La legge sul precariato: guida alla lettura

di Pino Santoro


DdL 4754-B AC - ex DdL 932-B AS
Testo Commentato

Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti
in materia di personale scolastico

uc.gif (420 byte)

Torna all'Indice


Art. 7.
(Insegnanti di sostegno)

1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attivitą di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacitą didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado č data la prioritą al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilitą, al predetto personale č riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, č valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.


 



LE FastCounter