Incompatibilità
È possibile chiedere il trasferimento del Dirigente per
incompatibilità?
Il DL
147/07 convertito nella L 176/07 ha previsto il
solo trasferimento per compatibilità ambientale del personale docente. Si
è anche discusso di una possibilità si trasferimento
d’ufficio del Dirigente, ma è da ritenersi escluso da quando, ai sensi
dell'art. 21 della
L 59/97, con l'entrata in vigore del D.L.vo 59/98,
è stata conferita la qualifica di dirigenti con conseguente applicazione al
rapporto di lavoro della disciplina del D.L.vo
165/01 e del CCNL
area V dell'aprile 2006 .
I genitori di una classe prima hanno firmato una lettera
indirizzata al Dirigente Scolastico per denunciare le gravi difficoltà con una delle
docenti. Il Dirigente ha però trasferito la pratica all’USR e noi genitori non
conosciamo ancora l’esito della procedura. Cosa è
possibile fare?
L’art. 2 del DL
147/07 convertito nella L 176/07 ha modifica la disciplina del D.L.vo 297/94 per
quanto attiene i provvedimenti disciplinari per il personale scolastico con
particolare riguardo al trasferimento per incompatibilità ambientale, ponendo
attenzione alle esigenze delle famiglie.
In generale la competenza spetta al Dirigente dell’USR ma
quando “ricorrano ragioni d'urgenza” è previsto che anche il Dirigente Scolastico possa già predisporre la
sospensione dal servizio anche durante l’anno scolastico in attesa dell’esito
del “trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di
permanenza nella scuola o nella sede”. Potete fare richiesta in tal
senso oltre che per ottenere, in virtù della L 241/90 chiarimenti in merito alla procedura attivata.
In caso di incompatibilità tra un
docente e la classe che mostra evidenti segni di disagio e sofferenza,
aggravati anche da una situazione di incomunicabilità con le famiglie ormai
preoccupate, cosa possiamo fare noi genitori?
Sicuramente occorre provare preventivamente la via del
dialogo, coinvolgendo il consiglio di classe. Qualora il tentativo resti privo di esito
positivo, il DL 147/07
convertito nella L 176/07 in particolare l’art. 2 lett. C) modifica la
disciplina del D.L.vo
297/94 in materia di trasferimento
per incompatibilità ambientale ponendo attenzione alle esigenze delle famiglie.
Il vostro referente e responsabile è il Dirigente
Scolastico. Tale articolo prevede che: “Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per
accertata situazione di incompatibilità di permanenza
nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico”
(…)