>3. Valutazione – Disciplina

 

Quale norma definisce il collegio perfetto negli scrutini? new

 

La CM 49/10  reca alla nota 14:  "Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica (per questi ultimi cfr D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 5), i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito  un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento. “Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai  docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno” (cfr. D.P.R.  122/2009 cit., art. 2, comma 5). Si ricorda che non è previsto un docente per l’insegnamento di “Cittadinanza e  Costituzione”, poiché questo insegnamento  nella scuola secondaria di primo grado “è inserito nell'area disciplinare  storico-geografica” (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 – “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico  della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione” - art. 5, comma 6).”

 

Chi sostituisce il Dirigente Scolastico negli scrutini? new

 

L'OM 90/01  ancora si richiama al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, modificato dal Regio Decreto 21 novembre 1929, n.2049  che all'art. 77 recita "Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l'assegnazione dei voti che rappresentano il giudizio dei professori intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto dall'alunno nei corrispondenti periodi delle lezioni."

 

Nella scuola media inferiore il consiglio di classe per un provvedimento di allontanamento degli alunni dalla scuola di tre giorni si riunisce con tutte le componenti o solo con la componente docenti?

 

L'art. 1 del DPR 235/07  che ha modificato l'art. 4 del DPR 249/98 stabilisce al comma 6: "Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto". Dunque non indica la composizione. E' la nota del 31 luglio del 2008 che precisa:"In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga".

 

La non ammissione degli alunni della scuola primaria alla classe successiva è di competenza del consiglio d'interclasse o solo dei docenti della classe?

 

L'art. 145 del D.Lvo 297/94 al comma 2 così affermava in tema di valutazione (ed ammissione alle classi successiva alla prima) dell'allora scuola "elementare": "I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione". Tale formulazione è analoga, per quanto non identica (si parla solo di "docenti" senza ulteriore precisazione) sia a quanto espresso dall' art. 3 comma 1 bis della L. 169/08
"(( 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. ))" che nella
CM 50/09 "1. Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione." D'altra parte l'art. 5 del D.L.vo 297/94  per quanto attiene la composizione in funzione di valutazione effettua tale precisazione al comma 7 solo con riguardo agli istituti di secondo grado: "Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti". Il momento della programmazione è distinto da quello della valutazione ed il documento di valutazione è firmato dai soli docenti della classe, unici competenti di essa.

 

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