>3. Valutazione – Disciplina
Quale norma definisce il collegio perfetto negli scrutini?
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La CM 49/10 reca
alla nota 14: "Partecipano
al consiglio di classe il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti
che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della
classe, compresi i docenti di educazione fisica (per
questi ultimi cfr. D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 5), i
docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno
impartito un insegnamento destinato a
tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano
alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell’insegnamento. “Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale
la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi
i docenti incaricati delle attività
alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente
ai docenti della classe elementi
conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun
alunno” (cfr. D.P.R. 122/2009 cit.,
art. 2, comma 5). Si ricorda che non è previsto un docente per l’insegnamento
di “Cittadinanza e Costituzione”,
poiché questo insegnamento nella scuola
secondaria di primo grado “è inserito nell'area disciplinare storico-geografica” (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 – “Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione” - art. 5, comma 6).”
Chi sostituisce il Dirigente Scolastico negli scrutini? new
L'OM
90/01 ancora si richiama al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, modificato dal Regio
Decreto 21 novembre 1929, n.2049 che
all'art. 77 recita "Alla fine dei due primi trimestri e al
termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del
preside o di un suo delegato per l'assegnazione dei voti che rappresentano il
giudizio dei professori intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto
dall'alunno nei corrispondenti periodi delle lezioni."
Nella scuola media inferiore il consiglio di classe per un
provvedimento di allontanamento degli alunni dalla
scuola di tre giorni si riunisce con tutte le componenti o solo con la componente
docenti?
L'art. 1 del DPR 235/07 che ha
modificato l'art. 4 del DPR 249/98 stabilisce
al comma 6: "Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore
a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o
la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto". Dunque non indica la composizione. E' la nota del 31 luglio del 2008 che precisa:"In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto
normativo (art. 5 D.Lgs. n.
297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza
in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori,
fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo
studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente
surroga".
La non ammissione degli alunni della scuola primaria alla
classe successiva è di competenza del consiglio d'interclasse o solo dei
docenti della classe?
L'art. 145 del D.Lvo 297/94 al comma 2 così affermava in tema di
valutazione (ed ammissione alle classi successiva alla prima) dell'allora scuola
"elementare": "I docenti
di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in
casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse,
riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata
relazione". Tale formulazione è analoga, per quanto non identica (si
parla solo di "docenti" senza ulteriore
precisazione) sia a quanto espresso dall' art. 3 comma 1 bis della L. 169/08
"(( 1-bis. Nella scuola primaria, i
docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione. ))" che nella CM 50/09 "1. Nella
scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite
sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e
illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto
dall'alunno. I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non
ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati
da specifica motivazione." D'altra parte
l'art. 5 del D.L.vo 297/94 per quanto
attiene la composizione in funzione di valutazione effettua
tale precisazione al comma 7 solo con riguardo agli istituti di secondo grado:
"Negli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione
periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola
presenza dei docenti". Il momento della programmazione è distinto da
quello della valutazione ed il documento di valutazione è firmato dai soli
docenti della classe, unici competenti di essa.