Mia figlia al termine del 2° anno vorrebbe scegliere un
diverso indirizzo liceale. Si può fare? Deve sostenere esami o fare corsi per
le nuove materie?
In tema
di "passerelle" il D.M. 323/99,
Regolamento attuativo della Legge 9/99 ipotizza
il passaggio da un percorso formativo ad un altro che può essere
realizzato durante il primo e/o il secondo anno: a) nel corso dell'anno, con
la progettazione del consiglio di classe di interventi didattici in accordo con
i docenti della scuola di destinazione ed attività didattiche integrative
che si svolgono presso l'istituto frequentato dallo studente ed il
conseguimento di certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e
delle competenze necessarie al passaggio. b) a conclusione del primo anno, previo colloquio presso la scuola d'arrivo diretto ad accertare se lo
studente deve recuperare dei debiti formativi attraverso attività da realizzare
all'inizio dell'anno successivo e che di fatto
sostituisce le prove integrative previste dalla precedente normativa. Le “Indicazioni
per i passaggi tra i diversi indirizzi dell’istruzione e tra i sistemi di istruzione e istruzione/formazione
professionale” dell’USP
Bergamo esemplificano a tal riguardo sia lo sviluppo della normativa che
le indicazioni procedurali per i passaggi tra i diversi indirizzi
dell’istruzione che sono diverse da quelle che riguardano i passaggi tra i
sistemi di istruzione e istruzione/formazione professionale in merito ai quali
ha più recentemente disposto l'OM
87/04 unitamente al DM
86/04 ed all'accordo
del 28.10.04. Nell'Ordinanza citata è espressamente prevista la modifica dell'OM
90/01 relativamente alle norme riguardanti l'accesso alle classi della
scuola secondaria superiore attraverso esami di idoneità ed integrativi. Il Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione DM 139/07 evidenzia la caratteristica di
flessibilità dei percorsi scolastici ed anche le
Linee guida per l’innalzamento
dell’obbligo di istruzione invitano
ad utilizzare la flessibilità per “favorire
eventuali passaggi tra percorsi di studio diversi”, in quanto la
valutazione e la certificazione hanno “l’obiettivo
prioritario di sostenere i processi di apprendimento dei giovani e il loro
orientamento, anche ai fini di facilitare i passaggi tra i diversi ordini e
indirizzi di studio, allo scopo di far conseguire un diploma di istruzione
secondaria superiore o almeno una qualifica professionale a tutti i giovani
entro il 18° anno di età. La L 53/03 all’art. 2 lettera i) prevede che debba essere “assicurata
e assistita” la possibilità di cambiare indirizzo scolastico mediante “apposite iniziative didattiche,
finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova
scelta”. Di tale legge delega mancano i provvedimenti attuativi ma ha
comunque un effetto abrogativo del D.M. 323/99.
Da tali nome, considerata l’autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/99,
si evidenzia come appaiano preferibili piuttosto dei colloqui tesi ad
accertare le loro competenze, provvedendo ad integrare
eventuali lacune con interventi da realizzarsi anche attraverso la frequenza a
corsi di recupero nell’anno di inserimento nonché l’attivazione di colloqui di
orientamento per verificare l’effettiva validità della scelta di cambiamento di
indirizzo.
Mia figlia frequenta la 1° classe di un liceo e vorrebbe cambiare scuola alla fine di quest'anno. Cosa bisogna fare?
Il sistema delle
"passerelle" è regolato dall'art. 5 del DM 323/99 che prevede: “ART. 5 - Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria
superiore 1. Al fine di agevolare il passaggio degli studenti
da un indirizzo all’altro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzati - nel corso del primo
e/o del secondo anno della scuola secondaria superiore - interventi didattici
integrativi che si concludono con una certificazione attestante l’acquisizione
delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio.
2. Gli interventi didattici integrativi
sono progettati con il concorso dei docenti dell’indirizzo a cui lo studente
intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato. In
particolare sono coprogettati moduli di raccordo sulle discipline non previste
nell’indirizzo di provenienza, al fine di consentire un efficace inserimento nel
percorso formativo di destinazione. Il consiglio di classe dello studente che
chiede il passaggio individua:
a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una valutazione
in sede di scrutinio finale, con eventuale progettazione di moduli formativi
coerenti con il nuovo percorso;
b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio
finale;
c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto
nell’indirizzo di destinazione; le discipline in questione sono
oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale a cui partecipano, a
pieno titolo, i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo.
3. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria
superiore, sia stato promosso e che richiede il
passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo
un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali
debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili
all’inizio dell’anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall’articolo
192 del Testo unico n. 297 del 16/4/4”. Quanto
previsto dal comma 3, in particolare all'eventuale recupero dei debiti, va
raccordato con le modifiche in materia introdotte dal DM 80/07.
E' opportuno pertanto condividere questo passaggio tanto con i docenti della
scuola di provenienza che di quella scelta.
Esistono ancora le "passerelle", ossia i
percorsi didattici, attraverso i quali gli studenti, che si dovessero rendere
conto, nel corso dell'anno, di aver sbagliato
tipo di scelta scolastica, si possano preparare per il passaggio ad altro tipo
di scuola superiore.
Il sistema delle "passerelle" introdotto dal DM 323/99,
quale regolamento di attuazione della L 9/99, è
ancora attuale giacché la L 53/03 è rimasta priva di provvedimenti attuative
ed anche se l'introduzione del DM 80/07
ha posto seri dubbi sulle sue opportunità applicative, peraltro già scarse. E'
possibile leggere in proposito la riflessione di Tirittico
dal titolo: "Traguardi,
competenze e passerelle mancate".
Frequento il terzo anno di un istituto tecnico e vorrei cambiare scuola ed indirizzo. E' possibile il
passaggio durante questo anno scolastico? Il D.S dice che le passerelle sono
state abolite.
Il sistema delle "passerelle"
introdotto dal DM
323/99, quale regolamento di attuazione della L 9/99, deve ritenersi ancora attuale in linea
di principio giacché la L
53/03, è rimasta priva di provvedimenti attuativi. Successivamente il DM
139/07 ha introdotto un generico principio di
"flessibilità" che sembra superare anche le rigide modulazioni
temporali del DM
323/99.
Il D.M. 323/99, prevede che
il passaggio da un percorso formativo ad un altro può essere realizzato
durante il primo e/o il secondo anno con queste modalità: a) nel corso dell'anno, con la
progettazione del consiglio di classe di interventi didattici in accordo con i
docenti della scuola di destinazione ed attività didattiche integrative
che si svolgono presso l'istituto frequentato dallo studente ed il
conseguimento di certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e
delle competenze necessarie al passaggio. b) a conclusione del primo anno,
previo colloquio presso la scuola d'arrivo diretto ad accertare se lo studente
deve recuperare dei debiti formativi attraverso attività da realizzare
all'inizio dell'anno successivo e che di fatto
sostituisce le prove integrative previste dalla precedente normativa. Le “Indicazioni per i passaggi tra i diversi indirizzi
dell’istruzione e tra i sistemi di istruzione e
istruzione/formazione professionale” dell’USP Bergamo esemplificano
sia lo sviluppo della normativa che le indicazioni procedurali per i
passaggi tra i diversi indirizzi dell’istruzione che sono diverse da quelle che
riguardano i passaggi tra i sistemi di istruzione e istruzione/formazione professionale
in merito ai quali ha più recentemente disposto l'OM 87/04 unitamente al DM 86/04 ed all'accordo del 28.10.04. Nell'Ordinanza citata è
espressamente prevista la modifica dell'OM 90/01 relativamente alle norme riguardanti
l'accesso alle classi della scuola secondaria superiore attraverso esami di
idoneità ed integrativi. Il Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione DM 139/07 evidenzia la caratteristica di
flessibilità dei percorsi scolastici ed anche le Linee guida per l’innalzamento dell’obbligo di istruzione
invitano ad utilizzare la flessibilità per “favorire eventuali
passaggi tra percorsi di studio diversi”, in quanto la valutazione e la certificazione
hanno “l’obiettivo prioritario di sostenere i processi di
apprendimento dei giovani e il loro orientamento, anche ai fini di facilitare i
passaggi tra i diversi ordini e indirizzi di studio, allo scopo di far
conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore o almeno una qualifica
professionale a tutti i giovani entro il 18° anno di età”. La L 53/03,
che per quanto manchi dei decreti attuativi ha comunque un effetto abrogativo
del D.M.
323/99, all’art. 2
lettera i) prevede che debba essere “assicurata e assistita” la
possibilità di cambiare indirizzo scolastico mediante “apposite iniziative
didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta”. La Regione
Lombardia ha adottato in merito proprie “Linee Guida”. Quindi è opportuno parlarne previamente con la scuola frequentata e quella di
destinazione, giacché lo spirito della normativa è da intendersi nel senso di
evitare il fenomeno della dispersione attraverso percorsi di riorientamento.