Ripetenza

 

Mio figlio ha già ripetuto la  quarta superiore può ripeterla un'altra volta?

 

L'art. 192 comma 4 del DLgs 297/94  prevede: “Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni.  In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo  316” . Analogamente l'art. 182  ammette eccezioni per la scuola "media" (ora secondaria di primo grado) "nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 112".  Pertanto, nel suo caso, i docenti eccezionalmente ed in presenza di gravi circostanze e motivatamente possono consentire una ulteriore ripetenza

 

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