Passerelle

 

Mia figlia al termine del 2° anno vorrebbe scegliere un diverso indirizzo liceale. Si può fare? Deve sostenere esami o fare corsi per le nuove materie?

 

In tema di "passerelle" il D.M. 323/99, Regolamento attuativo della Legge 9/99 ipotizza il passaggio da un percorso formativo ad un altro che può essere realizzato durante il primo e/o il secondo anno: a) nel corso dell'anno, con la progettazione del consiglio di classe di interventi didattici in accordo con i docenti della scuola di destinazione ed attività didattiche integrative che si svolgono presso l'istituto frequentato dallo studente ed il conseguimento di certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio. b) a conclusione del primo anno, previo colloquio presso la scuola d'arrivo diretto ad accertare se lo studente deve recuperare dei debiti formativi attraverso attività da realizzare all'inizio dell'anno successivo e che di fatto sostituisce le prove integrative previste dalla precedente normativa. Le “Indicazioni per i passaggi tra i diversi indirizzi dell’istruzione e tra i sistemi di istruzione e istruzione/formazione professionale” dell’USP Bergamo esemplificano a tal riguardo sia lo sviluppo della normativa che  le indicazioni procedurali per i passaggi tra i diversi indirizzi dell’istruzione che sono diverse da quelle che riguardano i passaggi tra i sistemi di istruzione e istruzione/formazione professionale in merito ai quali ha più recentemente disposto l'OM 87/04 unitamente al DM 86/04 ed all'accordo del 28.10.04. Nell'Ordinanza citata è espressamente prevista la modifica dell'OM 90/01 relativamente alle norme riguardanti l'accesso alle classi della scuola secondaria superiore attraverso esami di idoneità ed integrativi. Il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione DM 139/07  evidenzia la caratteristica di flessibilità dei percorsi scolastici ed anche le Linee guida per l’innalzamento dell’obbligo di istruzione  invitano ad utilizzare la flessibilità  per “favorire eventuali passaggi tra percorsi di studio diversi”, in quanto la valutazione e la certificazione hanno  l’obiettivo prioritario di sostenere i processi di apprendimento dei giovani e il loro orientamento, anche ai fini di facilitare i passaggi tra i diversi ordini e indirizzi di studio, allo scopo di far conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore o almeno una qualifica professionale a tutti i giovani entro il 18° anno di età. La L 53/03 all’art. 2 lettera i) prevede che debba essere “assicurata e assistita” la possibilità di cambiare indirizzo scolastico  mediante “apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta”. Di tale legge delega mancano  i provvedimenti attuativi ma ha comunque un effetto abrogativo del D.M. 323/99. Da tali nome, considerata l’autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/99, si evidenzia come appaiano preferibili piuttosto dei colloqui tesi ad accertare le loro competenze, provvedendo ad integrare eventuali lacune con interventi da realizzarsi anche attraverso la frequenza a corsi di recupero nell’anno di inserimento nonché l’attivazione di colloqui di orientamento per verificare l’effettiva validità della scelta di cambiamento di indirizzo.

 

Mia figlia frequenta la 1° classe di un liceo e vorrebbe  cambiare scuola alla fine di quest'anno. Cosa bisogna fare?

 

Il sistema delle "passerelle" è regolato dall'art. 5 del  DM 323/99 che prevede:ART. 5 - Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore  1. Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all’altro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzati - nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria superiore - interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio. 2. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso dei docenti dell’indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare sono coprogettati moduli di raccordo sulle discipline non previste nell’indirizzo di provenienza, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio individua:

a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una valutazione in sede di scrutinio finale, con eventuale progettazione di moduli formativi coerenti con il nuovo percorso;

b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale;

c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto nell’indirizzo di destinazione; le discipline in questione sono oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale a cui partecipano, a pieno titolo, i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo.

3. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all’inizio dell’anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall’articolo 192 del Testo unico n. 297 del 16/4/4”. Quanto previsto dal comma 3, in particolare all'eventuale recupero dei debiti, va raccordato con le modifiche in materia introdotte dal DM 80/07. E' opportuno pertanto condividere questo passaggio tanto con i docenti della scuola di provenienza che di quella scelta.

 

Esistono ancora le "passerelle", ossia i percorsi didattici, attraverso i quali gli studenti, che si dovessero rendere conto, nel corso dell'anno, di aver sbagliato tipo di scelta scolastica, si possano preparare per il passaggio ad altro tipo di scuola superiore.

 

Il sistema delle "passerelle" introdotto dal DM 323/99, quale regolamento di attuazione della L 9/99, è ancora attuale giacché la L 53/03  è rimasta priva di provvedimenti attuative ed anche se l'introduzione del DM 80/07 ha posto seri dubbi sulle sue opportunità applicative, peraltro già scarse. E' possibile leggere in proposito la riflessione di Tirittico dal titolo: "Traguardi, competenze e passerelle mancate".

 

Frequento il terzo anno di un istituto tecnico e vorrei cambiare scuola ed indirizzo. E' possibile il passaggio durante questo anno scolastico? Il D.S dice che le passerelle sono state abolite.

 

Il sistema delle "passerelle" introdotto dal DM 323/99, quale regolamento di attuazione della L 9/99, deve ritenersi ancora attuale in linea di principio  giacché la L 53/03,  è rimasta priva di provvedimenti attuativi. Successivamente il DM 139/07 ha introdotto un generico principio di "flessibilità" che sembra superare anche le rigide modulazioni temporali del DM 323/99. Il D.M. 323/99, prevede che il passaggio da un percorso formativo ad un altro può essere realizzato durante il primo e/o il secondo anno con queste modalità: a) nel corso dell'anno, con la progettazione del consiglio di classe di interventi didattici in accordo con i docenti della scuola di destinazione ed attività didattiche integrative che si svolgono presso l'istituto frequentato dallo studente ed il conseguimento di certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio. b) a conclusione del primo anno, previo colloquio presso la scuola d'arrivo diretto ad accertare se lo studente deve recuperare dei debiti formativi attraverso attività da realizzare all'inizio dell'anno successivo e che di fatto sostituisce le prove integrative previste dalla precedente normativa. Le “Indicazioni per i passaggi tra i diversi indirizzi dell’istruzione e tra i sistemi di istruzione e istruzione/formazione professionale” dell’USP Bergamo esemplificano sia lo sviluppo della normativa che  le indicazioni procedurali per i passaggi tra i diversi indirizzi dell’istruzione che sono diverse da quelle che riguardano i passaggi tra i sistemi di istruzione e istruzione/formazione professionale in merito ai quali ha più recentemente disposto l'OM 87/04 unitamente al DM 86/04 ed all'accordo del 28.10.04. Nell'Ordinanza citata è espressamente prevista la modifica dell'OM 90/01 relativamente alle norme riguardanti l'accesso alle classi della scuola secondaria superiore attraverso esami di idoneità ed integrativi.  Il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione DM 139/07  evidenzia la caratteristica di flessibilità dei percorsi scolastici ed anche le Linee guida per l’innalzamento dell’obbligo di istruzione  invitano ad utilizzare la flessibilità  per “favorire eventuali passaggi tra percorsi di studio diversi”, in quanto la valutazione e la certificazione hanno  “l’obiettivo prioritario di sostenere i processi di apprendimento dei giovani e il loro orientamento, anche ai fini di facilitare i passaggi tra i diversi ordini e indirizzi di studio, allo scopo di far conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore o almeno una qualifica professionale a tutti i giovani entro il 18° anno di età”. La L 53/03, che per quanto manchi dei decreti attuativi ha comunque un effetto abrogativo del D.M. 323/99, all’art. 2 lettera i) prevede che debba essere “assicurata e assistita” la possibilità di cambiare indirizzo scolastico  mediante “apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta”.  La Regione Lombardia ha adottato in merito proprieLinee Guida”. Quindi è opportuno parlarne previamente con la scuola frequentata e quella di destinazione, giacché lo spirito della normativa è da intendersi nel senso di evitare il fenomeno della dispersione attraverso percorsi di riorientamento.

 

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