L’organo di garanzia regionale “procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie
scritte prodotte da chi
propone il reclamo o dall’Amministrazione". Questo anche per quello
d'istituto?
Per l’organo di garanzia interno non è prevista tale limitazione.
Può il consiglio d'istituto nominare l'organo di garanzia in
mancanza di una previsione del regolamento d'istituto ed in assenza
della componente degli studenti dal consiglio durante la riunione stessa?
Il DPR 235/07
prevede all’art. 5 che l’organo di garanzia interno alla scuola, deve
essere istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche. Esso deve essere
composto almeno da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella
scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un
rappresentante “eletto” dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo
grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente
scolastico. Pertanto, se il consiglio è validamente costituito anche se manca
una delle sue componenti (come previsto dall’OM
215/91 e dal Dlgs
297/94), il rappresentante degli studenti deve essere eletto
necessariamente da questi.
I genitori eletti nell'organo di garanzia, posso essere scelti
tra i consiglieri d'istituto? Chi delibera l'allontanamento superiore a 15 gg?
Se è il consiglio non manca la terzietà? E chi presiede l'organo di garanzia?
Come spiegano il DPR 235/07
(art. 2 che modifica l'art. 5 del DPR 249/98) e la successiva nota del 31
luglio 2007 i rappresentanti nell'organo di garanzia sono “eletti dai
genitori”, ma spetta al regolamento stabilire come. L'organo di garanzia è
presieduto dal dirigente. Il comma 6 ultima parte dell'art. 4 del DPR 249/98
come modificato dal DPR 235/07
afferma: "Le sanzioni che comportano
l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato
conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto".
In effetti in tal caso ove i componenti dell'organo di garanzia siano gli
stessi consiglieri mancherebbe la "terzietà".
Il DPR 235/2007
all’Art. 2 specifica che il docente è
designato dal consiglio di Istituto mentre per la componente genitori e
studenti si parla di "rappresentanti eletti dai genitori/dagli studenti”. Ma
da chi e come sono eletti?
Il DPR 235/07
precisa che l'organo di garanzia è "istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche" che decidono nella loro piena autonomia. La nota del 31
luglio sottolinea che: “i regolamenti dovranno precisare:
a) la
composizione del suddetto organo in ordine: 1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti
scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro; 2)
alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di
nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte
dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di
astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo
genitore) b) il funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso
che occorrerà precisare: 1)
se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni
valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione
funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al
contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che
siano presenti tutti i membri; 2) il valore
dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio
dei voti)."
All’ordine del giorno per il consiglio d’istituto c’è
l’istituzione
dell’Organo di Garanzia. È un organo di recente istituzione? Va introdotto
anche alla scuola primaria?
L'organo di garanzia era già stato introdotto
con l'art. 5 del DPR
249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) modificato dal DPR 235/07
e deve essere istituito nella scuola secondaria di primo (scuola media) e
secondo (superiore) grado.
Cos’è l’organo di garanzia regionale, quali sono le sue
funzioni e da chi è composto?
L’organo di garanzia regionale è stato introdotto dall’art. 2 comma 3 DPR
235/07 che ha modificato art. 4 DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) che dispone: “Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale,
o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami
proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute
nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante
di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore
da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte
provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati
nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore
dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori”.
Chi nomina la componente genitori all’interno dell’organo di
garanzia regionale?
L'art. 2 del DPR
235/07 al comma 6 prevede: "Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le
modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori
all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un
funzionamento costante ed efficiente dello stesso". Il MIUR in una
Nota del 31.07.08
Prot n. 3602/P0 nel fornire indicazioni in merito, dopo aver premesso che docenti e
genitori devono essere “designati
nell’ambito della comunità scolastica regionale” suggerisce: "Con riferimento alla designazione dei
genitori, nel rispetto dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico
Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti
del Forum Regionale delle
Associazioni dei genitori della
Scuola (FoRAGS)".