La legge sul precariato: guida alla lettura

di Pino Santoro

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Il nuovo sistema di reclutamento

Osservazioni a margine dell’art. 1, ed in particolare delle norme che disciplinano lo svolgimento dei concorsi per titoli ed esami

Il 932-B modifica il sistema di reclutamento del personale della scuola. L’impianto generale previsto dalla legge dell’89 non viene messo in discussione, anche se alcune modifiche importanti sono state introdotte per adeguare le vecchie norme alle nuove e mutate esigenze. Il vecchio art. 399 del d. l.vo 297/94 è stato completamente riscritto. Una la novità introdotta e che merita di essere segnalata: chi viene immesso in ruolo (attingendo dall’una o l’altra graduatoria concorsuale poco importa) non potrà chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni (questa norma non si applica però alle persone handicappate con un grado di invalidità superiore ai due terzi).

Riguardo ai concorsi ordinari l’articolo 400, sempre del d. l.vo 297/94, che li disciplina è stato modificato.

Segnalo gli aspetti più significativi:

  1. i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti (la vecchia norma – comma 3 dell’art. 399 – consentiva al Ministero questa opportunità per ragioni di tipo organizzativo: esiguo numero di candidati, contenimento delle spese, possibilità di garantire la copertura delle cattedre e dei posti vacanti);
  2. i vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria di merito, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione;
  3. nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche;
  4. le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

Queste in sintesi le novità per quando riguarda i concorsi per titoli ed esami. Il problema su cui mi interessa richiamare la vostra attenzione è rappresentato dal fatto che gli attuali concorsi ordinari fanno riferimento alle vecchie norme (né diversamente avrebbe potuto essere, essendo stati indetti prima dell’approvazione della nuova legge). Questo determina non pochi problemi, che alcuni di voi mi hanno già segnalato e su cui mi ero ripromesso di tornare in modo più disteso (cosa che mi è impossibile fare rispondendo ai quesiti).

Dunque riguardo alla questione più spinosa ed importante: le graduatorie di merito attualmente in vigore quando cesseranno la loro validità? Stante le vecchie norme, a cui i bandi concorsuali come abbiamo detto di necessità si richiamano, la risposta non potrebbe essere che ovvia: il 31 agosto 1999. Infatti i concorsi ordinari per tutti gli ordini e gradi sono stati indetti in tutte le regioni (e già questo, seppur consentito dalle vecchie norme, rappresenta una piccola forzatura, perché la regionalizzazione era una modalità prevista come abbiamo detto solo per ragioni di tipo organizzativo) per cui sia prevista disponibilità di posti (comma 2 del vecchio art. 399, ribadito e ripreso dal comma 1 del nuovo art. 400) per i posti che si renderanno vacanti e disponibili per ciascuno degli anni scolastici di riferimento, e cioè (precisano i bandi) gli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 20001/2002. Stando così le cose la questione è chiara, e non meriterebbe altre considerazioni. Il problema nasce nel momento in cui la nuova legge sul precariato, modificando le norme sul reclutamento, stabilisce che le graduatorie concorsuali restino in vigore fino all’entrata in vigore di quelle relative al concorso successivo.

Quali le conseguenze nei confronti delle graduatorie di merito attualmente in vigore? Un automatico ed implicito rinnovo, dico io.

Ed infatti pare che anche il Ministero sia di questo avviso. La conversione in legge del 932-B fa decadere automaticamente la parte dei bandi relativamente ai posti messi a concorso e proroga la validità delle attuali graduatorie fino all’entrata in vigore delle nuove.

E per quanto riguarda la validità delle graduatorie per soli titoli, che la legge trasforma in graduatorie permanenti, come ci si deve regolare?

Questo, per chi ha pazienza di aspettare e voglia di sapere, sarà argomento della prossima puntata.


 

L’artt. 1, comma 6, 2 e 4

 

Le graduatorie permanenti

Il comma 6 dell’art. 1 modifica integralmente il vecchio art. 401 del d. l.vo 297/94, relativo ai concorsi per titoli. Sei striminzitissimi commi ne sostituiscono quindi ben diciotto: si semplifica e si delegifica, e questo di per sé è un bene. Infatti tutte le modalità di compilazione e gestione delle graduatorie permanenti saranno definite attraverso un regolamento che verrà emanato dal Ministro della P.I. La legge si preoccupa semplicemente di stabilire i criteri a cui il Ministro si dovrà attenere nella predisposizione del decreto: semplificazione e snellimento delle procedure e, nell’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie, salvaguardia delle posizioni di coloro che sono già compresi nelle graduatorie permanenti.

La trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente in graduatorie permanenti rappresenta una delle novità più importanti della legge, dal momento che modifica un aspetto non marginale del sistema di reclutamento così come era stato pensato e definito nell’89.

Si stabilì allora che per l'ammissione ai concorsi per soli titoli fossero richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso (il servizio doveva essere stato prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria; il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero era utile solo se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri).

La partecipazione ai concorsi per titoli fu consentita per due province, e per tutte le graduatorie per le quali gli aspiranti fossero in possesso dei requisiti di ammissione. Già allora fu previsto che esse avessero carattere permanente e fossero soggette ad aggiornamento triennale: coloro che risultavano già inclusi dovevano comunque, in occasione dell’aggiornamento, presentare apposita domanda di permanenza nei termini previsti dal bando di concorso, eventualmente chiedendo l’aggiornamento del punteggio sulla base della presentazione di nuovi titoli.

La legge stabiliva in modo scrupoloso alcuni aspetti che ora verranno disciplinati attraverso il regolamento (per esempio che il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non potesse essere valutato; che nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, i concorsi per soli titoli dovessero essere banditi entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica, ecc.).

Ora la nuova legge si preoccupa di precisare soltanto che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono trasformate in graduatorie permanenti; che esse sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia; che contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

Quindi queste graduatorie, a differenza di quelle di merito, saranno compilate su base provinciale.

Primo problema: sarà ancora possibile partecipare al concorso per due province? La questione non è di poco conto, se si pensa che queste graduatorie verranno utilizzate anche per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee da parte dei provveditori agli studi (art. 4, 6° comma). La legge afferma che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli "del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti." (nuovo art. 401 del d. l.vo 297/94, 1° comma - corsivo nostro). Quindi i criteri con i quali le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono state compilate non vengono pregiudicati dalla trasformazione in graduatorie permanenti. La legge infatti non afferma che le graduatorie permanenti, compilate secondo modalità e procedure che il regolamento dovrà definire, sostituiscono le attuali graduatorie relative ai concorsi per titoli. Dice il testo: le graduatorie già in essere vengono trasformate in graduatorie permanenti. E siccome nelle graduatorie relative ai concorsi per titoli i candidati hanno potuto inserirsi in due province, questa opportunità non può essere pregiudicata dalla trasformazione.

Se il regolamento confermerà questa interpretazione, coloro che chiederanno l’inserimento nelle graduatorie di due province, oltre all’immissione in ruolo sul 50% dei posti annualmente disponibili, in subordine potranno aspirare anche ad un’eventuale supplenza conferita da parte dei provveditori agli studi competenti. Che è l’altra grossa novità che la legge introduce (art. 4): niente più graduatorie di incarichi, ma utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche. Due province quindi anche per aspirare ad una supplenza annuale (rendendo possibile quanto fino ad oggi era espressamente vietato)? Se la nostra interpretazione è giusta, potrebbe essere così.

Altro problema (ce ne sono tantissimi, e purtroppo solo di alcuni – a nostro modo di vedere i più importanti – abbiamo tempo e modo di occuparci qui): la trasformazione delle graduatorie per titoli in permanenti che conseguenze determinerà rispetto all’attuale ordine di inclusione dei concorrenti? Questione delicatissima e di fondamentale importanza, come ben capite: al di là dell’accesso ai ruoli nei prossimi anni in ogni ordine e grado di scuola sarà possibile insegnare come supplenti sulla base della posizione occupata nelle graduatorie permanenti. Per saperne di più dobbiamo naturalmente attendere il regolamento. E’ però la legge ci permette di sapere fin d’ora chi e come potrà chiedere, già nella prima integrazione delle graduatorie, l’inclusione.

L’art. 2 si preoccupa infatti di disciplinare la fase transitoria. In particolare, per quanto riguarda il problema di cui ci stiamo occupando, il legislatore ha stabilito che hanno titolo all’inclusione nelle graduatorie permanenti (non essendo attualmente già inclusi in quelle relative al concorso per titoli):

a) i docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia;

b) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli (quindi che possano far valere il possesso dell’abilitazione specifica e 360 giorni di servizio prestato nelle scuola statale);

c) i docenti che abbiano superato le prove (corsivo nostro) di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo (si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge)

A questi si aggiungeranno coloro che si abiliteranno partecipando alla sessione riservata prevista contemporaneamente all’indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l’entrata in vigore della legge (ricordiamolo qui per inciso: la legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi il 26 maggio).

Poiché, come abbiamo già detto, il regolamento dovrà preoccuparsi di salvaguardare le posizioni di coloro che sono già compresi nelle graduatorie permanenti (nuovo art. 401 del d. l.vo 297/94, comma 3), questo significa che coloro che sono attualmente inseriti nelle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli non potranno veder pregiudicata la loro posizione dai neoinclusi. Ciò è espressamente vietato dalla legge. Esistono poi agli atti parlamentari degli emendamenti, trasformati in ordini del giorno regolarmente approvati nel corso della discussione che ha portato all’approvazione della legge, che vincolano il Ministro, nell’emanazione del regolamento, a non pregiudicare il diritto di precedenza di coloro che già sono inclusi in graduatoria: si tratta di un vincolo "politico", è chiaro, però non facilmente aggirabile.

A regime poi, come dicevamo, potranno chiedere l’inclusione nelle graduatorie permanenti coloro che abbiano superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto (a prescindere, quindi, dal requisito del servizio, oggi necessario per poter chiedere l’inserimento nelle graduatorie relative al concorso per titoli), e dei docenti che abbiano chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.

 

 

Il corso-concorso

Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della legge, sarà indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che darà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti. Ai predetti esami saranno ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e il 26 maggio 1999, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio dovrà essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso (corsivo nostro), con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento di questa sessione riservata di esami, la legge stabilisce che essi debbano essere preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi saranno svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente. Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporterà l'esonero dal servizio.

Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo.

Fin qui la legge. Il testo è chiarissimo nella sua ambiguità, ed i problemi che pone sono forse superiori a quelli che tenta di risolvere. Cerchiamo di capire perché.

 

 

Problemi aperti

La legge consentirà l’inclusione nelle graduatorie permanenti anche a coloro che "abbiamo superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo". Ciò significa, per fermarci alla lettera di quanto la norma prevede, che basterà aver superato le prove di un precedente concorso ed essere inclusi nelle graduatorie per supplenza per chiedere l’inclusione nelle future graduatorie permanenti? A me pare di sì, ma se così è ci troviamo di fronte ad una sanatoria generalizzata, che va ben al di là dello scioglimento delle riserve previsto dall’art. 11, comma 4, di cui abbiamo già scritto in una precedente nota.

Infatti, per fare solo un esempio, tra coloro che parteciparono alla sessione riservata dell’89 ci furono anche gli insegnanti di religione cattolica che, ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva, si videro negare l’abilitazione perché privi del requisito di servizio previsto (esso doveva infatti essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso). I tribunali amministrativi mai diedero ragione ai ricorrenti. Ora, alla luce di quanto stabilisce l’art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 124/99, questi insegnanti si vedono riconosciuta l’abilitazione conseguita senza i requisiti richiesti e la possibilità di spenderla per chiedere l’inclusione nelle graduatorie permanenti.

La cosa è paradossale anche per un’altra ragione. Il comma 4 sempre dell’articolo 2, che indice il corso-concorso riservato, nega a coloro che non abbiano maturato i 360 giorni di servizio per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso la possibilità di partecipare alle procedure abilitanti. Quindi gli insegnanti di religione cattolica si vedranno esclusi, come per altro lo furono nell’89, dalla possibilità di partecipare ai concorsi riservati (non potendo entrare dalla porta, sicuramente lo faranno dalla finestra, impugnando i provvedimenti di esclusione e facendo valere in sede contenziosa l’evidente e paradossale disparità di trattamento rispetto ai colleghi dell’89, a cui oggi si spalancano le porte delle graduatorie permanenti).

Quando dicevo, nelle precedenti note, che la legge è scritta malissimo, mi riferivo naturalmente a questi aspetti, semplicemente sorprendenti. Per carità, lungi da me la volontà di associarmi a quell’atteggiamento, tutto "italiano" e molto provinciale, contro cui qualche decennio fa Carlo Emilio Gadda esprimeva la sua furiosissima rabbia, e cioè la "porca rogna italiana del denigramento di noi stessi". Qui non si tratta di denigrare per il gusto di farlo, ma di pretendere serietà da parte del legislatore, che è il minimo di cui un paese civile ha bisogno per poter "funzionare". Ciò purtroppo non è dato di riscontrare, almeno a leggere questo testo, dalla gestazione così lunga e complessa, che comunque non è bastata a garantire certezza di diritto.

Un’altra cosa come insegnante e cittadino un po’ m’indigna, degli articoli che stiamo commentando, e riguarda la possibilità di partecipare al corso-concorso, acquisire l’abilitazione ed inserirsi nelle graduatorie permanenti concessa agli insegnanti che abbiano maturato il requisito del servizio utile negli istituti privati parificati o legalmente riconosciuti. Anche qui, lungi dall’entrare nel merito di una discussione annosa e tutta politica sulla scuola privata: perché mettere sullo stesso piano chi sullo stesso piano non è stato, in questi anni, per ragioni per altro evidenti e che sono sotto gli occhi di tutti? Chi ha maturato il requisito di almeno 360 giorni di servizio insegnando nella scuola pubblica lo ha fatto sulla base di norme che non consentono la chiamata diretta, sistema invece in uso nella scuola privata, ancorché parificata o legalmente riconosciuta. Questo è un fatto, dal quale non si può prescindere, secondo me, se si vogliono garantire pari opportunità a tutti. Chi ha beneficiato di un privilegio non può usarlo ora per sopravanzare chi invece di questo privilegio non ha potuto godere. Non discuto il diritto di chi ha insegnato nella scuola privata di poter acquisire la semplice abilitazione partecipando al corso-concorso riservato: se questa opportunità è data agli insegnanti della scuola pubblica, non ha senso negarla a coloro che hanno prestato servizio in quella privata. Ciò che trovo invece profondamente ingiusto è permettere a questo personale di potersi inserire, una volta acquisita l’abilitazione, nelle graduatorie permanenti (il comma 2 dell’art. 2, se leggo correttamente, dice purtroppo proprio questo).

E’ un brutto modo, surrettizio, di introdurre una parità che di fatto non c’è ancora, tra scuola pubblica e scuola privata, partendo proprio da uno dei nodi più delicati problematici e controversi, e cioè il sistema di reclutamento ed i diritti del personale insegnante, a tutto vantaggio di coloro che per fortuna o merito hanno potuto prestare servizio in questi anni negli istituti privati.

Il Parlamento, complici un po’ tutti, ha prodotto, per quanto riguarda questo aspetto specifico, un piccolo mostro. Possiamo permetterci, tertio millennio adveniente, di convivere con lui?

Il provinciale "denigramento di noi stessi", come potete ben capire, non c’entra: la questione, purtroppo, è molto più seria e complessa.



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