>4. Delibere, verbale

 

Il consiglio di istituto ha modificato all’improvviso l’orario stabilito dal POF. Il verbale non è stato pubblicato. Possiamo ancora impugnare la delibera?

 

I termini per le impugnazioni (15 giorni) delle delibere decorrono dalla pubblicazione come previsto dall'art. 14 comma 7 del DPR 275/99.

 

Se successivamente alla votazione un consigliere si dimette la deliberazione è invalida?

 

Le delibere sono invalide solo se manca il quorum costitutivo (art. 37 D.L.vo 297/94).  

 

È prevista una delibera per ogni punto all’ordine del giorno?

 

Sì. Il consiglio "delibera", cioè decide, su ogni punto all'ordine del giorno.

 

Sono previste maggioranze qualificate in consiglio per talune materie?

 

Sempre che il regolamento non preveda diversamente il consiglio di istituto delibera con le maggioranze previste dal Dlgs 297/94.  

 

Se il presidente è assente deve firmare comunque il verbale?

 

No, l'OM 215/91 all'art. 49 comma 2 dispone:   “Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975”. Pertanto chi presiede firma il verbale.

 

Il consiglio può disporre del personale di segreteria per la redazione informatica del verbale?

 

Il responsabile dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane è il dirigente ai sensi dell'art. 25 del Dlgs 165/01. Il consiglio  può stabilire dei "criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi" ma non attribuire compiti specifici. Ai sensi dell'art. 13 della CM 105/75 e dell'art. 43 D.L.vo 297/94 la pubblicazione degli atti è una responsabilità della scuola (e del dirigente che ne dispone l'affissione), a maggior ragione ora che la pubblicazione deve avvenire a mezzo dell'albo pretorio on line.  

 

Avverso le decisioni del Consiglio di Istituto si può proporre ricorso al TAR?

 

Il consiglio di istituto non è oggettivamente un organo dell'amministrazione ed è al dirigente che spetta il compito di attuare le relative delibere. L’art. 14 comma 7 del DPR 275/99 stabilisce che  il consiglio stesso decida in merito alle impugnazioni. Tuttavia il TAR ha ritenuto ammissibile i ricorsi proposti avverso tali decisioni (es. sentenza Tar Marche 981/93)

 

Le decisioni del Consiglio di Istituto sono vincolanti oppure sono solo indicazioni che il Dirigente Scolastico nell'ambito delle sue funzioni può disattendere se lo ritiene opportuno?

 

L'art. 396 del D.L.vo 297/94 a proposito della funzione direttiva afferma che essa è diretta tra l'altro a: “c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;”. L'art. 32 del D.I. 44/01 statuisce che il Dirigente “svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto”. L'art. 16 del DPR 275/99 dispone al comma 2 che “Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”. Anche per il Dlgs 165/01 “Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.” Se ne desume che il Dirigente è tenuto a rispettare le delibere del Consiglio ma potrebbe discostarsene nel caso che esse risultassero oggettivamente illegittime.

 

In caso di parità di voti in Consiglio di Istituto cosa succede?

 

Dispone l'art. 37 del D.L.vo 297/94 comma 3: "In caso di parità, prevale il voto del presidente".

 

Qual è il valore del voto degli astenuti in Consiglio?

 

Il comma 3 dell'art. 37 del D.L.vo 297/94 recita: "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi". Chi si astiene non dice né sì né no e quindi il suo voto non può essere computato nel "quorum". Dunque la giurisprudenza per la maggior parte (ma non è un indirizzo unanime) assimila il voto dell'astenuto a quello nullo e lo considera voto "non validamente espresso". In proposito si può leggere l’interessante parere del 4.02.1997 del Consiglio di Stato. In ogni caso è preferibile disciplinare la circostanza nel regolamento di istituto. Infatti l'art. 37 comma 3 citato continua " ... salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente...

 

È normale che al primo punto dell'ordine del giorno della convocazione del C.d.C. sia scritto "lettura ed approvazione dell'ultimo verbale"? Non sarebbe più corretto approvare e firmare il verbale a fine riunione, visto che per ogni punto c'è una delibera? Nel caso alla successiva riunione qualcuno non fosse d'accordo su quanto deliberato, che succede?

 

Quella di far approvare il verbale alla seduta successiva è una pratica consolidata ma che presta il fianco a critiche. In effetti potrebbero trovarsi ad approvare il verbale consiglieri assenti alla precedente seduta o mancare alcuni dei presenti. La CM 105/75 all’art. 13 dispone il termine di otto giorni dalla seduta per la pubblicazione delle deliberazioni e che “I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta”. Dunque negli stessi termini anche il verbale va depositato per l’opportuna visione.

 

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Istituto viene consegnato circa 10 giorni prima della successiva convocazione, è giusto?

 

La CM 105/75  all'art. 13 comma 1 e 2 prevede che “L'affissione all'albo (della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio) deve avvenire entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio (...)” il che sarebbe impossibile in caso di approvazione posticipata a meno di non scindere in due tempi l’approvazione delle delibere da quella del verbale. Poiché il D.L.vo 297/94 (Testo Unico) non è chiaro sull'argomento, è fondamentale inserire una norma all'interno del regolamento di istituto che disciplini il caso.

 

Al prossimo consiglio parteciperà la componente alunni rinnovata. Può approvare il verbale della seduta precedente?

 

Sì.

 

C'è una norma che impedisce che ai rappresentanti del Consiglio di Circolo o di Istituto di stendere un verbale delle riunioni  a cui partecipano per darne informazione agli altri genitori?

 

Non c'è un espresso divieto ma l’obbligo di informazione è già adempiuto attraverso la pubblicazione delle deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto.

 

Chi decide in merito alle impugnazioni delle delibere del Consiglio di circolo o di istituto?

 

È  il consiglio stesso che delibera nei termini e modalità stabilite dall’art. 14 comma 7 del DPR 275/99