Il
consiglio di istituto ha
modificato all’improvviso l’orario stabilito dal POF. Il verbale non
è stato
pubblicato. Possiamo ancora impugnare la delibera?
I termini per le impugnazioni (15 giorni)
delle delibere decorrono dalla pubblicazione come previsto dall'art.
14 comma 7
del DPR
275/99.
Se successivamente alla votazione un consigliere si dimette la
deliberazione è invalida?
Le delibere sono invalide solo se manca il
quorum costitutivo (art.
37 D.L.vo
297/94).
È prevista una delibera per ogni punto all’ordine del giorno?
Sì.
Il consiglio "delibera", cioè
decide, su ogni punto all'ordine del giorno.
Sono previste maggioranze qualificate in consiglio per talune
materie?
Sempre
che il regolamento non preveda
diversamente il consiglio di istituto delibera con le maggioranze
previste dal Dlgs
297/94.
Se il presidente è assente deve firmare comunque il verbale?
No, l'OM
215/91 all'art. 49 comma 2 dispone: “Qualora,
per
qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di
istituto la
rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal
consigliere più
anziano di età a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale
28 maggio
1975”. Pertanto chi presiede firma il verbale.
Il consiglio può disporre del personale di segreteria per la
redazione informatica del verbale?
Il responsabile dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane
è il dirigente ai sensi dell'art. 25 del Dlgs
165/01. Il consiglio
può stabilire dei "criteri
per l'espletamento dei servizi
amministrativi" ma non attribuire compiti specifici. Ai sensi
dell'art. 13 della CM
105/75 e dell'art. 43 D.L.vo
297/94 la pubblicazione degli atti è una responsabilità della scuola (e del
dirigente che ne dispone l'affissione), a maggior ragione ora che la
pubblicazione deve avvenire a mezzo dell'albo pretorio on line.
Avverso le decisioni del Consiglio di Istituto si può proporre
ricorso al TAR?
Il consiglio di istituto non è oggettivamente un organo
dell'amministrazione ed è al dirigente che spetta il compito di
attuare le
relative delibere. L’art. 14 comma 7 del DPR
275/99 stabilisce che il consiglio
stesso decida in merito alle impugnazioni. Tuttavia il TAR ha ritenuto
ammissibile i ricorsi proposti avverso tali decisioni (es. sentenza Tar Marche 981/93)
Le decisioni del Consiglio di Istituto sono
vincolanti oppure sono solo indicazioni che il
Dirigente Scolastico nell'ambito delle sue funzioni può
disattendere
se lo ritiene opportuno?
L'art.
396 del D.L.vo 297/94
a proposito della funzione direttiva
afferma che essa è diretta tra l'altro a: “c) curare l'esecuzione
delle
deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio
di circolo o
di istituto;”. L'art. 32 del D.I.
44/01 statuisce che il Dirigente “svolge
l'attività
negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel
rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto”. L'art. 16 del DPR
275/99 dispone al comma 2 che “Il dirigente scolastico esercita le
funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel
rispetto delle
competenze degli organi collegiali”. Anche per il Dlgs
165/01 “Nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico
autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane.”
Se ne desume che il Dirigente è
tenuto a
rispettare le delibere del Consiglio ma potrebbe discostarsene nel
caso che
esse risultassero oggettivamente illegittime.
In caso di parità di voti in Consiglio di Istituto cosa
succede?
Dispone l'art.
37 del D.L.vo 297/94
comma 3: "In caso di parità, prevale il voto del presidente".
Qual è il valore del voto degli astenuti in Consiglio?
Il comma 3 dell'art.
37 del D.L.vo 297/94
recita: "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi". Chi si astiene non dice né sì né no e quindi il suo
voto
non può essere computato nel "quorum". Dunque la giurisprudenza per
la maggior parte (ma non è un indirizzo unanime) assimila il voto
dell'astenuto
a quello nullo e lo considera voto "non validamente espresso". In
proposito si può leggere l’interessante parere del 4.02.1997 del
Consiglio di Stato. In ogni caso è preferibile disciplinare la
circostanza nel
regolamento di istituto. Infatti l'art. 37 comma 3 citato continua "
... salvo che disposizioni
speciali prescrivano
diversamente...
È normale che al primo punto dell'ordine del giorno della
convocazione del C.d.C. sia scritto "lettura ed approvazione
dell'ultimo verbale"? Non sarebbe più corretto approvare e firmare il
verbale a fine riunione, visto che per ogni punto c'è una delibera?
Nel caso
alla successiva riunione qualcuno non fosse d'accordo su quanto
deliberato, che
succede?
Quella di far approvare il verbale alla seduta successiva è una pratica
consolidata ma che presta il fianco a critiche. In effetti potrebbero
trovarsi
ad approvare il verbale consiglieri assenti alla precedente seduta o
mancare
alcuni dei presenti. La CM
105/75 all’art. 13 dispone il termine di otto giorni dalla seduta per la
pubblicazione delle deliberazioni e che “I
verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati
nell'Ufficio di
segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono
esibiti a
chiunque ne faccia richiesta”. Dunque negli stessi termini anche
il verbale
va depositato per l’opportuna visione.
Il verbale delle riunioni del Consiglio di Istituto viene
consegnato circa 10 giorni prima della successiva convocazione, è
giusto?
La CM
105/75 all'art. 13 comma 1 e
2 prevede che “L'affissione all'albo (della copia integrale -
sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo
delle
deliberazioni adottate dal consiglio) deve avvenire entro il termine massimo di otto giorni dalla
relativa seduta del consiglio (...)”
il che sarebbe impossibile in caso di approvazione posticipata a meno
di non
scindere in due tempi l’approvazione delle delibere da quella del
verbale.
Poiché il D.L.vo
297/94 (Testo Unico) non è chiaro sull'argomento, è fondamentale inserire una
norma all'interno del regolamento di istituto che disciplini il caso.
Al
prossimo consiglio
parteciperà la componente alunni rinnovata. Può approvare il verbale
della
seduta precedente?
Sì.
C'è una norma che impedisce che ai rappresentanti del
Consiglio di Circolo o di Istituto di stendere un verbale delle
riunioni
a cui partecipano per darne informazione agli altri genitori?
Non c'è un espresso divieto ma l’obbligo di informazione è già adempiuto
attraverso la pubblicazione delle deliberazioni del consiglio di
circolo o
d'istituto.
Chi decide in merito alle impugnazioni delle delibere del
Consiglio di circolo o di istituto?