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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

IL CONTO CONSUNTIVO delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE

di Giacomo D’Alterio

Il conto consuntivo delle istituzioni scolastiche autonome è il documento amministrativo – contabile nel quale vengono riepilogati e unificati tutti i dati contabili della gestione scolastica.

Il conto consuntivo si compone ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’articolo 18 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 del conto finanziario e del conto patrimoniale.

Al conto consuntivo sono allegati:

1)      l’elenco dei residui attivi e passivi, con l’indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;

2)      la situazione amministrativa, che dimostri il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza, quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo o il disavanzo di amministrazione;

3)      il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera;

4)      il rendiconto dei singoli progetti;

5)      il rendiconto dell’eventuale azienda agraria o speciale;

6)      il rendiconto dell’eventuale convitto annesso.

Il conto finanziario comprende le entrate di competenza dell’esercizio finanziario accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell’esercizio finanziario impegnate, pagate o rimaste da pagare in relazione agli aggregati di entrata e di spesa previsti nel Programma Annuale.

Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio finanziario e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio stesso.

Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera mette in evidenza la consistenza numerica del personale, dei contratti d’opera e l’entità complessiva della spesa.

FASI PROCEDURALI DEL CONTO CONSUNTIVO

a)      Predisposizione del conto consuntivo da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi entro il 15 marzo di ogni anno, il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione illustrativa dell’andamento della gestione contabile a cura del Dirigente Scolastico;  questo documento deve essere un utile strumento per il consiglio d’istituto per verificare a consuntivo i risultati finali raggiunti dall’istituzione scolastica;

b)      Il Dirigente Scolastico sottopone il conto consuntivo al controllo contabile da parte del collegio dei Revisori dei Conti per il parere obbligatorio di regolarità contabile, parere che può essere favorevole o sfavorevole;

c)      Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al quale:

c.1) riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale secondo gli elementi derivanti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio finanziario;

c.2) rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d’istituto;

c.3) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;

c.4) esprime parere sul conto consuntivo con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;

c.5) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi del personale e dei costi in generale inerenti alle attività e ai progetti realizzati dall’istituto scolastico finalizzate all’analisi dei costi/benefici da parte dell’Amministrazione Scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti dall’Amministrazione vigilante.

d)      Qualora il parere del collegio dei Revisori dei Conti fosse sfavorevole, il conto consuntivo con tutti i suoi allegati e insieme al programma annuale viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente entro il termine del 15 maggio. Il Consiglio d’Istituto può approvare il conto consuntivo anche nel caso in cui il parere del Collegio dei Revisori fosse sfavorevole. Nel caso in cui il parere fosse favorevole, il conto consuntivo deve essere approvato dal Consiglio d’Istituto con una delibera “ad hoc” entro il termine ordinatorio del 30 aprile con la conseguente affissione all’albo dell’istituto entro quindici giorni dalla sua approvazione. In caso di mancata delibera del consiglio d’istituto entro il termine perentorio del 14 giugno, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti e al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, che provvederà poi alla nomina di un commissario “ad acta” per il relativo adempimento amministrativo.

e)      Conservazione agli atti della scuola del conto consuntivo unitamente agli allegati e alla delibera di approvazione del conto consuntivo.

f)        Copia del verbale della verifica periodica del Collegio dei Revisori dei Conti relativa all’esame del conto consuntivo insieme allo stesso e ai suoi allegati deve essere inviato all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato competenti.


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