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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Fatta la legge, cominciano le circolari. L'Asgi mette ordine tra quelle emesse dopo la Bossi-Fini

 

Sanatoria, questa sconosciuta. Le procedure di sanatoria degli immigrati sono ormai diventate un "dedalo burocratico" nel quale gli operatori del settore stanno cominciando a perdersi tra le disposizioni legislative della legge Bossi-Fini e le "circolari incrociate" con cui il ministero dell'interno e quello del welfare hanno dato le loro interpretazioni sull'applicazione di questa legge. Per fare un po’ di chiarezza in questo intricato panorama normativo l'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) ha realizzato un riepilogo ragionato, predisposto da Silvia Canciani, delle circolari emanate su aspetti specifici della regolarizzazione.
Un'attenzione particolare è stata rivolta alla questione della modifica del rapporto di lavoro, il cosiddetto "subentro", che si rende necessario quando l'immigrato in attesa di regolarizzazione cambia occupazione, o termina un contratto stagionale per iniziarne un altro, o quando viene a mancare una persona anziana seguita da una "badante".


Il primo di questi provvedimenti è datato 4 dicembre 2002, ed è la nota n. 48145/30.1.a del Ministero dell'Interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione, firmata dal capo di dipartimento Anna Maria D'Ascenzo. In questa nota si stabiliva che se la procedura di regolarizzazione si interrompe per la "perdita" del datore di lavoro, l'immigrato avrebbe comunque potuto ottenere un "permesso di soggiorno per attesa occupazione", una volta "accertata la fine del rapporto di lavoro" con la convocazione in questura dell'immigrato. Tuttavia fino alla convocazione in questura, per la quale si possono attendere anche vari mesi, il regolarizzando non poteva avviare nuovi rapporti di lavoro, rimanendo di fatto esposto al lavoro nero.


Lo scenario cambia il 16 gennaio scorso, con la circolare n. 48331/30 dello stesso dipartimento, che completa la nota del 4 dicembre specificando che presentando un certificato di morte del datore di lavoro le pratiche giacenti negli uffici postali di Roma possono essere accelerate dalla prefettura competente con una "specifica richiesta di trasmissione anticipata al centro servizi delle poste", in modo da emettere più celermente il "permesso di soggiorno per attesa occupazione". Tutto rimane fermo fino al 3 aprile, quando Anna D'Ascenzo emana una nuova circolare per conto del Dipartimento libertà civili e immigrazione del ministero dell'Interno, dichiarando la necessità di "venire incontro alle obiettive esigenze dei lavoratori stranieri licenziati o comunque rimasti senza lavoro, spesso facili preda della criminalità". La D'Ascenzo dispone la creazione in ogni prefettura di "una apposita postazione dedicata", dove trattare le pratiche degli immigrati in attesa di regolarizzazione che hanno perso il datore di lavoro per cause naturali o per l'interruzione del rapporto professionale. Secondo questa circolare per il proseguimento della pratica di regolarizzazione è sufficiente che il nuovo datore di lavoro comunichi alla prefettura la disponibilità di assumere lo straniero rimasto fino a quel momento senza impiego. Successivamente l'iter procede, lo "sportello dedicato" della prefettura sollecita a Roma l'invio della pratica in questione, e la prefettura convoca l'immigrato e il suo nuovo datore di lavoro per l'assegnazione del "contratto di soggiorno", di durata annuale.


Cosa succede nel tempo che intercorre tra il subentro del nuovo datore di lavoro e la convocazione in prefettura? Per spiegarlo è intervenuto il ministero del Welfare, con una circolare dell'8 aprile scorso in cui si stabilisce che il datore di lavoro "subentrante" deve aspettare la convocazione in prefettura per avviare un rapporto lavorativo con l'immigrato in attesa di regolarizzazione. In questo lasso di tempo, che può durare anche diverse settimane, è preclusa ogni possibilità di guadagno regolare al lavoratore immigrato che non ha più il datore di lavoro con cui aveva avviato la procedura di sanatoria. Nel testo di questa ultima circolare, emanata dalla direzione generale per l'immigrazione del ministero del Welfare e firmata da Giuseppe Maurizio Silveri, si specifica infatti che "il rapporto di lavoro non potrà pertanto avere corso, potendosi instaurare soltanto all'atto della stipula del contratto di soggiorno per lavoro".

(dal Redattore Sociale)

 

 

Documenti

 

 

Oggetto: Emersione lavoro irregolare extracomunitari - casi particolari   


 

Ai sigg. Prefetti Loro sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta della Valle D'Aosta
E. P. C.
Sigg. Questori Loro sedi


Oggetto: Emersione lavoro irregolare extracomunitari - casi particolari

Si trasmette in allegato una nota di chiarimento in ordine ad alcuni casi particolari
Riguardanti la procedura di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari.

Il capo dipartimento (dr.ssa Anna D'Ascenzo)

NOTA  48145/30


1) Mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione per motivi dipendenti dal datore di lavoro (morte, licenziamento, etc.).

Può essere consentita l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale dello straniero, in analogia con quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del T.U. sull'immigrazione. Al momento del perfezionamento della procedura di regolarizzazione, accertata la fine del rapporto di lavoro, debitamente documentata (certificato di morte, lettera di licenziamento etc.), l'istanza di regolarizzazione verrà archiviata e verrà rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ove possibile dallo stesso rappresentante della questura presso lo sportello polifunzionale o con successiva convocazione presso la questura.

2) Presentazione di dichiarazione di emersione dopo l'11 novembre 2002 in presenza di versamento del contributo forfetario effettuato nei termini. Nell'ipotesi di datori di lavoro che abbiano regolarmente versato il contributo forfetario entro l'11 novembre 2002, omettendo tuttavia la relativa dichiarazione di emersione all'ufficio postale per giustificati motivi, le prefetture, previa valutazione dei singoli casi, potranno accertare direttamente la dichiarazione trasmettendola al centro servizi delle poste italiane per l'inserimento nel normale iter procedurale. La prefettura rilascerà al datore di lavoro un apposito attestato, con l'indicazione del nominativo del lavoratore straniero, che sostituirà a tutti gli effetti la ricevuta dell'assicurata postale relativa all'emersione.

3) Esecuzione del provvedimento di espulsione di stranieri che non possono essere regolarizzati.
In tali ipotesi, la questura, dopo aver provveduto all'allontanamento, comunica l'avvenuto rimpatrio alla prefettura competente ad esaminare la domanda di regolarizzazione. Successivamente la stessa prefettura definirà negativamente la procedura di regolarizzazione, dandone notifica al datore di lavoro.

Il capo dipartimento
(Dr.ssa Anna D'ascenzo)

"n.48331/30 di seguito alla nota 48145/30.1.a del 4 dicembre 2002 - punto 1 - si precisa che, nel caso di morte del datore di lavoro (o del badato), possono essere prese in esame anche apposite istanze - corredate dal certificato di morte - presentate dal lavoratore prima della convocazione presso lo sportello polifunzionale.

Nel caso in cui la pratica di regolarizzazione alla quale si riferisce l'istanza non sia ancora pervenuta in prefettura, potrà essere effettuata specifica richiesta di trasmissione anticipata al centro servizi delle poste. Esaminata l'istanza ed accertata anche la sussistenza dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità della domanda di regolarizzazione, la prefettura potrà procedere alla archiviazione di quest'ultima, segnalando il nominativo dello straniero alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione".

 

 

 

 

INFORMAZIONI  IMPORTANTI

http://www.utgroma.it/servizi/proc_imm.htm 

IN CASO DI MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA PER DECESSO DEL DATORE DI LAVORO ( O DEL BADATO) AL LAVORATORE PUO' ESSERE RILASCIATO UN PERMESSO DI SOGGIORNO DELLA DURATA DI SEI MESI VALIDO PER ATTESA OCCUPAZIONE SECONDO QUANTO DECISO DAL MINISTERO INTERNO CON NOTA 48331/30 del 15.01.2003. 

1) IL LAVORATORE DOVRA' PRESENTARE L'ISTANZA SUL  MODELLO (CLICCA QUI) REPERIBILE ANCHE PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DELL'UTG, VIA IV NOVEMBRE, 119/a. ALL'ISTANZA DEVONO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:  

·         CERTIFICATO DI MORTE DELLA PERSONA ASSISTITA (ORIGINALE)

·         PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE (COPIA)

·         DOMANDA DI EMERSIONE (COPIA)

·         CEDOLA DELL'ASSICURATA (COPIA FRONTE RETRO)

2) L'ISTANZA CON GLI ALLEGATI DEVONO ESSERE  ESCLUSIVAMENTE SPEDITI TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE AL SEGUENTE INDIRIZZO:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

AREA IMMIGRAZIONE - SANATORIA CODICE D

VIA IV NOVEMBRE N.119/A 00187 ROMA

3) IL LAVORATORE SI PRESENTERA', DOPO 30 GIORNI, ALLA QUESTURA DI ROMA, VIA GENOVA N.2 PER RITIRARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO, MUNITO DI QUATTRO FOTOGRAFIE E DI UNA MARCA DA BOLLO DI EURO 10,33.

 

                                                           CESSATO RAPPORTO DI LAVORO 

A) IN CASO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI DEL LAVORATORE, LO STESSO PRESENTERA' UN DICHIARAZIONE (CLICCA QUI) REPERIBILE ANCHE PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DELL'UTG, VIA IV NOVEMBRE, 119/a. ALLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

·         LETTERA DI LICENZIAMENTO A FIRMA DEL DATORE DI LAVORO (COPIA) O DICHIARAZIONI DI DIMISSIONI DEL LAVORATORE

·         PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE (COPIA)

·         DOMANDA DI EMERSIONE (COPIA)

·         CEDOLA DELL'ASSICURATA (COPIA FRONTE- RETRO)

LA DICHIARAZIONE E GLI ALLEGATI DEVONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE SPEDITI TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE AL SEGUENTE INDIRIZZO :

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

AREA IMMIGRAZIONE - SANATORIA CODICE L

VIA IV NOVEMBRE N.119/A 00187 ROMA

IL LAVORATORE DEVE RIMANERE IN ATTESA DI CONVOCAZIONE DA PARTE DELL'UTG.

B)IN CASO DI ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO DA PARTE DEL LAVORATORE PRIMA DELL'AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE, AL MOMENTO DELLA CONVOCAZIONE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE, IL DATORE DI LAVORO CONSEGNERA' LA RELATIVA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE RAPPORTO.

 

  
ENTRO LE 24 ORE DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO IL DATORE DI LAVORO DEVE COMUNICARE ALL'INAIL LA DATA DI ASSUNZIONE, IL PROPRIO CODICE FISCALE E QUELLO DEL LAVORATORE. E' POSSIBILE UTILIZZARE IL MODELLO DISPONIBILE SUL SITO
WWW.INAIL.IT  TRASMETTENDOLO POI TRAMITE IL NUMERO DI FAX 800.657.657

SI ATTIRA L'ATTENZIONE CHE L'INPS CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE N.161 DEL 25 OTTOBRE 2002, HA CHIARITO CHE IL DATORE DI LAVORO CHE ABBIA PRESENTATO ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE A FAVORE DI UN PROPRIO COLLABORATORE DOMESTICO, PER IL QUALE E' ANCORA IN CORSO LA RELATIVA PROCEDURA, POTRA' PRESENTARE LA DENUNCIA, SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI, ANCHE DOPO IL 10 GENNAIO 2003. IN ALTERNATIVA IL DATORE DI LAVORO POTRA' EFFETTUARE LA DENUNCIA CONTESTUALMENTE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE.  

E' POSSIBILE EFFETTUARE LA DENUNCIA SCARICANDO DIRETTAMENTE IL MODELLO LD 09 DAL SITO  WWW.INPS.IT NELLA SEZIONE MODULI.


TUTTE LE COMUNICAZIONI, COSI’ COME LA RICHIESTA DI EVENTUALI INTEGRAZIONI SARANNO EFFETTUATE D’UFFICIO AL MOMENTO DELLA CONVOCAZIONE. LA  COMUNICAZIONE DELLA CONVOCAZIONE SARA' INVIATA TRAMITE SERVIZIO POSTALE AL DOMICILIO DEL DATORE DI LAVORO.


INFORMAZIONI  DI CARATTERE GENERALE POTRANNO ESSERE RICHIESTE SOLO PRESSO LA SEDE DELL'UTG DI ROMA DI VIA IV NOVEMBRE 119/A. NON POSSONO ESSERE FORNITE NOTIZIE RELATIVE ALLA DATA DI CONVOCAZIONE.


GLI SPORTELLI POLIFUNZIONALI NON HANNO LA POSSIBILITA' O IL COMPITO DI FORNIRE INFORMAZIONI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''L'emigrazione informata'', guida pratica per le Ambasciate sulle normative degli stranieri

 

(dal Redattore Sociale)

 

Uno strumento utile innanzitutto al personale delle Ambasciate straniere, punto di riferimento per tutti gli stranieri che arrivano in Italia. È un manuale agile "L'emigrazione informata", presentato stamani a Palazzo Cimarra (ministero dell’Interno), durante un incontro promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Infatti il testo rappresenta il principale risultato di un progetto (“Moduli di formazione per personale di Ambasciata e altri funzionari responsabili della gestione del fenomeno migratorio”) promosso dall’Oim con il sostegno del Servizio Relazioni Internazionali, Ufficio Coordinamento delle Forze di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Ministero dell’Interno e finanziato dal Programma Odysseus della Commissione Europea.
“L’emigrazione informata” è una guida pratica (realizzata anche in versione cd-rom) sulle normative e le prassi in materia di immigrazione e integrazione degli stranieri dei paesi coinvolti nell’iniziativa (Italia, Grecia, Malta, Portogallo e Spagna). Disponibile nelle versioni italiana e inglese, il manuale fornisce indicazioni chiare e sintetiche su ingresso, soggiorno, integrazione e uscita dal territorio nazionale e acquisizione della cittadinanza degli stranieri nei paesi coinvolti nell’iniziativa (Italia, Grecia, Malta, Portogallo e Spagna). Per ogni Paese vengono fornite informazioni complete sulla normativa in vigore, sulle procedure da seguire, gli uffici da contattare, i documenti da presentare. Non solo teoria, dunque, ma anche e soprattutto indicazioni pratiche per aiutare gli stranieri a muoversi correttamente in un contesto sociale differente da quello di origine. “Può accadere che la difficoltà di accesso e reperimento delle informazioni conduca involontariamente a situazioni di clandestinità, lavoro nero, sfruttamento – osserva l’Oim -. Inoltre, non sempre le informazioni fornite sono fruibili e comprensibili dagli stranieri per vari motivi”. La guida, quindi, è stata concepita per facilitare la comprensione della normativa e le prassi in materia di immigrazione. Alla base dell’elaborazione di questo strumento vi è la consapevolezza della difficoltà - in particolare per i funzionari delle Ambasciate in Italia – di muoversi all’interno del complesso panorama dell’immigrazione: individuare le corrette procedure da seguire, gli uffici e i responsabili da interpellare, i documenti da presentare. Le informazioni raccolte si riferiscono a tutti gli aspetti della vita di uno straniero; dato che sono varie le Amministrazioni ad occuparsi di immigrazione, sono stati creati in ogni paese coinvolto gruppi di lavoro che hanno riunito, oltre all’Oim, esperti delle istituzioni nazionali e locali: Ministero dell’Interno, degli Affari Esteri, del Lavoro, comuni e associazioni di e per gli immigrati. Nell’elaborazione della guida i gruppi si sono costantemente confrontati con i rappresentanti delle maggiori comunità straniere che, con i loro commenti e suggerimenti, hanno contribuito alla definizione di questo strumento. Lo scorso anno si sono susseguiti incontri a Roma, Atene, Lisbona e Madrid. “Con questo progetto siamo riusciti a raggiungere due obiettivi: da un lato abbiamo facilitato un maggiore coordinamento tra le istituzioni che a diversi livelli si occupano di immigrazione; dall’altro abbiamo coinvolto le comunità straniere nell’elaborazione di uno strumento che è destinato a loro – ha spiegato Luca Dall’Oglio, Capo Missione dell’Ufficio Oim a Roma -. Dialogo, scambio e confronto tra tutti gli attori coinvolti: è questo l’approccio che proponiamo da anni a tutti i livelli, nazionale, regionale e internazionale. Ci auguriamo che questo meccanismo possa essere riproposto per attività future e continui a garantire risultati soddisfacenti per tutti gli interessati”.

 

OIM - Organizzazione internazionale per le migrazioni

Indirizzo:Via Nomentana, 62 - 00161  - Roma (RM)

Tel: 06/44231428, Fax: 06/4402533

E-mail: iomrome@iom.int

 

http://www.iom.int 

http://www.aile.it

L'agenzia fu fondata il 5 dicembre del 1951 con il nome di Comitato intergovernativo provvisorio per il movimento di migranti dall'Europa (CIPMME). I sette Paesi riunitisi a Bruxelles decisero di creare un organismo internazionale con mandato tecnico-operativo, che si occupasse in particolare di vigilare sulla migrazione e il reinsediamento dei profughi, promuovere la cooperazione tra i governi e l'inserimento degli immigrati nei Paesi di accoglienza.
Nel 1987 fu deciso di cambiare il nome in Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e furono apportati specifici emendamenti all'atto costitutivo. Queste modifiche, riconosciute dal Governo italiano con la legge 449 del 1989, aboliscono la limitazione geografica al mandato dell'Organizzazione, riconoscono la necessità di prestare assistenza ai profughi in tutto il mondo, enfatizzano il legame tra migrazioni e sviluppo, potenziano il legame di collaborazione tra i Paesi e le organizzazioni internazionali.

Attualmente sono rappresentati nell'Organizzazione 76 Stati membri e 45 Stati osservatori. La sede centrale si trova in Svizzera (17 Route des Morillons, C.P. 71 CH-1211 Geneva 19, Tel: +41-22-7179111 - E-mail: info@iom.int )


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