Consiglio di circolo e di istituto

 

>1. Consiglieri

 

Prima della scadenza del triennio la componente docenti risulta incompleta a causa della decadenza di alcuni consiglieri e le liste sono esaurite. Il Consiglio di Istituto può egualmente funzionare? Devono indirsi le elezioni?

 

L’art. 6 comma 10 dell'OM 215/91 e l'art. 37 del D.L.vo 297/94 prevedono che “L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza” ed analogamente è previsto dall'art. 53 dell'OM 215/91.  Anzi l'art. 50 comma 2 dell'OM 215/91 ci informa che: “I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti”. Dunque la mancanza di un solo componente non delegittima il Consiglio di Istituto. Se prima della scadenza del triennio vengono però a mancare dei consiglieri l'art. 53 comma 1 dell'OM 215/91 nonché l'art. 35 del  D.L.vo 297/94 comma 1 stabiliscono che si procede a sostituzione attraverso la surrogazione, cioè si nominano i primi non eletti delle rispettive liste. Qualora le liste siano esaurite, come nel caso, le norme indicate dispongono che si proceda ad elezioni suppletive che coinvolgeranno la sola componente da integrare e il neoeletto esaurirà il suo mandato insieme a tutti gli altri.

 

Che tipo di responsabilità giuridico-amministrativa hanno i consiglieri?

 

In materia contabile il DI 44/01  attribuisce le rispettive competenze e responsabilità. E' evidente che l'attività del consiglio non è diretta alla materiale redazione dei documenti contabili che sono invece predisposti dal Dirigente e dal DSGA. È limitata la capacità degli studenti (art. 8 comma 3 Dlgs 297/94 "3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 "). È il dirigente che è responsabile dell’esecuzione delle delibere.

 

Qual è il grado di libertà d'azione per un consigliere nelle proposte e nelle iniziative per coinvolgere tutti i genitori?

 

I poteri e le attività dei consiglieri sono disciplinati in primo luogo dalle norme contenute nel:

- D.L.vo 297/94 (in particolare gli artt. 8 e 10)
- Decreto Interministeriale 28 maggio 1975, cui è seguito il Decreto Interministeriale 44/01
- Circolare Ministeriale 105/75
Ma nel disciplinare le prerogative è molto importante il regolamento di istituto. Considerati gli ampi poteri di iniziativa del consiglio di istituto è possibile portarvi le proposte dei genitori. Lo strumento maggiore di coinvolgimento è l’assemblea, disciplinata dall’art. 15 del D.L.vo 297/94.  Il DPR 275/99 ha riconosciuto una grande possibilità ai genitori di contribuire all’offerta formativa.
 
Il DSGA è membro di diritto del Consiglio di Istituto?
 
No. Fa parte di diritto della Giunta Esecutiva in base all’art. 8 comma 7 del D.L.vo 297/94 e può essere eletto come componente ATA nel Consiglio di Istituto.
 

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