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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

AUTONOMIA & AUTONOMIE

variegate prassi per gli esami di qualifica dei candidati privatisti…..

 

Strano, ma vero.

Le scuole della Repubblica non utilizzano le medesime prassi amministrative nel procedimento che porta all’ammissione degli esami di qualifica professionale per i candidati esterni.

Ma tali prassi [mai fonti del diritto], che si spingono fino a contemplare l’esclusione degli esami di idoneità, sfortunatamente, non sono inquadrabili in un processo di devolution, federalismo, potestà legislativa concorrente, o altre alchimie giuridiche similari, né, tanto meno, nella privatizzazione dell’azione amministrativa, ex art. 1, co. 1 bis e ter della l. 241/1990, così come novellata dalla l. 15/2005 e dalla recentissima l. 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ordinario n. 95 alla Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140). - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Regola generale dell’ordinamento scolastico è la categorizzazione in fasce degli esami delle scuole secondarie , che sono: di ammissione, di idoneità, di licenza, conclusivi degli studi secondari.

Gli esami, inclusi quelli di qualifica, possono essere sostenuti anche dai candidati esterni alle Istituzioni Scolastiche statali, e questo si sa.

L’art. 19 dell’O.M. n. 90 del 2001- ESAMI DI IDONEITA’. REQUISITI D AMMISSIONE E PROVE D’ESAME -, al n. 1 prescrive che: “I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare […..] agli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore di ogni tipo ed indirizzo”. La fattispecie non esclude che gli esami di idoneità si svolgono per tutte le classi intermedie degli istituti professionali.

Circostanza confermata dal n. 4 del medesimo articolo: “Per l’ammissione agli esami di idoneità negli istituti professionali i candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 21 [attività lavorativa, formazione professionale, etc…]”. Viene ribadito che gli esami di idoneità si svolgono per tutte le classi intermedie degli istituti professionali, senza distinzione tra classi intermedie per il conseguimento della qualifica e classi intermedie per il conseguimento del diploma.

Il n. 6 dell’art. 19 prosegue: “All’inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati [privatisti]; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami”. Ancora, viene enunciato un principio inderogabile cui le commissioni devono necessariamente adempiere.

Il n. 5: “I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano”, quindi i programmi integrali di classe prima e seconda, per chi aspira alla qualifica professionale.

Di seguito, l’art. 195 del d. lgs. N. 297 del 1994 – ESAMI DI QUALIFICA -, al n. 5 sancisce che gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale, ed al n. 4: “Le norme regolamentari [norme di dettaglio che stabiliscono i requisiti di ammissione agli esami, le prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici], si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli cui è conformata la disciplina degli esami di maturità, salvo che per la composizione delle commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneità”.

Il Regolamento, come noto, è il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (in Gazz. Uff., 9 settembre, n. 210). - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, che all’art. 3 – CANDIDATI ESTERNI – n. 5 prevede: “L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati”, ed al n. 7: “L'esame preliminare è sostenuto, nel mese di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. […..]. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove”.

Il passaggio non pare ammetta equivoci: l’art. 195 del T.U. sulla scuola richiama le disposizioni regolamentari delle norme sugli esami di stato innanzi riportate.

Ma l’art. 195/1994 è ancora vigente?

L’art. 31 – NORME FINALI E ABROGAZIONI – del d. lgs. 17 ottobre 2005, n.226 (in Suppl. ordinario n. 175 alla Gazz. Uff., 4 novembre, n. 257) - Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, al n. 2 parrebbe abrogare, l’art. 195 T.U. n. 297/1994, nel momento in cui recita testualmente: “Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 202”.

Parrebbe, anche perché vi è un’eccezione successiva, in virtù della norma ex articolo 13, comma 8-ter, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (in Gazz.Uff., 1 febbraio, n. 26). - Decreto convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche , la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (DECRETO BERSANI BIS) –che esclude dalle abrogazioni previste dal presente comma, le disposizioni del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.

Dopo il su esposto pacchetto logico e cronologico di norme sugli esami di idoneità, si arriva alla lettura (logica, ma non cronologica) degli artt. 27 e 28 dell’O.M. n. 90/2001, che ribadiscono quanto già specificato negli artt. 19 e 21 della stessa Ordinanza e dettano disposizioni sugli esami di qualifica e l’attribuzione del voto finale.

Conclusivamente, l’ordinanza n. 90/2001 impone, non esclude, i suddetti passaggi al fine dell’ammissione del candidato esterno agli esami di qualifica.

Il candidato esterno agli esami di qualifica degli istituti professionali, pertanto, non deve essere privato della possibilità, nel caso di non superamento completo dell’esame di idoneità, del diritto ad ottenere la frequenza a classi precedenti, magari in un corso serale.

Così come avviene per i candidati privatisti agli esami di Stato.

Certo, viene da chiedersi, visto il clima governativo di semplificazione legislativa ed amministrativa, se non sia il caso di cercare di codicizzare non solo le norme sugli esami, ma tutta la legislazione scolastica.

Eliana Flores

 


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