Valutazione

 

Possibile che non abbia ricevuto informazioni sulla bocciatura di mio figlio che frequenta la scuola “media”?

 

Le disposizioni relative alla valutazione nel primo grado di istruzione sono diverse da quelle previste nel secondo dal Dpr 122/09, dove operano le procedure più rigorose, soprattutto per quanto attiene la trasparenza, relative al sistema dei crediti e debiti. La scuola prevede comunque colloqui generali comunicati all'albo nonché a mezzo avviso gli studenti ed individuali di mattina (spesso previo appuntamento). Inoltre c’è la valutazione quadrimestrale.

 

Posso rifiutarmi di sottoscrivere il documenti di valutazione se non lo condivido?

 

La sottoscrizione non implica una "accettazione" incondizionata ma una presa visione. È dal momento della conoscenza che si possono poi esperire i rimedi per contestare un atto

 

Possibile che la valutazione dei docenti sia per noi genitori insindacabile?

 

Come si può leggere tra l’altro dall’art. 5 del Dlgs 297/94,  dall'art. 16 del DPR 275/99  (3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento), dall’art 11 del D.L.vo 59/04 e dalla CM 85/04 che riporta anche l’evoluzione del quadro normativo sull’argomento, nonché dalla nota del 9 maggio 2005 la valutazione è materia strettamente riservata alla competenza e responsabilità del docente e condivisa collegialmente all'interno del consiglio di classe (con la sola componente docente) per quanto riguarda il momento della valutazione complessiva. Tuttavia a seguito del Dpr 122/09 essa è sottoposta a maggiore rigore normativo e procedurale.  

 

Cosa significa e da quale documento si evince che uno studente è stato promosso “a maggioranza”?

 

Nel Dpr 122/09 si legge all'art. 2 comma 1: "La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza" ed all'art. 4 comma 1 prima parte "La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza". Pertanto si desumerà certamente dai verbali del consiglio di classe.

 

Abbiamo chiesto copia della delibera del collegio con cui dovrebbero essere stati deliberati i criteri di attribuzione voto di condotta, ma senza risposta.

 

L'art. 1 comma 5 del dpr 122/09  prevede che: "Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa". Pertanto i criteri dovrebbero essere pubblici.

 

A seguito dell’introduzione del 5 in condotta, può il dirigente sostenere che nessuna sanzione può essere imposta senza esserne previamente informato e  deciderà quali sono i comportamenti da sanzionare in base a delle decisioni prese in un gruppo di lavoro?

 

L'ultima parte dell'art. 2 del DL 137/08 convertito nella L 169/08 fa salvo “quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni ". Il DPR 235/07 che ha modificato il DPR 249/98 stabilisce che le specifiche mancanze e conseguenti sanzioni vanno espressamente indicate nel regolamento ed applicate nelle forme e nei modi da esso previste. Inoltre, sempre a norma dell'art. 2 comma 3 della L 169/08 "La votazione sul comportamento degli studenti"  è "attribuita collegialmente dal consiglio di classe".

 

Qual è la normativa riguardante la valutazione degli apprendimenti?

 

Certamente il DPR 122/09 (Regolamento di valutazione) che era stato preceduto dalla CM 10/09

 

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