Consiglio di circolo e di istituto
>1. Consiglieri
Prima della scadenza del
triennio la componente docenti risulta incompleta a
causa della decadenza di alcuni consiglieri e le liste sono esaurite. Il
Consiglio di Istituto può egualmente funzionare? Devono
indirsi le elezioni?
L’art. 6 comma 10
dell'OM
215/91 e l'art. 37 del D.L.vo 297/94
prevedono che “L'organo collegiale è validamente costituito anche
nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza” ed
analogamente è previsto dall'art. 53 dell'OM
215/91. Anzi
l'art. 50 comma 2 dell'OM
215/91 ci informa che: “I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni
membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano
inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi
eletti”. Dunque la
mancanza di un solo componente non delegittima il
Consiglio di Istituto. Se prima della scadenza del triennio vengono però a
mancare dei consiglieri l'art. 53 comma 1 dell'OM
215/91 nonché l'art. 35 del D.L.vo 297/94
comma 1 stabiliscono
che si procede a sostituzione attraverso la surrogazione, cioè si nominano
i primi non eletti delle rispettive liste. Qualora le liste siano esaurite, come
nel caso, le norme indicate dispongono che si
proceda ad elezioni suppletive che coinvolgeranno la sola componente da
integrare e il neoeletto esaurirà il suo mandato insieme a tutti gli
altri.
Che tipo di responsabilità
giuridico-amministrativa hanno i
consiglieri?
In materia contabile il
DI 44/01 attribuisce le rispettive competenze e responsabilità. E' evidente che
l'attività del consiglio non è diretta alla materiale redazione dei documenti
contabili che sono invece predisposti dal Dirigente e dal DSGA. È limitata la
capacità degli studenti (art. 8 comma 3 Dlgs 297/94 "3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo
sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo
10 "). È il dirigente che è responsabile dell’esecuzione delle
delibere.
Qual è il grado di
libertà d'azione per un consigliere nelle proposte e nelle iniziative per
coinvolgere tutti i genitori?
I poteri e le attività dei
consiglieri sono disciplinati in primo luogo dalle norme contenute
nel:
- D.L.vo 297/94 (in particolare gli artt. 8 e 10)
- Decreto Interministeriale 28 maggio 1975, cui è seguito il Decreto Interministeriale 44/01
- Circolare Ministeriale 105/75
Ma nel disciplinare le prerogative è molto importante il regolamento di istituto. Considerati gli ampi poteri di iniziativa del consiglio di istituto è possibile portarvi le proposte dei genitori. Lo strumento maggiore di coinvolgimento è l’assemblea, disciplinata dall’art. 15 del D.L.vo 297/94. Il DPR 275/99 ha riconosciuto una grande possibilità ai genitori di contribuire all’offerta formativa.
Il DSGA è membro di diritto del Consiglio di Istituto?
No. Fa parte di diritto della Giunta Esecutiva in base all’art. 8 comma 7 del D.L.vo 297/94 e può essere eletto come componente ATA nel Consiglio di Istituto.