Ci sono indicazioni in merito alla pubblicazione di foto degli
studenti sul sito web della scuola?
Suggerisco la consultazione dell’opuscolo "La privacy tra i
banchi di scuola"
È possibile pubblicizzare oltre che i nomi anche i numeri di
telefono e gli indirizzi email dei rappresentanti di
vario grado che verranno eletti nelle
scuole? È possibile una liberatoria?
in generale la "legge
privacy" (Dlgs
196/03) di fatto non include nome e recapiti tra i
cosiddetti "dati sensibili" sottoposti a particolare regime di
tutela. Ad ogni buon conto, nel dubbio ed onde evitare qualsiasi contestazione
si può firmare una liberatoria autorizzando al trattamento
dati. Esempio:
Consenso al trattamento dei dati personali
“In considerazione della funzione
istituzionale, successivamente alla elezione verrà
chiesto ai rappresentati di classe e di istituto, ai sensi del D.L.vo 196/03, l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali che saranno da essi indicati, previo
accertamento identità del richiedente, per
finalità connesse al loro mandato”
Il Dirigente richiede che per la privacy la convocazione del consiglio di istituto sia affissa all'albo è affissa senza i nomi dei membri convocati. È corretto?
La singola convocazione di norma non contiene i nomi di tutti i
convocati ma solo quello del destinatario ed è d’uso predisporne una da
affiggere all’albo in quanto oggetto di pubblicità è la seduta e l’ordine del
giorno. Comunque se l’art. 45
dell’OM 215/91 prevede che i nomi degli eletti
proclamati vengano affissi all'albo perché dovrebbe essere vietato successivamente?
Nome e cognome di un eletto proclamato ed investito di incarico
di rappresentanza non possono certo considerarsi “dati sensibili” ai sensi del D.L.vo
196/03 .
Alcuni genitori hanno richiesto di non esporre i risultati finali dell'anno scolastico nelle bacheche della scuola citando genericamente la legge sulla privacy. È Giusto?
Il Garante per la privacy si è pronunciato nel
senso di ammettere la pubblicazione dei voti scolastici. La newsletter
del 12 giugno 2000 nel sito del Garante per la protezione dei dati
personali, si è occupata specificamente dell’argomento. Vi si legge“che vi sono essenziali esigenze di controllo
sociale e professionale che dipendono proprio dalle conoscibilità delle
valutazioni finali”.
Se uno
studente maggiorenne per esempio si assenta di frequente, la scuola può
chiamare la famiglia o infrange qualche norma sulla privacy?
La legge sulla privacy 675/96
tutela nello specifico il rispetto del trattamento dei dati
personali. Non mi pare che una comunicazione della scuola ai genitori circa il
comportamento del proprio figlio, per quanto maggiorenne e responsabile, ne
costituisca una violazione.
Piuttosto l’art. 147 c.c. impone ai genitori “l'obbligo di mantenere, istruire ed educare
la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli” che
evidentemente non si interrompe con la maggiore età essendo legato alla
procreazione. Pertanto si deve concludere che i doveri
dei genitori verso figli si protraggono fino al raggiungimento della piena
autonomia del figlio, salvo che il mancato conseguimento della stessa non sia
dipendente da un suo comportamento colpevole.