>12. Prima seduta

 

L’ordine del giorno della prima seduta del neo eletto Consiglio d'Istituto prevede dopo l'insediamento, le elezioni del presidente, vicepresidente e della giunta e la nomina del segretario, la "lettura e approvazione verbale seduta precedente". Dato che la rappresentanza genitoriale è stata completamente rinnovata e nessuno di noi era presente alla riunione precedente, dovremmo astenerci? Il verbale può essere approvato?

 

In effetti quella della redazione successiva del verbale è una pratica diffusa ma che si presta a critiche, per la diversa composizione e per le esigenze legate alla pubblicità.  Infatti la  CM 105/75 all’art. 13 dispone che l’ “affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso”  deve avvenire  “entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni”. Dunque quanto meno per il contenuto delle delibere non può essere ammessa approvazione successiva. Ma lo stesso articolo continua disponendo che “I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta”. Dunque negli stessi termini anche il verbale va depositato per l’opportuna visione. Questo confermerebbe l’impossibilità di un’approvazione successiva. Tuttavia il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente rispetto alla possibilità di lettura ed approvazione alla seduta successiva. Per quanto sarebbe corretta un'astensione ciò potrebbe però determinare poi la mancata approvazione del verbale.

 

L'OM 215/91 all'articolo 48 dice al comma 2 che la prima convocazione ha luogo non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti. Si intende che entro venti giorni si deve effettuare la prima seduta del consiglio o che il Dirigente deve solo provvedere entro questo termine convocazione e la prima seduta può avvenire anche dopo? Prima di allora può essere convocato il precedente consiglio?

 

L'uso del termine "convocazione" tanto nel primo quanto al secondo comma dell'art. 48 dell’OM 215/91, contrapposto a quello di "seduta" utilizzato nel terzo, lascia desumere che il dirigente entro il 20° giorno dalla proclamazione debba disporre la semplice convocazione e non che debba tenersi anche la seduta. Inoltre, nonostante l’avvenuta proclamazione dei i nuovi eletti, relativamente al consiglio uscente operano le disposizioni dei comma 1 e 2 dell'art. 50 dell'OM 215/91 per i quali “1. Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo (…)” e “2. I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti”. Questo fa concludere che fino all'insediamento del nuovo consiglio, il dirigente possa, per quanto appaia poco opportuno, convocare quello “scaduto”.

 

Chi convoca, stabilisce l’ordine del giorno, presiede e dirige la prima riunione del Consiglio di Circolo o di Istituto prima della elezione del presidente?

 

L'art. 48 dell'OM 215/91 ai comma 1 e 3 stabilisce che: “La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Direttore didattico o Preside”, e “Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal direttore didattico o dal preside, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente”. Quasi identica formulazione è prevista dagli articoli 9 e 10 della CM 105/75. Se ne desume che: 1) il Dirigente Scolastico convoca la prima seduta e pertanto di essa decide l'ordine del giorno; 2) il DS presiede interamente la prima seduta;  3) se prioritaria è la preliminare la nomina delle cariche “nel corso della prima seduta”, tale espressione non lascia desumere con certezza che essa debba essere dedicata esclusivamente a tale fine, per quanto opportuno, e che non possa discutersi anche di altri argomenti. Sarebbe preferibile che i regolamenti di istituto disciplinassero tale ipotesi.