Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

Articolo 18, i pro e i contro

di Eugenio Donadoni
Collegio Vescovile S. Alessandro - Bergamo

 

Statuto dei lavoratori

Il 14 maggio 1970 la Camera approvava la legge n. 300 conosciuta più comunemente come "Statuto dei diritti dei lavoratori". Erano presenti 352 deputati su 630, 217 votarono a favore, 135 si astennero, non ci fu nessun voto contrario. Si tratta del più importante testo normativo, dopo la Costituzione, sui diritti dei lavoratori e veniva approvato dopo un lungo periodo di lotte sindacali culminate col rinnovo dei contrattivi collettivi nazionali dell'autunno del 1969. Lo Statuto tutela in particolare il diritto dei lavoratori, nelle aziende con più di 15 dipendenti, di darsi dei rappresentanti sindacali. L'articolo 18 impone l'obbligo della riassunzione per il lavoratore licenziato ingiustamente.

Due appunti sul referendum del 2000

Il governo sostiene che le modifiche all'art. 18 porteranno più occupazione, mentre i sindacati parlano di un attacco ai diritti fondamentali dei lavoratori. Per fare chiarezza sul dibattito può forse essere di utilità fare un paio considerazioni in margine al referendum del 2000 con il quale i Radicali si proponevano di eliminare (non di modificare) l'art. 18, con l'intento di favorire una maggiore occupazione. La Corte Costituzionale, chiamata a decidere sull'ammissibilità di quel referendum, ne sentenziò la liceità. Risulta quindi poco fondata la tesi di coloro che parlano dell'articolo 18 come di un diritto fondamentale. Si sa poi come è andata a finire. Il referendum è stato invalidato perché non ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto (solo il 32,5%). È però sintomatico che la maggioranza dei votanti (66,6%) ha detto no alla cancellazione dell'art. 18. E questo la dice lunga su come la pensano (o la pensavano) gli italiani sull'argomento, nonostante la buona volontà di Radicali e governo in tema di piena occupazione.

Quando il Governo può fare le leggi

Il governo ha chiesto al parlamento una delega per la modifica dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Cos'è una delega?

È una legge con la quale il parlamento delega cioè trasferisce al governo il potere legislativo.

Ma il potere legislativo non spetta solo al Parlamento?

Sì, infatti la delega è solo temporanea (in questo caso un anno), limitata ad uno specifico campo di applicazione (l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori), e subordinata al rispetto di criteri direttivi (vedi "Le modifiche proposte dal governo").

Ottenuta la delega al governo cosa resta da fare?

Deve attuare la delega emanando dei decreti legislativi che hanno il valore di una legge approvata dal parlamento.

Il governo non ha più obblighi nei confronti del parlamento?

Ha l'obbligo di presentare alle competenti commissioni parlamentari uno schema dei decreti legislativi perché venga verificato il rispetto dei criteri direttivi stabiliti dalla legge delega.

Quando il governo ricorre alla legge delega?

Di solito quando si tratta di legiferare su una materia particolarmente tecnica, come è avvenuto per le recenti modifiche apportate al codice della strada. Oppure...

Oppure?

Oppure, come nel caso dell'art. 18, quando vuole procedere in modo più spedito e mettersi al riparo da eventuali infortuni parlamentari.

Quando si può licenziare un lavoratore

Un lavoratore può essere licenziato?

Sì, ma solo per una giusta causa o per un giustificato motivo.

Qual è una giusta causa?

Sono, ad esempio, le violenze o le minacce nei confronti dei colleghi o dei superiori, il furto, il danneggiamento doloso degli impianti aziendali.

Qual è un giustificato motivo?

Possono essere i ritardi sistematici nel presentarsi al lavoro oppure la violazione del segreto d'ufficio.

Cosa può fare un lavoratore se ritiene di essere stato licenziato ingiustamente?

Può ricorre al giudice del lavoro il quale, verificato che il licenziamento è ingiustificato, impone al datore di lavoro di riassumerlo, pagandogli inoltre una risarcimento finanziario (partendo da un minimo di 5 mensilità). Sempre che lavori in una ditta con più di 15 dipendenti. Questo prevede l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Ma se il datore di lavoro non lo vuole più in azienda?

Può anche lasciarlo a casa, ma deve comunque corrispondergli lo stipendio.

E se fosse il lavoratore a non voler più tornare in azienda?

In questo caso può pattuire con il datore di lavoro un risarcimento finanziario fino a un massimo di 15 mensilità.

Se il lavoratore licenziato ingiustamente è impiegato in un'azienda che non ha più di 15 dipendenti?

In questo caso il giudice, verificato che il licenziamento è ingiustificato, non può obbligare il datore di lavoro a riassumerlo, ma lo può condannare a corrispondergli un risarcimento finanziario fino a un massimo di 6 mensilità.

Le modifiche proposte dal Governo

É vero che il governo vuole abolire l'art. 18?

No. Vuole solo modificarlo in parte.

Le modifiche riguardano i lavoratori attualmente in servizio?

No. Riguardano solo alcune categorie di lavoratori che verranno assunti in futuro.

Le modifiche saranno definitive?

No. Avranno la durata di quattro anni e verranno prorogate solo se avranno avuto degli influssi benefici sull'occupazione.

In che modo la modifica dell'art. 18 può favorire l'occupazione?

Ci sono ditte con 14 o 15 dipendenti che avrebbero bisogno di assumere nuovi lavoratori, ma non lo fanno perché superando la soglia dei 15 dipendenti sarebbero sottoposte all'art. 18. Vale a dire che tutti i dipendenti potrebbero essere licenziati solo per giusta causa o giustificato motivo. Oppure aggirano l'ostacolo assumendo dei lavoratori in nero. Per facilitare le assunzioni da parte di queste imprese e per indurle a mettere a libro paga i lavoratori in nero, il governo propone che le piccole ditte che assumono nuovi dipendenti anche se superano il numero 15 non saranno sottoposte all'art. 18.

In sostanza come può essere riassunta la filosofia del governo?

In sostanza il governo sembra fare questo ragionamento: meglio un posto di lavoro anche se meno garantito piuttosto che la garanzia di restare disoccupati.

I lavoratori così assunti resterebbero senza alcuna tutela?

No. Perché resterebbe sempre in vigore un'altra norma che punisce il datore che licenzia ingiustamente condannandolo ad un risarcimento finanziario da corrispondere al lavoratore licenziato.

A favore dell'articolo 18

Sull’art. 18 si è aperto nel nostro paese una durissima diatriba che sta portando tutti quanti verso uno scontro inaudito e sicuramente sproporzionato. Ribadire le ragioni del sindacato può essere utile a comprendere meglio quanto accade. Il mercato del lavoro è attraversato da profondi cambiamenti, tra i quali anche un forte aumento della flessibilità. Non vediamo la ragione di un ulteriore precarizzazione.

Anche se la proposta del Governo prevede un periodo sperimentale, non da meno si pensa di sospendere ciò che i lavoratori considerano un diritto intangibile in quanto difende il valore della persona, prima ancora che un contratto. La stessa UE ha sancito, nel 2000 a Nizza, il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato.

Eliminare un diritto non aiuterà né l’emersione del lavoro nero (emergere per essere licenziati?) né la crescita delle aziende più piccole che hanno, nella ridotta dimensione, la loro specificità. Come l’occupazione non cresce senza investimenti e sviluppo, così la disoccupazione al Sud non si ridurrà con la restrizione dei diritti sindacali.

Colmare questi ritardi, creare una rete di protezione per i giovani in flessibilità e per i lavoratori che sono espulsi dal sistema produttivo è compito del sindacato e per questo abbiamo accettato di trattare con il governo sul libro bianco nell’autunno del 2001. Libro che non conteneva l’eliminazione dell’art. 18.

Da qui può riprendere una trattativa utile per il paese cui il sindacato non si sottrarrà di certo.

Sergio Manzoni Segretario Cisl di Bergamo

Contro l'articolo 18

Confindustria considera la proposta di modifica dell'art. 18 della L. n. 300/1970, inserita nella delega al Governo in materia di mercato del lavoro, un tentativo apprezzabile di ovviare ad una anomalia legislativa che caratterizza unicamente la normativa italiana, consentendo al lavoratore, licenziato in carenza di giusta causa o giustificato motivo, il reintegro "forzato" in azienda.Il disegno di legge prevede una sperimentazione quadriennale, prorogabile, limitata ad alcune fattispecie molto particolari, ma può costituire il primo intervento di modifica di una disposizione datata e lontana dalle attuali esigenze di flessibilità del sistema produttivo. Il superamento di sistemi sanzionatori oramai inadeguati alle condizioni di mercato favorirebbe invece, secondo Confindustria, la propensione delle aziende ad assumere personale, con effetti benefici sull'occupazione.

Stefano MalandriniUnione Industriali di Bergamo

Sciopero generale

Contro l'intenzione del governo di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, i sindacati confederali Cgil Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero generale di otto ore per martedì 16 aprile. Nel caso che il governo proseguisse nel suo progetto, i sindacati hanno già annunciato che ricorreranno al referendum. I lavoratori italiani sono 21.644.000, di questi sono iscritti ai sindacati confederali 11.235.215: Cgil 5.402.408, Cisl 4.083.996, Uil 1.796.746.

Articolo 10 del disegno di legge delega sulla riforma del mercato del lavoro
(
CdM 14.3.2002)

Articolo 10
(Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare, nonché incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato)

1. Ai fini di sostegno e incentivazione della occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per introdurre in via sperimentale, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni relative alle conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevedendo in alternativa il risarcimento alla reintegrazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conferma dei divieti attualmente vigenti in materia di licenziamento discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, licenziamento della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio a norma degli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, e licenziamento in caso di malattia o maternità a norma dell'articolo 2110 del codice civile;

b) applicazione in via sperimentale della disciplina per la durata di quattro anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, fatta salva la possibilità di proroghe in relazione agli effetti registrati sul piano occupazionale;

c) applicazione della disciplina come strumento di emersione dal lavoro sommerso e di contrasto al lavoro irregolare e non dichiarato, nonché come sostegno alla crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il primo biennio;

d) applicazione della disciplina come strumento di stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Al fine di incrementare l'occupazione, in particolar modo giovanile, nelle regioni del Mezzogiorno, la disciplina di cui alla presente lettera d) sarà limitata ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

e) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà ad una prima verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo determinatisi. Analoga verifica sarà effettuata alla scadenza del trentaseiesimo mese, al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlamento allo scopo di valutare l'opportunità della proroga di cui alla lettera b).


La pagina
- Educazione&Scuola©