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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

L’esame di fine ciclo nell’anno ponte

di STEFANO STEFANEL

La Circolare Ministeriale n° 28 del 15 marzo 2007 ha ribadito che in regime di autonomia scolastica non si può scherzare su nulla, neppure su quell’esame di "terza media" che fino all’anno scorso promuoveva tutti, sollevando anche le forti perplessità dell’Ocse. L’anno ponte a parole (nota del 31 agosto 2006 del Ministro Fioroni) ha sospeso parti della Riforma Moratti, ma nei fatti quella Riforma ha continuato ad essere interamente legge dello Stato e come tale credo qualsiasi tribunale amministrativo la interpreterebbe. Al di là di quanto la C.M. 28 scrive agli alunni delle Scuole secondarie di 1° grado sono stati negati in questo triennio troppi diritti in troppe scuole italiane e questo avrebbe potuto diventare motivo di ricorso in presenza di una non ammissione all’esame. Il d.lgs 59/2004, confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n° 279/2005, prevedeva alcuni livelli essenziali di prestazione che le scuole dovevano fornire agli alunni (Obiettivi specifici di apprendimento, personalizzazione dei percorsi, tutor per ogni alunno, opzionalità valutata e obbligatoria una volta esercitata, portfolio delle competenze per ogni alunno, unificazione di alcune discipline come le due lingue comunitarie e le scienze e la tecnologia, ecc.) e che troppe scuole non hanno fornito, forti di un’idea autoreferenziale di scuola per cui ognuno fa quello che si sente anche di fronte a leggi regolarmente emanate.

La C.M. 28 presenta dunque uno Stato che decide di trasferire l’eventuale contenzioso ad esame consumato, rendendo di fatto scorrevole tutta la processualità di fine anno ed eventualmente resistendo o non resistendo alla giurisdizionalità amministrativa, ma solo d’estate. Segnalo in questo articolo alcuni punti critici che le Scuole secondarie di 1° grado dovrebbero affrontare in questo ultimo mese per evitare conflitti in sede di insediamento delle Commissioni d’esame, in sede di esame o in sede di scrutinio e di certificazione. Nel segnalare quelli che sono i punti più controversi rimando al documento che ho inviato ai docenti della scuola che dirigo, depurato ovviamente dai riferimenti diretti a persone o situazioni solo locali.

Nell’elencare i punti più sensibili messi in luce dalla C.M. 28 segnalo anche quelle che, a mio modo di vedere, sono alcune possibili semplici soluzioni. Le soluzioni devono essere rivolte a tutelare gli alunni e non i docenti o le scuole: eventuali inadempienze, qualunque sia il motivo delle stesse, devono venir considerate come elementi a favore dell’alunno la cui responsabilità ricade direttamente sulla scuola.

Dirigente scolastico e certificazione delle competenze. La C.M. pone il Dirigente scolastico nel ruolo di garante della certificazione delle competenze. Va dunque condiviso con i docenti della propria scuola un percorso di certificazione che soddisfi sia la scientificità della stessa, che la posizione giuridica di chi deve firmare un documento nuovo. Ciò deve trovare ancora maggiori cautele laddove la scuola ha deciso di non affrontare nel triennio precedente il problema delle competenze e della loro certificazione.

Presidente della Commissione d’esame e composizione della commissione. Il Presidente della Commissione d’esame si trova nella difficile situazione di dover dirimere in sede di insediamento due questioni: come deve essere composta la Commissione d’esame e come si devono valutare gli alunni. La C.M. 28 su questo non poteva dire nulla, perché solo il giudice stabilirà – eventualmente - se i docenti delle attività opzionali avrebbero dovuto comunque partecipare all’esame. Il d.lgs 59/2004 stabilisce che una volta esercitata l’opzione quella materia, disciplina o attività aggiuntiva diventa per l’alunno obbligatoria e deve essere valutata. Su questo anche il Ministro Fioroni nella nota del 10 novembre 2006 ha concordato. Questo presenta delle complessità non da poco per scuole grandi con molti spezzonisti e molti docenti che hanno più classi. Ma gli alunni hanno diritto alla Commissione completa e credo che qualunque Tar davanti ad una Commissione composta in modo non corretto delibererebbe a favore del ricorrente con spese a carico dei soccombenti (dai 3 ai 6 mila euro per causa e dunque circa 300/600 euro per ogni votante la bocciatura).

Lingue comunitarie. La distinzione tra definizione degli organici e Riforma Moratti sta portando le sue conseguenze. Il d.lgs 59/2004 ha reso l’inglese prima lingua per tutti, ma gli organici non sono fatti in quel modo e dunque in molte scuole "di diritto" la prima lingua non è l’inglese. Le Indicazioni nazionali pongono le due lingue in un’unica struttura oraria che può venir anche compensata, riducendo una delle due lingue ad un puro segmento informativo. Ritengo che un elemento critico sia l’effettuazione di una quarta prova aggiuntiva alle tre in un giorno diverso. Buona prassi sarebbe di concentrare le eventuali due prove scritte in un’unica giornata magari dilatando un po’ i tempi o limitando l’entità della prova di inglese, come indicato dalla C.M. 28. Anche qui suggerirei di distinguere tra le esigenze dei docenti di lingue di garantire il rispetto per la propria materia e i diritti degli alunni che vedono sancita una differenza sostanziale tra l’inglese e l’altra lingua comunitaria. Avventurarsi in una quarta prova situata in un giorno ulteriore (come nella vecchia prassi) può essere altro elemento di contenzioso. Non sottovalutarei, infatti, la frase della C.M. 28: "fatti salvi gli opportuni aggiornamenti curricolari e normativi sopravvenuti" perché lì si annida la possibilità per le scuole di prendere decisioni illegittime. Aggiungere un giorno d’esame potrebbe venir considerato dal giudice come fortemente alterante i diritti degli alunni, soprattutto a fronte dell’aumento delle prove standardizzate rispetto all’unica non standardizzata.

Alunni stranieri, con disturbi specifici dell’apprendimento e dislessici. Anche in questo caso suggerirei molta attenzione. Le scuole non possono decidere che uno straniero capisce bene l’italiano e dunque deve scrivere e parlare correttamente. La C.M. 28 precisa che in ogni caso uno straniero è uno straniero e le Linee guida del 1° marzo 2006 (C.M. n° 24) costituiscono un indirizzo non eludibile. Un’altra questione di non poco conto è quella relativa alle certificazioni o alle rilevazioni dei Disturbi specifici dell’apprendimento: logica vorrebbe che un alunno con "disturbo" venisse trattato con particolare cura. Spesso così non è: attenzione, impegno e interesse sono ancora voci molto forti e la loro valutazione risale solo alla decisione univoca del docente. Nell’esame questo non può più essere permesso e dunque laddove la situazione è conclamata deve venir considerata con particolare attenzione e cura.

Prove d’esame. La C.M. 28 lascia alle scuole ampio margine di manovra e cerca di collocare l’esame di Stato nella nuova cornice normativa, rimandando al vecchio D.M. 26 agosto 1981 senza troppa convinzione. Anche in questo caso suggerirei molta cautela: la ripetizione di vecchi standard può portare a dover rispondere della mancata attenzione alla personalizzazione del percorso previsto dal d.lgs 59/2004. D’altronde la C.M. 28 alterna l’idea della valutazione del prodotto (i compiti scritti) con quella della valutazione del processo (gli apprendimenti, le conoscenze, le competenze, ecc.). Situazione complicata, perché l’ammissione di tutti gli alunni all’esame può portare a dover certificare situazioni non riferibili ad un unico standard. Nel prevedere le procedure d’esame penso che le scuole farebbero bene a mettere l’accento sul modo in cui la personalizzazione dei percorsi didattici viene rispettata e valorizzata.

Certificazione delle competenze. Credo che la proposta ministeriale non sia un grande esempio di scientificità certificativa, ma in un "anno ponte" possa bastare. Ritengo fondamentale un adattamento alle singole realtà scolastiche, mentre penso di sconsigliare l’uso degli aggettivi (sufficiente, buono, distinto, ottimo) per certificare le competenze. La scheda infatti presenta un giudizio d’esame aggettivato, che sicuramente la gran parte dei genitori e degli alunni metterebbero "in media" con i giudizi certificanti le competenze. Qui si potrebbe assistere ad una vera lotta estiva non tanto in riferimento alle bocciature (per quelle ci sono già i punti precedenti), quanto per il giudizio finale. Alcuni "Distinto" nelle educazioni in presenza di un "buono" nel giudizio d’esame potrebbero portare a liti, contenziosi, ecc. E’ vero che i due livelli (giudizio e competenze) non possono sovrapporsi, ma questo non nella mente di alunni e genitori (e purtroppo di troppi docenti) che considererebbero la scheda certificativi come un doppione di quella finale di ammissione all’esame. Credo sia importante che ogni scuola individui un modo trasparente e condiviso per certificare le competenze senza creare un doppione della scheda di valutazione.

La C.M. 28, insomma, prefigura una situazione in cui la scuola deve assumersi la responsabilità di quello che ha fatto per garantire a tutti i suoi alunni una reale valutazione e certificazione alla fine di un percorso triennale svoltosi non sempre in condizioni corrette di adesione alle leggi. Cautela e poco attaccamento ai propri preconcetti dovrebbero guidare le scuole in un passaggio fondamentale e sperimentale legato all’"anno ponte".


Allegato

AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

OGGETTO:

Proposta dirigenziale al gruppo di lavoro per l’attuazione della c.m. 28/2007 e del ns. prot. n. 762 del 2 aprile 2007.

Come da accordi presi in occasione dell’incontro del 30 marzo u.s. comunico le mie proposte in relazione all’esame conclusivo del primo ciclo dell’istruzione.

Preciso, preliminarmente, che la delibera del Collegio docenti deve comunque accordarsi con quanto deciso dal Presidente della Commissione d’esame, sotto cui ricade la diretta responsabilità procedurale. Le eventuali decisioni del Presidente modificheranno la delibera del Collegio docenti senza alcun necessario ulteriore coinvolgimento dell’Organo collegiale.

SECONDA LINGUA COMUNITARIA. Tutti gli alunni durante il colloquio d’esame dovranno venir valutati in tedesco. Sarà una decisione discrezionale del docente interessato se valutarli solo in forma orale o chiedendo anche brevi produzioni/traduzioni scritte. La durata della verifica di Tedesco non dovrà comunque eccedere i 5 minuti.

RELAZIONE FINALE. La relazione finale conterrà le seguenti informazioni:

a) percorso scolastico di ogni singolo alunno (scuole e classi frequentate);

b) argomenti svolti su cui si intende incentrare le prove d’esame (sintesi gestibili dagli alunni e non elenco degli argomenti svolti in classe);

c) notizie relative al comportamento, agli interessi all’attitudine e al consiglio orientativo di ogni alunno.

DISLESSIA. L’alunna … svolgerà il medesimo esame dei compagni, ma verrà valutata con riferimento alla sua dislessia, cioè in riferimento alla sola qualità delle sole prove effettivamente completate.

DIVERSAMENTE ABILI. Gli alunni … e … svolgeranno prove predisposte per loro dagli insegnanti di sostegno in accordo con i docenti di classe in tutte le discipline. L’alunna … verrà valutata solo in riferimento alla qualità delle prove completate.

ALUNNI CON CITTADINANZA STRANIERA. Gli alunni con cittadinanza straniera … verranno valutati tenendo conto della loro lingua madre e quindi il riferimento diretto sarà soprattutto ai contenuti delle comunicazioni e non alla forma strettamente intesa. Nel compito d’italiano e nel colloquio orale un’esposizione priva di errori di sintassi o grammaticale dovrà contribuire ad elevare comunque il giudizio finale.

PROVE SCRITTE. Nel rispetto dei contenuti della C.M. 28/2007 verranno proposte le prove di italiano, matematica – scienze - tecnologia, inglese distinte per classe, ma con una scelta preliminare fatta dai docenti delle materie interessate e senza il sorteggio in vigore con la normativa previgente.

COLLOQUIO. Il colloquio cercherà di far emergere gli apprendimenti più significativi da parte degli alunni . Sarà della durata di circa 30’ e toccherà solo le discipline dove l’alunno è in grado di esprimere proprie potenzialità positive. In presenza di alunni in difficoltà palese la Commissione darà facoltà all’alunno di presentare argomenti a sua scelta, valutando quanto esposto nella sua oggettività.

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il Dirigente scolastico e il Presidente della Commissione d’esame

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal consiglio di classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato;

CERTIFICANO

L’alunno/a ……………………………………………….

nat .. a …..………………………………………………. il ……………………….

ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di ………………….. (SUFFICIENTE – BUONO – DISTINTO - OTTIMO)

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di competenza nelle discipline di studio e nelle attività opzionali e facoltative:

(DI BASE o ELEMENTARI /// ADEGUATE ///

ELEVATE IN RIFERIMENTO ALL’ETA’ o OGGETTIVAMENTE ELEVATE)

Qualora una competenza non sia stata raggiunta la voce sarà cancellata dalla scheda

- competenze in lingua italiana scritta

- competenze in lingua italiana parlata

- competenze generali nell’uso della lingua inglese

- competenze generali nell’uso della lingua tedesca

- competenze matematiche

- competenze scientifiche

- competenze tecnologiche

- competenze storico-geografiche

- competenze artistiche

- competenze musicali

- competenze motorie

- competenze di base in latino

- competenze nella convivenza civile

- competenze sul comportamento da tenere in società

Anche con riferimento a prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato specifiche capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

(INDICARE QUALI O CANCELLARE LA RIGA)

Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per la partecipazione a:

-tempo scuola (settimanale complessivo)……………………………………………….

-attività opzionali facoltative (quali e quante ore) ………………………………….……

-altre attività significative …………………………………………………………………

Consiglio orientativo: ………………………………………………

data……………………….

Il Dirigente scolastico Il Presidente di Commissione


NOTA
Percorsi degli alunni nell’ultimo a.s. (si indicano solo le attività opzionate).

Tempo scuola su 5 giorni con 4 sabati e un pomeriggio aggiuntivi. Arte e musica; latino; attività modulari; lingua friulana; una o due mense; IRC (Modello 33+1/2 con IRC e LF).

3^A – …

3^B – …

3^C – …

TOTALE 5

Tempo scuola su 5 giorni con 4 sabati e un pomeriggio aggiuntivi. Arte e musica; latino; attività modulari; una o due mense (modello 33+1/2 senza L.F. e IRC).

3^A – …

TOTALE 2

Tempo scuola su 5 giorni con 4 sabati e un pomeriggio aggiuntivi. Arte e musica; latino; attività modulari; IRC, una o due mense (33+1/2 con IRC senza L.F.).

3^A – …

3^B – …

3^C – …

TOTALE 17

Tempo scuola su 5 giorni con 4 sabati e un pomeriggio aggiuntivi. Arte e musica; IRC; lingua friulana; una mensa (Modello 29+1)

3^E – …

3^F – …

TOTALE 7

Tempo scuola su 5 giorni con 4 sabati e un pomeriggio aggiuntivi. Arte e musica; attività modulari; IRC; L.F.; una mensa (Modello 33+2)

3^A – …

3^F – …

TOTALE 2

Tempo scuola su 5 giorni con 4 sabati e un pomeriggio aggiuntivi. Arte e musica ( 29+1 senza IRC e L.F.)

3^A – …

TOTALE 1

Tempo scuola su 5 giorni con 4 sabati e un pomeriggio aggiuntivi. Arte e musica e IRC (29+1 senza L.F.)

3^A – …

3^E – …

3^F – …

TOTALE 15

Tempo scuola su 5 giorni con 4 sabati e un pomeriggio aggiuntivi. Arte e Musica e L.F. (29+1 senza IRC)

3^F – …

TOTALE 1

Tempo scuola su 6 giorni. Arte e musica; lingua friulana, due mense, IRC; sabato aggiuntivo (Modello 33+7).

3^A – …

3^E – …

3^F – …

TOTALE 6

Tempo scuola su 6 giorni. Arte e musica; due mense, IRC; sabato aggiuntivo (Modello 33+7 senza L.F.).

3^F – …

TOTALE 1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefano Stefanel


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