Incompatibilità

 

È possibile chiedere il trasferimento del Dirigente per incompatibilità?

 

Il DL 147/07 convertito nella L 176/07 ha previsto il solo trasferimento per compatibilità ambientale del personale docente. Si è anche discusso di una possibilità si trasferimento d’ufficio del Dirigente, ma è da ritenersi escluso da quando, ai sensi dell'art. 21 della L 59/97, con l'entrata in vigore del D.L.vo 59/98, è stata conferita la qualifica di dirigenti con conseguente applicazione al rapporto di lavoro della disciplina del D.L.vo 165/01 e del CCNL area V dell'aprile 2006 .

 

I genitori di una classe prima hanno firmato una lettera indirizzata al Dirigente Scolastico per denunciare  le gravi difficoltà con una delle docenti. Il Dirigente ha però trasferito la pratica all’USR e noi genitori non conosciamo ancora l’esito della procedura. Cosa è possibile fare?

 

L’art. 2 del DL 147/07 convertito nella L 176/07 ha modifica la disciplina del D.L.vo 297/94  per quanto attiene i provvedimenti disciplinari per il personale scolastico con particolare riguardo al trasferimento per incompatibilità ambientale, ponendo attenzione alle esigenze delle famiglie.  In generale la competenza spetta al Dirigente dell’USR  ma  quando “ricorrano ragioni d'urgenza” è previsto che anche il Dirigente Scolastico possa già predisporre la sospensione dal servizio anche durante l’anno scolastico in attesa dell’esito del “trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede”. Potete fare richiesta in tal senso oltre che per ottenere, in virtù della L 241/90 chiarimenti in merito alla procedura attivata.

 

In caso di incompatibilità tra un docente e la classe che mostra evidenti segni di disagio e sofferenza, aggravati anche da una situazione di incomunicabilità con le famiglie ormai preoccupate, cosa possiamo fare noi genitori?

 

Sicuramente occorre provare preventivamente la via del dialogo, coinvolgendo il consiglio di classe. Qualora il tentativo resti privo di esito positivo, il  DL 147/07 convertito nella L 176/07 in particolare l’art. 2 lett. C) modifica la disciplina del D.L.vo 297/94  in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale ponendo attenzione alle esigenze delle famiglie. Il vostro referente e responsabile è il Dirigente Scolastico. Tale articolo prevede che: “Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico” (…)

 

Torna all’indice