>14. Validità delle sedute

 

La componente docente è incompleta, come si calcola il quorum ai fini della validità delle sedute?

 

L'art. 37 comma 2 del Dlgs 297/94 richiede "la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica", dunque il quorum si calcola in base al numero dei membri eletti.

 

Se viene a mancare il numero legale durante la seduta in qualità di presidente devo scioglierla?

 

Se mancano i requisiti di validità previsti dall'art. 37 comma 2 del Dlgs 297/94  la seduta non è valida.

 

Se il presidente ed il vicepresidente abbandonano la seduta, essa è ancora valida?

 

Sì, salvo che venga meno il numero legale previsto dall'art. 37 comma 2 del Dlgs 297/94 e cioè “la metà più uno dei componenti in carica".

 

Il numero legale richiesto per la validità delle sedute del consiglio di circolo o di istituto deve inderogabilmente essere la metà più uno dei consiglieri eletti o può essere abbassato in caso di assenze giustificate?

 

L'art. 37 comma 2 del Dlgs 297/94 è chiaro: "2. Per la validità dell'adunanza (...) del consiglio di circolo e di istituto, (...) è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica", e dal testo si evince che esso è un principio valido per tutti gli organi collegiali della scuola. Né un regolamento interno potrebbe derogare ad una norma generale. Del resto il consiglio di istituto può anche essere costituito validamente senza qualcuna delle componenti (art. 37 comma1) ma la regolarità del suo funzionamento presuppone per la validità delle sue riunioni e deliberazioni che sia presente un congruo numero dei componenti eletti, altrimenti la collegialità perderebbe significato.