Modificazioni e dimensionamento
Sul nostro
territorio c’è un plesso di un circolo didattico costituito da pluriclassi per
l'esiguo numero di bambini. Noi genitori ci chiediamo che senso ha tenerlo
aperto?
I piani di
dimensionamento hanno carattere provinciale secondo le indicazioni del DPR 233/98 e dell'art. 3 del DL
154/08 convertito nella L 189/08 che comunque si
richiama al suindicato decreto presidenziale. Sono le
conferenze provinciali, cui partecipano tra gli
altri provincia, comuni e dirigenti scolastici ad elaborare i piani che
prevedono anche il coinvolgimento degli organi collegiali. Ovviamente esistono
dei parametri (art. 2) da tenere in conto. Nei comuni montani il numero minimo
per la sopravvivenza di un plesso è 50 bambini. Il DPR 81/09 all'art. 10 ha disposto
che le pluriclassi sono formate con un minimo di 8
alunni ed un massimo di 18.
La nostra scuola a
seguito di dimensionamento sta per trasformarsi in Istituto Comprensivo. Il
Consiglio di Istituto dovrà essere rinnovato? Fino
all’indizione di nuove elezioni, il vecchio Consiglio è nel pieno dei suoi
poteri o no? Nel caso non lo sia, quale è l'organo
deputato a prendere decisioni in questo importante periodo di transizione?
Va
rinnovato. La CM 192/00 richiama
“le norme contenute nell'art. 3 dell'O.M.
n. 277 del 17.6.1998
- che ha modificato l'art. 52 dell'O.M. n. 215/91 - le quali disciplinano
dettagliatamente le ipotesi in cui deve procedersi
all'elezione del consiglio di circolo-istituto, in presenza
di modificazioni subite dalle scuole e
dagli istituti in occasione dell'approvazione dei piani di dimensionamento.
(...)”. L'art. 52 dell'OM 215/91 dispone
in particolare al comma 4
“La scuola aggregata ad
altra scuola come sezione staccata, sede coordinata o succursale perde il
proprio consiglio di istituto. Qualora, invece, a seguito della fusione di due
o più scuole venga formalmente creata una nuova
istituzione scolastica si deve procedere
all'immediato rinnovo del consiglio di istituto”. Per le modalità di elezione si rimanda all'OM 267/95. Si può
anche leggere l'OM 277/98. Per quanto attiene il
periodo di transizione l’OM
277/98 art. 1 comma 6 e la CM 192/00 prevedono, ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975 la nomina di un commissario straordinario, al quale spettano le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 1,
2, 3, 6, 7 ed 8. Il commissario straordinario firma, unitamente al direttore
didattico o al preside e al segretario del circolo o dell'istituto, gli ordini
d'incasso (reversali), di pagamento (mandati) e
qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa (a cui si
rinvia per poteri e competenze) fino
all'insediamento del consiglio di circolo-istituto. Per gli
istituti comprensivi: “La nomina del commissario straordinario e l'indizione
delle elezioni del consiglio d'istituto devono essere adottate anche per gli
istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I°
grado funzionanti a decorrere dal 1 settembre 2000. Si applicano in tali
casi le disposizioni contenute nella citata O.M. n. 215/91 e
nell'O.M. n.267 del 4.8.1995 (art. 4). Per quanto riguarda,
invece, gli istituti comprensivi sia di scuole
dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma dell'art. 2,
comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno il commissario
straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio
d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di
diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla
corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti.