>12. Prima seduta
L’ordine del giorno della prima seduta del neo eletto
Consiglio d'Istituto prevede dopo l'insediamento, le elezioni del
presidente,
vicepresidente e della giunta e la nomina del segretario, la "lettura
e
approvazione verbale seduta precedente". Dato che la rappresentanza
genitoriale è stata completamente rinnovata e nessuno di noi era
presente alla
riunione precedente, dovremmo astenerci? Il verbale può essere
approvato?
In effetti quella della redazione successiva del verbale è una pratica
diffusa ma che si presta a critiche, per la diversa composizione e per
le
esigenze legate alla pubblicità. Infatti la CM
105/75 all’art. 13 dispone che l’ “affissione in apposito albo di circolo
o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata
dal
segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate
dal consiglio
stesso” deve avvenire “entro il termine massimo
di otto
giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della
deliberazione deve
rimanere esposta per un periodo di 10 giorni”. Dunque quanto
meno per il
contenuto delle delibere non può essere ammessa approvazione
successiva.
Ma lo stesso articolo continua disponendo che “I verbali
e tutti
gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di
segreteria del
circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a
chiunque ne
faccia richiesta”. Dunque negli stessi termini anche il verbale
va
depositato per l’opportuna visione. Questo confermerebbe
l’impossibilità di
un’approvazione successiva. Tuttavia
il Consiglio
di Stato si
è espresso favorevolmente rispetto alla
possibilità di lettura ed approvazione alla seduta successiva. Per
quanto
sarebbe corretta un'astensione ciò potrebbe però determinare poi la
mancata
approvazione del verbale.
L'OM
215/91 all'articolo 48
dice
al comma 2 che la prima
convocazione ha luogo non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono
stati
proclamati gli eletti. Si intende che entro venti giorni si deve
effettuare la
prima seduta del consiglio o che il Dirigente deve solo provvedere
entro questo
termine convocazione e la prima seduta può avvenire anche dopo? Prima
di allora
può essere convocato il precedente consiglio?
L'uso del termine "convocazione" tanto nel primo
quanto al secondo comma dell'art. 48 dell’OM
215/91, contrapposto a quello di
"seduta" utilizzato nel terzo, lascia desumere che il dirigente
entro
il 20° giorno dalla proclamazione debba disporre la semplice
convocazione e non
che debba tenersi anche la seduta. Inoltre, nonostante l’avvenuta
proclamazione
dei i nuovi eletti, relativamente al consiglio uscente operano le
disposizioni
dei comma 1 e 2 dell'art. 50 dell'OM
215/91 per i quali “1. Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del
triennio resta in carica sino
all'insediamento
del nuovo organo
(…)” e
“2. I consigli
di circolo o di
istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri
cessati per perdita
dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a
tre, in attesa dell'insediamento
dei nuovi eletti”.
Questo fa concludere che
fino all'insediamento del nuovo consiglio, il dirigente possa, per
quanto
appaia poco opportuno, convocare quello “scaduto”.
Chi convoca, stabilisce l’ordine del giorno, presiede e dirige
la prima riunione del Consiglio di Circolo o di Istituto prima della
elezione
del presidente?