>1. Convocazione

 

Ci sono dei termini minimi di tempo per il ricevimento delle convocazioni dell'interclasse. Qual è la normativa che regolamenta la questione?

 

La norma di riferimento è l'art.1 comma 1 della CM 105/75: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni”. Il termine di 5 giorni è previsto "di massima" cioè non è vincolante né sono previste conseguenze per il mancato rispetto.

 

Sono rappresentante di classe ed ho ricevuto, a mano,  la convocazione del consiglio appena quattro ore prima che esso si svolgesse anche se l’avviso era datato cinque giorni prima. I ristrettissimi tempi di convocazione non mi hanno permesso di partecipare. Posso, per questo, invalidare il Consiglio.

 

In merito la CM 105/75 stabilisce che il “congruo” avviso, ma questo deve essere “di massima”, quindi non in maniera vincolante, “non inferiore a cinque giorni”. In caso di mancato rispetto di questi adempimenti non è prevista alcuna conseguenza. L'OM 215/91 all'art. 6, parte II, con riguardo al consiglio di classe, interclasse, intersezione prevede che l’organo collegiale è costituito anche se non tutte le componenti hanno espresso la loro rappresentanza né è previsto un quorum per la validità della costituzione. A ciò aggiunga che normalmente le attività dei consigli di classe sono programmate all'inizio dell'anno (art. 2 della CM 105/75). Dunque, per quanto previsto dall’art. 1 della suddetta circolare, ove fosse affisso a scuola un elenco dei programmati appuntamenti l'obbligo della comunicazione a mezzo lettera di fatto verrebbe meno. Importante è promuovere l'inserimento di una norma nel regolamento che disciplini le forme di convocazione e stabilisca le conseguenze in merito alla validità della riunione nel caso di mancanza di "congruo preavviso".

 

Può il coordinatore convocare un consiglio di classe o deve necessariamente convocarlo il Dirigente?

 

Il potere di convocazione è generalmente affidato a chi presiede l’organo.
Nello specifico la CM

 105/75 all'art. 5 comma 1 prevede espressamente che: "Il consiglio di classe o di interclasse è convocato dal preside o direttore didattico" ma aggiunge che tale potere di convocazione è esercitato "di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente". Pertanto il coordinatore unitamente ad altri membri che rappresentino la maggioranza del consiglio (escluso dal computo il presidente) presentando istanza scritta e motivata possono chiedere che il dirigente convochi il consiglio.

 

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