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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Domenica 7 ottobre si svolgerà il primo referendum costituzionale

Vuoi cambiare la Costituzione?

di Eugenio Donadoni
Collegio Vescovile S. Alessandro - Bergamo

 

Ancora un referendum?

Domenica 7 ottobre gli italiani saranno chiamati a decidere se vogliono confermare oppure bocciare la legge costituzionale, approvata dal vecchio Parlamento l'8 marzo 2001, che modifica gli articoli 114-133 della Costituzione. Ancora un referendum! Diranno in molti. Tuttavia, per fugare gli equivoci, bisogna chiarire che è la prima volta nella storia della Repubblica che viene fatto uso di questo tipo di referendum, cioè di un referendum costituzionale o confermativo regolato dall'articolo 138 della Costituzione.

Ma chi ce lo darà il federalismo?

Per intenderci potremmo dire che quello del 7 ottobre è il referendum sul federalismo, se non fosse per il fatto che nel testo della legge sottoposta a referendum non compare mai ne l'aggettivo "federale" né il sostantivo "federalismo". E non è assenza di poco conto. Più oggettivamente si può dire che il referendum riguarda gli articoli 114-133 della Costituzione che sono raccolti sotto il titolo di: "Le regioni, le provincie, i comuni". L'8 marzo 2001, proprio allo scadere del mandato del vecchio Parlamento, l'allora maggioranza di centro-sinistra ha approvato una legge che modifica gli articoli 114-133. Secondo il centro-sinistra le modifiche apportate alla Costituzione avviano l'Italia sulla strada del federalismo, quindi invita i propri elettori a votare Sì al referendum. Il centro-destra, che detiene attualmente la maggioranza in Parlamento, la pensa in modo affatto contrario e quindi invita a votare No. Ma è importante sapere che, comunque vada il referendum, dopo il 7 ottobre il governo di centro-destra presenterà in Parlamento un proprio progetto di legge costituzionale sempre in merito al federalismo (vedi allegato). Data la maggioranza che detiene è prevedibile che modifiche costituzionali proposte verranno approvate. É probabile, o almeno possibile, che non verranno accettate dal centro-sinistra che, a sua volta, chiederà un referendum costituzionale. Quindi è verosimile che fra meno di un anno saremo di nuovo chiamati a votare sullo stesso argomento. Oppure no? Staremo a vedere.

Si fa presto a dire referendum

Non si può dire che gli italiani non abbiano dimestichezza con i referendum, dal 1974 al 2000 ne hanno fatto a decine. Eppure un referendum come quello di domenica 7 ottobre non l'avevano mai sperimentato. Infatti il tipo di referendum che si è svolto fino al 2000 è stato abrogativo, mentre quello di quest'anno è costituzionale o confermativo. Il referendum abrogativo si propone di abrogare una legge approvata dal Parlamento che è già in vigore da tempo, magari da decenni. Il referendum costituzionale o confermativo si propone invece di confermare o di rigettare una legge costituzionale che si propone di modificare la Costituzione. La legge è già stata approvata dal Parlamento, ma entrerà in vigore solo se verrà confermata dalla maggioranza dei voti validi di coloro che parteciperanno al referendum. Altra cosa ancora è il referendum sulla "devolution" che, fra l'altro, non si è svolto. Anzitutto riguardava solo la Lombardia e poi il suo carattere era meramente consultivo. In sostanza veniva chiesto ai cittadini lombardi non di decidere, ma di dire cosa ne pensavano su alcune questioni come sanità, scuola e ordine pubblico.

Il quesito del referendum

Sulla scheda del referendum compare la domanda che segue alla quale si deve rispondere tracciando un segno sul Sì oppure sul No. "Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001?" Chi vota Sì accetta le modifiche alla Costituzione approvate dal Parlamento, chi vota No vuole che la Costituzione resti così com'è.

Come si cambia la Costituzione

Si può modificare la Costituzione?

Sì. La nostra Costituzione, in vigore dal 1948, è già stata modificata dieci volte tra il 1963 e il 2000.

Chi può modificare la Costituzione?

Solo il Parlamento, approvando una legge di revisione costituzionale.

Cos'è una legge costituzionale?

É una legge che modifica o che attua la Costituzione. Viene approvata con un iter parlamentare particolarmente lungo e difficile.

Qual è l'iter di una legge costituzionale?

Nella prima parte è uguale a quello delle altre leggi: deve ottenere l'approvazione di entrambe le Camere con una votazione a maggioranza dei presenti. Se, ad esempio, al Senato sono presenti in 200 bastano 101 voti.

Come prosegue l'iter di una legge costituzionale?

A questo punto la legge costituzionale deve essere approvata una seconda volta sia dalla Camera sia dal Senato. Ma è necessario che la seconda votazione alla Camera si svolga almeno 90 giorni dopo la prima e lo stesso vale per il Senato. Ma non è tutto.

Vale a dire?

Nella seconda votazione, sia alla Camera sia al Senato, non basta più la maggioranza dei presenti, ma è indispensabile la maggioranza assoluta. Alla Camera, ad esempio, indipendentemente dal numero dei presenti la maggioranza assoluta è di 316 voti (630:2+1).

Dopo la seconda votazione la legge s'intende approvata?

Non necessariamente. S'intende approvata solo se ottiene la maggioranza dei due terzi (alla Camera sono 420 voti). Se invece ottiene semplicemente la maggioranza assoluta entro 90 giorni è possibile chiedere che venga sottoposta a referendum.

Chi può chiedere il referendum?

Anzitutto gli stessi parlamentari. Basta che ne facciano richiesta un quinto dei deputati (126) o un quinto dei senatori. Ma lo possono chiedere anche 500.000 elettori o cinque consigli regionali.

Chi può votare per il referendum?

I cittadini che abbiano compiuto i 18 anni entro domenica 7 ottobre.

Quanti votanti servono per la validità del referendum?

Il referendum costituzionale, diversamente da quello abrogativo, sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti. Paradossalmente potrebbe essere approvato anche da un solo elettore che votasse Sì.

Quando si intende approvato il referendum?

Quando ottiene la maggioranza dei voti validi. Per voti validi si intendono i Sì e i No, le schede bianche e nulle sono considerate voti non validi e quindi non vengono prese in considerazione. Se, per esempio, i votanti sono 1000, i voti non validi 200, il referendum viene approvato se ottiene 401 Sì (800:2+1).

Perché fino ad oggi un referendum come questo non è mai stato fatto?

Per due ragioni: o per il fatto che le modifiche costituzionali sono state approvate a maggioranza dei due terzi o, in caso di maggioranza assoluta, perché nessuno ne ha mai fatto richiesta.

Indice della Costituzione

Per capire adeguatamente il quesito referendario è forse opportuno avere presente un indice della Costituzione della Repubblica che si compone di 139 articoli così suddivisi:

  • Principi fondamentali

  • Parte I. Diritti e doveri dei cittadini.

    • Titolo I. Rapporti civili

    • Titolo II. Rapporti etico-sociali

    • Titolo III. Rapporti economici

    • Titolo IV. Rapporti politici

  • Parte II. Ordinamento della Repubblica

    • Titolo I. Il Parlamento

    • Titolo II. Il Presidente della Repubblica

    • Titolo III. Il Governo

    • Titolo IV. La magistratura

    • Titolo V. Le regioni, le provincie, i comuni

    • Titolo VI. Garanzie costituzionali

  • Disposizioni transitorie e finali

U.S.A. e Germania

La Costituzione degli Stati Uniti può essere modificata con un iter abbastanza complesso che può essere semplificato così. Il Congresso (il Parlamento statunitense che si compone di due Camere) propone le modifiche che entrano in vigore solo se vengono approvate dai parlamenti di almeno tre quarti degli Stati di cui si compone la federazione (attualmente sono cinquanta).

La Costituzione tedesca può essere modificata con l'approvazione di una legge che consegua la maggioranza dei due terzi in tutte e due le Camere del Parlamento.


 

ALLEGATO

Progetto di legge costituzionale
(di prossima presentazione al Consiglio dei ministri da parte del ministero delle Riforme)

 Art. 1
(Modifiche all’articolo 68 della Costituzione)

1. Il primo comma dell’articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I membri delle Camere non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni comunque espresse».

2. All’articolo 68 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Sulle deliberazioni delle Camere adottate in ordine a quanto previsto dal presente articolo non può essere conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale».

Art. 2
(Modifiche all’articolo 117 della Costituzione)

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- beneficenza pubblica;
- fiere e mercati;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica; turismo e industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche d’interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere; caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione;
- definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- pubblica sicurezza d’interesse locale.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Nei limiti dei principi fissati nella Costituzione, ciascuna Regione può attivare la propria competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione;
- definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- pubblica sicurezza d’interesse locale.

Altre materie di competenza legislativa esclusiva delle Regioni possono essere indicate da leggi costituzionali».

Materie comprese nella competenza concorrente ex art. 117 della Costituzione vigente che rientrerebbero nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in base alla riforma costituzionale del 2001:

- Istruzione e formazione professionale (norme generali spettano allo Stato)
- Ordinamento degli uffici ed enti amministrativi dipendenti dalla Regione
- Circoscrizioni comunali
- Polizia amministrativa locale
- Fiere e mercati
- Commercio (tranne quello con l’estero)
- Beneficenza pubblica
- Turismo e industria alberghiera
- Tramvie e linee automobilistiche d’interesse regionale
- Viabilità, acquedotti e lavori pubblici d’interesse regionale
- Caccia
- Pesca nelle acque interne
- Agricoltura
- Artigianato

Ulteriori possibili materie di competenza esclusiva delle Regioni in base alla riforma costituzionale del 2001:

- Zootecnia
- Toponomastica

Art. 3
(Modifiche all’articolo 122 della Costituzione)

1. Il quarto comma dell’articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni comunque espresse. Sulle deliberazioni dei Consigli regionali adottate in ordine a quanto previsto dal presente comma non può essere sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale».

Art. 4
(Modifiche all’articolo 135 della Costituzione)

1. Il primo comma dell’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, quattro dal Parlamento in seduta comune e cinque dai Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali riuniti in assemblea comune. I giudici della Corte costituzionale sono eletti dal Parlamento e dall’assemblea dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali con la maggioranza dei voti degli aventi diritto».

Art. 5
(Norme transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica, le supreme magistrature ordinaria e amministrative, il Parlamento in seduta comune e assemblea dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali procedono alla nomina dei nuovi membri della Corte costituzionale, secondo la composizione prevista dall’articolo 4 della legge costituzionale.


Un confronto fra la Costituzione 
e le modifiche sottoposte a referendum il 7 ottobre 2001

Costituzione della repubblica: articoli 114-133

Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.








Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.















 

Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo e industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d’interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
























































 

 

 

Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.











Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.


















 

Art. 120. La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
















Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. 
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. 

Art. 123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. 
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. 
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. 

Art. 124. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 125. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. 

Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi, di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza. 

Art. 128. Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni

Art. 129. Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento. Art. 130. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare la loro deliberazione.

Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio;Abruzzi e Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria;Sicilia; Sardegna.

Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denomina

Modifiche agli articoli 114-133 della Costituzione

L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.

 

 

L’articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;b) immigrazione;c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;n) norme generali sull’istruzione;o) previdenza sociale;p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”.

L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

 

L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.

L’articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

 

 

 

 

 

All’articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:“In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.







































 

 

L’articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge”.



































Al secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: “Si può, con” sono inserite le seguenti: “l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante”.













L’articolo 115, l’articolo 124, il primo comma dell’articolo 125, l’articolo 128, l’articolo 129 e l’articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


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