La legge sul precariato: guida alla lettura

di Pino Santoro

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Lo scioglimento delle riserve

Ho deciso di procedere, nel lavoro di disamina e scandaglio del testo della legge, in ordine sparso, sulla base di urgenze determinate più dai quesiti che mi vengono posti (a cui sono costretto a rispondere, per ovvie ragioni di tempo, in modo brachilogico) che dall’importanza degli argomenti trattati.

Bene. La guida alla lettura parte quindi con l’affrontare una questione "picciola", se volete, ma non per tutti: lo scioglimento delle riserve. Il riferimento è il comma 4 dell’articolo 11 che, per comodità, riporto per intero.

4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Chi sono i fortunati che la legge automaticamente abilita, e perché? La questione, come si evince dalla lettura del comma, si riferisce a quanto accaduto nelle ultime sessioni riservate di abilitazione, indette a cavallo degli anni ‘89/90. In quell’occasione molti parteciparono e si abilitarono, ma si videro negare il riconoscimento dell’abilitazione conseguita eccependo l’amministrazione scolastica la mancanza dei requisiti di servizio utili per poter accedere al concorso. Si aprì naturalmente un lungo contenzioso, e la questione venne in qualche modo decisa nelle aule dei tribunali italiani. I TAR si pronunciarono, in appello il Consiglio di Stato intervenne, ed in alcuni casi fu costretto ad esprimersi anche in sede di seduta plenaria. Si consolidò così un orientamento giurisprudenziale sfavorevole all’amministrazione, la quale fu costretta a prendere atto che le tesi che attraverso l’Avvocatura dello stato andava sostenendo nelle aule dei tribunali amministrativi italiani non erano condivise dai giudici.

In particolare i giudici sostennero:

1) la computabilità, nei 360 giorni di servizio richiesti per la partecipazione alle procedure, del periodo estivo in cui il supplente annuale ha maturato il diritto alla retribuzione (Ad. Plen. 22/95 e 18/95);

2) il diritto alla partecipazione dei docenti di ruolo alla sessione riservata di abilitazione (Ad. Plen.13/96);

3) il diritto alla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione per la classe di concorso anche non corrispondente all'insegnamento impartito.

Essendo divenuto tale orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel 1997, con C.M. 344 del 2 giugno, il Ministro decise di far cessare definitivamente la materia del contendere attraverso lo scioglimento in senso favorevole delle riserve pregresse, abbandonando il contenzioso sia in primo grado che in appello e invitando i sovrintendenti ad emettere immediatamente "i provvedimenti satisfattivi delle richieste avanzate in sede ricorsuale".

Più in particolare:

a) nel caso dei docenti che, ammessi con riserva a partecipare alla sessione riservata di abilitazione, avessero a suo tempo superato il relativo esame, riconoscendo pieno titolo alle abilitazioni all'epoca conseguite;

b) per quanto riguarda i docenti che avevano chiesto di partecipare con regolare domanda alle varie tornate dei concorsi a cattedre e a posti per soli titoli (1989, 1990, 1993, 1996) e che erano stati inseriti con riserva nelle graduatone o non lo erano stati affatto, pur avendo presentato domanda di partecipazione, e che erano ricorsi nei vari gradi a seguito della non ammissione o della esclusione, sciogliendo la riserva e disponendo così la loro iscrizione a pieno titolo nelle varie graduatorie concorsuali, ovvero procedendo al loro inserimento "ora per allora".

Poteva bastare tutto questo per mettere la parola fine a questa intricata vicenda? No, perché la circolare del 1997 lasciava comunque fuori coloro che, esclusi dalla partecipazione ai concorsi, non avevano presentato ricorso avverso l’esclusione. Ora, approvato il 932-B, la vicenda si chiude definitivamente, e per tutti. Chi aveva i requisiti ed è stato escluso, che abbia o non abbia nel frattempo presentato ricorso, è considerato abilitato dalla data di entrata in vigore della legge.

Si "sana", quindi, anche se con dieci anni di ritardo. E’ un modo di fare giustizia e riconoscere dei diritti un po’ singolare, ma in Italia le cose procedono in questo modo, con buona pace di tutti.

P.S. Presentarono ricorso avverso l’esclusione anche coloro che avevano maturano il requisito del servizio utile per poter partecipare alle sessioni riservate di abilitazione come insegnanti di religione cattolica. Tale servizio non fu considerato utile allora e non lo è neanche oggi alla luce sia dei pronunciamenti giurisprudenziali che della legge appena approvata.



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