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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/22
Domande e Risposte sulla RSU

Le sarei grata se sapesse dirmi de devo rivolgermi al giudice di pace o al giudice del lavoro per il mancato pagamento di un progetto scolastico da me ideato e realizzato. Originariamente il progetto prevedeva un monte ore da dividere tra me ed un collega che non ha mai partecipato, prova ne è il registro delle firme. Il D.S. sostiene che a me spetta solo la metà del progetto perchè così era stato deliberato. Secondo questa teoria sarei stata così "ingenua" da accollarmi l'intero monte ore pur di portare avanti il progetto e concluderlo con una rappresentazione teatrale a cui hanno presenziato colleghi e vicepreside! Purtroppo nel settembre successivo il D.S. è cambiato per lo sdoppiamento dell'istituto e ancora non ho capito perchè la mia situazione deve essere gestita dal dirigente dell'altro istituto. Grazie per la paziente e cortese attenzione.

Ma lei ha ricevuto formale lettera di incarico che la autorizzava a svolgere il doppio delle ore previste? Così non fosse, non sarebbe facile ottenere la giusta mercede neanche dal tribunale di Strasburgo!

Assemblee studentesche ed equivoci. La nota ministeriale sembrerebbe molto chiara e univoca nell'interpretazione: c'è obbligo di servizio per i docenti e di presenza per gli alunni solo nelle tipologie di assemblee evidenziate; tuttavia diversi d.s. ( in provincia dell'Aquila) hanno interpretato tale nota a rovescio, imponendo la presenza a scuola dei docenti per tutto l'orario di servizio anche per le assemblee 'normali' , senza prevedere invece l'obbligatorietà della presenza degli alunni. Inoltre anche prima della data di emanazione della suddetta nota dai d.s. è sempre stata negata la verità del fatto che "quando le attività didattiche sono sospese non possono essere imposti obblighi di presenza al personale docente"; tale affermazione in effetti non compare esplicitamente nelle varie norme che regolano le assemblee studentesche. C'è qualcuno che può fare chiarezza su tale argomento?

Risulta in effetti che in molti istituti, a seguito della nota MIUR prot. 4733/A3 del 26 novembre u.s., i dirigenti scolastici impongano la presenza a scuola di tutti i docenti secondo il loro normale orario di servizio durante lo svolgimento dell’assemblea d’istituto degli studenti, prevista, come è noto, dagli artt. 12 e sg. del d. l.vo 297/94. Val la pena qui di ricordare che la legge consente agli insegnanti che lo desiderino la partecipazione alle assemblee di istituto, senza porre a loro carico alcun obbligo, neanche rispetto alla semplice vigilanza, che deve essere garantita dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Chiara a riguardo la nota 3 maggio 1979, n. 565, seguita dalla nota 18 luglio 1979, n. 2317 e dalla C.M. 27 dicembre 1979, n. 312, esaustiva dell’argomento ed applicativa degli artt. 42 e sg. del DPR 416/74, poi confluiti in quelli del testo unico ricordati. Che i giorni destinati alle assemblee di istituto rientrino a pieno titolo nei 200 previsti dall’art. 74, comma 3 del d. l.vo 297/94, come lo stesso MIUR esplicitamente riconosce, smentendo l’orientamento espresso dal suo stesso Ufficio legislativo solo qualche mese fa, nulla modifica circa gli obblighi di servizio del personale, che sono disciplinati dal CCNL in vigore, il quale non prevede la presenza a scuola di quello docente in assenza di attività programmate.

Gent.mo dott Santoro, in risposta ad una mia email Lei mi ha detto al riguardo dell'astensione facoltativa che: "I primi 30 giorni calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100% a prescindere dal momento in cui si fruiscono (quindi anche dopo il terzo anno e purché entro l'ottavo). Il rimanente periodo, fino a 6 mesi complessivi e (in questo caso) fino a 3 anni di età del bambino al 30%. Il periodo eventualmente fruito oltre il 3° anno ed entro l'8°, non dà diritto ad alcuna retribuzione. Fanno eccezione i redditi più bassi (il limite fissato nel 2000 è a L. 23.429.250 annui). In questo caso è mantenuto il trattamento al 30% anche oltre il 3° anno di età. Oltre i 30 giorni retribuiti per intero, i periodi di astensione riducono le ferie e la tredicesima"; mentre mi risultava che: i primi 30 giorni retribuiti al 100% fossero usufruibili fino al terzo anno di vita del bambino. Da dove deriva la sua affermazione (circolari, CCNL, o che altro)? Questo solo per avere una documentazione da presentare alla Ragioneria. Ancora grazie per l'immenso aiuto che come sempre mi fornisce.

Il contratto 2000-2001 sul secondo biennio economico (art. 11, oggi art. 12 CCNL 24.7.03) ha affrontato il tema dei congedi parentali in quanto una nuova legge, la n. 53/2000, ha disciplinato compiutamente tale materia ed in particolare la tutela della maternità. Le novità introdotte dalla legge hanno reso necessario adeguare le norme contrattuali che, di norma, tendono ad estendere eventuali benefici e trattamenti economici rispetto a quanto definito per tutti dalla legge stessa. Le parti (Aran e Sindacati firmatari Cgil, Cisl e Uil scuola) con il nuovo contratto hanno inteso recepire il principio della legge, la quale non fa distinzione tra tipologie di lavoratrici e lavoratori, e superare quindi il diverso trattamento tra rapporto a tempo indeterminato e determinato. Si tratta di un grande risultato per il personale supplente, perché il nuovo contratto equipara tutto il personale e riconosce quindi un trattamento di miglior favore. In sintesi, in materia di tutela della maternità, con il nuovo contratto:
- si afferma, a premessa di tutto, che si applicano le vigenti disposizioni di legge di tutela della maternità (L. 1204/71 come modificata e integrata dalle leggi n. 903/77 e 53/2000);
- l’art. 11 del nuovo contratto ha superato il comma 7 dell’art. 21 del contratto ‘95 (riguardante il personale a tempo indeterminato) e il comma 16 dell’art. 25 sempre del contratto ‘95 (per il personale a tempo determinato);
- in tutti i passaggi dell’art. 11 del nuovo contratto si parla sempre di “lavoratrici e lavoratori” al pari della legge, senza più alcun riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro;
- alla lavoratrice madre (e al lavoratore padre nel caso previsto all’art. 6 bis della legge 903/77) spetta l’intera retribuzione nel periodo di astensione obbligatoria e non più, quindi, l’80% per i supplenti (comma 3);
- nell’ambito dei 6 mesi di astensione facoltativa (che la nuova legge consente entro i primi 8 anni di vita) per ciascun genitore fino ad un massimo di 10 complessivi (che possono diventare 7 per il padre, se il permesso è fruito per almeno 3 mesi continuativi e quindi fino a 11 mesi complessivi) i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, sono retribuiti al 100% (comma 5). In precedenza, ai supplenti, era riconosciuto solo il trattamento al 30% previsto dalla legge per tutti. Ora, oltre ai primi 30 giorni al 100%, rimane il trattamento al 30% per il restante periodo a condizione che l’astensione sia fruita entro i primi 3 anni di vita;
- successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento del terzo anno di vita del/la bambino/a, sono riconosciuti complessivamente per entrambi i genitori 30 giorni l’anno retribuiti per intero in caso di malattia. In precedenza tale possibilità era limitata sempre a 30 giorni l’anno, ma solo per il secondo e terzo anno di vita. Inoltre i supplenti non avevano diritto ad alcuna retribuzione (perché la legge non lo prevede) mentre ora sì (comma 6);
- sia i periodi di astensione facoltativa che i periodi di assenza per malattia del/la bambino/a comprendono i giorni festivi che ricadono all’interno. Anche in caso di fruizione frazionata si computano i giorni festivi tra due periodi successivi, a meno che tali periodi non siano intervallati dal ritorno effettivo al lavoro della lavoratrice e del lavoratore (comma 7);
- la richiesta di astensione facoltativa, anche frazionata, deve essere inoltrata con un termine minimo di preavviso di 15 giorni. Tale termine vale anche in caso di proroga. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali si può derogare e presentare domanda entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro (commi 8 e 9);
- in caso di parto plurimo, i periodi di riduzione di orario (riposo) per allattamento sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.
Tutte le norme di legge più favorevoli sono fatte salve.

Gentile professore, vorrei sapere quali sono le sanzioni previste per i docenti in caso di ritardi nell'entrata a scuola.

Il rimprovero verbale, come assaggio.

Sa dirmi anche in quale legge o regolamento è contemplata questa materia?

Nel testo unico (d. l.vo 297/94).

GRAZIE NUOVAMENTE PER LA SUA DISPONIBILITA', E' COSA MOLTO GRADITA. IO NON SONO RIUSCITA A LEGGERE NULLA SULL'ARGOMENTO "AUDITRICE SCUOLA". SONO AL CORRENTE CHE IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DOVE MIA FIGLIA DOVREBBE ESSERE AUDITRICE, NON E' D'ACCORDO. QUINDI BOCCIERA' SICURAMENTE LA MIA DOMANDA. ECCO PERCHE' STO CERCANDO DI CONOSCERE LE REGOLE, LE DIRETTIVE O COME E' REGOLATA LA LEGGE SULL'AUDITRICE. MI AFFIDO A LEI, GRAZIE

L'art. 171 del T.U. 5 febbraio 1928, n. 577, stabilisce quanto segue: "L'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età è obbligatoria. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l'età di sei anni". L'attributo di "regolare", aggiunto ad "allievo" nel secondo comma dell'articolo sopra riportato, è stato interpretato da alcuni studiosi della legislazione scolastica in senso estensivo dei limiti di età stabiliti dalla norma per l'iscrizione alla prima classe elementare, si da consentire l'ammissione a tale classe anche a bambini in età inferiore ai sei anni (perchè ritenuti particolarmente precoci sul piano dell'apprendimento o per altri motivi). E' nata, così, la figura dell'"uditore", cioè di bambini ammessi alla frequenza della prima classe, ma non regolarmente iscritti. Preciso che in molte risposte a quesiti avanzati in merito alla questione dai provveditori agli studi ed ogni qualvolta è venuto a conoscenza della presenza di alunni di età inferiore ai sei anni nelle prime classi di scuola elementare, il ministero ha ribadito che l'ammissione stessa è illegittima ed ha invitato i provveditori interessati alla immediata eliminazione della irregolarità. Naturalmente la materia è stata oggi rivista alla luce di quanto prevede la legge 53/03 circa l'anticipo dell'iscrizione, che trova una sua prima applicazione nella CM 2/04, che anticipa però contenuti non ancora definiti compiutamente dal punto di visto normativo.

Gentile prof. Santoro, sono insegnante di italiano e latino ancora alla prime esperienze. Torno a disturbarla, questa volta, per soddisfare una mia curiosità: la giornata libera è un diritto del docente o una "gentile" concessione del D.S. in virtù di necessità di orario scolastico?

Non è un diritto sulla base del contratto nazionale, ma lo potrebbe diventare se previsto nella contrattazione di scuola.

Sono stato immesso in ruolo 2 anni fa (Italiano alle medie) e ho dovuto fare la domanda di ricostruzione di carriera.  Per questa ricostruzione vale anche il servizio prestato prima del conseguimento della Laurea?

No.

Questo servizio era insegnamento di religione e qualcuno mi ha detto che c'è bisogno di aver prestato servizio su cattedra completa, è vero?

Per insegnare religione cattolica non è previsto il possesso della laurea, in verità. Non è neanche necessario, ai fini della ricostruzione, che il servizio sia prestato su cattedra intera, ma per almeno 180 giorni in un anno scolastico.

Avendo prestato servizio per insegnamento della religione, c'era bisogno dell'incarico per un periodo che va dal primo settembre al 31 agosto dell'anno successivo, oppure bastavano i 180 giorni?

180 giorni oppure servizio continuativo dal 1 febbraio fino alla fine dell'anno scolastico.

Su alcuni certificati di servizio manca la dizione con designazione della curia, questo puó essere un impedimento (anche se ricordo che tale designazione c'era)?

No.

Mi è stato inoltre richiesta sempre per la ricostruzione la copia del foglio matricolare del servizio militare, la copia foglio di congedo illimitato è la stessa cosa?

No.

Buongiorno, ho trovato il suo indirizzo di posta girando per vari siti/forum sulla scuola. Le scrivo perche' avevo bisogno di un'informazione. Come funziona il calcolo dei giorni di licenza matrimoniale per una insegnate delle scuole medie (che, per esempio, si sposa di sabato)?

I quindici giorni continuativi devono ricomprendere il giorno delle nozze.

Gentile Santoro, quando c'è l'assemblea d'istituto che prende tutte le ore della giornata noi insegnanti dobbiamo andare o no?

No, se non ci sono attività programmate.

Le assemblee di istituto alle Superiori si possono considerare come giornate di lezione e, di conseguenza, farle rientrare nel computo dei 200 giorni di scuola?

Certamente sì.

Entrata in ruolo nell'a.s. 2001-2002, ho superato l'anno di prova nello stesso a.s. (giugno 2002), attualmente vorrei presentare domanda di ricostruzione di carriera. Dall'a.s. '97-'98 ho accumulato periodi di servizio per ciascun anno scolastico ma non ho mai raggiunto i 180 giorni. Non so dunque che cosa devo dichiarare.

Nulla.

Francamente ho molti dubbi: la segreteria della scuola presso cui presto servizio mi dice di fare 4 domande diverse comprendendo anche quella di riscatto degli anni di laurea. Aggiunge che i certificati vanno tutti presentati in originale e  che non è possibile allegare fotocopie o autocertificazioni. Le chiederei se possibile di aiutarmi ancora una volta e darmi dei chiarimenti in merito.

Faccia come le suggerisce la segreteria della scuola.

Salve. Vi chiedo cortesemente consiglio. Sono un'insegnante elementare a tempo indeterminato specialista di lingua inglese. Tengo a precisare che la mia figura è stata richiesta e inserita nell'organico funzionale di circolo per cui dovrei insegnare solo lingua inglese. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente mi ha tolto due ore di insegnamento nelle due classi prime per affidarle all'insegnante supplente annuale di classe. Personalmente ritengo illogico assegnare ore d'insegnamento della lingua inglese ad un insegnante supplente annuale e ad obbligare me (specialista) a completare l'orario di servizio insegnando altre discipline. Vi chiedo se tale procedimento è giustificato da qualche legge o se queste assegnazioni di discipline d'insegnamento sono definite arbitrariamente dal dirigente scolastico.

Si tratta secondo me di una decisione arbitraria del dirigente, dal momento che lei è stata inserita nell'organico sulla base di una quantificazione precisa delle ore di lingua.

Sono preoccupata. Se tale procedimento dovesse essere adottato nuovamente il prossimo anno scolastico (anche in prospettiva del nuovo decreto Moratti), cosa posso fare e come?

Ricorra contro gli abusi.

Sono una insegnante di scuola dell'infanzia, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo dove presto servizio alla mia domanda di lettura del verbale del collegio dei docenti rispondeva che per "risparmiare" tempo "come sempre" lo avrebbe affisso all'albo per cinque giorni in modo che chiunque fosse stato interessato avrebbe potuto prenderne visione. A supporto di quanto affermava sosteneva che la procedura non è più quella di una volta ma è "uguale a quella seguita per il consiglio comunale". Potrei avere un vostro parere in merito? Se, come penso, il verbale si deve leggere e non affiggere all'albo potreste indicarmi la normativa di riferimento?

Spetta al regolamento di funzionamento dell'organo collegiale stabilire questi aspetti.

Salve, vi sto scrivendo perchè non ho ancora capito, ne prendo atto, come sarò impiegata o riciclata nella scuola media a causa della riforma Moratti. Ho chiesto ai sindacati, a colleghi, alla dirigente scolastica... ma nessuno ha le idee chiare, anzi ho avuto notizie non solo confuse ma contradditorie e anche allarmanti. Mi spiego: insegno matematica, scienze e alfabetizzazione informatica, è vero che avrò meno ore per classe (al posto delle sei)? Non dovrò insegnare più informatica? Malgrado le mie specializzazioni? Mi hanno anche detto che non avrò più tre classi ma due (?) e allora come completerò le mie 18 ore? Pare che e. musicale e artistica dovranno farle di pomeriggio? Ed e. tecnica? Saranno loro ad insegnare informatica? Ma se non hanno la preparazione? Scusate la raffica di domande ma, spero di avere da voi risposte concrete, grazie, cordiali saluti

No. Nessuna risposta concreta. La materia è legata inevitabilmente alla determinazione degli organici, cosa per il momento non ancora definita.

Carissimo Pino, ancora una volta complimenti per il tuo lavoro. Nella mia scuola non ci sono ahimé accompagnatori per un viaggio d'istruzione di cinque giorni, peraltro non ancora esplicitamente approvato dal consiglio di classe. Può il dirigente scolastico, tramite ordine di servizio, obbligare gli insegnanti a svolgere tale ruolo, e dunque a compiere diversi pernottamenti fuori dalla propria casa?

No, non può.

Quale che sia la tua risposta, potresti citarmi la normativa di riferimento?

Il CCNL della scuola, il quale prevede che le attività aggiuntive di insegnamento o non insegnamento del personale docente siano prestate sulla base di una esplicita dichiarata disponibilità del personale interessato.

Vorrei sapere se un bambino che compie sei anni il 2 settembre 2004 può essere iscritto per l'anno 2004/2005 alla classe 2ª prevedendo di sostenere gli esami di ammissione. Grazie.

Ti rimando alla lettura della CM 2/04, che puoi scaricare anche dal ns. sito.

Vorrei sapere se la presenza in classe di un tirocinante della SSIS dà diritto a retribuzione e/o punteggio aggiuntivo.

Nessun punteggio aggiuntivo. Quanto al compenso la risposta è sì, qualora lo preveda la contrattazione di scuola.

Gent.ma redazione, chiedo gentilmente di voler chiarire i due dubbi seguenti, possibilmente indicando gli estremi della normativa.
1) I docenti che hanno richiesto, secondo la normativa, ore  per "permesso breve" possono essere sostituiti con insegnanti che hanno dato la disponibilità a sostituire i colleghi assenti a pagamento?

Sì.

2) I docenti vicari possono sostituire il dirigente durante gli scrutini in qualsiasi classe, intendendosi così superata la norma che lo riteneva possibile solo nelle proprie?

Sì.

Nell'attivazione di piani per l'aggiornamento del personale docente, la Scuola quale iter dovrebbe seguire nell'attribuzione dell'incarico di docenza, soprattutto relativamente alla scelta di un esperto interno o esterno, per essere sicura di seguire correttamente la normativa vigente?

La materia potrebbe essere disciplinata dal contratto di scuola sull'utilizzazione del personale.

Spettabile redazione, ho un quesito importante da proporre alla vostra attenzione: dopo aver superato l'anno di prova per il passaggio di ruolo nella classe di concorso A043 (italiano, storia e geografia nella scuola media) e avendo ottenuto successivamente il passaggio di cattedra nella cl. di concorso A051(italiano e latino nei licei), previa abilitazione, è necessario rifare l'anno di prova nonostante si vada ad insegnare "materie affini", quali suppongo siano quelle relative alle due cl. di concorso in oggetto?

Sì.

E, in caso affermativo, l'anno di prova può essere differito all'anno successivo per sopravvenuti problemi di salute che impediscano la ripresa del servizio di insegnamento?

Sì.

Vi sarei enormemente grato se potessi ottenere una risposta in tempi brevi, in quanto si tratta di una situazione urgente, e se potessi avere i riferimenti normativi.

Facciamo quello che possiamo.

Gentilissimi sono un Architetto che sta frequentando il primo anno della SSIS presso l'università dell'Aquila per la classe di concorso A033 - educazione tecnica nella scuola media. In questi giorni girano varie voci in merito alla suddetta classe di concorso: che verrà eliminata completamente, che ne rimarrà solo un'ora, ecc. sapete dirmi qualcosa in merito? Vi ringrazio anticipatamente

Le consigliamo la lettura, altamente istruttiva, del decreto legislativo 23 gennaio 2004, che può scaricare anche dal ns. sito.

Spett.le redazione sono un insegnante che vorrebbe sapere qualcosa in più rispetto al tempo da dedicare ad ogni singola disciplina nella scuola elementare (dalla prima alla quinta classe) con un'organizzazione scolastica di tempo pieno (40 h.). Dove è possibile reperire, anche, modelli di orari?

Tempo pieno? Ma se non esiste più, il tempo pieno.

Sono rappresentante di classe della prima elementare e a causa di ritardi da parte del Comune la scuola elementare non è per il momento agibile. L'anno scorso le classi delle elementari sono state spostate la prima e la seconda presso il liceo e la media e la terza la quarta e la quinta in una frazione del Comune, adducendo come motivazione il fatto che era preferibile non far viaggiare gli alunni più piccoli della prima e della seconda. Quest'anno le cose sono cambiate e gli alunni della prima devono viaggiare per una questione di moduli. Mi chiedo è lecito tutto questo? Come posso far valere i miei diritti affinchè gli alunni delle prime non siano costretti a viaggiare?

Non mi pare che lei abbia diritti da tutelare, visto che non esiste norma che impedisca agli alunni di viaggiare.

Ho la necessità di avere una risposta al quesito che segue, Vi sarei molto grata se potreste aiutarmi. Quesito: sono un’insegnante di scuola elementare con incarico annuale (01 settembre - 30 giugno), mamma di un bambino di età inferiore a tre anni, mio malgrado sono costretta ad assentarmi spesso dal lavoro a causa di una patologia di mio figlio, premesso che: la legge prevede l'assenza dal lavoro per malattia del figlio del genitore che ne fa richiesta per un periodo illimitato fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, solo i primi trenta giorni di ogni anno del bambino vengono retribuiti, per il restante periodo si ha diritto alla conservazione del posto ed al riconoscimento dei contributi figurativi, la domanda è: ho diritto al punteggio nel periodo di assenza successivo al primo mese retribuito per ogni anno del bambino, cioè nel periodo in cui non percepisco nessuna retribuzione? N. b. l'articolo 48 comma 1 della legge 151 del 2001, recita, " I PERIODI DI CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO SONO COMPUTATI NELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO ……," cosa significa?

Che sono a tutti gli effetti validi.

Su tutto scuola ho letto un trafiletto per cui è scaduta la delega al governo per l'emanazione del dlgs sugli organi collegiali territoriali. Corrisponde al vero?

Non mi risulta.

Gentile Redazione, con la presente, La prego, se può aiutarmi per il quesito di seguito elencato: premesso che una docente titolare si è assentata per motivi di salute dal 1/12/2003 al 6/2/2004 e si è provveduto a nominare una supplente (A) per il periodo di cui sopra. Il 4/12/2003 la supplente (A) è stata collocata dall'Ispettorato del Lavoro in interdizione anticipata fino all'1/2/2004 (tale periodo è sempre coperto da nomina). Per il periodo di intedizione di cui sopra è stata nominata una supplente (B). Il 15/1/2004 la supplente (A) interrompe la gravidanza per aborto, e dal 16/1/2004 il suo medico di famiglia le prescrive gg. 17 di riposo e cure fino al 1/2/2004. Desidero sapere, cortesemente,quanto segue: se per il periodo di interdizione deve essere collacata in astensione facoltativa per maternità e retribuita al 100% perchè coperta da nomina;

Perché astensione facoltativa? Deve essere posta in astensione obbligatoria.

... se per il periodo dal 16/1/2004 (interruzione della gravidanza) come può essere collacata e come può essere retribuita?

Deve essere considerata assente per malattia, e retribuita secondo quanto dispone il CCNL in questo caso.

Se al termine della supplenza (6/2/2004) la titolare proroga per un ulteriore periodo di malattia, a chi spetta la proroga, alla supplente (A) o alla supplente (B)?

Alla supplente A.

Egregio sig. Cillo, innanzitutto complimenti per il sito, completo e dettagliato. Le sarò grato se vorrà rispondere a questa mia domanda: mio figlio ha subito un infortunio a scuola elementare (rottura del perone). Per chiedere il risarcimento dei danni, posso rivolgermi alla scuola o invece devo rivolgermi al ministero della istruzione?

Alla scuola.

La autonomia scolastica comporta che la scuola possa anche andare in causa direttamente - come mi dicono - o no?

Sì.

La ringrazio in anticipo ed invio distinti saluti.

Arrivederci.

Il Ministero con la CM n. 2 del 13 gennaio 2004 ha dettato le istruzioni per l’iscrizione delle bambine e dei bambini alla scuola dell’infanzia ed alle classi di ogni ordine e grado per l’a.s. 2004/05; detta CM, però, è palesemente illegittima, avendo l’Amministrazione tentato di imporre la sua controriforma mentre era in corso l’iter per l’approvazione del primo decreto attuativo della L. 53. La Cgil Scuola, pertanto, unitamente a Cisl e Uil Scuola, ha dato mandato ai propri legali di impugnare la Circolare sulle iscrizioni. Con il ricorso notificato in data 22.01.2004, Cgil Cisl Uil Scuola, censurano l’operato dell’Amministrazione e chiedono l’annullamento della circolare previa sospensione degli effetti della stessa. In data odierna il decreto è stato approvato, ma la CM deve essere comunque dichiarata illegittima: infatti, anziché dettare istruzioni per l’iscrizione all’a.s. 2004/05 sulla base della normativa vigente, detta disposizioni in contrasto con lo schema di decreto sul ciclo primario e con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in assenza delle disposizioni attuative della L. 53 anticipa gli effetti della controriforma richiedendo alle famiglie l’iscrizione ad una scuola che non c’è.

E' così.

Chiedo di sapere se la R.L.S. nominata a maggioranza nella R.S.U. deve avere una conferma della nomina dall'assemblea dei lavoratori.

Sì.

Gentile redazione, gradirei sapere entro quale data vanno inoltrate al CSA le domande per ottenere il part-time a partire dall'a.s. 2004/2005 nell'ambito della scuola superiore e se si può fare richiesta anche per un solo anno scolastico. Ringrazio e saluto cordialmente

15 marzo.

Se possibile vorrei un chiarimento sulla riforma. Mia figlia, nata il 4.5.99 compirebbe 5 anni il 4.5.2004 e sarebbe idonea, secondo gli insegnanti della scuola privata che attualmente frequenta a iniziare il primo anno di scuola primaria in settembre. Se la iscriviamo (è una scuola paritaria) cosa può succedere con la nuova normativa? Rimane in vigore l'art. 147 T.U.? Ringrazio per una risposta, se possibile, entro i prossimi giorni.

Le consiglio la lettura della CM 2/04, che può scaricare anche dal ns. sito.

Vorrei sapere se é obbligo del docente tenere i corsi di recupero in orario pomeridiano.

No, se si configurano come prestazione aggiuntiva rispetto al suo orario d'insegnamento settimanale.

Salve, sono uno studente del quarto anno di un istituto tecnico industriale.. volevo porle una domanda riguardante la riforma Moratti.. è vero che nella riforma è compresa la modifica delle assemble d'istituto con l'obbligo di frequenza della prima ed ultima ora?

No.

Fino a un mese fa dopo la prima ora di lezione si era liberi di partecipare o meno e quindi uscire di scuola.. ma ora con la riforma tutto ciò cambierà?

La riforma non c'entra, ma invece c'entra una recente nota ministeriale, sinceramente strampalata e che puoi leggere anche sul ns. sito (Nota 26 novembre 2003).

Potrei sapere se il finanziamento statale per le scuole dell'Infanzia arriva dal Ministero alle direzioni didattiche separato da quello delle scuole elementari? Ogni anno ci si vede assegnare un fondo irrisorio per l'acquisto di materiale di facile consumo mentre alle scuole elementari vengono assegnati fondi molto più sostanziosi.... La nostra scuola dell'Infanzia ha aperto una nuova sezione e per comperare un po' di materiale di facile consumo abbiamo avuto un anticipo sul finanziamento. Abbiamo speso 150 euro circa e quando è arrivato il finanziamento per la ns.scuola,a noi (TRE sezioni) sono stati assegnati 14 euro, avendo già speso prima..... La nostra scuola ha 72 iscritti di cui almeno 16 sono stranieri. Possiamo accedere al fondo destinato alle scuole con alta affluenza di stranieri? Chi ha il fondo: la scuola stessa o vanno suddivisi per le scuole del circolo?

Tutte le scuole statali si sono viste ridurre i fondi per il funzionamento, dal momento che è obiettivo esplicito di questo governo quello di smantellare la scuola pubblica. Le poche risorse disponibili sono utilizzate dalle scuole sulla base di apposita delibera del consiglio di circolo e/o istituto.

All'inizio dell'anno scolastico il DS ci comunicò che lui stesso avrebbe preparato l'orario scolastico. Dal "Contratto Integrativo d'Istituto per l'impiego delle risorse finanziarie riferite al Fondo d'Istituto" affisso all'albo in questi giorni, ho scoperto invece che per l'elaborazione dell'orario sono state assegnate delle ore ad un docente, del quale inoltre non si fa il nome. Vorrei sapere se il DS può arrogarsi il diritto di assegnare questo incarico senza chiedere il parere del Collegio dei Docenti.

No, a meno che non lo affidi ad un suo collaboratore (tra i due che può eventualmente pagare con il fondo). Gli altri impegni aggiuntivi del personale devono essere previsti nel piano delle attività, predisposto dal dirigente ed approvato dal collegio dei docenti ai sensi dell'art. 26, 4° comma del CCNL.

Sono insegnante di scuola media. In passato mi è capitato di dover sostituire un collega della mia stessa materia nelle operazioni di scrutinio di una classe che non era la mia. Vorrei sapere se, in caso di improvvisa assenza di un docente il giorno dello scrutinio, si debba adottare ancora tale procedura. In caso affermativo da quale quale norma è regolamantata tale situazione?

Sì, si deve adottare dal momento che il consiglio di classe, in sede di scrutinio, deve essere un collegio perfetto.

Sono una insegnante di scuola media superiore, in data 26/01/2004 siamo stati chiamati a votare per un verbale di un collegio docenti datato 26/11/2003. In esso vi era descritto un diverbio tra preside e insegnante. Qualcuno, come me, adducendo il fatto che era passato troppo tempo e di non ricordare in modo esatto i termini della questione non ha ritenuto di poter votare in modo positivo. Per questo motivo tutti i “disobbedienti” sono stati oggetto di procedimento disciplinare e denunciati dal dirigente alla Procura della Repubblica per falso ideologico. E’ un comportamento legale? Come ci dobbiamo comportare? Il dirigente ha il potere legale per prendere questo provvedimento?

Il vostro dirigente è un imbecille. Portate pazienza.

Spett.le Direzione, siccome ho un problema con il preside di una scuola  relativa all' elezione del presidente del consiglio d'istituto vorrei se è possibile avere dei chiarimenti in merito il quesito è il seguente: giorni addietro è stata fatta l'elezione del presidente, consiglio al completo candidati n° 4 persone;
- il 1° candidato ottiene 7 voti;
- il 2° ed il 3° ottengono 5 voti a testa;
- il 4° 1 voto.
Viene quindi nominato presidente il primo candidato con 7 preferenze, dopo due giorni il preside comunica una nuova convocazione del consiglio per la rielezione del presidente adducendo testualmente "avendo rilevato una mancata applicazione della normativa vigente, nell'elezione del presidente del consiglio di istituto (maggioranza assoluta - maggioranza relativa) le SS.LL. sono riconvocate per giorno 5 febbraio 2004 onde ratificare o procedere alle nuove elezione del presidente". Secondo me le elezioni sono valide. Cosa ne pensate?

Art. 8, comma 6 del d. l.vo 297/94: "Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente".

Approfitto della Vs.cortesia per chiedere un chiarimento. Nell'Istituto comprensivo dove insegno si prevede, per il prossimo A.S., l'iscrizione di 56 alunni provenienti dalle elementari. Il D.S., per poter formare tre sezioni di prima media, sostiene che il numero degli alunni deve complessivamente superare le 60 unità ed è deciso a formare due sezioni di 28 alunni, non essendovi portatori di handicap. Vorrei indicazioni circa la normativa che fissa il numero massimo di alunni per ogni singola classe. Grazie e cordiali saluti.

Il MIUR non ha ancora deciso il da farsi relativamente al prossimo anno scolastico. Attendiamo nuove nei prossimi giorni.

Le collaboratrici (Bidelle) della Scuola Materna  hanno diritto alla mensa gratuita?

No.

Ed è vero che la scuola o gli Enti locali possono farsi carico di tale onere. Esiste una normativa?

Sì.

Me la potete far conoscere?

La trova nel CCNL, che riconosce tale diritto al solo personale docente impegnato nella vigilanza.

Mi scuso anticipatamente se ancora una volta mi rivolgo a lei per conoscere chiaramente le soluzioni ad un problema piuttosto serio: una insegnante di sostegno ha affidata un'alunna con disturbi comportamentali piuttosto gravi (è violenta ed aggressiva). I genitori di questa alunna insistono nel farla partecipare ad una gita di un giorno organizzata dalla scuola, ma l'insegnante non se la sente di accompagnare l'alunna. La preside afferma che l'ins. non può rifiutarsi perchè la normativa a tal proposito è cambiata (ma a quale norma si riferisce?) e che le farà un ordine di servizio scritto a cui l'ins. dovrà rispondere sempre per iscritto. Come può l'ins. tutelarsi? Fino a che punto c'è l'obbligo dell'accompagnamento? Cosa può l'ins. far valere i suoi diritti (se li ha)? Come dovrebbe rispondere per iscritto ad un eventuale ordine di servizio? Grazie

L'insegnante non può essere obbligato a svolgere nessuna attività aggiuntiva, che può essere prevista soltanto sulla base di una sua esplicita dichiarata disponibilità, così come prevede il CCNL della scuola.

Gentile Prof. Santoro, sono insegnante elementare in una sezione a tempo pieno; ho avuto dal CSA di Ancona autorizzazione ad usufruire delle "150 ore" per la frequenza di un corso di perfezionamento presso l'Università di Urbino. Ora però la mia dirigente afferma che non può mettere una supplente, ma che me la devo sbrigare io facendo cambi con la mia collega!! Se le cose stanno così, 1) cosa ho chiesto a fare le 150 ore, 2) dove sono i permessi retribuiti e 3) tocca sempre "pesare" sulle colleghe!!

A me non risulta che non può essere nominato il supplente.

Inoltre penso che mi posso scordare di chiedere permessi per preparare gli elaborati e studiare!! Mi dica che non è vero!!!!

Non so cosa c'è scritto nel suo contratto regionale sulle modalità di fruizione dei permessi.

Sono un'insegnante di matematica e fisica assunta a tempo indeterminato presso un liceo scientifico statale. Il 25 gennaio 2004 ho avuto una bambina (la data del parto prevista era il 30 gennaio). Quando dovrò rientrare a scuola? Secondo me il 1 maggio e secondo la mia segreteria il 30 aprile. Chi ha ragione?

D. l.vo 151/01, art. 16 - Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4): "1. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data,per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Se intendo usufruire di alcuni giorni di congedo parentale, dovrò comunque interrompere l'assenza rientrando alla fine del congedo obbligatorio?

No.

Gent.ma redazione, mia figlia frequenta attualmente la quarta elementare. Per il prossimo anno il Preside ha già comunicato che vi saranno solo tre quinte e non quattro com'è per le quarte attuali. Dunque procederà ad un accorpamento. In realtà incomprensibilmente la richiesta era pervenuta già quest'anno dal CSA, ma a fine ottobre, cioè ad anno scolastico già pienamente avviato e persino successivamente alla distribuzione delle cedole librarie. In seguito all'accesa protesta dei genitori il CSA ha consentito la prosecuzione delle classi per quest'anno "per garantire la continuità didattica". Tuttavia ha ordinato di provvedere comunque all'accorpamento per il prossimo anno richiamando a giustificazione di tale provvedimento il D.M. 331/98 ed il D.I. 141/99. Il fatto è che attualmente in una quarta vi sono 19 alunni, e nelle altre 18, 16, 16. Ora, le norme richiamate consentono classi formate fino ad un minimo di 10 alunni quindi non riesco a comprendere quale sia la violazione della normativa. Inoltre in due classi vi è un alunno con handicap e conseguente sostegno, ed in tal caso il D.I. 141/99 consiglia di formare classi con massimo 20 alunni. Aggiungo che fino allo scorso anno il numero complessivo degli alunni era 67 e non 69 com'è attualmente. Tuttavia il CSA ha sempre autorizzato le classi nonostante due unità in meno. Considerando anche che si tratta di classi terminali alle quali è riconosciuta particolare tutela, visto anche il particolare momento sia dal punto di vista didattico che emotivo, può ritenersi legittimo tale provvedimento? Spero di essere stata sufficientemente chiara nonostante la necessaria sinteticità. Mi auguro anche possiate suggerirci un modo per far valere le nostre ragioni.

L'unico modo per difendersi dallo scempio è non votare più Berlusconi. Non vedo altra possibilità, visto che anche per il prossimo anno sono previsti tagli alle dotazioni organiche del personale docente ed ATA della scuola, che portano inevitabilmente l'amministrazione scolastica a dover accorpare addirittura classi terminali (cosa che non si era mai vista prima) per poter rientrare nei numeri previsti dal prode Tremonti.

Vorrei cortesemente porre un quesito a cui non trovo risposta anche per il caos normativo sotto cui siamo sommersi. Le scuole paritarie (nel caso specifico una scuola materna) devono avere gli organi collegiali? Sembrerebbe di sì, secondo la legge 62 del 10 Marzo 2000. Questa legge è ancora in vigore?

Sì.

Ma quali organi collegiali?
- Il rappresentante di classe
- Il comitato dei genitori
- Il consiglio d'istituto con componente genitori
Nella scuola materna paritaria (ho verificato che lo è sul sito del MIUR) che frequenta mia figlia non c'è niente di tutto ciò!!!

Claro che sì: le scuole paritarie sono paritarie di nome, ma non di fatto, dal momento che sono libere di fare quello che credono.

Sbaglio a stupirmi?

Certo. L'Italia è governata infatti da qualche anno dalla Casa delle Libertà, che consente a ciascuno di fare un po' quello che gli pare!

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