logoc.gif (1625 byte)
presenta


rsu.gif
a cura di Pino Santoro


 

FAQ/65
Domande e Risposte sulla RSU

Gentilissimo professor Santoro, sono una insegnante di scuola materna e presto servizio in una scuola di periferia. Alcuni genitori hanno preso la cattiva abitudine di venire a prendere i bambini anche trenta-quaranta minuti oltre l'orario di servizio. Il nostro "caro" Dirigente (poiché sostiene che non possiamo affidare i bambini al personale ausiliario e a nulla sono valsi i continui inviti rivolti ai genitori affinché vengano a prendere i bambini in tempo) non vuol saperne di retribuirci le ore eccedenti che accumuliamo nel tempo, né intende farcele recuperare (neanche nelle ore di compresenza). E' corretto tutto ciò? Come dobbiamo comportarci?

Non siete tenute a svolgere attività aggiuntiva obbligatoriamente. Alla fine del turno di servizio, prendete e ve ne andate.

Vorrei chiarimenti in merito al seguente quesito: un progetto svolto in orario extracurricolare per i docenti, ma in orario curricolare per gli alunni, viene retribuito come attività aggiuntive o funzionali?

Certo.

Gentile Dott. Santoro, la pregherei di rispondere al seguente quesito, da quale voce del finanziamento scolastico si prelevano i fondi per retribuire i docenti l'indennità di missione?

Dal funzionamento.

Gentilissimo signor SANTORO, avendo conseguito i seguenti titoli di studio: diploma d’Istituto Magistrale (anno 1999) e Licenza Linguistica (anno 1998), non avendo l’abilitazione all’insegnamento, Le chiedo gentilmente se esiste un corso abilitante (oltre alla laurea in Scienze delle Formazione Primaria, essendo attualmente iscritta al corso di Laurea in ingegneria gestinonale I° livello) a cui posso o potrò partecipare e che non abbia la clausola dei 360 giorni di insegnamento maturato. Grazie

No.

Caro Prof. Santoro, il DS di una scuola superiore di Roma sostiene che per legge può chiamare un supplente solamente nel caso in cui l'assenza dell'insegnante sia di minimo giorni 16. Oltrettutto, sostiene che bisogna tener conto delle 48 ore che servono per far recapitare un telegramma al supplente che ha accettato l'incarico. Se ciò è legittimo la cattedra del titolare rimane scoperta comunque per almeno due giorni. Le sembra possibile che questo corrisponda al vero?

Sì, è così.

In pratica, se un insegnante manca per meno di 16 giorni, le sue classi rimangono scoperte, poichè non ci sono altri insegnanti a disposizione per coprire le ore vacanti.

Esatto. Così vuolse la Moratti, con buona pace di chi manda i propri figli nella scuola pubblica.

Ne deriva l'assurda circostanza che un professore che si ammala si troverebbe costretto a chiedere al medico curante di prescrivere 16 giorni di malattia quando basterebbero di meno pur di non lasciare i suoi studenti senza insegnante.

Non penso che i medici curanti, per una banale influenza, possano prescivere periodi così lunghi di convalescenza.

Vorrei sapere per cortesia se è lecito per un dirigente imporre 2 ore settimanali per ogni insegnante da svolgere a scuola per la compilazione del portfolio, la compilazione dei documenti ecc. in orario extrascolastico e se queste ore da svolgere obbligatoriamente rientrano nelle attività funzionali all'insegnamento.

Non esiste. Il dirigente non può imporre nessun impegno aggiuntivo rispetto agli obblighi di servizio.

Salve, sono un'insegnante di sostegno specializzata (diciamo alle prime armi.. sono 2 anni che insegno sul sostegno) navigando su internet ho scovato la sua rubrica e ne approfitto subito: sarò chiara e concisa.

Concisa? Ma se mi ha scritto un piccolo romanzo...

Da quest'anno sono l'insegnante di sostegno di un ragazzo con sindrome di Down che frequenta la V classe superiore che segue la programmazione differenziata. Sono riuscita  ad istaurare con lui un bel rapporto di collaborazione e pian piano sto riusciendo ad ottenere dei grandi risultati. Secondo gli insegnanti di ruolo che lo seguono dal primo anno, l'alunno in questi 2 mesi di scuola è migliorato tanto, sia nel rendimento che nei rapporti sociali (2 anni fa è stato affetto anche da una forma depressiva curata con farmaci). Purtroppo (c'è sempre un ma) la nuova insegnante di francese (3 sono le ore settimanali) non è riuscita assolutamente a farsi accettare dall'alunno in quanto il suo atteggiamento è arrogante (nonchè umiliante sia per l'alunno che, a mio avviso, per lei) pretende di farsi rispettare con la forza: insomma il ragazzo è arrivato al punto di non salutarla (e secondo me non ha tanti torti) e lei si offende: a tutti costi e con ogni forma di raccatto vuole il suo rispetto. M'insegnante cerca di coinvolgermi nelle sue forme di ricatto ma io non condivido il suo approccio metodologico! Da premettereche l'allievo tutte la mattine cmq saluta i docenti e il personale ata eccetto lei! E dell'atteggiamento dell'insegnante (è scorretta anche con altri disabili) ormai se ne sono accorti alcuni insegnanti e  bidelli. Insomma oggi sono intervenuta (dopo tante provocazioni) e con molta calma le ho consigliato che forse metodologicamente non è giusto il suo metodo e che con questa tipologia di disabilità occorrerebbe intervenire diversamente! Apriti cielo: per farla breve secondo lei sono io che sbaglio ad usare pietismo ed essere "sdlocinata" con lui e che lei continuerà così fino alla fine dell'anno!! Ha detto tante di quelle cretinate che a quel punto ho ritenuto giusto non rispondere ma l'ho invitata, poichè non l'ha ancora fatto a leggirsi tutti i fascicoli e quindi il curricolo dell'alunno per capire ciò che è giusto e ciò che non lo è! Insomma a questo punto come posso reagire? E' giusto che ne parli con la preside e poi con i genitori affinchè "sto tormento finisca" sia per l'alunno che per me? C'è qualche legge che permetta di evitare l'ora di francese in quanto l'alunno segue una programmazione differenziata? (non mi suggerisca di fargli fare inglese in quanto le 2 insegnanti hanno fatto "comunella")!
p.s. a volte basterebbe meno protagonismo e tanta dolcezza per poter andare d'accordo!

Spetta al consiglio di classe programmare l'intervento educativo. Quindi la sede in cui affrontare l'argomento è proprio quella.

Sono una docente specialista di lingua inglese nella scuola elementare, usufruisco della legge 104 - art. 3 comma 1, senza esiti di gravità, ma con invalidità superiore ai due terzi. Ho presentato istanza al dirigente scolastico chiedendogli di essere assegnata al plesso più vicino al mio domicilio, in quanto nel mio paese vi sono due plessi di scuola elementare, di cui uno situato a 10 km dal mio domicilio. Nella graduatoria d'istituto io sono l'ultima e nella contrattazione d'istituto per l'assegnazione dei docenti ai plessi è stato previso quanto segue: mantenimento ove possibile della continuità didattica; in caso di posto disponibile e o vacante, presso la sede staccata l'assegnazione della sede avverrà secondo la graduatoria d'istituto, formulata ai sensi dell'O.M. del 19-1-2005, fra tutti i docenti, dal basso; eventuali posti disponibili, perché vacanti verranno coperti utilizzando docenti che sono già in servizio presso la stessa sede; in mancanza con docenti della sede dislocata a 10 km, a richiesta e seguendo la graduatoria. Alla mia richiesta il D.S. ha risposto di aver tenuto conto del contratto d'istituto e che avrebbe potuto accontentarmi solo nel caso di posto vacante e non poteva altresi' effettuare uno scambio. Chiedo ancora poteva il contratto d'istituto non prendere in considerazione quanto previsto dalla legge 104?

Sì.

In una Direzione Didattica le ore di sostizuzione colleghi assenti (ore a pagamento) non venivano finanziate dal C.S.A. Da quest'anno 2005/2006 il C.S.A. le eventuali ore prestate a pagamento le finanzia. Le chiedevo in che misura vanno liquidate. Esempio un'ora a pagamento a cosa corrisponde.

Vengono liquidate come ore eccedenti, ai sensi di quanto dispone il CCNL in vigore, che per altro fa riferimento all'art. 70 del CCNL 4 agosto 1995.

Gent.ma redazione vorrei porle un quesito che in questi giorni sta facendo discutere molti miei colleghi insegnanti. E' possibile assegnare come credito scolastico il punteggio minimo, relativo alla banda di oscillazione di appartenenza, a studenti che durante l'anno scolastico hanno totalizzato un numero di assenze superiore a 20 giorni? Ciò per decisione del collegio docenti facendo riferimento al DPR 323/98 art. 11.2. La frequenza non fa parte del comportamento e, per questo motivo non può influire sulla valutazione del profitto, come da statuto degli studenti? Inoltre il DPR sopra citato è precedente al DPR 8399 che va ad abrogare le parole "e ad otto decimi in condotta" nell'art. 193 comma 1, quindi la condotta non fa media! Le sarei immensamente grata se volesse aiutarmi a chiarire questa situazione.

Bisognerà fare i conti anche con quanto stabilisce la Moratti (vedi d. l.vo 226/2005, art. 13, comma 3). Comunque per il momento la condotta non fa media.

Sono un'insegnante e vorrei sapere quanto segue: esiste un specifica normativa circa la possibilità da parte di un alunno di cambiare sezione durante il corso dell'anno scolastico oppure la decisione ricade nell'ambito dell'autonomia didattica? in quest'ultimo caso a chi spetta la decisione finale? quanto peso va dato alle motivazioni addotte dall'alunno?

Spetta al preside consentire lo spostamento.

Sono un insegnante tecnico-pratico addetto all'ufficio tecnico. Vorrei sapere se esiste documentazione che contenga i compiti e l'impegno orario settimanale dell'insegnante tecnico-pratico addetto all'ufficio tecnico.

Spetta al dirigente definirlo, in sede di predisposizione del piano annuale delle attività.

Si chiede cortesemente un parere rispetto al presente quesito: fino ad ora, il Collegio dei Docenti si è astenuto dal deliberare sia la nomina del tutor, stante il nodo contrattuale non ancora sciolto, sia i criteri e le modalità per la compilazione del portfolio. Con la C.M. n. 84 del 10-11-05, a parere della Scrivente, risulterebbe superata la problematica e ben chiaro il dovere dell'équipe docente di elaborare il portfolio e scegliere la relativa documentazione. La risposta di Codesta autorevole Redazione, poiché esterna e più obiettiva, rispetto alla figura del Dirigente Scolastico, farebbe superare dubbi o perplessità ad alcuni docenti, che potrebbero condizionare l'esito della futura delibera, anche perché mossi da Sindacati che negano, ancora oggi, le funzioni del tutor, la sua nomina e, di conseguenza, a loro parere, anche il portfolio. La sottoscritta chiede cortesemente un'urgente risposta in merito al suddetto quesito, anche alla luce delle novità introdotte dalla già citata C.M., soprattutto se il Collegio è legittimato a deliberare il rifiuto o invece, come si ritiene, è obbligato a nominare i tutor, a individuare criteri e modalità per l'elaborazione del portfolio, alla sua compilazione e se questo compito aggiuntivo del docente tutor, che raccorda l'équipe di classe, può essere incentivato con il Fondo d'Istituto.

Cara dirigente, non esiste obbligo alcuno. La ministra può scrivere tutte le circolari che vuole: il tutor, per le implicazione di tipo contrattuale, non può infatti essere imposto né per legge, né tanto meno per circolare. O si modifica il CCNL della scuola, oppure non se ne fa nulla!

Egregio sono un assitente tecnico che è stato contattato dalla scuola in cui presta servizio per effettuare delle lezioni pomeridiane di chitarra remunerato con un contratto a parte fatto con il D.S. Questo può creare problemi?

In che senso?

Come mi devo comportare?

Per suonare la chitarra? Dipende dal genere.

Caro Pino, cercherò di essere chiara e breve nell'esporre il mio interrogativo e perplessità. Insegno in una scuola primaria con contratto a tempo indeterminato e per la prima volta nella carriera ho "chiesto" un giorno di malattia per visita specialistica (accertamenti presso l'A.S.L.) e un altro, (purtroppo  per me) sarò costretta a richiederlo fra una settimana per ulteriori accertamenti. Bene!...? Mi è stato detto che dovrò recuperare tutte le ore previste nella giornata specifica... pur non avendo chiesto un permesso, ma un giorno di malattia, ciò anche in seguito a precisazioni fatte dai revisori dei conti. Ti sarei davvero grata se mi illuminassi al riguardo, magari con i dovuti riferimenti a leggi o circolari "esplicative", anche se ritengo che la legge vada eseguita e non "interpretata" in base alla volontà o alla necessità del momento. Ti ringrazio di cuore.

Cosa c'entrano i revisori dei conti? Sono cose dell'altro mondo. Presenta la richiesta e documentala. Di altro non ti curare.

Gentile Prof. Santoro, ritengo che un docente di scuola primaria assegnato all'istituto per sole 10 ore e con il rimanente delle ore assegnato all'università quale revisore di tirocinio per il corso di laurea in Scienze dell'Educazione non possa, ai sensi dell'art. 37 - CCNI  1999, chiedere l'assegnazione dell'incarico di funzione strumentale in quanto docente ad orario parziale. Vi è un nuovo orientamento sulla questione?

Sì, visto che le funzioni obiettivo non esistono più.

PREMETTENDO CHE DA UN CONTROLLO SULLE ORE SCOLASTICHE E' EMERSO CHE MANCAVANO 40 ORE DA DISTRIBUIRE NEL CORSO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA GIA' INIZIATA. DOMANDA: PUO' IL DIRIGENTE SCOLASTICO DI UN COMPRENSORIO CAMBIARE A META' NOVEMBRE LA DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO STESSO PER RECUPERARE LE 40 ORE COSTRINGENDO I RAGAZZI A VENIRE A SCUOLA PER 8 SABATI (5X8=40 ORE CIRCA) - SI PRECISA CHE NELLA SCUOLA OVE SI SVOLGE IL CASO NON SI VA IL SABATO. RIFLESSIONI DEI GENITORI E DEL PRESIDENTE CDI: TALE DECISIONE PUO' ESSERE PRESA SULLA BASE DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DAL PRESIDE IN PRIMA PERSONA SENZA AVERE AVUTO L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA STESSA. (si precisa che tale comunicazione è stata data direttamente dal Preside all'assemblea dei genitori ed insegnanti senza concedere la facoltà al dialogo). OPPURE: UNA DECISIONE DEL GENERE DEVE ESSERE PRESA ESCLUSIVAMENTE DOPO L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO; PUO' IL PRESIDE IMPORRE (VISTO CHE HA IMPOSTO TALE COSA CON DECORRENZA DA QUESTO SABATO) SENZA TALE APPROVAZIONE? HO CHIESTO IN QUALITA' DI PRESIDENTE UN CONSIGLIO STRAORDINARIO PER TALE PROBLEMA MA: IL PRESIDE CERCA DI PRENDERE TEMPO E NON SEMBRA D'ACCORDO IN TALE NOSTRA DECISIONE; ABBIAMO CHIESTO DI REVOCARE LA LEZIONE DI SABATO E LUI HA DETTO "NO" CHE NON ERA POSSIBILE PERCHE' ....... (IN REALTA' PERCHE' DICE DI AVERE FACOLTA' A DISTRIBUIRE L'ORARIO SCOLASTICO COME LE PARE E PIACE L'IMPORTANTE E' GARANTIRE LA TOTALITA' DELLE ORE). VORREI SAPERE COSA FARE POICHE' SE DA UNA PARTE I GENITORI VOGLIONO IL CONSIGLIO D'ISTITUTO PER L'APPROVAZIONE DALL'ALTRA IL PRESIDE DICE DI AVERNE FACOLTA' A COMPORTARSI COSI' ..... ED IO SONO IN MEZZO!!! HO CHIESTO UN INCONTRO TRA GENITORI E PRESIDE PER LA P.SETTIMANA - E' INTENZIONATO A CONCEDERLO PER AVERE UN PUNTO D'INCONTRO ... MA QUESTA COSA E' SUFFICIENTE PER RISOLVERE IL PROBLEMA? MI CONSIGLI PER CORTESIA.

Cosa vuole che le dica? Cosa c'è scritto nel POF? Parta da lì.

Gent.mo Prof. Santoro, può essere compatible un contratto d'opera tra un direttore SGA e una scuola privata per svolgere ore di aggiornamento in qualità di relatore e rivolte al personale assistente amministrativo statale? Ovviamente con l'autorizzazione della scuola di titolarità del DSGA. Grazie sempre per la sua disponibilità.

Veda l'art. 53 del d. l.vo 165/2001.

Sono stato da poco dichiarato, da parte della commissione medica preposta, permanentemente inidoneo all'insegnamento. So che posso chiedere di essere utilizzato in altri compiti (biblioteche ed altro...). Mi è stato detto che posso anche dichiarare di non voler essere utilizzato in altri compiti; ed in questo caso dovrei essere posto in breve tempo in pensione. Ma quanto tempo ho per decidere? Se è vero che sono (o dovrei) essere posto in assenza per malattia d'ufficio, chi prende questa decisione? Dovrei ricevere in merito una comunicazione scritta? Infine, corrisponde a verità questa terza opzione? Non comunico niente alla amministrazione, e questa dovrebbe attendere fino a un massimo di 18 mesi (nell'ultimo triennio) prima di "licenziarmi".

Se non ha bisogno di lavorare, chieda di essere collocato in quiescenza, sempre che ne abbia i requisiti, visto che non è stato considerato permanentemente inidoneo ad ogni proficuo lavoro.

Sono una insegnante di scuola media. Il mio orario definitivo  prevede, fino a febbraio, il giovedì mattina totalmente libero: prendo servizio alle 13,20. Ho organizzato pertanto molte cose da  fare la mattina del giovedì.. (tutte spiacevoli, purtroppo, del genere ‘sanitario’, riguardante i miei vecchi; però forse questo non ha importanza... potrei essermi iscritta a un corso di danza latino-americana, avendo pagato in anticipo le mie lezioni). Ricevo il 16 novembre  un ordine di servizio per il prossimo giovedì: devo lavorare di mattino, anziché di pomeriggio. Ritengo legittimo rifiutarmi. Dopo una lunga discussione, mi  si risponde che va bene… vuol dire che recupererò… ritengo di non dover recuperare niente. Resto – com’è ovvio - a disposizione della scuola per tutto il tempo del mio servizio; se la scuola fosse inagibile, per qualsiasi ragione, la cosa non può ricascare a mio danno: io ho diritto ad avere un orario di servizio stabile. Se così non fosse, ogni insegnante dovrebbe ritenersi sempre in ‘potenziale servizio’. ...cosa che, ovviamente, è un paradosso giuridico. Almeno a me sembra così…(altro è, naturalmente, un accordo tra ambo le parti…può essere che  a un docente non dia alcun fastidio uno spostamento di orario, magari sia addirittura gradito! In questo caso va addirittura meglio per tutti). Grazie se  - chi sa - mi illuminerà, chiarendomi se ho ragione o torto.

Non ritengo che lei abbia ragione. L'orario di servizio può subire modifiche, pur essendo un regime orario definito.

Preg.mo Dott. Santoro, sono stata assunta quale "DOCENTE DI CONVERSAZIONE" madrelingua russa a tempo determinato in una scuola media superiore. Lavoro un'ora la settimana in compresenza con l'insegnante italiana curricolare. Lei insiste a darmi ordini su cosa fare. Preferisce che io chiarisca in italiano i suoi numerosi dubbi grammaticali. Se cerco di fare conversazione in lingua russa, mi interrompe continuamente. Ma questa non e' forse la mia ora che io devo gestire in autonomia e lei, casomai, deve intervenire solo se richiesta da me o, casomai, in aiuto degli studenti? C'e' un mansonario regolamentato giuridicamente?

Mi scusi, ma cosa c'entra la compresenza con l'insegnante di italiano, visto che lei è una conversatrice di russo?

Sono una assistente amministrativa di ruolo, nella ns. istituzione scolastica nessun ATA si vuole candidare. E' obbligatorio dare la candidatura o ci si può rifiutare??? La ns. DSGA ha detto no mi obbligate a farlo con la forza!! Vi prego rispondetemi urgentemente!!

Nessuna forza. Non vorrà mica scherzare, la vs. DSGA?

Buongiorno. Come si fa a sapere quale classe di concorso insegnerà la nuova disciplina  "organizzazione e amministrazione aziendale" che si insegnerà nel  liceo tecnologico?

Non si può sapere.

Gentili signori, sono un’insegnante di ruolo della scuola secondaria superiore e ho superato l’anno di prova nel trascorso anno scolastico 2004-05. Vi scrivo perché ho il seguente problema: ho vinto una borsa di studio post-dottorato e vorrei chiedere all’Amministrazione scolastica un CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI RICERCA come espressamente previsto dalla legge n. 476 del 13/8/1984 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università - G.U. n. 229 del 21/8/1984). La legge 30/11/1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie - G.U. 14/12/1989, n. 291) ha esteso quanto disposto dalla legge n. 476 anche ai titolari di borse di studio post-dottorato ed ai beneficiari di borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria. La legge finanziaria del 23/12/1992, n. 498, art. 4, comma 2, ha ulteriormente esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio, stabilendo testualmente che "al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di Organismi o enti internazionali, si applica il disposto di cui all'art. 2 della legge 13/8/1984, n. 476". Il precetto richiamato è stato poi integralmente ripreso nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 453, comma 9).
Fin qui, nulla di oscuro. Il probleme è, però, che nella mia carriera di docente io ho già usufruito di un congedo straordinario di questo tipo (fra il 2001 e il 2004) per un’altra tipologia di borsa universitaria (ASSEGNO DI RICERCA). Vi allego per chiarezza lo schema della mia storia professionale pregressa:
TITOLI:
- laurea in Lettere classiche
- dottorato di ricerca (anno 2000);
- assegno di ricerca (annuale, rinnovato per 4 anni dal 2000 al 2004)
- vincitrice di concorso a cattedre (DDG 31.03.99): immessa in ruolo con decorrenza giuridica sett. 2000, ma con presa di servizio effettiva il 1 sett. 2001, presso il Liceo Classico “Virgilio” di Mantova;
PERIODI DI CONGEDO di cui ho già usufruito:
Ho usufruito dei seguenti periodi di congedo straordinario (senza assegni) per motivi di studio/ricerca (in tutto TRE anni):
2 ottobre 2001- 1 ottobre 2002
2 ottobre 2002- 1 ottobre 2003
2 ottobre 2003- 1 ottobre 2004
per svolgere attività di ricerca presso l’Università di Siena con ASSEGNO DI RICERCA, fattispecie esplicitamente equiparata (si veda Circol. Min. 04/11/2002 allegata) al dottorato di ricerca e pertanto soggetta alla medesima normativa che disciplina il dottorato, ovvero la legge 476 del 13/08/1984 art. 2.
Tale congedo straordinario mi è stato concesso con riferimento alla seguente normativa:
D.P.R. 3/57; D.P.R. 417/74; DL n. 297 del 16/14/1994 (Testo Unico); CCNL 1994-1997 comparto scuola. Dal 2 ottobre 2004 ho ripreso regolarmente servizio presso il Liceo Ginnasio “Piccolomini” di Siena (dove sono stata trasferita da Mantova); nello scorso giugno 2005 ho superato l’anno di formazione. Mi trovo perciò ora nella condizione di docente di ruolo confermata. La mia domanda è la seguente: avendo io ora vinto la borsa di studio post-dottorato, posso ottenere un altro congedo per motivi di ricerca? Perché, a quanto ne so, la normativa di riferimento è molto ambigua su questo punto: infatti il comma 7 dell’art. 453 (Incarichi e borse di studio) del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994 (Testo Unico/1994) sembrerebbe estendere ai congedi per borse di studio (“Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché i personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici etc.”) la stessa disciplina che vale per gli incarichi (quella stabilita nei commi precendenti 1-6) e che, in particolare, al comma 5 stabilisce che: “non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell’ultimo incarico conferito”. Se così fosse, io non potrei ottenere altro congedo prima del 1 ottobre 2007. Tuttavia, la stessa norma al comma 9 recita che: "Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476". Tale comma 9 sembra “scavalcare” le precedenti disposizioni applicando alle borse universitarie una disciplina del tutto speciale (quella della legge 476 del 1984). Cito da un articolo di interpretazione giurisprudenziale pubblicato su Internet e risalente all’anno 2000: “Il testo unico del 1994 è, in realtà, una sorta di collage che unifica, non sempre in modo coerente, varie disposizioni legislative, di diversa natura e appartenenti anche a periodi molto diversi (ad esempio nel testo unico si trovano insieme provvedimenti come il Regio decreto del 1925 e i decreti delegati del 1974). Nello specifico, i commi 1-8 del citato art. 453, sono integralmente ripresi dai commi 1-9 dell’art. 65 – Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive - del DPR 31/05/74, n. 417. Di diversa provenienza è invece il comma 9, che riprende integralmente il comma 2 dell’art. 4, della legge 23/12/92, n. 498. Il comma 9, che è successivo ai commi 1-8 sia temporalmente come disposizione legislativa di provenienza, sia fisicamente come collocazione all’interno dell’articolato, fa riferimento all’art. 2 della legge 13/08/84, n. 476, che recita: "Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza". Quindi, il personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali è collocato in congedo straordinario senza assegni a domanda, e cioè in modo automatico, con mera ricognizione formale da parte dell’amministrazione. Il congedo senza assegni è dunque un diritto del pubblico dipendente assegnatario della borsa, e non una autorizzazione soggetta a restrizioni. In particolare, è evidente che non può applicarsi il disposto di cui al comma 5 dell’art. 453 del testo unico citato.
Vi sarei davvero grata se poteste fornirmi una vostra opinione su questo. Inoltre vorrei sapere:
1. nel caso che l’Amministrazione di appartenenza non mi volesse concedere tale congedo e io dovessi pertanto rimanere al mio posto a scuola, potrei usufruire della borsa vinta comunque, cumulandola allo stipendio (come sorta di attività collaterale retribuita, posto che essa non rechi pregiudizio etc. etc.)? O le due cose sono incompatibili?
2. Altra possibile soluzione per mantenere la borsa in caso di diniego del congedo straordinario mi sembrerebbe essere quella di richiedere un’ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MOTIVI PERSONALI. Questa non ricadrebbe infatti in alcun modo sotto l a”mannaia” dei commi 5 e 7 del DPR 297/94 menzionati in precedenza (quelli che impongono l’intervallo di tre anni fra la fine dell’ultimo incarico e il successivo) in quanto non rientrerebbe nella fattispecie delle “borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici etc” e dunque sarebbe invece praticabile?

Si, in caso di diniego la strada è quella dell'aspettativa senza assegni.

Gent prof. Santoro, nel mese di novembre il DS indice un collegio docenti con (tra gli altri ) odg: criteri per individ. Funz. strum. Dopo una lapidaria premessa in cui esprime la sua allergia per le FS, propone al collegio di conferire la nomina a tutti i docenti che hanno fatto parte delle commissioni istituite a settembre, in caso contrario assegnerebbe egli stesso tali funzioni ai suoi collaboratori. Alla mia richiesta di dare a tutti i docenti l'opportunità di coprire tale incarico, inoltrando domanda e dichiarando eventuali competenze, risponde che la normativa è cambiata, che accetterebbe solo se sarà la dirigenza a valutare, che i membri delle commissioni hanno acquisito competenze in quanto tali! ecc... Alla fine si vota solo la sua prima proposta che passa con 30 favorevoli, 20 contrari 5 astenuti. Tra i favorevoli anche i circa 18 docenti delle commissioni, RSU comprese. La mia proposta non viene messa ai voti. Ti pare normale o legale tutto ciò? a quale normativa ci si può appellare e nel caso a chi denunciare tanta prepotenza. 

Vedi l'art. 30 del CCNL.

Salve, sono una docente di scuola superiore in congedo parentale. Attualmente il mio contratto prevede 13 ore di insegnamento su nomina del CSA a cui si sono aggiunte altre 2 ore su supplenza d’istituto; queste 2 ore sono disposte su 2 distinti giorni (martedì 1 ora e giovedì 1ora) mentre le altre sono concentrate negli altri giorni della settimana; i giorni lavorativi sono quindi 6. Ora, premesso che chiederò un aggiustamento dell’orario per avere almeno un giorno libero a settimana, allo stato attuale delle cose a quante ore di allattamento avrei diritto una volta rientrata a lavoro? Grazie per l’attenzione.

Un'ora al giorno.

Capita nella mia scuola che chi non sciopera deve recarsi a scuola alla prima ora per essere utilizzato anche per mera vigilanza. Nel caso non debba sostituire alcuno, torna a casa e rientra poi a scuola per coprire le sue ore. Ti sembra legale tutto ciò?

No.

Se no, a quale normativa ci si può appellare?

Al CCNL. In ogni caso se il dirigente provvede alla riarticolazione dell'orario convocando i non scioperanti a scuola tutti alla prima ora, li deve impiegare per il loro orario d'obbligo fin dalla prima ora. E' talmente logico che non mi pare che debbano essere scomodati i padri del diritto del lavoro, per affermarlo.

Gent. Prof. Santoro, il nuovo DS ha trovato le classi già formate dal DS precedente. Una prima presentava 19 maschi e tre femmine. A causa della situazione, su richiesta dei genitori (che hanno vista disattesa la loro proposta di incrementare il numero delle femmine), all'inizio dell'anno sc. le femmine sono state spostate in altra classe. Ora questa prima classe è l'unica tutta maschile dell'intera istituzione sc. Ti sembra legale tutto ciò? A quale normativa ci si può appellare?

Al regolamento di istituto, visto che la scuola gode di autonomia organizzativa.

Sono un'insegnante elementare e vorrei sapere se i colloqui individuali con i genitori fissati dal DS in due giorni, uno a novembre e l'altro ad aprile, rientrano nelle 40 ore di attività di interclasse o di qualcos'altro.

Nelle 40 dei collegi dei docenti.

Salve, complimenti per la rubrica. Quest'anno il dirigente non garantisce la continuità didattica ed educativa per gli insegnamenti e le classi dell'anno scorso per la sottoscritta. Nonostante una mia ferma opposizione, il dirigente insiste. Il dirigente non mi ha informato neanche in via informale, ma all'improvviso lo ha comunicato il 1/09/05 in sede di collegio. Alla mia richiesta scritta di motivazione, mi risponde per iscritto "per incompatibilità con la collega". Il dirigente convoca i genitori delle classi e inventa delle scuse didattiche che ai genitori piacciono molto. La verità è che la collega le ha chiesto di spostarmi da lei perchè io la turbo, mentre questa collega è particolare con tutti. Il Dirigente non vuole dire la verità ai genitori perchè la collega non vuole e l'ha minacciata che è andata da un neurologo e lei deve stare tranquilla. Mi sono assentata per dei controlli medici programmati già dal mese di giugno anche se non ho parlato con nessuno perchè sono una persona riservata. Il 12 settembre ho anche avvisato il Dirigente che mi sarei assentata e speravo che nessuno pensasse che lo avessi fatto per dispetto. Mi ha tranquillizzato di non preoccuparmi. Il Dirigente non ha nominato supplente per più di un mese e i genitori sono stati guidati dalla collega che ha chiesto il mio spostamento a muoversi. Risultato: tutte le colleghe e i genitori pensano che io abbia fatto un dispetto, due articoli sul giornale contro la maestra che impedisce con il congedo la nomina di un supplente. Sono rientrata e ho chiesto un incontro urgente con il dirigente, le RSU per chiarimenti maggiori su questa incompatibilità; se tutti quanti vogliono proteggere questa collega cosa dovrei fare? Forse un esposto alla Procura della Repubblica o è troppo?

Troppo, direi che è troppo. La cosa va chiarita all'interno della scuola, se possibile.

Caro Pino, un docente di ruolo nelle scuole superiori, già in servizio con orario di cattedra, può vedersi attribuire, con il suo consenso, altre sei ore aggiuntive di insegnamento su un altro docente che beneficia della riduzione oraria, per allattamento o per mandato amministrativo, per un periodo continuativo di tre mesi (e quindi non fino al termine dell'attività didattica)?

Sì.

In caso affermativo, la nomina deve essere considerata come supplenza breve e saltuaria a tutti gli effetti?

No.

Inoltre, la retribuzione deve essere corrisposta come stipendio oppure come ore eccedenti per le ore effettivamente prestate?

Come ore eccedenti.

Sono un docente di sostegno (scuola media), anno di straordinariato, vorrei sapere: per il conteggio dei 180 gg di servizio sono inclusi anche i gg festivi.

Sì.

Come si calcola il punteggio nelle domande di trasferimento; servizio preruolo? Abilitazione concorso ordinario? Altra abilitazione?

Vedi la tabella allegata al CCNI sulla mobilità.

Salve, volevo porle un quesito: essendo insegnante precaria, con contratto fino all'avente diritto come insegnante di sostegno, ho diritto a partecipare ad un convegno sull'autismo in orario lavorativo?

Sì.

C'è una legge o altro in merito?

Sì.

Posso considerarlo come aggiornamento?

Sì.

E quante ore abbiamo a disposizione per l'aggiornamento in tutto l'anno scolastico?

Cinque giorni.

Quali sindacati possono far parte della rsu d'istituto oltre a quelli firmatari del CCNL? Mi riferisco ai sindacati meno rappresentati quali cub scuola, cobas, gilda: chiedo: un rappresentante cub scuola può essere componente della rsu? ed uno cobas scuola?

No, non possono far parte della delegazione trattante.

Il Collegio dei docenti ha approvato un corso di aggiornamento per 20 ore obbligatorie per tutti i docenti. Il Dirigente scolastico ha successivamente deciso che a tenerlo, come formatore, sia un docente interno della scuola: desidero sapere se la designazione del formatore spetta unicamente al dirigente scolastico, se tale decisione deve essere solo approvata dal collegio o se anche il collegio ha diritto di proposta. Desidero inoltre sapere se i docenti che frequentano hanno diritto ad essere pagati per le ore di frequenza anche se il collegio non si è espresso in merito al momento dell'approvazione del corso.

No. Non hanno diritto. Quanto alle modalità di svolgimento del corso, non conosco la delibera del collegio.

Salve, vorrei sapere se posso partecipare a una riunione di collegio docenti nel pomeriggio, anche se sono in congedo per visita specialistica. Devo effettuare un controllo cardiologico in mattinata e la sera vorrei essere presente in collegio perchè ci saranno delle votazioni importanti. Ho paura che la Dirigente mi sbatta fuori, è una tipa un po' arrogante. Grazie mille.

Penso che la sbatterà fuori.

Salve sono un'educatrice (nei convitti statali di ruolo) e invalida al 55% civile, vorrei sapere se ho dirtto a congedi particolari per cure inerenti alla mia invalidità, e se è questo è regolato dall'art. 13 della Legge 638/83 di cui comunque non riesco a trovare nessuna testo.

Le mando un libello sulle assenze, così si fa una cultura.

Cortesemente: i giorni di autogestione concorrono al raggiungimento dei 200 giorni di lezione previsti dalla legge o devono essere recuperati o sottratti ai giorni di vacanza in più concessi dal Consiglio d'Istituto?

Il Consiglio di istituto non ha titolo a concedere giorni di vacanza in più, a meno che la delibera della giunta regionale non disponga in tal senso.

Quali i riferimenti normativi?

La delibera della giunta regionale sul calendario scolastico.

Ci sono delle regole affinchè l'autogestione possa definirsi tale? Se sì, quali? Possono gli studenti dichiarasi in autogestione e contemporaneamente seguire regolarmente le lezioni? I giorni di vacanza che il Consiglio d'Istituto può concedere oltre i 200 giorni di lezione, devono essere per forza deliberati e comunicati alla fine dell'a.s. precedente o al massimo entro il mese di settembre dell'anno scolastico a cui si riferiscono?

Veda risposta precedente.

Il presidente del Consiglio può pretendere di avere già dall'inizio dell'anno lo schema dei costi nel dettaglio di tutte le uscite didattiche e le visite d'istruzione previste dal Pof per poterle deliberare?

No.

Gentile redazione, sono un insegnante con contratto a tempo indeterminato. I colleghi della scuola dove insegno quest'anno mi hanno detto che in caso di sciopero, chi non aderisce deve essere presente in istituto alla prima ora di lezione indipendentemente dal proprio orario di servizio previsto per la giornata in questione. Secondo me questo è un comportamento scorretto, perchè lo sciopero serve per creare disagio. Per questo motivo sono a scriverVi per sapere da voi se la normativa vigente prevede ciò.

Sì, lo prevede.

Buongiorno signor Pino, sono titolare della cattedra di fisica 38/a in seguito al concorso del '99. Sono in aspettativa per motivi di studio come titolare di assegno di ricerca. Due domande:
1. La mia prima scuola nel decreto di concessione dell'aspettativa mi aveva scritto: "Detto periodo è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza". Mentre la nuova scuola (ho avuto un trasferimento e un rinnovo dell'assegno, per cui ho dovuto chiedere nuovamente l'aspettativa) scrive: "Detto periodo interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti". Chi ha ragione?

Se si tratta di aspettativa, la seconda scuola.

2. posso richiedere l'aspettativa per motivi di studio se vinco un posto (assunzione, non borsa di studio o assegno) da ricercatore a tempo DETERMINATO (2 anni) nell'INFN (fisica nucleare)?

Può usare quanto prevede l'art. 18 del CCNL.

Gentile dott. Santoro, sono mamma di due bambini di scuola elementare. Sin dal momento dell'iscrizione del primo (che ora è in quinta) ho dovuto constatare che il POF della scuola prevedeva che le attività di motoria e musica affiancavano un operatore esterno all'insegnante di classe, il cui costo era interamente a carico dei genitori (dietro approvazione all'unanimità). Ovviamente la professionalità dell'esperto esterno era più specifica ed i risultati didattici tangibili. E' chiaro che il pagamento delle quote fosse pagato a denti stretti da tutti, ma l'unanimità consentiva un certo potere di autonomia decisionale. Quest'anno, per "democratizzare" il sistema, il collegio docenti ha richiesto che l'approvazione all'unanimità fosse trasformata nei 2/3, e subito sono cominciati i guai. Quelle classi dove solo 1 o 2 genitori rifiutavano per principio i corsi, hanno richiesto al Ministero la legalità di questi e il Ministero ha risposto che non sa trovare una fonte normativa che ne giustifichi la presenza. Adesso io mi sento presa in giro. Quando la Legge Moratti non era in vigore (e io faccio parte del coordinamento anti...) mi si costringeva a pagare per avere un esperto in orario curricolare con competenze specifiche. Adesso ho un bambino che ha iniziato un percorso musicale che non porterà a termine ed uno che "figlio della Moratti" pur essendo stato iscritto in una sezione che doveva essere di tempo pieno frequenta un modulo allungato, dove tutte le materie sono concentrate nella mattinata e nel pomeriggio segue una rotazione di corbellerie riempitive e dove l'insegnante preposta si rifiuta, per motivi di anzianità e di salute, di fare motoria e una volta tornato a casa deve fare i compiti. La domanda è questa: i genitori della quinta vorrebbero comunque terminare il ciclo con l'esperto a pagamento per non vanificare i quattro anni precedenti. L'autonomia ce lo consente? Ma se ce lo consente deve per forza essere in orario curricolare, perchè secondo l'art. 7 del decreto lgsl. 59/2004 le attività opzionali devono essere gratuite. La ringrazio per una cortese sollecita risposta.

Secondo me non si doveva pagare prima, né si deve pagare ora. Altrimenti gli insegnanti della scuola per quale ragione dovrebbero ricevere lo stipendio?

Inviate le vostre richieste a:
Mail.gif (4196 byte)RSU@edscuola.com
 
Home Page
Altre FAQ


LE FastCounter