Possibile che non abbia ricevuto informazioni sulla bocciatura
di mio figlio che frequenta la scuola “media”?
Le disposizioni relative alla valutazione
nel primo grado di istruzione sono diverse da quelle previste nel secondo dal Dpr
122/09, dove operano le
procedure più rigorose, soprattutto per quanto attiene la trasparenza, relative
al sistema dei crediti e debiti. La scuola prevede comunque colloqui generali
comunicati all'albo nonché a mezzo avviso gli studenti ed individuali di
mattina (spesso previo appuntamento). Inoltre c’è la valutazione
quadrimestrale.
Posso rifiutarmi di sottoscrivere il documenti di valutazione
se non lo condivido?
La sottoscrizione non implica una
"accettazione" incondizionata ma una presa visione. È dal momento
della conoscenza che si possono poi esperire i rimedi per contestare un atto
Possibile che la valutazione dei docenti sia per noi genitori
insindacabile?
Come si può leggere tra l’altro dall’art. 5 del Dlgs
297/94, dall'art. 16 del DPR 275/99 (3. I docenti hanno il
compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo
di insegnamento e di apprendimento), dall’art 11 del D.L.vo 59/04 e dalla CM 85/04 che riporta anche l’evoluzione del
quadro normativo sull’argomento, nonché dalla nota
del 9 maggio 2005 la valutazione è materia strettamente riservata alla
competenza e responsabilità del docente e condivisa collegialmente all'interno
del consiglio di classe (con la sola componente docente) per quanto riguarda il
momento della valutazione complessiva. Tuttavia a seguito del Dpr
122/09 essa è sottoposta a maggiore rigore
normativo e procedurale.
Cosa significa e da quale documento si evince che uno studente
è stato promosso “a maggioranza”?
Nel Dpr
122/09 si legge all'art. 2 comma 1: "La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata
nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari
della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di
classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con
deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza" ed all'art. 4
comma 1 prima parte "La valutazione,
periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe,
formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente
scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a
maggioranza". Pertanto si desumerà certamente dai verbali del
consiglio di classe.
Abbiamo chiesto copia della delibera del collegio con cui
dovrebbero essere stati deliberati i criteri di attribuzione voto di condotta,
ma senza risposta.
L'art. 1 comma 5 del dpr
122/09 prevede che: "Il collegio dei docenti definisce
modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano
dell’offerta formativa". Pertanto i criteri dovrebbero essere
pubblici.
A seguito
dell’introduzione del 5 in condotta, può il dirigente sostenere che nessuna
sanzione può essere imposta senza esserne previamente informato e deciderà quali sono i comportamenti da
sanzionare in base a delle decisioni prese in un gruppo di lavoro?
L'ultima parte dell'art. 2 del DL
137/08 convertito nella L 169/08 fa
salvo “quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni
". Il DPR
235/07 che ha modificato il DPR 249/98
stabilisce che le specifiche mancanze e conseguenti sanzioni vanno
espressamente indicate nel regolamento ed applicate nelle forme e nei modi
da esso previste. Inoltre, sempre a
norma dell'art. 2 comma 3 della L 169/08 "La votazione sul comportamento degli
studenti" è "attribuita
collegialmente dal consiglio di classe".
Qual è la normativa riguardante la valutazione degli
apprendimenti?
Certamente il DPR
122/09 (Regolamento di valutazione) che era stato preceduto dalla CM 10/09