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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Ammissione agli Esami di Stato
La questione dei voti da attribuire nello scrutinio finale

La conduzione degli Esami di Stato per quest’anno scolastico – e per il prossimo – prevede che si coniughino i principi della legge istitutiva ( legge 11.1.2007) con le disposizioni transitorie che riguardano la gestione del debito formativo e l’assegnazione del credito ( riferito alla tab. A allegata al DPR 323 del 23.7.1998).

Rimane a tal proposito un quesito sul quale non si è avuta una risposta chiara dal Ministero. Anche nelle Conferenze di servizio si confrontano due diverse posizioni:

In breve, se il Consiglio di classe di un’ultima classe decide di ammettere uno studente,

  • potrà lasciare le insufficienze in alcune discipline e, motivando, potrà esprimere un giudizio di ammissione?
  • dovrà attribuire almeno la sufficienza in tutte le discipline?
  • Vediamo le ragioni delle due posizioni con riferimento alla normativa

    1. Il consiglio di classe potrà lasciare le insufficienze in alcune discipline e, motivando, potrà decidere l’ammissione

    La norma generale cui fare riferimento è la legge istitutiva del nuovo Esame di Stato che recita all’art.1, cap.art.1, c.1, lett.a: "sono ammessi all’Esame di stato gli alunni… che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici"

    La stessa Legge, all’art.3 – Disposizioni transitorie - precisa che per i candidati agli Esami di Stato a conclusione degli anni scolastici 2006/7 e 2007/8, "continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

    L’OM n. 26 del 15.3.2007

    - riprende all’art. 2 c. 1. lett.a) la dizione della legge "sono ammessi all’Esame di stato gli alunni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici"

    - indica nell’art. 2 c.1 lett. d) che il Consiglio di classe procede a una valutazione complessiva dello studente che "tenga conto delle conoscenze…..degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l’esame anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In quest’ultimo caso l’ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata".

    - nell’art. 8 c.1 – credito scolastico – l’OM recita: "il consiglio di classe procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tab.A allegata al dpr n.325 del 23.7.98 e della nota in calce alla medesima".

    Dal complesso della normativa, la lectio facilior darebbe l’indicazione al Consiglio di Classe di procedere come negli scorsi anni, cioè attribuire i voti nelle singole discipline, lasciare eventuali insufficienze in alcune discipline e decidere, in presenza di insufficienze, l’ammissione o la non ammissione con un giudizio motivato.

    Tale interpretazione si fonda su alcune spie presenti nella normativa: se l’OM precisa di utilizzare per l’assegnazione del credito la tab. A e la nota in calce, significa, riprendendo la stessa tabella e la nota in calce, che potremo assegnare un credito da 1 a 3 per una media tra il 5 e il 6 e addirittura non assegnare alcun punto di credito con la media inferiore al 5.

    Tale posizione che molti sostengono cioè di lasciare i voti, anche insufficienti e di decidere l’ammissione anche in presenze di insufficienze nei singoli voti ( sulla base dei quali si assegna il credito) è possibile giuridicamente? è compatibile con l’ammissione?

    Ricordiamo che la Legge Berlinguer sugli esami non prevedeva "ammissione" a giudizio del consiglio di classe. Tutti gli studenti ne avevano accesso purché valutati. La legge Fioroni invece prevede l’ "ammissione" per coloro che siano stati valutati positivamente nello scrutinio finale.

    2. Il consiglio di classe dovrà attribuire almeno la sufficienza in tutte le discipline per procedere all’ammissione

    E’ una lectio difficilior per cui il consiglio di classe decide prioritariamente sulla ammissione o non ammissione. Se decide per l’ammissione, nessuna materia potrà prevedere un voto inferiore a sei.

    Tale posizione

    • si fonda sulla norma generale della legge 11.1.2007 "sono ammessi all’Esame di stato gli alunni… che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale";
    • assume per analogia quanto si attua nei consigli delle classi intermedie, cioè che si assegna il sei per la promozione alla classe successiva anche se si assegna il debito;
    • tiene conto di una valutazione complessiva del Consiglio che, se decide di ammettere lo studente, ne considera globalmente la personalità scolastica e pur in presenza di alcune difficoltà, stila un giudizio olistico che non prevede insufficienze nelle singole discipline.

    Sull’assunzione dell’una o dell’altra opzione non aiutano le FAC del MPI. Infatti la seguente risposta a una richiesta specifica, andrebbe dettagliata.

    In sede di scrutinio finale va espresso un giudizio di ammissione? Il candidato deve aver riportato la sufficienza in ciascuna disciplina?
    La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di Stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art.3, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. Per il corrente anno scolastico, in sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione complessiva di ciascuno studente che tenga conto, come enunciato nella legge, all'art.1, capoverso art.3-comma 1, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In quest'ultimo caso, l'ammissione o la non ammissione dovrà essere specificamente motivata.

    Sarebbe utile quindi che si dia in sede ministeriale una interpretazione univoca alla questione posta in modo tale da consentire un comportamento omogeneo.

    Posso aggiungere come riflessione finale che la questione della valutazione, che si pone così cogente per gli Esami di Stato, non ha avuto lo spazio necessario di riflessione relativo ad ogni mutamento di normativa.

    Dopo il ’94, con l’abolizione degli esami di riparazione nulla è stato fatto per discutere su quanto necessario per la gestione dei debiti. Ora, invece, con la nuova legge sugli esami ci dobbiamo fortemente porre la questione per le prime classi del triennio in prospettiva di una ammissione che preveda il superamento di tutti i debiti.

    Così la legge Berlinguer per gli Esami di Stato, che seguiva una logica di certificazione, avrebbe avuto bisogno di un lavoro preciso sulla valutazione, negli anni precedenti all’ultimo, per discutere sul peso da assegnare alle discipline, su fasce di rilevanza, sulla questione del debito stesso e così via.

    Invece, cambiano le norme per gli Esami di Stato e non si discute su questioni complesse, come la valutazione in tutto l’arco del corso di studi.

    Beatrice Mezzina


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