BREVE NOTA SUL PROBLEMA DELLE INCOMPATIBILITA’

di Pino Santoro

La disciplina delle incompatibilità per il personale della scuola ha subito modifiche sostanziali con l'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/1998 n. 80. Val la pena quindi richiamare l'attenzione dei lettori su questo argomento, sul quale esiste un'informazione non sempre puntuale e foriera purtroppo di comportamenti non sempre corretti da parte dell'Amministrazione scolastica.

La situazione prima del 31 marzo 1998

Il riferimento normativo, per il personale direttivo e docente, era naturalmente l'art. 508 del d.l.vo 16 aprile 1994, n. 297, che non è stato abrogato e continua pertanto a trovare piena applicazione. Esso in sintesi prevede che il personale docente:

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del capo d'istituto, l'esercizio di libere professioni, cosa non ammessa però né per il personale direttivo ed ispettivo (il quale tra l'altro non può impartire lezioni private) né per il personale ATA (a meno che non abbia in essere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno).

Dopo il 31 marzo 1998

Il d.l.vo 31.03.1998 n. 80 modifica l'art. 58 del d.l.vo 3.2.1993 n. 29, il quale detta norme sulla incompatibilità, il cumulo di impieghi ed incarichi dei pubblici dipendenti.

L'autorizzazione all'esercizio di incarichi deve essere sempre autorizzata dall'amministrazione di appartenenza del dipendente; naturalmente hanno rilevanza ai fini di quanto stiamo dicendo tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

  1. dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  2. dall’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  3. dalla partecipazione a convegni e seminari;
  4. da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  5. da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  6. da incarichi conferiti alle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non retribuita.

Dicevamo che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza: in caso di inosservanza del divieto, fatte salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni deve essere versato a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione scolastica.

L’autorizzazione deve essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico, o dal dipendente interessato, e l’amministrazione deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.