Privacy

 

Ci sono indicazioni in merito alla pubblicazione di foto degli studenti sul sito web della scuola?

 

Suggerisco la consultazione dell’opuscolo "La privacy tra i banchi di scuola"

 

È possibile pubblicizzare oltre che i nomi anche i numeri di telefono e gli indirizzi email dei rappresentanti di vario grado che verranno eletti nelle scuole? È possibile una liberatoria?

 

in generale la "legge privacy" (Dlgs 196/03) di fatto non include nome e recapiti tra i cosiddetti "dati sensibili" sottoposti a particolare regime di tutela. Ad ogni buon conto, nel dubbio ed onde evitare qualsiasi contestazione si può firmare una liberatoria autorizzando al trattamento dati. Esempio:

Consenso al trattamento dei dati personali

In considerazione della funzione istituzionale, successivamente alla elezione verrà chiesto ai rappresentati di classe e di istituto, ai sensi del D.L.vo 196/03, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali che saranno da essi indicati, previo accertamento identità del richiedente, per  finalità connesse al loro mandato

 

Il Dirigente richiede che per la privacy la convocazione del consiglio di istituto sia affissa all'albo è affissa senza i nomi dei membri convocati. È corretto?

 

La singola convocazione di norma non contiene i nomi di tutti i convocati ma solo quello del destinatario ed è d’uso predisporne una da affiggere all’albo in quanto oggetto di pubblicità è la seduta e l’ordine del giorno. Comunque se l’art. 45 dell’OM 215/91 prevede che i nomi degli eletti proclamati vengano affissi all'albo perché dovrebbe essere vietato successivamente? Nome e cognome di un eletto proclamato ed investito di incarico di rappresentanza non possono certo considerarsi “dati sensibili” ai sensi del D.L.vo 196/03 .

 

Alcuni genitori hanno richiesto di non esporre i risultati finali dell'anno scolastico nelle bacheche della scuola citando genericamente la legge sulla privacy. È Giusto?

 

Il Garante per la privacy si è pronunciato nel senso di ammettere la pubblicazione dei voti scolastici. La newsletter del 12 giugno 2000 nel sito del Garante per la protezione dei dati personali, si è occupata specificamente dell’argomento. Vi si legge“che vi sono essenziali esigenze di controllo sociale e professionale che dipendono proprio dalle conoscibilità delle valutazioni finali”.

 

Se uno studente maggiorenne per esempio si assenta di frequente, la scuola può chiamare la famiglia o infrange qualche norma sulla privacy?

 

La legge sulla privacy 675/96 tutela nello specifico il rispetto del trattamento dei dati personali. Non mi pare che una comunicazione della scuola ai genitori circa il comportamento del proprio figlio, per quanto maggiorenne e responsabile, ne costituisca una violazione.

Piuttosto l’art. 147 c.c. impone  ai genitori “l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”  che evidentemente non si interrompe con la maggiore età essendo legato alla procreazione. Pertanto si deve concludere che i doveri dei genitori verso figli si protraggono fino al raggiungimento della piena autonomia del figlio, salvo che il mancato conseguimento della stessa non sia dipendente da un suo comportamento colpevole. 

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