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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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FUTURO DEL DIRITTO D’AUTORE E POSIZIONE MONOPOLISTICA DELLE SOCIETA’ DI GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI

La maggior parte dei monopoli legali che la tradizione ci ha consegnato (ferrovie, elettricità, comunicazione…), sono stati smantellati dal diritto comunitario della concorrenza ovvero limitati ad un certo tipo di gestione delle infrastrutture o erogazione di servizi. Le Società di gestione collettive dei diritti d’autore e dei diritti collegati sono divenute ed operano negli stati come gestori monopolistici di fatto o di diritto di un servizio di amministrazione del mandato sugli interessi patrimoniali degli autori ed editori. Per il diritto comunitario della concorrenza, qualsiasi autore è un’impresa, quando non si limita ad erogare contenuti culturali gratuitamente. Anche le società di gestione collettive, a loro volta, sono imprese con un’autonoma fisionomia, non associazioni di imprese (cioè figure strumentali e serventi nell’interesse degli associati); questo tipo di servizio è qualificato dal diritto comunitario della concorrenza come “servizio imprenditoriale” in posizione di monopolio, quindi in posizione dominante. Le società di gestione collettive di diritti, proprio perché si trovano in questo stato, sono soggette ad obblighi e divieti ovviamente diversi rispetto a quelli “tradizionali” cui è tenuto un imprenditore che opera in regime di concorrenza. Ravvisata la “posizione dominante”, sono state conseguentemente individuate e sanzionate possibilità di abuso in due direzioni: l’una riguarda la posizione della società di gestione collettiva nei confronti degli stessi autori, considerati soggetti a cui le società forniscono servizi, e l’altra nei confronti degli utenti del diritto d’autore che si rivolgono alle stesse per utilizzare il prodotto culturale. Sotto il primo profilo il diritto comunitario della concorrenza ha posto dei punti fermi circa il divieto di discriminazione ed il divieto di imposizione di prezzi o condizioni ingiustificatamente gravose nei confronti degli autori; in particolare è stato sancito il divieto di imporre la cessione globale dei diritti ovvero di discriminare gli autori che intendono ricorrere all’autogestione di alcuni diritti di utilizzazione economica delle propria opera dell’ingegno. Nei confronti degli utenti finali, invece, il problema che si è posto, e che ha dato luogo ad importanti casi comunitari, è il livello dei corrispettivi richiesti da parte delle imprese in posizione dominante: queste non sono libere di formare i prezzi. Se si riesce a provare il prezzo eccessivamente gravoso, l’illecito antitrust è sicuro, e non solo come risposta ordinamentale si avrà la sanzione, ma sarà esperibile anche il rimedio civilistico per il danno subito. Ma come si fa ad affermare il prezzo eccessivamente gravoso? Dal punto di vista pratico, nei casi verificatisi, si è usato lo strumento del benchmark rispetto a mercati di confronto, spostando l’onere della prova sull’impresa di gestione collettiva dei diritti. Altro divieto, ma non assoluto, è quello della possibilità di “intese” o accordi di cooperazione tra imprese, se ed in quanto non apportino danno al buon funzionamento del mercato.

In applicazione dei “principi generali” alla base della legislazione comunitaria, in mancanza di una normativa specifica e particolareggiata in tema di accordi di cooperazione (che possa stabilire analiticamente le “intese” ammesse e quelle vietate), si è andata delineando una prima linea di valutazione degli accordi di cooperazione tra società di gestione collettiva in base alla quale quelli di rappresentanza reciproca nella gestione off-line sono considerati non restrittivi della concorrenza, consentendo agli utenti ed agli autori di rivolgersi ad uno sportello unico, semplificandone le operazioni a tutto vantaggio dell’efficienza globale del sistema. Questa dovrebbe essere la “ratio” alla base della restrizione della concorrenza conseguente alla stipula di “intese”.

La valutazione diviene più complessa se ci si pone nei confronti della gestione di diritti on-line. L’8 ottobre del 2002 la Commissione si è pronunciata, in relazione ad un accordo reciproco tra società di gestione aventi ad oggetto licenze multiterritoriali per la trasmissione “simulcast” di opere dell’ingegno protette, ritenendole compatibili con la disciplina della concorrenza. Trasmissione in simulcast significa ridiffusione simultanea via internet da parte di emittenti televisive e radiofoniche di riproduzioni fonografiche incluse nelle loro trasmissioni di segnali radiofonici e\o televisivi. Per effetto di accordi reciproci, le emittenti in simulcast potranno rivolgersi a qualsiasi società di gestione collettiva stabilita nello Spazio economico europeo al fine di ottenere una licenza multiterritoriale per la trasmissione in simulcast nei territori delle società partecipanti all’accordo. Si è quindi ritenuto che, nonostante il potenziale pregiudizio al commercio tra gli stati membri, tali accordi sarebbero in grado di promuovere il progresso tecnico ed economico soprattutto per la riduzione dell’incertezza giuridica legata all’esistenza di licenze multiterritoriali e alla creazione di un prodotto nuovo, le licenze simulcast, appunto, con conseguente incremento della produzione.  Anche se in questa decisione della Commissione vi è una valutazione comparativa degli interessi che va in questo senso, ciò non significa ammissione incondizionata della liceità di qualsivoglia accordo di cooperazione tra società di gestione collettiva di diritti.

Sul piano della normativa italiana, vi è piena armonizzazione con la disciplina comunitaria, ma problemi si pongono circa la legittimità dell’esistenza di un monopolio legale in materia di gestione collettiva di diritti d’autore, visto che l’art. 43 della Costituzione non prevede la possibilità di costituirne in assoluto, bensì solo in quanto giustificabili nell’interesse collettivo. L’unico sbocco per la loro sopravvivenza potrebbe essere quello di continuare a garantire lo “sportello unico” per autori ed utenti, anche se dubbi di legittimità permangono.

La Commissione europea nella Comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale Europeo del 2004, ha ritenuto di dover avanzare l’ipotesi di una riforma che porti a consentire sia per off che per l’on-line, un’apertura verso la concorrenza, ossia un modello in cui le società non perderebbero la loro fisionomia tradizionale sul mercato interno, ma possano agire anche oltre i confini statuali, allargando il monopolio.

Eliana Flores


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