La componente docente è incompleta, come si calcola il quorum
ai fini della validità delle sedute?
L'art. 37 comma 2 del Dlgs
297/94 richiede
"la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica",
dunque
il quorum si calcola in base al numero dei membri eletti.
Se viene a mancare il numero legale durante la seduta in
qualità di presidente devo scioglierla?
Se mancano i requisiti di validità previsti dall'art.
37
comma 2 del Dlgs
297/94 la
seduta non è valida.
Se il presidente ed il vicepresidente abbandonano la seduta,
essa è ancora valida?
Sì, salvo che venga meno il numero legale previsto
dall'art. 37 comma 2 del Dlgs
297/94 e cioè “la
metà
più uno dei componenti in carica".
Il numero legale richiesto per la validità delle sedute del
consiglio di circolo o di istituto deve inderogabilmente essere la
metà più uno
dei consiglieri eletti o può essere abbassato in caso di assenze
giustificate?
L'art. 37 comma 2 del Dlgs
297/94 è chiaro:
"2. Per la validità
dell'adunanza (...) del
consiglio di circolo e di istituto, (...) è richiesta la
presenza di
almeno la metà più uno dei componenti in carica", e
dal testo
si evince che esso è un principio valido per tutti gli organi
collegiali della
scuola. Né un regolamento interno potrebbe derogare ad una norma
generale. Del
resto il consiglio di istituto può anche essere costituito validamente
senza
qualcuna delle componenti (art. 37 comma1) ma la regolarità del suo
funzionamento presuppone per la validità delle sue riunioni e
deliberazioni che
sia presente un congruo numero dei componenti eletti, altrimenti la
collegialità perderebbe significato.