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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Verbale del Collegio dei Docenti
Proposte operative

Premessa

    Si forniscono di seguito alcuni suggerimenti operativi riguardanti la stesura, l’esposizione, la lettura e l’approvazione del verbale relativo al Collegio dei docenti.

    Per esperienza ventennale so che il successo di un Collegio dei docenti  (i risultati che esso raggiunge in termini di concretezza e di efficacia), è legato, in prima istanza, proprio al fattore “verbale”, sia in quanto documento che va letto e approvato all’inizio di ogni riunione, sia in quanto testo ‘in divenire’, che riporti cioè i singoli interventi dell’assemblea in corso.

    E’ evidente che si potrebbe ovviare a questi problemi con la semplice registrazione su cassetta dell’intero dibattito, ma è altrettanto scontato che questa procedura, anche se molto pratica e senz’altro funzionale rispetto a criteri di fedeltà verso gli interventi dei singoli docenti e di completezza del dibattito, presenta delle incognite sotto il profilo giuridico. Di fatto, a quanto mi risulta, vi si ricorre con molta sporadicità.

    E’ necessario quindi stabilire, attraverso una serie di passaggi operativi come possono essere quelli che riporto di seguito, un criterio chiaro   -e soprattutto ben ‘corazzato’ contro eventuali ricorsi-  in rapporto alle procedure appena citate.  In questo modo i Collegi dureranno molto di meno rispetto ai tempi attuali  (mi è capitato più di una volta di partecipare a Collegi che si sono protratti per sei-sette ore, in buona parte proprio a causa del problema della verbalizzazione)  e le sedute si svolgeranno in un clima molto più disteso e costruttivo di quanto purtroppo non accada spesso.

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ARTICOLO 1
Procedure relative alla stesura del verbale e alla sua esposizione all’interno dell’istituto

Comma primo

  Il verbale della seduta, redatto dal segretario (1), è predisposto secondo le indicazioni che vengono fornite di seguito.

I FASE: nel corso del Collegio il segretario provvede a stilare una brutta copia del documento, cercando di riportare i punti significativi dei singoli interventi.

  II FASE: il testo manoscritto viene successivamente elaborato su PC e quindi stampato.

  III FASE: questi fogli, numerati e spillati, sono depositati in vicepresidenza.

   Le operazioni di cui alle fasi  II e III devono avvenire entro dieci giorni dalla data in cui si è svolta la seduta. Nel caso di un Collegio che si prolunghi per più sedute (nel caso cioè in cui il Collegio si aggiorni) il periodo di dieci giorni decorre dalla data dell’ultima seduta.

 Per un periodo di cinque giorni dal deposito in vicepresidenza ogni insegnante della scuola (2)  è autorizzato, negli orari stabiliti dal Capo d’Istituto, a prendere visione del documento, ad annotare le parti di suo interesse (3)  e a comunicare al verbalizzante  (per iscritto o a voce)  le sue osservazioni circa il verbale che ha esaminato, indicando i punti che a suo giudizio meritano di essere rivisti o integrati. Le note esplicative devono essere chiare e sintetiche, se sono scritte non devono superare i due fogli dattiloscritti e devono recare la firma del docente.

 Il verbalizzante, prima di procedere alla copiatura del testo sul registro dei verbali, ha l'obbligo di tener conto delle note che gli vengono proposte e, se richiesto, di riferire a voce (nel corso del Collegio docenti in cui si leggerà il suo verbale) sui motivi che l’hanno portato eventualmente ad ignorare le proposte medesime.

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 Comma secondo

  La trascrizione del verbale sul registro ufficiale deve avvenire almeno cinque giorni prima dell'inizio del nuovo Collegio.

  Una volta compiuto l'atto di trascrizione sul registro dei verbali, lo stesso registro dev'essere depositato in vicepresidenza e mostrato ad ogni insegnante che ne faccia richiesta, sempre nei tempi fissati dal Dirigente Scolastico, fino ad un'ora prima dall'inizio del Collegio.

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Comma terzo

  Dell'applicazione di quest’articolo 1, e della perfetta fedeltà al testo, è responsabile il  vicario, assistito dal collaboratore della presidenza che si occupa delle riunioni o dai componenti della commissione incaricata delle stesse.

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 ARTICOLO  2
Lettura del verbale durante il Collegio e correzioni da apportare al medesimo

Comma primo

  All'inizio di ogni Collegio il segretario verbalizzante della seduta precedente  (4)  deve leggere il testo che ha redatto.

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Comma secondo

  Nel caso in cui, per motivi eccezionali, il verbale non sia stato ancora redatto, e comunque non sia stato preparato in una versione idonea per essere presentato al Collegio, il Collegio stesso non può aver luogo.

  La riunione deve quindi essere immediatamente sciolta e riconvocata entro … giorni *.

  Il Capo d’istituto verificherà il motivo per cui il verbale non è disponibile e adotterà gli eventuali provvedimenti disciplinari.  (5)

*  Ogni scuola indicherà il termine più conveniente.

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Comma terzo

  Le disposizioni di cui al comma precedente (secondo) non si applicano nel caso in cui tra un Collegio e quello successivo passino meno di trenta giorni.

  In questo caso la riunione può svolgersi regolarmente, pur in assenza del verbale relativo all’ultimo Collegio.

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Comma quarto

   Il verbale dev’essere letto integralmente, in ogni parte e in ciascun punto.

      La lettura del documento deve avvenire lentamente, con voce forte e chiara e scandendo bene le parole.

   Se richiesto, il verbalizzante deve tornare su quanto ha già letto e ripetere, astenendosi da ogni commento.

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Comma quinto

   Il docente che non è d'accordo sul modo in cui è stato verbalizzato un suo intervento nella seduta precedente può chiedere che il verbale medesimo venga corretto con le osservazioni che egli presenta al riguardo  (6) .

   Il docente che avanza tale richiesta ha l’obbligo di precisare se ha già seguito la procedura di cui al precedente articolo 1 (comma primo).

   Nel caso in cui egli non abbia seguito la suddetta procedura, la sua richiesta di precisazioni in sede di Collegio deve ritenersi automaticamente respinta.

   Nel caso invece in cui egli abbia seguito la suddetta procedura ma non si ritenga soddisfatto delle correzioni apportate dal segretario verbalizzante prima del Collegio, il medesimo segretario verbalizzante della seduta in corso ha l'obbligo di trascrivere le parole del docente, parole che saranno inserite appunto nel verbale della seduta in corso.

   Conclusa l'operazione, il verbalizzante  -a richiesta del docente-  ha altresì l'obbligo di rileggere lentamente, con voce forte e chiara e scandendo bene le parole, quanto ha scritto circa le precisazioni del docente medesimo, modificando eventualmente il testo fino a quando il docente interessato non esprima la sua piena approvazione sul modo in cui sono state verbalizzate le sue parole.

   Le operazioni di cui al presente comma quinto non possono durare, complessivamente, più di venti minuti. I docenti di cui al quarto capoverso di questo medesimo comma quinto che non riescono ad esporre le loro precisazioni possono far verbalizzare che si riservano di trasmettere al segretario verbalizzante della seduta in corso una breve memoria scritta. Il documento non dovrà superare le due cartelle dattiloscritte e la sua trasmissione dovrà avvenire entro cinque giorni dalla data della riunione in corso.

Il documento andrà protocollato.

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Comma sesto

   E' fatto divieto assoluto ai docenti  (e quindi anche al verbalizzante), nonché al presidente della riunione, di opporsi alla procedura di cui al comma quinto. 

   Allo stesso modo, è fatto divieto a chiunque di esprimere valutazioni o giudizi critici circa le precisazioni che si stanno formulando  (o dettando)  al verbalizzante.

   Il docente che tenterà, con discorsi ostruzionistici o, addirittura, con atteggiamenti provocatori, di impedire la procedura che è stata appena esposta, verrà richiamato dal presidente. Del richiamo sarà fatta immediata verbalizzazione. A seconda della gravità dell'atteggiamento assunto in aula, al richiamo potrà seguire una nota scritta da parte della presidenza.

  Al termine della fase di trascrizione delle note di chiarimento, ogni docente che ne faccia richiesta può comunque far verbalizzare le sue osservazioni  (critiche, ma anche di consenso)  circa le precisazioni che il collega ha fatto appena riportare nel verbale della seduta in corso.

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Comma settimo

    E' fatto divieto assoluto ai docenti e al presidente del Collegio di assumere, nei confronti dei vari componenti la riunione, atteggiamenti ingiuriosi, di scherno o lesivi dell'onorabilità del soggetto.

   E' consentita comunque l'espressione di giudizi critici motivati sui singoli docenti, fatto salvo il diritto del docente a cui sia stata rivolta una critica di rispondere e di far verbalizzare le sue osservazioni.

   Dell'esecuzione di questa norma, e della sua perfetta fedeltà al testo, è responsabile il vicario, assistito da una commissione predisposta ad hoc.

   Ad ogni infrazione riscontrata seguirà immediata verbalizzazione e per essa sarà adottato opportuno provvedimento sanzionatorio.

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Comma ottavo

  Alla lettura del verbale e alla votazione sul medesimo non possono essere riservati, complessivamente, più di sessanta minuti.

  Se entro questo termine il verbale non viene letto e approvato integralmente, il presidente del Collegio dichiara aggiornata la riunione e la scioglie.

  Il Capo d’istituto riconvocherà il Collegio in data da definire.

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NOTE

(1)

        Il verbale dev’essere redatto da uno dei collaboratori della presidenza, a turno.
        In casi eccezionali l’incarico può essere assolto da un volontario, che comunque faccia sempre parte del Collegio e che sappia scrivere (per esempio un docente d’Italiano o proveniente comunque da una facoltà umanistica). La disponibilità da parte del volontario dev’essere comunicata al Collegio dal presidente all’inizio della riunione.
        E' evidente che questa funzione dovrà essere incentivata (il numero di ore considerate per la stesura e la pubblicizzazione di ogni verbale non dovrà essere inferiore a venti, fino ad un massimo di cento ore).

(2)

        E quindi anche di quelli che erano assenti al Collegio.

(3)

        La consultazione del verbale può avvenire soltanto nei locali dell'istituto  (vicepresidenza; sala docenti; aula, senza alunni). In nessun caso il verbale può lasciare i locali della scuola.

(4)

        In sua assenza la lettura del verbale può essere effettuata dal segretario della riunione in corso.

(5)

        Nell'eventualità in cui il docente responsabile della mancata redazione del verbale non sia in grado di addurre motivi sufficientemente validi a discolpa della sua mancanza, egli potrebbe essere tenuto a svolgere attività extra di servizio per un numero di ore pari a quello della durata preventiva del Collegio stesso.

(6)

        La richiesta di correzione può riguardare anche discorsi o fatti che non coinvolgono il soggetto che prende la parola.
        In questo secondo caso, però, la richiesta è valida solo se sostenuta da un minimo di cinque docenti, i quali, a loro volta, devono indicare un loro portavoce.  E' questo portavoce che potrà avanzare richieste di modifica di punti del verbale che non lo coinvol-gono direttamente.


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