Visite guidate e viaggi di istruzione
Qual è la normativa in materia di gite scolastiche?
La disciplina di riferimento è stata esclusivamente la CM 291/92 fino alla nota dell'11 aprile 2012 n.
2209 la quale ha stabilito che: “(...) Al fine di corrispondere alle esigenze
operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla
priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, come del
resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare
che l’effettuazione di viaggi di istruzione e
visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti
in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo
nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività
della scuola (cfr.
art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa
autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa
in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623
– 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti
e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo."
I genitori hanno la possibilità di proporre mete oppure la
scelta è esclusivamente dei docenti?
Quale attività per così dire "propedeutica"
all'insegnamento e di programmazione e proposta didattica, i docenti svolgono
un ruolo determinante, ma i genitori condividono le scelte all’interno del
consiglio di istituto (art. 10 comma 3 lettera e) D.L.vo 297/94
“criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo
ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle
visite guidate e ai viaggi di istruzione” e del consiglio di classe.
Quali sono le norme che
regolano le visite didattiche per gli alunni della scuola dell’infanzia?
La CM
291/92 per la verità in relazione alla scuola dell'infanzia prevede: Art.4.1 seconda parte: “Resta
confermata l'esclusione delle iniziative in parola per i bambini della
scuolamaterna, data la loro tenera età. Per questi ultimi, peraltro, sulla base
delle proposte avanzate dai collegi dei docenti nell'ambito della
programmazione didattico-educativa, i consigli di circolo potranno deliberare
l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione
all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di
garanzia e di tutela per i bambini medesimi”. Dunque
è il vostro regolamento (deliberato dal consiglio di istituto) che deve
disciplinare le gite in proposito.
I bambini che non partecipano alle visite guidate non
dovrebbero avere garantita l'attività didattica all'interno della scuola?
L'istruzione scolastica rientra tra i
servizi
pubblici essenziali, dunque andrà garantito il diritto dei non partecipanti
(nonostante l'assenza dei docenti accompagnatori).
In occasione di un viaggio di istruzione ci hanno chiesto di
firmare una liberatoria che esonera i docenti e la scuola da ogni
responsabilità nei limiti di legge (art. 2048 c.c.; art 61 legge 312
dell'11/7/80) in caso di danni arrecati dagli alunni. Ma l'art. 2048 del C.C.
non afferma che la responsabilità del minore è da imputare ad un adulto e
quindi al docente accompagnatore?
L’art. 2048 c.c. disciplina la “Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri
d'arte” derivante da atto illecito dei minori e nel caso dei “tutori,
precettori e maestri d'arte” è limitata al solo tempo in cui il minore è sotto
la sorveglianza di costoro. Inoltre essi possono dar prova “di non avere
potuto impedire il fatto”. L’art. 61 della
L 312/80 è relativo invece alla “Disciplina della responsabilità patrimoniale
del personale direttivo, docente, educativo e non docente” nei rapporti con
la Pubblica Amministrazione, limitandola “ai
soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni
stessi”. Alcune scuole giustificano l’esonero di responsabilità sulla base
della sentenza della Cassazione n. 12501/00 che limita
la "culpa in vigilando" per la maggiore pregnanza della "culpa
in educando". Tuttavia di fatto la liberatoria resta priva di valore
pratico. Infatti la responsabilità come si è visto è disciplinata
normativamente e quindi andrà valutata comunque caso per caso. In ogni
caso l'eventuale responsabilità
derivante da "atto illecito" commesso dal minore non va confusa con
quella derivante dagli altri obblighi di vigilanza. Si rinvia ad una
interessante lettura dal titolo VIGILANZA SUL MINORE E RESPONSABILITA’ DEL
DOCENTE
Il Consiglio di istituto della nostra scuola secondaria di
primo grado ha deliberato un viaggio di istruzione all’estero per le classi
terze. Tuttavia i costi elevati indurranno molti a non partecipare. Rientrando
i viaggi di istruzione nell’attività didattica, non dovrebbe essere tale
possibilità estesa a tutti?
La CM 291/92 afferma che il viaggio di istruzione
presuppone una "precisa, adeguata programmazione didattica
e culturale" e rientra "tra le attività integrative della scuola". Il consiglio di
istituto è chiamato non solo a selezionare le offerte ma anche, e prima ancora,
a stabilire "i criteri generali per
la programmazione del attuazione" del viaggio tenendo conto delle
"disponibilità finanziarie"
dell'istituto. Infatti l'art. 5 della citata circolare subordina la
realizzazione dell'iniziativa alla circostanza che "l'istituzione
scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono
essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di
rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni
discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità
dei viaggi d'istruzione". Per questo la scelta deve essere ispirata a
criteri di "convenienza" che però assicurano certi standard
qualitativi e di sicurezza. Tanto la norma cerca di venire incontro alle
esigenze economiche delle famiglie che l'art. 9 precisa che "qualsiasi
condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel
contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni
della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del
posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel
bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del
trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore,
in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione".
Inoltre è la stessa circolare che richiede tassativamente la
partecipazione di almeno i 2/3
della classe per poter effettuare l'iniziativa. Magari sarebbe preferibile
optare per mete più vicine e quindi economicamente più accessibili e prevedere,
ad esempio, di destinare, o meglio vincolare, una parte del "contributo
volontario" alla costituzione di un "fondo di solidarietà" per
le famiglie bisognose cui attingere in circostanze come queste secondo i
criteri indicati in consiglio.
E' pensabile organizzare una uscita didattica per un evento
pubblico per le classi di scuola primaria senza l'autorizzazione preventiva dei
genitori?
L’art. 4 comma 4 della CM
291/92 prevede espressamente che “Per gli alunni minorenni è tassativamente
obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà
familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma
le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta”.
È possibile prevedere un viaggio all’estero per gli alunni
della scuola primaria?
La CM 291/92 pone
delle limitazioni per gli "alunni della scuola dell'obbligo" ed in
particolare del "primo ciclo della scuola elementare". L'art. 5 comma
4 prevede: “riguardo al primo ciclo della
scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti
avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo
l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente, tale
criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso
con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere
approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità
di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la
località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o
ad altra regione. In tale ottica, sono consentiti, limitatamente al secondo
ciclo e, comunque, in via del tutto eccezionale, gite di un solo giorno, senza
pernottamento, in territorio estero, purché la meta prescelta sia, per
l'appunto, confinante; riguardo alla
scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale.
Sono inoltre consentite brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento, in
territorio estero, in occasione di viaggi che abbiano per meta zone di confine.
Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno
eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute
cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali
come quelli menzionati al precedente punto 5.3, ovvero viaggi connessi con
manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in
conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali. Le scuole associate
all'UNESCO potranno, sempre limitatamente alle terze classi, compiere parimenti
viaggi in Europa, in connessione con le attività proprie di tale organismo”.
Se il numero dei partecipanti ad un viaggio di istruzione è
meno della metà degli alunni della classe si parte comunque?
L’ art. 4 comma della CM 291/92 prevede
che: “Nessun viaggio può essere
effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli
alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la
presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione
i viaggi la cui programmazione contempli
la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività
teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività
sportive agonistiche”. Tuttavia la CM 623/96
precisa: “L'intera gestione delle visite
guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e
all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità
degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche (...)”. Questo
significa che i Regolamenti dei singoli istituti possono darsi autonoma
disciplina sull'argomenti in questione.
Esiste una norma che regola l’obbligo di ripartire tra gli
alunni le spese di viaggio dei docenti accompagnatori?
Le agenzie prevedono normalmente le
gratuità per i docenti accompagnatori secondo i rapporti della CM
291/92 . Peraltro proprio a proposito delle gratuità la stessa circolare prevede:
"9.4 - Si precisa che qualsiasi
condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel
contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni
della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del
posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel
bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del
trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore,
in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione". Infatti al comma 8 si precisa che "L'incarico di accompagnatore costituisce
modalità di particolare prestazione di servizio" E con riferimento agli alunni: "La progettazione di ogni spostamento,
specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da
un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi
di enti vari) e dei costi preventivabili. Essa pertanto può essere realizzata
solo quando l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto
conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di
compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da
determinare situazioni discriminatorie che
vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi
d'istruzione”.
Nonostante il Consiglio abbia riconosciuto al genitore di
uno studente la possibilità di accompagnarlo durante il viaggio di istruzione
in considerazione della sua patologia, il dirigente si oppone a causa della
mancanza di copertura assicurativa. Cosa si può fare?
Verificate prima se la vostra
polizza integrativa prevede "estensioni" di garanzia per tali casi.