Organo di garanzia new

 

L’organo di garanzia regionale “procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione". Questo anche per quello d'istituto? 

 

Per l’organo di garanzia interno non è prevista tale limitazione.

 

Può il consiglio d'istituto nominare l'organo di garanzia in mancanza  di una previsione del regolamento d'istituto ed in assenza della componente degli studenti dal consiglio durante la riunione stessa?

 

Il DPR 235/07 prevede all’art. 5 che l’organo di garanzia interno alla scuola, deve essere istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. Esso deve essere composto almeno da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante “eletto” dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. Pertanto, se il consiglio è validamente costituito anche se manca una delle sue componenti (come previsto dall’OM 215/91 e dal Dlgs 297/94), il rappresentante degli studenti deve essere eletto necessariamente da questi.

 

I genitori eletti nell'organo di garanzia, posso essere scelti tra i consiglieri d'istituto? Chi delibera l'allontanamento superiore a 15 gg? Se è il consiglio non manca la terzietà? E chi presiede l'organo di garanzia?

 

Come spiegano il DPR 235/07 (art. 2 che modifica l'art. 5 del DPR 249/98) e la successiva nota del 31 luglio 2007 i rappresentanti nell'organo di garanzia sono “eletti dai genitori”, ma spetta al regolamento stabilire come. L'organo di garanzia è presieduto dal dirigente. Il comma 6 ultima parte dell'art. 4 del DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/07 afferma: "Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto". In effetti in tal caso ove i componenti dell'organo di garanzia siano gli stessi consiglieri mancherebbe la "terzietà".

 

Il DPR  235/2007 all’Art. 2  specifica che il docente è designato dal consiglio di Istituto mentre per la componente genitori e studenti si parla di "rappresentanti eletti dai genitori/dagli studenti”. Ma da chi e come sono eletti?

 

Il DPR 235/07 precisa che l'organo di garanzia è "istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche" che decidono nella loro piena autonomia. La nota del 31 luglio sottolinea che: “i regolamenti dovranno precisare: a) la composizione del suddetto organo in ordine: 1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro; 2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) b) il funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare: 1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri; 2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti)."

 

All’ordine del giorno per il consiglio d’istituto c’è l’istituzione
dell’Organo di Garanzia. È un organo di recente istituzione? Va introdotto anche alla scuola primaria?

 

L'organo di garanzia era già stato introdotto con l'art. 5 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) modificato dal DPR 235/07 e deve essere istituito nella scuola secondaria di primo (scuola media) e secondo (superiore) grado.

 

Cos’è l’organo di garanzia regionale, quali sono le sue funzioni e da chi è composto?

 

L’organo di garanzia regionale è stato introdotto dall’art. 2 comma 3 DPR  235/07 che ha  modificato art. 4 DPR 249/98  (Statuto delle studentesse e degli studenti) che dispone: “Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori”.

 

Chi nomina la componente genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale?

 

L'art. 2 del DPR 235/07 al comma 6 prevede: "Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso". Il MIUR in una Nota del 31.07.08  Prot n. 3602/P0 nel fornire indicazioni in merito, dopo aver premesso che docenti e genitori devono essere “designati nell’ambito della comunità scolastica regionale” suggerisce: "Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori della Scuola (FoRAGS)".

 

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