nell'ambito della pianificazione annuale delle attività,l'articolazione flessibile dell'orario di insegnamento,prevista dall'art.41,comma 5,del CCNL , al fine di programmare la collocazione oraria delle ore disponibili in modo da realizzare nella misura massima possibile la sostituzione di colleghi assenti nei casi sopra indicati""" (D.M.708 del 13/11/97;cit.). 
Si tiene conto,altresì,che """per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze,nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art.1,commi 72 e 78,della legge 23/12/1996,n.662...(...)...""" (D.M.25/05/2000). 
Nei limiti di ciò,ciascun docente che si trovi in contemporaneità funzionale di modulo (anche ricorrendo insegnamento specialistico di religione o di lingua,nella stessa classe),deve essere utilizzato comunque in attività di arricchimento dell'offerta formativa ed in attività correlate di individualizzazione,di supporto di sostegno e(ove possibile) recupero; comunque sia in attività di approfondimento/differenziazione d'insegnamento in riferimento all'indirizzo di ogni possibile alunno dei diversi moduli dello stesso plesso (anche ai sensi della L.n.517/77 e dei Programmi Elementari)...(...)...""". 
  
-#:-NOTA N.DUE: 
In ogni caso,si tenga sempre presente che """nelle scuole elementari,per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni,si procede,ai sensi dell'art.478 -secondo comma- del D.L.vo 297/94,secondo quanto previsto dal...(comma)...6 dell'art.131 del medesimo D.L.vo n.297/94...(...)...""" (comma 13/art.21/O.M.n.371/94 e successive modifiche ed integrazioni). 
Ricordiamo che tale comma 6/art.131/D.L.vo n.297/94,aveva a sancire -riguardo la sostituzione di docenti assenti per non più di cinque giorni- che """a tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali,da retribuire secondo le disposizioni vigenti""". 
In questo senso,è comunque,ESSENZIALE CONSIDERARE che quest'ultimo comma,nella stesura originaria dell'OM. n.371/94,aveva a configurare in modo vincolante la procedura ivi riportata """secondo quanto previsto""" non solo dal comma 6/art.131/D.L.vo n.297/94,ma anche dal precedente comma 5 di quest'ultimo articolo. 
Come sopra si è premesso,purtuttavia,lo stesso comma 5/art.131/D.L.vo n.297/94 è stato abrogato,con decorrenza 1 gennaio 1997,dalla L.n.662/96. 
Ciò,per cui,ovviamente,l'applicazione di questo comma 13/art.21 dell'O.M.n.371/94 in parola,non deve più ritenersi vincolata e riferita al disposto di esso comma 5/art.131/D.L.vo n.297/94; bensì, deve presupporre -sempre e comunque- che un dato contratto con docente (precario) incaricato a tempo determinato e relativo a conferimento di supplenza per sostituzione di docente per non più di cinque giorni,può essere stipulato; 
nella misura in cui non risulti comunque registrabile o prevedibile la possibilità di individuare,nella fattispecie temporale in questione,docente titolare (docente con contratto a tempo indeterminato) originariamente preposto a funzioni d'insegnamento non frontali,in "compresenza" o "contemporaneità funzionale" con altro docente,nel contesto collegiale d'insegnamento di un dato gruppo docente. 
Nello stesso tempo e per lo stesso motivo -sempre risultando abrogato detto comma 5/art.131/D.L.vo n.297/94;e sempre riguardo la materia in questione- si consideri che """nell'ambito delle ore d'insegnamento,una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento,anche con riferimento ad alunni stranieri,in particolare provenienti da paesi extracomunitari""" ; 
SOLTANTO NELLA MISURA IN CUI NON SI REGISTRI E NON SI PREVEDA LA NECESSITA' CHE IL CAPO DI ISTITUTO ABBIA A DOVER PRODURRE OGNI ADEMPIMENTO D'UFFICIO (sulla base,quindi,dell'esercizio di competenza,in questo senso,assegnato soltanto allo stesso dirigente scolastico) RIGUARDO LA SOSTITUZIONE DI DOCENTE ASSENTE PER NON PIU' DI CINQUE GIORNI. 
  Sempre tenendo conto di quanto premesso ai precedenti punti,sembra il caso di ricordare anche come,testualmente,il comma 72 dell'art.1/L.n.662/96,venga,tra l'altro,a recitare che """gli organi competenti,sulla base dei principi generali di cui all'art.128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,n.297,deliberano,nel limite delle risorse professionali disponibili,su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera,il tempo pieno e,quando sia necessario,la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico""". 
Si consideri,altresì,comunque,che -sempre stanti al comma 72 ultimo citato- """gli organi competenti deliberano...(...)...sulla base dei principi generali di cui all'art.128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,n.297...(tra le altre materie ivi citate e di riferimento ordinamentale:n.d.r.)...nel limite delle risorse professionali disponibili,su tutte le esigenze inerenti...quando sia necessario,la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico""". 
Sembra superfluo sottolineare,tra l'altro,come l'appena riportata precisazione del:"""quando sia necessario""" , da intendersi indirizzata ovviamente (alla luce delle più elementari considerazioni di analisi della sintassi) all'atto del "deliberare",da parte del Consiglio di Circolo (che,come vedremo dalla disamina sottostante, da considerarsi l'unico fra """gli organi competenti...(che)...deliberano...(...)...""" all'indirizzo della specifica materia del "sostituire" in questione); 
e non già...all'individuazione degli elementi configuranti la necessarietà di ogni aspetto procedurale/prassico del "sostituire" medesimo. 
Ciò,considerato che l'esercizio di questa competenza,sulla base degli appositi criteri configurati/assegnati dalla normativa ministeriale precedente la L.n.662/96 (di cui diremo in appresso), è precisamente ed esclusivamente rimesso alle funzioni di ruolo del Capo d'istituto. 
Continuando,così,a svolgere il nostro approccio filologico/analitico,ci sembra di estrema rilevanza anche il dettato del comma 78/art.1/L.n.662/96 in questione (comma 78,che,tra l'altro,si configura di fondamentale significato anche al fine di ben inquadrare i significati normativi e prescrittivi del già citato comma 72/art.1 della stessa Legge). 
In questo senso,ricordiamo che detto comma 78 viene così integralmente a recitare: """i capi d'istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto,eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico,alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. 
Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie""" (la sottolineatura nostra). 
Ovviamente,il concetto di """istituzione scolastica""" di cui all'appena citato comma 78,non può che richiamare -nella fattispecie della realtà istituzionale delle scuole elementari e materne- il concetto di """circolo didattico""" (e non già altro significato;non già,tra l'altro,il significato di "plesso",dato che quest'ultimo è "pars pro toto" di un'istituzione scolastica e non già la contestuale istituzione scolastica nella sua intierezza dimensionale;ecc.). 
Si capisce bene,allora,anche alla luce di queste premesse giuridico/legislative,come 
-sempre riguardo la sola specifica materia del sostituire i docenti assenti per non più di cinque giorni- 
(ferme restando sempre le note competenze al riguardo assegnate dalla normativa di riferimento alle attribuzioni del dirigente scolastico,alla luce delle sue prerogative di ruolo e di profilo professionale...da considerare anche in riferimento alla recente legiferazione sull' "autonomia scolastica" e sulla "dirigenza scolastica"); 
il solo Organo collegiale a cui vengono assegnati EVENTUALI POSSIBILI compiti di criterialità generativa ed introduttivo/regolativa alle diverse fasi procedurali della """sostituzione""" dei docenti assenti per non più di cinque giorni,pare sia il Consiglio di Circolo (in questo senso,si vedano le circolari ministeriali precedenti la L.n.662/96: -cc.min.:n.497 dell'08/08/96;n.616 del 27/09/96;n.740 dell'11/12/96;n.741 dell'11/12/96;oltrechè,le OO.MM.n.371/94,n.3/97 e successive integrazioni/modifiche; ciò,considerando sempre gli effetti legislativi relativi al fatto che -sempre dal 1 gennaio 97- il comma 5/art.131/D.L.vo n.297/94 è da ritenersi inconfutabilmente abrogato). 
Nello stesso tempo e per lo stesso motivo,altrettanto,chiaro viene a porsi,purtuttavia,il presupposto giuridico di fondo relativo al fatto che tale adempimento assegnato al Consiglio di Circolo possa/debba configurarsi assegnabile allo stesso Organo Collegiale e possa/debba far promanare esercizi conseguenti di tale competenza -sempre alla luce di detto comma 72/art.1/L.n.662/96- soltanto """quando sia necessario""" -ciò,quando sussistano situazioni scolastiche e variabili/risorse varie di funzionamento/organizzazione istituzionale,tali da configurare possibili ulteriori elementi risolutivi del problema della "sostituzione" in questione,rispetto alle possibili determinazioni gestionali che possono inverarsi attraverso l'esercizio del già sancito potere di esclusiva competenza del dirigente scolastico. 
E,qui,ci veniamo chiaramente a riferire alla competenza del dirigente di dover procedere -quest'ultimo- alla sostituzione dei docenti assenti per non più di cinque giorni in ragione degli effetti giuridici totalizzanti che scaturiscono dalla già citata abrogazione del comma 5/art.131 del D.L.vo n.297/94 (abrogazione,come si diceva,pronunciata perentoriamente dallo stesso comma 72/art.1/L.n.662/96). 
  
Risulta chiaro,dunque,come 
  -a seguito di detta abrogazione del comma 5/art.131/D.L.vo n.297/94,attraverso il comma 72/art.1 della L.n.662/96;oltrechè in riferimento,comunque,alle disposizioni ministeriali che sono state emanate sin dall'08/08/96,successivamente alla data di emanazione dell'O.M.n.371/94 (in particolare,si considerino,tra l'altro;ad applicazione esecutiva del disposto dell'art.4/comma 19/L.n.537/93; le seguenti circolari ministeriali precedenti la L.n.662/96: -cc.min.:n.497 dell'08/08/96;n.616 del 27/09/96;n.740 ooodell'11/12/96;n.741 ooodell'11/12/96; oltrechè,le OO.MM.n.371/94 e n.3/97)- 
la normativa in atto vigente riguardo la materia in questione,venga a configurare chiaramente la necessità perentoria e l'onere normativo inderogabile che ciascun docente assente per non più di cinque giorni sia da sostituire prioritariamente -SEMPRE E COMUNQUE- con docente incaricato a tempo indeterminato "a disposizione",o,comunque,in prevista situazione d'insegnamento "non frontale" (vale a dire,in "compresenza" o in "contemporaneità funzionale",che dir si voglia);qualora,ovviamente,si abbia a registrare ricorrente la possibilità,per l'appunto,di poter individuare docente o docenti,per questo utilizzabili,nel contesto dei plessi di tutto il Circolo (nell' """istituzione scolastica"""),trattandosi,altresì,di docente o docenti aventi titolarità nello stesso Circolo,o avente ivi titolo al mantenimento in servizio. 
Si capisce bene come soltanto sulla base di quanto abbiamo premesso prima riguardo le disposizioni ministeriali e le norme di legge susseguenti l'entrata in vigore dell'O.M.n.371/94 (e successive modifiche ed integrazioni), 
il contestuale art.21 (in particolare i commi 16,18 e 19 di tale articolo) di questa ordinanza ministeriale possa risultare correttamente inteso e congruamente applicato alla luce delle complessive istanze giuridiche che ogni normativa riguardante la materia in questione è andata prospettando in modo vincolante ed innovativo. 
Ciò,per cui l'O.M.n.3/97 (dato che l'O.M.n.208 del 30/05/99,ne conferma le determinazioni) è venuta e continua a determinare che """il comma 16...(della stessa O.M.n.371/94:n.d.r.)... è così sostituito: <<Ai fini dell'individuazione delle effettive,inderogabili esigenze ...(di sostituire docenti assenti di scuola elementare e materna:n.d.r.)...i Capi d'istituto dovranno tener conto della durata complessiva dell'assenza del docente,dei giorni effettivi di lezione in essa compresi anche in relazione ad eventuali sospensioni dell'attività didattica,della possibilità di far ricorso a docenti,possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di abilitazione o di studio richiesto,in servizio nella scuola con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze o disposti a prestare ore di insegnamento aggiuntive.Conseguentemente la supplenza può avere durata inferiore all'assenza del titolare”””.