Modificazioni e dimensionamento

 

Sul nostro territorio c’è un plesso di un circolo didattico costituito da pluriclassi per l'esiguo numero di bambini. Noi genitori ci chiediamo che senso ha tenerlo aperto?

 

I piani di dimensionamento hanno carattere provinciale secondo le indicazioni del DPR 233/98  e dell'art. 3 del DL 154/08 convertito nella L 189/08   che comunque si richiama al suindicato decreto presidenziale. Sono le conferenze provinciali, cui partecipano tra gli altri provincia, comuni e dirigenti scolastici ad elaborare i piani che prevedono anche il coinvolgimento degli organi collegiali. Ovviamente esistono dei parametri (art. 2) da tenere in conto. Nei comuni montani il numero minimo per la sopravvivenza di un plesso è 50 bambini. Il DPR 81/09 all'art. 10 ha disposto che le pluriclassi sono formate con un minimo di 8 alunni ed un massimo di 18.

 

La  nostra scuola a seguito di dimensionamento sta per trasformarsi in Istituto Comprensivo. Il Consiglio di Istituto dovrà essere rinnovato? Fino all’indizione di nuove elezioni, il vecchio Consiglio è nel pieno dei suoi poteri o no? Nel caso non lo sia, quale è l'organo deputato a prendere decisioni in questo importante periodo di transizione?

 

Va rinnovato. La CM 192/00 richiama “le norme contenute nell'art. 3 dell'O.M. n. 277 del  17.6.1998 - che ha modificato l'art. 52 dell'O.M. n. 215/91 - le quali disciplinano dettagliatamente le ipotesi in cui deve procedersi all'elezione del consiglio di circolo-istituto, in presenza di  modificazioni subite dalle scuole e dagli istituti in occasione dell'approvazione dei piani di dimensionamento. (...)”. L'art. 52 dell'OM 215/91 dispone in particolare al comma 4  “La scuola aggregata ad altra scuola come sezione staccata, sede coordinata o succursale perde il proprio consiglio di istituto. Qualora, invece, a seguito della fusione di due o più scuole venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica si deve procedere  all'immediato rinnovo del consiglio di istituto”. Per le modalità di elezione si rimanda all'OM 267/95. Si può anche leggere l'OM 277/98. Per quanto attiene il periodo di transizione l’OM 277/98 art. 1 comma 6 e la CM 192/00 prevedono, ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975 la nomina di un commissario straordinario,  al quale spettano le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 1, 2, 3, 6, 7 ed 8. Il commissario straordinario firma, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell'istituto, gli ordini d'incasso (reversali), di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa (a cui si rinvia per poteri e competenze) fino all'insediamento del consiglio di circolo-istituto. Per gli istituti comprensivi:La nomina del commissario straordinario e l'indizione delle elezioni del consiglio d'istituto devono essere adottate anche per gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I° grado funzionanti a decorrere dal 1 settembre 2000. Si applicano in tali casi le disposizioni contenute nella citata O.M. n. 215/91 e nell'O.M. n.267 del 4.8.1995 (art. 4). Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno il commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti.

 

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