Contributo volontario
Quali regole operano in tema di contributo volontario?
ll Ministero è intervenuto a dare indicazioni con la Nota 20 marzo 2012, Prot. n. 0000312 ribadite anche all’interno di una risposta alla interrogazione parlamentare 5-06275 sul tema.
È vero che la normativa prevede che le erogazioni liberali siano finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa per cui altre tipologie di utilizzo che non rientrano nelle finalità previste non sono ammesse?
La Legge Bersani 40/07 non ha disciplinato le erogazioni liberali inquadrando un'unica tipologia possibile. Essa ha semplicemente previsto che: a) le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche sono detraibili b) che la detraibilità è condizionata dalla causale (ampliamento dell'offerta) c) che è condizionata altresì alle modalità di versamento (bollettino postale o bonifico bancario) d) che chi "eroga liberalmente" oltre un certo importo che se non erro è pari a € 2.000,00 (il che testimona che l'articolo della finanziaria non regolamenta i contributi volontari) non può far parte di CdI e GE. Il "contributo volontario" c'è da anni ed il suo concreto utilizzo e la trasparenza nell'utilizzo dipendono fortemente dalla consapevolezza dei consigli di istituto anche in merito alla concreta modalità di assegnazione e spesa delle risorse.
Una scuola primaria può respingere un’iscrizione se non è versato il contributo volontario?
In alcun modo la scuola può subordinare l'iscrizione al pagamento del contributo. Si possono consultare in proposito le FAQ del Ministero e la Guida al contributo scolastico.
Il Consiglio d'Istituto del nostro comprensivo sta per
approvare un sensibile aumento del contributo volontario. Possiamo noi genitori
opporci a questa decisione, nonostante l’approvazione del Consiglio di
Istituto?
In Consiglio di Istituto vi siedono i genitori eletti per
rappresentare le volontà degli altri ed è organo deliberante a cui è possibile
rappresentare le vostre richieste anche con riguardo alle ragioni
giustificative di tale aumento. L’articolo 143 comma 2 del D.L.vo 297/94 che aveva stabilito che per la scuola "elementare" “non
si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere”, è stato esplicitamente abrogato dal DPR 275/99.
Alla luce della nota sul programma annuale 2010 e la
successiva del 22 febbraio appare sempre opportuno vincolare il contributo
volontario in delibera?
Certamente, giacché il comunicato del 22 febbraio 2010 ha confermato (nulla
avendo modificato in proposito) quanto espressamente previsto nella nota N. 8767 del 18 dicembre 2009 che
"i finanziamenti non vincolati dovranno essere impegnati al
perfezionamento dell’obbligazione giuridica" (indicando espressamente
le destinazioni: supplenze brevi, pulizie ecc...). Dunque sicuramente la
necessità di vincolo resta. Si suggerisce a tale proposito un modello di delibera.
In un Istituto Alberghiero è stato richiesto un contributo
volontario dall’importo che in misura variabile in relazione all’anno di corso
ed all’eventuale ripetenza arriva a raggiungere gli euro 300,00. Ci sono state
addotte necessità di bilancio tuttavia ci appare un contributo
ingiustificatamente elevato. Cosa possiamo fare? Eventualmente non dovrebbe
essere deducibile dalle tasse?
Sicuramente si può fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L 241/90 nonché chiedere espressamente al Dirigente
ed al Consiglio di Istituto le ragioni che giustificano tale scelta che tra
l’altro appare iniqua. La Legge Bersani 40/07 all'art. 13 comma 3 ha espressamente
stabilito la detraibilità delle “erogazioni
liberali a favore degli
istituti scolastici" alle condizioni ivi previste. Il modo più facile per assicurarsi
circa la destinazione del contributo è quello di sottoporlo ad un preciso
vincolo di destinazione.